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DAVIDE DULBECCO il: 25/07/2019 18:59:02 CEST Motivo: Firma del Dir. Amministrativo GRAZIELLA BALDINOTTI TIZZONI il: 24/07/2019 14:53:28 CEST Motivo: Firma del Dirigente DAVIDE DULBECCO il: 25/07/2019 18:49:17 CEST Motivo: Firma del Dirigente AGOSTINA PESCE il: 31/07/2019 10:06:37 CEST Motivo: Firma del Responsabile della Pubblicazione ROBERTO PREDONZANI il: 26/07/2019 10:02:43 CEST Motivo: Firma del Dir. Sociosanitario STEFANO FERLITO il: 29/07/2019 11:46:43 CEST Motivo: Firma del Dir. Sanitario DELIBERAZIONE N 0679 DEL 29/07/2019 MARCO DAMONTE PRIOLI il: 29/07/2019 17:51:58 CEST Motivo: Firma del Dir. Generale OGGETTO: Rinnovo convenzione con Scuola di Formazione in Psicologia Cognitiva del Centro Clinico Crocetta per tirocini di formazione in Psicoterapia mediante approvazione nuovo schema. Allegati: 1 IL DIRETTORE GENERALE SU PROPOSTA DEL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI Vista la Legge 24/6/1997 n. 196 Norme in materia di promozione dell occupazione che prevede la possibilità di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei percorsi formativi, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; Vista la DGR n. 1052 del 5/8/2013 con la quale la Regione Liguria ha adottato una nuova disciplina in materia di tirocini formativi e di orientamento, di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e di tirocini estivi; Richiamato il provvedimento n. 335 in data 4/5/2017 con il quale è stata stipulata convenzione con la Scuola di Formazione in Psicologia Cognitiva del Centro Clinico Crocetta di Torino per tirocini di formazione in Psicoterapia; Ricordato che la predetta convenzione è venuta a scadere il 2/7/2019; Considerato che con nota in data 4/6/2019 la Scuola suddetta, con sede legale in Torino, ha richiesto il rinnovo della convenzione di cui trattasi; Visto il parere espresso dal Settore Formazione e Aggiornamento Professionale Aziendale con nota in data 8/7/2019 acquisita agli atti; Richiamato il provvedimento n. 310 del 21/4/2016 di approvazione del Regolamento Aziendale sui Tirocini; Ricordato che, ai sensi del predetto Regolamento, l Ufficio Formazione ha contattato il Direttore della Struttura Complessa di Psicologia dove dovrà svolgersi il tirocinio, il quale ha espresso, con nota agli atti, parere favorevole circa la disponibilità all attivazione dello stesso; Considerato che la disponibilità ad effettuare tirocini presso i servizi territoriali dell ASL 1 risponde alla finalità di assicurare il miglioramento continuo della qualità e delle competenze professionali dei servizi stessi attraverso lo scambio attuato con la presenza dei tirocinanti e la relazione di supporto ad essi assicurata da parte di tutors universitari;

Dato atto che, in ossequio a quanto disposto dall art. 1 del D.M. 142 del 25/3/1998 ed in particolare al limite numerico del 10% dei tirocinanti rispetto al totale dei dipendenti, l Asl deve necessariamente riservarsi la facoltà di verificare la disponibilità dei posti; Sottolineato che è conseguentemente escluso qualsiasi obbligo automatico per l Asl ad ospitare gli studenti; Evidenziato che la Scuola assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore; Stabilito di procedere al rinnovo della convenzione fra ASL 1 e Scuola di Formazione in Psicologia Cognitiva del Centro Clinico Crocetta, mediante approvazione del nuovo schema di convenzione che definisce modalità, termini e condizioni per l effettuazione di tirocinio per anni due, secondo lo schema allegato 1) costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Ritenuto di individuare il Sig. Giovanni Ricci quale referente per l ASL 1 per i rapporti da tenersi con la Scuola, come individuato dal Direttore della S.C. Sviluppo Risorse Umane con nota in data 23/1/2017; Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio aziendale; Visto l Atto Aziendale definitivamente approvato con Deliberazione n. 1110 del 27.12.2018 ed il relativo organigramma costituente allegato dello stesso, con cui sono state recepite le indicazioni regionali a fronte di precedente deliberazione n. 430 del 25.5.2018; Dato atto che il Responsabile del Procedimento, con l apposizione del visto sul presente atto, attesta la regolare istruttoria della pratica e la conformità della procedura alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali; Preso atto che il presente provvedimento è predisposto nell ambito della sfera di competenza della struttura proponente e che il Direttore della Struttura stessa attesta, con la firma: l avvenuta verifica della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa legislativa e regolamentare, operata dal responsabile del procedimento; l assenza di costi, come specificato in dispositivo; l assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ai sensi di quanto previsto dall articolo 6, comma 2, e dall art. 13, comma 3 D.P.R. 16.4.2013 n. 62, e, più in generale, del vigente Codice di Comportamento aziendale; Preso atto della regolarità contabile espressa dal Direttore della S.C. Gestione Economico Finanziaria con l apposizione del visto; Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sociosanitario e del Direttore Sanitario, o dei loro sostituti, per quanto di rispettiva competenza D E L I B E R A Di prendere atto di quanto enunciato in premessa e, per l effetto: 1. Di procedere alla stipula di convenzione con la Scuola di Formazione in Psicologia Cognitiva del Centro Clinico Crocetta di Torino per tirocini di formazione in Psicoterapia per i propri studenti; 2. Di approvare lo schema di convenzione allegato n. 1) che viene a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che definisce modalità, termini e condizioni per l effettuazione dei tirocini di formazione ed orientamento per due anni dalla data di stipula;

3. Di individuare il Sig. Giovanni Ricci quale referente per l ASL 1 per i rapporti da tenersi con la Scuola; 4. Di precisare che tale attività di tirocinio avverrà alle condizioni tutte indicate nell allegato schema di cui sopra, nonché alle condizioni indicate nel Regolamento ASL in materia di tirocini approvato con delibera n. 310 del 21/4/2016; 5. Di dare atto che, in ossequio a quanto disposto dall art. 1 del D.M. 142 del 25/3/1998 ed in particolare al limite numerico del 10% dei tirocinanti rispetto al totale dei dipendenti, l Asl si riserva la facoltà di verificare la disponibilità dei posti; 6. Di precisare che conseguentemente è escluso qualsiasi obbligo automatico per l Asl ad ospitare gli studenti; 7. Di demandare al Direttore della S.C. Psicologia individuato quale Responsabile dell'esecuzione della convenzione - ogni adempimento volto ad assicurare il rispetto delle norme di legge nonché gli specifici adempimenti richiesti dalla Scuola per il corretto espletamento dei tirocini; 8. Di prendere atto che la Scuola assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore; 9. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri; 10. Di rimettere al Direttore della Struttura proponente ed al Responsabile del Procedimento, nonché alle altre eventuali strutture individuate in parte dispositiva, l esecuzione del presente atto; 11. Di memorizzare il presente documento originale elettronico nell archivio digitale dell ASL1. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Marco DAMONTE PRIOLI Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 Simona Sostegni IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI Avv. Davide Dulbecco Visto di regolarità contabile IL DIRETTORE F.F. S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA Dott.ssa Graziella Baldinotti Tizzoni

Si esprime parere favorevole ai sensi dell art. 3. comma 1 quinquies, D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 così come modificato dall art. 3 D.Lgs 19 giugno 1999 n. 229 e s.m.i. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Avv. Davide DULBECCO IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott. Roberto PREDONZANI IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Michele ORLANDO In caso di firma da parte di uno o più sostituti, il nominativo indicato nello spazio firme deve intendersi automaticamente sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale, nel relativo ruolo, come visionabile nel frontespizio dell atto. ESTREMI DI PUBBLICAZIONE Il presente atto viene inviato all Albo Pretorio Informatico on-line dell A.S.L. 1 Regione Liguria. A partire dalla data di pubblicazione attestata dalla firma del responsabile della pubblicazione l atto acquisisce piena efficacia e piena conoscenza da parte dei terzi, ai sensi del vigente Atto Aziendale. Il provvedimento in oggetto resterà pubblicato per il tempo e con le modalità previste dalla vigente normativa (art. 32 L. 18.6.2009 n. 69 e art. 8 D.Lgs. 14.3.2013 n. 33, e ss.mm.ii.). IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Inizio allegato parte integrante numero 1

Centro Clinico Crocetta CONVENZIONE DI TIROCINIO M.M.04-07 Pagina 1 di 3 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA DA PARTE DI MEDICI E PSICOLOGI SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA TRA La Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, con sede in Torino, C.so Galileo Ferraris 110 e sedi periferiche in Vercelli, Via Verdi 27 e in Genova, Via Carducci 3, C.F. e P. IVA 05074080010, in seguito denominata Scuola, nella persona dell Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Dott.ssa Rosa Antonella PELLEGRINI, nata il 25.02.1958 a Crotone, domiciliata ai fini della presente in Corso Galileo Ferraris 110 a Torino, E L Azienda Sociosanitaria Ligure N. 1 con sede legale in Sanremo frazione Bussana (IM), cap 18038, Via Aurelia n. 97, Codice fiscale/partita Iva 01083060085, tel. 0184/5361, pec protocollo@pec.asl1.liguria.it, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Marco Damonte Prioli, nato a Uster (Svizzera) il 12/11/1964, d ora in poi denominato soggetto ospitante, PREMESSO che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica; che l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica alla acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti; che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione; che il D.M. 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89; che l'art. 8 del citato D.M. n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati; che l art. 3, comma C.1, dell ordinanza 29/12/2004, in sostituzione dell ordinanza 16 luglio 2004, del Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l oggetto delle stesse è l attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno; DATA I EMISSIONE 01/04/2008 DATA REVISIONE INDICE REVISIONE Rev. 0

Centro Clinico Crocetta CONVENZIONE DI TIROCINIO M.M.04-07 Pagina 2 di 3 che la Scuola di Psicoterapia Cognitiva con D.M. 09/09/94, DM 17/03/03 e D.M. 23/02/2007 del Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia cognitiva nelle Sedi di Torino, Vercelli e Genova; che la presente convenzione si pone la finalità di valorizzare la funzione formativa delle strutture ospitanti, riconoscendo il patrimonio di esperienze del personale ivi operante nel valutare, comprendere ed intervenire sui problemi posti dall'utenza; SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 L Ente ospitante, accetta, per l'espletamento del tirocinio ex art. 8 del DM 11/12/98 n. 509, gli allievi psicologi e medici della Scuola di Psicoterapia Cognitiva (di seguito: Scuola) iscritti nella sede di Torino, Vercelli e Genova ai corsi di specializzazione in psicoterapia cognitiva riconosciuti ex art. 3 della Legge 56/89. L Ente ospitante individua quale struttura presso la quale verranno effettuate le attività oggetto del tirocinio la S.C. Psicologia.. Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio, in contemporanea, è di n 2. L Ente ospitante, sentito il Rappresentante della Scuola, individua un tutor del tirocinio tra i propri dipendenti psicologi iscritti al relativo Albo professionale ed abilitati all'esercizio della psicoterapia. ART. 2 LIMITE NUMERICO In ossequio a quanto disposto dall art. 1 del DM 142 del 25/3/1998 ed in particolare al limite numerico del 10% dei tirocinanti rispetto al totale dei dipendenti, l ASL n. 1 Imperiese si riserva necessariamente la facoltà di verificare la disponibilità dei posti. E conseguentemente escluso qualsivoglia obbligo automatico per l ASL ad ospitare gli studenti. In ogni caso dovrà essere osservato quanto previsto dal Regolamento ASL in materia di tirocini approvato con delibera n. 310 del 21/4/2016. L avvio effettivo del tirocinio è condizionato all ottenimento del parere favorevole del Direttore della Struttura Complessa che dovrà ospitare il soggetto tirocinante o del Dirigente della SSD Professioni Sanitarie per le figure equiparabili ai profili del comparto ruolo sanitario. ART. 3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; 4. rispettare il Codice Etico del soggetto ospitante; DATA I EMISSIONE 01/04/2008 DATA REVISIONE INDICE REVISIONE Rev. 0

Centro Clinico Crocetta CONVENZIONE DI TIROCINIO M.M.04-07 Pagina 3 di 3 5. osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante, che provvederà previamente a garantirgliene la conoscenza; 6. mantenere il segreto professionale secondo quanto richiestogli dal codice deontologico in merito ai dati sensibili dei pazienti; 7. rispettare il codice di comportamento aziendale e in generale il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in vigore. L identificazione degli studenti viene effettuata mediante apposito tesserino di riconoscimento distribuito dall Azienda ospitante. L accesso alle strutture aziendali da parte dei tirocinanti inviati dalla Scuola soggetto promotore è subordinato alla valutazione del Medico Competente nonché del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale. Qualora i tirocinanti debbano essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria i relativi costi sono a carico dell Istituto-soggetto promotore. ART. 4 L'impegno orario, per ciascun anno accademico, non deve essere inferiore a 100 ore né superiore alle 150 ore. Il tutor dell ente ospitante fornirà specifica attestazione delle presenze del tirocinante e sulla base delle quali il Centro Clinico Crocetta' rilascerà apposito certificato. ART. 5 Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'ente, seguendo le indicazioni date dal tutor, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'amministrazione. La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma C.1, dell ordinanza 29/12/2004 del Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca, ha come oggetto il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia e in conformità a quanto previsto dall art.8 del D.M. 11/12/1998 n. 509, avrà la finalità di confrontare la specificità del modello di formazione appreso presso la Scuola di Formazione con la domanda dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento nelle situazioni di emergenza. Qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ente e dalla struttura è facoltà dell'amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio. Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Legale Rappresentante dell Ente ospitante, su proposta del Responsabile del Servizio e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile della Scuola. ART. 6 L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego. L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri, diretti o riflessi, a carico dell' Amministrazione dell Ente ospitante. La Scuola assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti DATA I EMISSIONE 01/04/2008 DATA REVISIONE INDICE REVISIONE Rev. 0

Centro Clinico Crocetta CONVENZIONE DI TIROCINIO M.M.04-07 Pagina 4 di 3 assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. ART. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione e nell ambito del perseguimento delle finalità in essa previste, le Parti opereranno in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm.e ii. e dal D.Lgs. n. 101/2018. ART. 8 ANTICORRUZIONE Nell esecuzione del presente atto l Istituto soggetto promotore e la ASL 1 sono soggetti alla normativa italiana (Legge n. 190/12) in materia di prevenzione della corruzione e pertanto attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione. ART. 9 - NORME FINALI Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione. ART. 10 La presente convenzione ha durata di anni due con decorrenza dalla data della firma di entrambe le parti e potrà essere rinnovata per uguale periodo previo provvedimento deliberativo, per parte ASL, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto, con raccomandata a.r. o pec, entro 3 mesi dalla scadenza annuale. ART. 11 BOLLI Le spese derivanti dall applicazione dell importa di bollo, se dovute, afferenti al presente atto, sono a carico del soggetto promotore. Imposte e oneri, se dovuti, inerenti e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico dell Istituto promotore. Nessuna spesa a nessun titolo sarà a carico dell Ente accettante i tirocini. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131. DATA I EMISSIONE 01/04/2008 DATA REVISIONE INDICE REVISIONE Rev. 0

Centro Clinico Crocetta CONVENZIONE DI TIROCINIO M.M.04-07 Pagina 5 di 3 ART. 12 In caso di controversie le parti eleggono domicilio nel foro di Imperia. Letto, confermato e sottoscritto... lì Scuola di Psicoterapia Cognitiva Il Legale Rappresentante Dr.ssa Rosa Antonella PELLEGRINI A.S.L. N. 1 IMPERIESE Il Direttore Generale Dott. Marco DAMONTE PRIOLI DATA I EMISSIONE 01/04/2008 DATA REVISIONE INDICE REVISIONE Rev. 0

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