1) ADEMPIMENTI DICHIARATIVI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI IVA: MODALITÀ E TERMINI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA
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1 Novità fiscali del 19 giugno In evidenza: adempimenti dichiarativi - elenchi clienti e fornitori Iva: modalità e termini per la trasmissione telematica Pubblicato il 19 giugno ) ADEMPIMENTI DICHIARATIVI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI IVA: MODALITÀ E TERMINI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA Premessa L art. 37, co.8 e 9, del D.L , n. 223, convertito dalla legge , n. 248 ha reintrodotto nel nostro sistema fiscale, ai fini dei controlli incrociati, l obbligo della redazione degli elenchi clienti e fornitori. Il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 25/05/2007, pubblicato sulla G.U. n. 136, (S.O. n. 139) del 14/06/2007, ha individuato gli elementi informativi e ha definito le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica dei relativi elenchi Prima presentazione telematica degli elenchi clienti e fornitori Partirà il il primo invio degli elenchi clienti fornitori all amministrazione finanziaria per le operazioni concluse nel Per i contribuenti con un volume d affari che consente di optare per la liquidazione Iva trimestrale (volume affari entro ,90 per le cessioni di beni e ,14 per le prestazioni di servizio) l invio viene previsto, invece, entro il 15/11/2007 (mentre per coloro che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi vale il limite di ,90). Difatti, un provvedimento dell Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U., ha individuato gli elementi informativi e ha definito le modalità tecniche e i termini 1
2 relativi alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori, di cui all art. 37, commi 8 e 9, D.L. n. 223/2006 (convertito dalla Legge n. 248/2006). Nuovo obbligo di trasmissione telematica Il neo obbligo di trasmissione degli elenchi interessa tutti i soggetti passivi IVA (compreso, quindi, i marginali, gli enti non commerciali per l attività economica esercitata, ecc., cioè tutti coloro che detengono la partita IVA), che devono utilizzare il canale telematico Entratel o Internet (Fisconline), con facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, entro il 29 aprile dell anno successivo a quello cui si riferiscono gli elenchi. Mentre, eccezionalmente, per l anno 2006, il temine è stato fissato al 15 ottobre 2007, nonché al 15 novembre 2007 per i soggetti che hanno realizzato un volume d affari non superiore ai limiti indicati nell art. 7, comma 1, D.P.R. n. 542/1999 (1). Viene, inoltre, consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un altra precedentemente inviata, purché si riferisca allo stesso anno e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati. Elementi informativi da indicare negli elenchi Gli elementi informativi da indicare negli elenchi sono: il codice fiscale e la partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi; l anno cui si riferisce la comunicazione; il codice fiscale, e l eventuale partita IVA, dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell anno cui si riferisce la comunicazione, distintamente per ogni cointestatario; il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti 2
3 rilevanti ai fini IVA; per ciascun soggetto cliente o fornitore, l importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione; per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili, l importo dell imposta afferente; per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell eventuale imposta afferente relative ad annualità precedenti. Soltanto per gli anni 2006 e 2007 E possibile indicare anche solo la partita IVA del soggetto cliente o fornitore E possibile non comunicare i dati riferiti alle seguenti operazioni: operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 euro, registrate cumulativamente (con documento riepilogativo); operazioni relative a fatture emesse o ricevute, per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA; le operazioni per le quali è stata emessa fattura, e poi annotata nel registro dei corrispettivi (ai sensi dell art. 24, D.P.R. n. 633/1972). L Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa del 28/5/2007 ha precisato che non occorre trasmettere i dati riferiti alle operazioni intracomunitarie, le importazioni e le esportazioni, ad esclusione delle c.d. esportazioni indirette, ossia le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali. In particolare, ora la norma stabilisce che sono escluse le seguenti operazioni rilevanti ai fini dell IVA: 3
4 cessioni e acquisti intracomunitati da beni e servizi; importazioni; esportazioni di cui all art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/72. INFORMAZIONI DA INDICARE NEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI oltre all indicazione dei dati anagrafici completi, per ciascun soggetto deve essere indicato: l importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell imponibile, dell imposta, nonché dell importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. OPERAZIONI STRAORDINARIE O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE: In merito alle operazioni straordinarie, vengono previste le due seguenti ipotesi: 1) Per le operazioni straordinarie avvenute durante l anno cui si riferiscono gli elenchi: Nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente ecc.) si è estinto per effetto dell operazione straordinaria, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, ecc.) deve trasmettere due distinte comunicazioni degli elenchi: la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell anno cui si riferisce la comunicazione; la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione d anno cui si riferisce la comunicazione; 4
5 2) Per le operazioni straordinarie avvenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio e la data di trasmissione degli elenchi: Nel caso in cui il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell operazione straordinaria, il soggetto avente causa deve trasmettere due distinte comunicazioni: la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell anno cui si riferisce la comunicazione; la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa, sempre che l adempimento non sia stato già assolto da quest ultimo soggetto; In entrambi i due casi sopra indicati, qualora, invece, il soggetto dante causa non si sia estinto per effetto dell operazione straordinaria, la comunicazione va presentata dal medesimo soggetto. SCADENZE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Operazioni IVA del periodo PERIODO DI RIFERIMENTO VOLUME D AFFARI 2006 SCADENZA 2006 Oltre ,90 per le cessioni di beni e oltre ,14 per le prestazioni di servizio 2006 Entro ,90 per le 15/11/2007 cessioni di beni ed entro ,14 per le prestazioni di servizio A regime (dal 2007 in poi) Non rileva il volume affari 29 aprile di ogni anno successivo a quello cui si riferiscono gli elenchi. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E 5
6 FORNITORI (TUTTI I SOGGETTI IVA): A titolo esemplificativo Imprenditori individuali Enti non commerciali (se in possesso di partita IVA) Enti pubblici (se in possesso di partita IVA) Società semplici Associazioni e società tra professionisti (se in possesso di partita IVA) Società di persone (S.n.c., S.a.s., ecc.) Società di capitali (S.p.A., S.r.l., ecc.) Consorzi (se in possesso di partita IVA) Associazioni sportive dilettantistiche (se in possesso di partita IVA) Aziende agricole (in possesso di partita IVA non esonerati) NOTA (1) art. 7, comma 1, D.P.R. n. 542/1999 (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto) <<1. I contribuenti che nell anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a lire 600 milioni (euro ,14, N.D.R.) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo (euro ,90, N.D.R.) per le imprese aventi per oggetto altre attività..(omissis) 2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di lire un miliardo relativamente a tutte le attività esercitate.(omissis)>> 2) IMPOSTA DI REGISTRO: NELLE DIVISIONI EREDITARIE CON CONGUAGLIO SI APPLICA IL CRITERIO DEL PREZZO/VALORE In caso di divisione del patrimonio ereditato da cui scaturiscono conguagli superiori al 6
7 5% delle quote di diritto, per determinare gli importi tassabili in base al criterio catastale, occorre prima considerare il conguaglio sul valore complessivo della massa, compresi i beni diversi dagli immobili abitativi. L Agenzia delle Entrate ha, quindi, chiarito le modalità di applicazione del criterio del prezzo-valore di cui all art. 1, comma 497, Legge n. 266/2005 (legge Finanziaria 2006) al conguaglio divisionale nell ambito della divisione del patrimonio ereditato con assegnazione di beni di valore eccedente la quota di diritto. In seguito la stessa Agenzia ha spiegato il procedimento da seguire per la determinazione della base imponibile a cui, nella fattispecie rappresentata, è possibile applicare il criterio del prezzo-valore. In particolare, occorre: Determinare la parte del conguaglio monetario pagato in corrispettivo del valore dell immobile abitativo (a tal fine occorre riferire il conguaglio al valore complessivo netto della massa comune, comprensivo del valore attribuito ai beni diversi da immobili abitativi); calcolare il rapporto tra la quota parte del conguaglio come sopra determinato e il valore complessivo dell immobile abitativo; applicare il rapporto di cui al precedente punto al valore catastale dell immobile ai fini della determinazione del prezzo-valore (Risoluzione Agenzia delle Entrate 14/06/2007, n. 136/E) 3) IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MUTUI: NON SI APPLICA AI FINANZIAMENTI EROGATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Non si applica all attività di finanziamento svolta dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa il regime fiscale dell imposta sostitutiva sui mutui, per carenza dell elemento soggettivo. All istituto, infatti, si estende, per espressa previsione normativa, la 7
8 disciplina prevista per gli intermediari finanziari. Non spetta, quindi, il beneficio fiscale previsto per il settore del credito. Pertanto, riguardo il trattamento fiscale dei finanziamenti di cui all art. 5, comma 7, lettera b), D.L. n. 269/2003, tale attività, svolta dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., non è riconducibile all attività di credito di cui all art. 15, D.P.R. n. 601/1973 e, pertanto, alla stessa non si applica la disciplina dell imposta sostitutiva prevista per i finanziamenti di cui al titolo IV dello stesso D.P.R. n. 601/1973. Per i soggetti ai quali si applicano le disposizioni previste per gli intermediari iscritti nell elenco speciale (ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riconducibilità alla disciplina ex art. 15 e seguenti del DPR n. 601/1973 di un operazione finanziaria posta in essere da tali soggetti intermediari è subordinata alla sussistenza di due presupposti, e precisamente: Il finanziamento erogato dall intermediario deve essere previsto da una vigente legge di agevolazione, e possedere i requisiti indicati nell art. 47 del D.Lgs n. 385/1993; la vigente legge di agevolazione relativa al finanziamento erogato dall intermediario deve prevedere espressamente l applicabilità del regime tributario di cui all art. 15 e seguenti del DPR n. 601/1973 alle operazioni effettuate. Ove non sia prevista la raccolta di risparmio effettuata tra il pubblico, viene a mancare uno dei requisiti per beneficiare del regime agevolativo. In definitiva, l applicabilità dell imposta sostitutiva ai finanziamenti erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. deve essere verificata mediante l accertamento della sussistenza di due requisiti: Il primo di carattere soggettivo, consistente nella provenienza dei finanziamenti da aziende e istituti di credito ; il secondo di carattere oggettivo, costituito dalla natura delle operazioni, vale a dire finanziamenti a medio e lungo termine (art. 8
9 15 del d.p.r. n. 601 del 1973). Nel caso di specie, é inapplicabile all attività di finanziamento svolta dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., il regime fiscale dell imposta sostitutiva sui mutui, per carenza dell elemento soggettivo. (Risoluzione Agenzia delle Entrate 14/06/2007, n. 137/E) 4) TRASFERIMENTO DI UN AZIENDA A TITOLO ONEROSO TRA FAMILIARI: GENERA PLUSVALENZA ANCHE L AVVIAMENTO Il trasferimento di un azienda a titolo oneroso tra familiari genera plusvalenza anche riguardo l avviamento, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso avviamento sia o meno indicato ai fini dell imposizione diretta. La querelle è scaturita dalla cessione di un azienda da padre a figlio, con pagamento del corrispettivo dichiarato in atto, relativo ai beni strumentali e alle merci, con l esclusione dell avviamento che è stato, invece, indicato nel medesimo atto di cessione solo ai fini dell imposta di registro, e non ai fini delle imposte dirette. Ma dai fatti concreti è emerso che l azienda é stata trasferita con un negozio a titolo oneroso e che il complesso aziendale era comprensivo del valore di avviamento. La clausola inserita nell atto di cessione che assoggetta ai soli fini dell imposta di Registro il valore di avviamento è risultata elusiva di imposte dirette. Ai fini dell imposizione diretta (artt. 38, 39 e 41 del DPR n. 600/73), i corrispettivi possono essere rettificati, quali componenti del reddito d impresa, anche con modalità presuntive (e non necessariamente basandosi su prove dirette dell occultamento del corrispettivo stesso). In definitiva, è risultato coerente e legittimo l operato dell Amministrazione finanziaria, poiché nel caso di specie l ufficio tributario non è ricorso a un accertamento presuntivo dell avviamento non dichiarato ma si è limitato a recepire 9
10 una esplicita dichiarazione comunque resa dal contribuente. Non è giustificabile, in tal senso, neppure l eventuale circostanza che la cessione (comunque a titolo oneroso) sia avvenuta tra genitore e figlio: Il valore d avviamento dichiarato in atto (senza pregiudizio di un eventuale azione accertatrice del Fisco, ove ne ricorrano i presupposti) non può assumere rilevanza fiscale solo in base all imposta di registro, ma concorrendo, come detto sopra, comunque alla plusvalenza da cessione a titolo oneroso, è e deve essere assoggettabile anche a imposizione diretta. (Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, Sentenza n. 44/06/2006) Vincenzo D Andò Giugno
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