3) Attenzione alle truffe: Nel web girano false su rimborsi fiscali e attività di accertamento

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Novità fiscali del 31 agosto 2009: nuovi principi comunitari sulle operazioni IVA; l esclusione da Irap non dipende solo dal possesso di beni strumentali dal valore irrisorio; attenzione alle truffe: sul web girano false email su rimborsi fiscali e attività di accertamento; la crisi evita l'accertamento sugli studi di settore Pubblicato il 31 agosto 2009 nuovi principi comunitari sulle operazioni IVA; l esclusione da Irap non dipende solo dal possesso di beni strumentali dal valore irrisorio ; attenzione alle truffe: sul web girano false email su rimborsi fiscali e attività di accertamento; la crisi evita l accertamento sugli studi di settore; brevi fiscali Indice: 1) Nuovi principi comunitari sulle operazioni Iva 2) L esclusione dall imposta regionale per i contribuenti è variabile 3) Attenzione alle truffe: Nel web girano false email su rimborsi fiscali e attività di accertamento 4) Brevi fiscali 1) Nuovi principi comunitari sulle operazioni Iva Per affinare la normativa italiana con quelle comunitaria si sono avute rilevanti novità sulla materia dell Iva. 1

Infatti, riguardo, le recenti novità sulla disciplina dell Iva, i principali interventi normativi sono scaturiti con l approvazione della legge comunitaria 2008 (Legge n. 88 del 7 luglio 2009 pubblicata nella G.U. n. 161 del 14.07.2009), peraltro, entrata in vigore il 29.07.2009. Su tale fronte, verrà ridisegnato, dal 01.01.2010, il nuovo criterio di territorialità dell imposta per le prestazioni di intermediazione, le quali si considerano effettuate in Italia se il committente è un soggetto passivo Iva, mentre restano fuori campo quelle relative a operazioni il cui luogo di effettuazione è esterno alla Ue, anche se i committenti sono operatori italiani e viene recepita la definizione di valore normale. E l art. 7, comma 4, lett. f-quinquies) del D.P.R. n. 633/1972 che stabilisce la territorialità delle prestazioni di intermediazione. In precedenza l Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 437/E del 12.11.2008, ha riconosciuto i difetti della normativa nazionale, osservando che la lettera f-quinquies) ha reso di fatto inoperante il comma 8 dell art. 40 del D.L. n. 331/1993 e che, in base alla norma comunitaria, le operazioni di intermediazione riferite ad acquisti e cessioni di beni che si perfezionano al di fuori del territorio comunitario devono ritenersi fuori campo Iva per carenza assoluta del requisito territoriale. Adesso, la Comunitaria 2008 ha ufficializzato l interpretazione correttiva dell Agenzia, modificando le norme. In particolare l art. 24, comma 4, lett. a) della Comunitaria 2008 ha modificato la lettera f-quinquies), al fine di precisare, in sostanza, che l attrazione territoriale delle intermediazioni commissionate da soggetti passivi italiani vale sempreché l operazione principale sia effettuata in ambito UE. Inoltre, con la neo disciplina Iva, ove non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghi a quelli da stimare, il valore normale va individuato nel prezzo di acquisto o in mancanza, a quello di costo di beni simili ovvero, per le 2

prestazioni di servizi, alle spese di esecuzione delle stesse. Una delle novità introdotta dalla Comunitaria 2008 riguarda il valore normale dei veicoli, che non sarà più costituito, come ora, dal fringe benefit calcolato ai fini reddituali, ma sarà individuato secondo apposti criteri stabiliti con un decreto ministeriale di futura emanazione; questo decreto disporrà anche per i telefonini. La Comunitaria 2008, é intervenuta anche sull art. 13 (base imponibile) del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che alcune operazioni senza corrispettivo non saranno più tassate sul valore normale. Contestualmente, è stato proposto un ridimensionamento, rispetto alla normativa vigente, dell utilizzo di tale criterio ai fini della determinazione della base imponibile fiscale nelle ipotesi di cessioni gratuite e assegnazioni di beni d impresa, in favore di un maggiore utilizzo del principio del costo di acquisto o del costo sostenuto. Più precisamente, per le cessioni gratuite e l autoconsumo viene infatti stabilito che la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni gratuite o autoconsumate, analogamente, la base imponibile è costituita dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l esecuzione delle prestazioni stesse. Infine, si è intervenuto sul potere di accertamento da parte degli uffici finanziari, i quali potranno utilizzare il criterio del valore normale ai soli fini dell accertamento presuntivo e non più ai fini dell accertamento automatico. 2) L esclusione dall imposta regionale per i contribuenti è variabile Esclusione da Irap: Non dipende solo dal possesso di beni strumentali dal valore irrisorio 3

Ai fini dell assoggettamento ad Irap, anche un investimento minimo in beni strumentali può configurare un autonoma organizzazione, requisito per l applicazione dell imposta. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 17533 del 28.07.2009, che ha, così, deciso in merito ad una istanza di rimborso dell Irap presentata da un professionista (medico), che ha esercitato la sua attività professionale effettuando un investimento in beni strumentali di esiguo valore (pari ad 2.500,00). La suprema corte ha ritenuto il medico assoggettabile ad IRAP per cui ha respinto il citato rimborso. Necessità dell autonoma organizzazione ai fini dell assoggettamento a IRAP La Corte di cassazione ha precisato che il requisito dell autonoma organizzazione è imprescindibile perché un attività sia soggetta ad IRAP. Tale requisito non può essere inteso in senso meramente soggettivo, ma deve essere inteso necessariamente in senso oggettivo, non solo perché l elemento dell autonomia, se recepito in senso soggettivo, si risolve in una mera tautologia (il professionista è autonomamente organizzato perché è un soggetto capace di organizzazione autonoma), che non avrebbe richiesto un apposito intervento legislativo di precisazione; ma soprattutto perché è l unica interpretazione costituzionalmente orientata, quindi obbligatoria (Corte Cost., ord. n. 452/2005, 361/2005, 283/2005, 433/2004; sent. nn. 198/2003, 107/2003, 316/2001, 113/2000). Pertanto secondo la Corte di cassazione l autonoma organizzazione costituisce presupposto per l assoggettamento a IRAP degli esercenti arti e professioni. Autonoma organizzazione: Elementi costitutivi Con la sentenza n. 3676/2007 è stato evidenziato che per fare sorgere l obbligo di pagamento del tributo basta l esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovverosia di un quid pluris che sia in grado di fornire un apprezzabile 4

apporto al professionista. Si deve cioè trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perché capace, come lo studio o i collaboratori, di rendere più efficace o produttiva l attività. Peraltro, con la sentenza n. 3674 del 2007, è stato escluso che l IRAP sia dovuta solo quando l apparato organizzativo raggiunga un grado di autonomia tale da eclissare la figura e l opera dell esercente arti o professioni, responsabile e titolare dell organizzazione produttiva, ritenendo che il verificarsi di tale ipotesi sia improbabile, se non impossibile, date le caratteristiche intrinseche del lavoro professionale, e peraltro non riconducibile ad alcuna specifica disposizione normativa (in tal senso anche Cass. nn. 3673 del 2007 e 5012 del 5 marzo 2007). Ai fini dell assoggettamento o meno al tributo, non rileva l indagine volta a riscontrare il rapporto di autonomia dell organizzazione rispetto all opera dell esercente un arte o una professione. Con la sentenza n. 3678 del 16 febbraio 2007, riassuntiva dei vari concetti espressi nelle altre pronunce e particolarmente interessante perché fissa parametri di carattere generale per individuare l autonoma organizzazione, la Corte di Cassazione ha osservato che il tributo colpisce una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista perché, se è innegabile che l esercente una professione intellettuale concepisce il proprio lavoro con il contributo determinante della propria cultura e preparazione professionale, producendo in tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, è altresì vero che quel reddito complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva di profitto che deriva dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto, e cosi via. 5

La Corte di cassazione ritiene che occorre attenersi ai seguenti principi di diritto: L esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall impresa commerciale costituisce presupposto dell Irap qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell autonoma organizzazione dell attività di lavoro autonomo il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono nell attualità il minimo indispensabile per l esercizio dell attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. A parere della Cassazione, inoltre, il giudice del merito potrà ricercare i dati di riscontro del presupposto impositivo attraverso l autodichiarazione del contribuente ovvero la certificazione dell Anagrafe tributaria in possesso dell Amministrazione finanziaria, soffermandosi sul dettaglio riportato nelle pertinenti sezioni del Quadro RE (riguardante la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef) che specifica la composizione dei costi (nei vari righi) riportando, peraltro, le quote di ammortamento dei beni strumentali (con tipologia ricavabile dal registro dei cespiti ammortizzabili o dal registro dei pagamenti), i canoni di locazione finanziaria e non, le spese relative agli immobili, le spese per prestazioni di lavoro dipendente, per le collaborazioni e di compensi comunque elargiti a terzi, gli interessi passivi. Elementi che individuano l autonoma organizzazione A giudizio della Suprema Corte, il rimborso dell Irap non spetta agli esercenti arti o professioni, indicati dall art. 49, comma 1, del TUIR (richiamato dall art. 3, comma 1, 6

lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), responsabili in qualsiasi forma dell organizzazione esclusi gli esercenti arti o professioni inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, originariamente esenti dall imposta quando essi si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghino nell organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l esercizio dell attività: eccedenza di cui è indice, Tra l altro, l avvenuta deduzione del costo ai fini dell Irpef o dell Iva (Cass. n. 3673 del 2007; conforme n. 8374 del 31 marzo del 2008). Sussiste, quindi, autonoma organizzazione quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti, da valutare caso per caso: impiego, in modo non occasionale, di lavoro altrui; utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l esercizio dell attività. 3) Attenzione alle truffe: Nel web girano false email su rimborsi fiscali e attività di accertamento La truffa viaggia via email, infatti, a tal fine viene utilizzato in maniera impropria il nome e il logo dell Agenzia delle Entrate al fine di raggirare ignari contribuenti. Ne ha dato notizia la stessa Agenzia delle Entrate il 28.08.2009 sul sito www.nuovofiscoggi.it. Si legge, inoltre, che l ultimo tentativo riguarda messaggi di posta elettronica sull accertamento provenienti dall indirizzo inesistente ufficio.accertamenti@agenziaentrate.it e che invitano il destinatario a collegarsi al seguente sito web: http: / /bancadati2009.altervista.org. Inoltre, nelle scorse settimane numerosi utenti hanno ricevuto email che richiedevano 7

coordinate bancarie per ricevere l accredito di fantomatici rimborsi fiscali. L Agenzia, attraverso un attività di informazione ramificata sul territorio nazionale, mette in guardia i contribuenti ricordando che l Amministrazione non chiede via email dati bancari o sensibili né notifica con questo strumento avvisi di accertamento, garantendo sempre la massima sicurezza delle operazioni effettuate. I dati necessari per ottenere l accredito di rimborsi fiscali vanno indicati o presentando apposito modello all ufficio delle Entrate o collegandosi al sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it. L elenco degli uffici locali delle Entrate, invece, è disponibile, per ogni regione, sul relativo sito web. Per difendersi dalla truffa, si invitano gli utenti a cestinare il messaggio, a non collegarsi ai siti indicati e a segnalare il caso alla Polizia Postale. 4) Brevi fiscali: Lo stato di crisi può fermare le rettifiche da studi di settore L accertamento tributario non si può fondare solo sugli elementi statistici derivanti dagli studi di settore. Infatti, si deve anche tenere conto della situazione di crisi del comparto in cui opera l impresa e dell economia in generale. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara con la sentenza n. 216 del 11.06.2009. Apparecchi di gioco: Determinato i poteri di controllo dei concessionari 8

Determinazione dei poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi di cui all articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 del T.U.L.P.S. (Decreto 10.08.2009 pubblicato in G.U. n. 198 del 27.08.2009) Locazioni: Indice ISTAT luglio 2009 Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di luglio 2009, resi noti ai fini delle locazioni di immobili. L indice è risultato negativo: 0,1%. (Comunicato ISTAT pubblicato in G.U. n. 198 del 27.08.2009) Aziende agricole, si cambia: TFR al Fondo tesoreria, l INPS modifica il DMAG-UNICO L INPS ha reso note le modifiche apportate al modello DMAG-UNICO per la rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria. (Circolare INPS n. 104 del 27.08.2009) L abuso di diritto blocca l agevolazione prima casa La CTP Milano conferma: il beneficio non spetta È elusiva, poiché finalizzata ad ottenere un indebito risparmio sulle imposte dovute, la vendita (da parte di due coniugi ai propri figli) del 10% di due abitazioni, allo scopo di non apparire proprietari esclusivi delle stesse e di potere quindi godere delle 9

agevolazioni prima casa in relazione al successivo acquisto di un immobile nello stesso Comune. (Commissione Tributaria Provinciale Milano, sentenza n. 118/2009) A cura di Vincenzo D Andò 10