AZIENDA SPECIALE TERRACINA REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI



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AZIENDA SPECIALE TERRACINA REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL AZIENDA SPECIALE DEL N..

TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Definizione 1) Il presente regolamento disciplina l organizzazione ed il funzionamento del Servizio trasporto disabili a carattere istituzionale e d interesse pubblico. Il servizio, svolto con l utilizzo di autoveicoli, consente la mobilità ai cittadini disabili con ridotta o impedita capacità motoria o comunque impossibilitati all utilizzo del mezzo pubblico. 2) Il presente regolamento non disciplina il trasporto sanitario in quanto di competenza del servizio sanitario regionale. Art. 2 Finalità 1)Il servizio trasporto disabili rientra tra gli interventi di natura socio-asistenziale organizzati dall Azienda Speciale Terracina, Ente Strumentale del Comune di Terracina, al fine di consentire alle persone disabili, che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici e della propria rete familiare, la loro partecipazione alle attività della vita quotidiana superando le barriere di movimento e di accesso. Il servizio viene erogato in forma continuativa o occasionale. 2) Il trasporto continuativo si caratterizza come servizio strutturato e programmato e comprende: il trasporto scuola, per il raggiungimento delle scuole, centri estivi, centri ricreativi; trasporto centri diurni per disabili per il raggiungimento di strutture semiresidenziali socio-assistenziali pubbliche, quando non di competenza delle medesime strutture o del servizio sanitario nazionale. 3) Il trasporto occasionale si caratterizza come servizio saltuario o periodico e comprende: il trasporto socio-sanitario per il raggiungimento di strutture sanitarie, per cicli di trattamenti di terapie mediche prescritte a seguito di gravi e certificate patologie oncologiche; altri eventuali trasporti caratterizzati da particolari situazioni contingenti proposti dall Amministrazione. Art. 3 Area territoriale 1) Il servizio prevede il trasporto dell utenza nell ambito del territorio del Comune di Terracina. Si prevede, altresì, il trasporto per raggiungere strutture sanitarie ospedaliere situate nel Comune di Latina, esclusivamente per i malati oncologici. Art. 4 Destinatari e requisiti di accesso 1) I destinatari del servizio trasporto disabili sono individuati sulla base dell accertamento dell handicap effettuato ai sensi all art. 4 della Legge 5 febbraio 1992 n.104. Sono ammessi al servizio le persone in situazione di: handicap permanente in condizione di gravità per minori ( a partire dai tre anni)e adulti ; handicap permanente (anche senza condizione di gravità) per le persone ultrasessantacinquenni. In caso di situazione di handicap soggetta a revisione, il servizio è concesso fino alla data prevista per il nuovo accertamento da parte della competente Commissione, tenuto conto dei tempi di comunicazione dell esito della visita. 2) Sono esclusi gli ospiti permanenti di strutture residenziali sanitarie e socio assistenziali,

in quanto di competenza della medesime strutture, ed i titolari di abbonamento agevolato alla rete di trasporto pubblico. 3) Sono altresì esclusi i minori iscritti agli istituti scolastici della scuola media superiore e residenti presso centri residenziali. TITOLO II ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE Art. 5 Gestione 1) Il servizio trasporto disabili viene realizzato dall Azienda Speciale in forma diretta o indiretta mediante l apporto di soggetti del privato sociale e del volontariato, che forniscano i necessari requisiti di competenza, affidabilità ed esperienza, secondo le forme più opportune previste dalla normativa in vigore per la gestione dei servizi. 2) Nel caso di affidamento a terzi, l Azienda Speciale manterrà il coordinamento generale, il controllo e la verifica del servizio; 3) A supporto del servizio possono essere impiegati volontari del servizio civile o altro personale volontario. Il servizio è organizzato attraverso l utilizzo di mezzi appositamente attrezzati e idonei. Il trasporto viene effettuato da autisti qualificati e solo in caso di necessità da accompagnatori. L Azienda Speciale potrà avvalersi della collaborazione degli obiettori di coscienza. Art. 6 Domanda di ammissione 1) La domanda deve essere presentata dall interessato o dai familiari al Servizio Sociale dell Azienda Speciale del Comune di Terracina compilando apposito modulo corredato dalla documentazione, di seguito indicata, necessaria per l accesso al servizio. a) certificato della Commissione medica attestante il tipo di invalidità; b) certificato del Medico di Famiglia attestante l impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici di trasporto, nel caso di trasporto per cure oncologiche la certificazione deve contenere: tempi, durata e tipologia dell intervento prescritto; c) autodichiarazione sull impossibilità di familiari, o di altri conviventi, ad effettuare il trasporto. 2) Per gli studenti delle scuole materne, elementari, medie inferiori, ubicate nel territorio comunale, le richieste devono essere presentate entro il 30 giugno precedente l inizio dell anno scolastico; solo in casi eccezionali ( trasferimento del nucleo familiare da altro comune, gravi problemi connessi allo stato lavorativo, di salute, avvenuti oltre la data di scadenza di accoglimento delle domande) può essere presentata richiesta fuori dal termine suddetto. 3) Per il trasporto occasionale, la richiesta va presentata almeno 15 giorni prima della data di effettuazione della prestazione richiesta, salvo casi estremamente urgenti, opportunamente certificati;

Art.7 Modalità di ammissione Il Servizio Sociale valuta le richieste pervenute, effettuando i necessari accertamenti anche per la verifica del possesso dei requisiti e della modalità di intervento o dell impossibilità di soluzioni alternative ( es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto) L ammissione viene disposta dal Direttore del Servizio Sociale compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione. Al fine di rendere trasparente la modalità d accesso è stabilito, ai sensi della legge 241/90, entro trenta giorni dal ricevimento dell istanza, il termine per l accoglimento e/o il diniego della stessa. Il termine è sospeso nel caso di richiesta di integrazione all istanza al cittadino. Entro il suddetto termine, il Coordinatore del servizio, comunica mediante lettera A.R l esito motivato della domanda relativamente alla presa in carico e /o al diniego dell istanza,nonché alla tariffa applicata. Qualora dovesse pervenire un numero elevato di richieste rispetto a quello inizialmente previsto e/o rispetto alle risorse finanziarie a disposizione, si formerà una lista di domande in attesa a cui si attingerà a completamento dei posti eventualmente rimasti liberi sui mezzi, privilegiando, in ordine di priorità: 1) difficoltà o assenza di aiuto parentale ( es. genitori anziani, famiglie monoparentali, assenza di altri familiari ecc.); punti 2 2) necessità di automezzi attrezzati per gravi difficoltà motorie, accertate sulla base di dichiarazione mediche; punti 3 A parità di punteggio, sarà valutata la data di presentazione dell istanza. Le autorizzazioni hanno durata in relazione alla tipologia della finalità del trasporto attivato. Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma individuale quanto collettiva. La concreta modalità di trasporto ed il mezzo più idoneo sono determinate dal gestore del servizio. Art. 8 Norme Per un ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dagli utenti e dai loro famigliari: - la comunicazione di variazioni delle date e degli orari del trasporto o sospensione dello stesso al personale del servizio devono pervenire almeno tre giorni prima o in caso di gravi motivi (opportunamente certificati) entro le ore 8 del giorno in cui si verifica l evento; -la presenza di eventuali accompagnatori dovrà essere segnalata all ufficio ed autorizzata; inoltre il servizio stesso, in casi specifici potrà richiedere l accompagnamento dell utente da parte di un familiare o altra persona; - l accettazione dell orario del trasporto stabilito dal Coordinatore amministrativo del servizio, sulla base delle esigenze del servizio stesso e di quelle dell utente; - la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà e/o dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da parte dell interessato o dei familiari in cui si declina l Azienda da ogni responsabilità per eventi che dovessero verificarsi durante il tragitto; - il pagamento della quota di partecipazione al costo del servizio. Art.9 Partecipazione dell utenza al costo del servizio 1. A norma dell'art. 29 comma 2 della Legge n.448 del 28/12/2001 l'utente è tenuto a concorrere al costo del servizio. 2. Si accettano domande di mutamento tariffario in corso d'anno per comprovata e sopraggiunta

variazione del domicilio dell'utenza. 3. I mutamenti di tariffa in corso d'anno non hanno un effetto retroattivo e decorreranno a partire dal 1 del mese successivo alla data di presentazione della domanda di variazione. 4.La tariffa a carico dell utente è determinata dalla retta mensile fissa, commisurata in relazione al numero di interventi effettuati ( comprensiva di andata e ritorno) per la quota fissa di 1 euro al dì e alla distanza kilometrica percorsa nel corso dell intervento, commisurata al numero degli interventi. Art.10 Tariffe a carico dell utenza La tariffa a carico dell utenza è determinata nel seguente modo: - Costo fisso Euro 1,00 ( A.R.) *gg. di trasporto. Pertanto la quota fissa è determinata in euro 30,00 - Costo variabile 1) distanza kilometrica da 1 a 11- euro 0,10 *gg.+ euro 30 ( quota fissa)= euro 33 mensili 2) - da 12 a 21- euro 0,20*gg.+ euro 30 = euro 36 mensili 3) - da 22 a 31- euro 0,30 *gg. + euro 30 = euro 39 mensili 4) - da 32 oltre euro 0,40* gg.+ euro 30 = euro 42 mensili Nel caso in cui l utente faccia richiesta di un abbonamento mensile, il costo è abbattuto nel seguente modo: 1^ fascia ( Km da 1 a 11) 18% di abbattimento sul costo complessivo mensile, costo finale euro 27,00; 2^ fascia 15% = euro 30,60 3^ fascia 12% = euro 34,32 4^ fascia 10% = euro 37,80 Art. 11 Norme di comportamento 1. Gli utenti sono tenuti a mantenere durante il trasporto un comportamento corretto tra di loro, verso gli autisti, gli assistenti e verso gli automezzi. 2. Gli utenti ed i loro familiari devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione che si rende necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato). 3.Gli utenti o i loro familiari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di apposita scheda: a) il nominativo di uno o più referenti autorizzati ad accogliere l'utente trasportato al termine del servizio; b) l'eventuale autorizzazione a lasciare l'utente solo a casa al termine del servizio; c) eventuali altre destinazioni diverse dal domicilio abituale che devono essere autorizzate dal Servizio di Segretariato Sociale del Comune. 4. L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio Sociale le eventuali variazioni del proprio stato di necessità. 5.Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni impartite dal Servizio Sociale al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti. 6. Gli operatori addetti al trasporto sono tenuti a segnalare al competente ufficio ogni inosservanza compiuta e l eventuale identificazione di responsabilità dei danni causati. Dopo il richiamo verbale, qualora detti comportamenti perdurino, si procederà all ammenda scritta, alla sospensione, alla radiazione del servizio.

In particolare, in caso di danni eventualmente arrecati al mezzo, il responsabile sarà tenuto al risarcimento previa quantificazione degli stessi. 7. Nessun rimborso è dovuto dall Azienda nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore, come pure nel caso di cessazione volontaria dell utenza prima dell esecuzione del trasporto. Art. 12 Dimissioni 1) L Azienda Speciale può disporre la dimissione dell utente dal servizio trasporto in caso di: - perdita dei requisiti di accesso; - mancato pagamento della tariffa a carico dell utente; - reiterata inosservanza delle norme di comportamento di cui al precedente art. 11; TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 13 Opposizione 1) Contro il provvedimento di dimissione o non ammissione relativo al servizio del presente regolamento, può essere presentata opposizione da parte dell interessato/famiglia nel termine di 30 giorni dalla data di invio della comunicazione scritta di dimissione o non ammissione. 2) Il Direttore dell Azienda Speciale, entro i successivi 20 giorni, decide l accoglimento o il rigetto dell opposizione. Art. 14 Norme di riferimento 1) Il presente regolamento si basa sulla disciplina risultante dal combinato disposto dell art. 26 della L. 104/92 e della Legge 328/2000. Art. 15 Trasporto elettorale 1) Le norme del presente regolamento non si applicano al trasporto dei disabili in occasione di referendum ed elezioni politiche o amministrative in quanto disciplinato da apposita normativa nazionale. Art. 16 Rinvio 1) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono in quanto applicabili le norme delle Leggi Nazionali e Regionali e successive modificazioni.