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La Guardia Ecologica Volontaria La L.R. n. 10/2003 Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica riconosce la funzione del volontariato ambientale e ne favorisce lo sviluppo per conseguire le seguenti finalità:
a) Diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali. b) Collaborare con le Istituzioni Pubbliche a tutelare il patrimonio ambientale. c) Controllare il territorio per prevenire ed accertare violazioni in materia ambientale. d) Partecipare ad interventi di emergenza di carattere ambientale.
Chi sono le G.E.V.?.? Le G.E.V. sono coloro che superano gli Esami dopo aver frequentato i Corsi di formazione organizzati da: Province. Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell Ambiente di cui all art. 13 Legge n.349/1986.
Corsi di Formazione e di aggiornamento La Giunta Regionale definisce le modalità, il programma ed il numero massimo ammissibile ai corsi per ciascun ambito provinciale e circondariale. I corsi possono essere organizzati dalle Province e dalle Associazioni Ambientaliste riconosciute dal Ministero dell Ambiente ai sensi della Legge n. 349/ 1986. Ai corsi possono partecipare max 60 unità.
La durata dei corsi di formazione è fissata in almeno 90 ore di teoria e 20 ore di esercitazioni pratiche per : - la conoscenza diretta del territorio. - l uso di strumenti e tecniche di rilevamento. - La compilazione di rapporti di servizio, segnalazioni e verbali di accertamento. La durata dei corsi aggiornamento è fissata in 40 ore. I corsi trattano le tematiche ambientali in generale, la legislazione ambientale e la figura giuridica delle G.E.V.
Commissioni d esami La Commissione d esami è nominata con delibera della Giunta Provinciale. È presieduta dall Assessore all ambiente o da un funzionario delegato. È composta da: - Un esperto in legislazione in materia ambientale. - Un esperto in discipline ecologiche e ambientali. - Un esperto di settore designato dalla Regione. - Il Responsabile dei raggruppamenti provinciali. - Il responsabile dell organo organizzatore. - Un funzionario di pubblica sicurezza designato dal Prefetto.
Esami La prova scritta dura max 2 ore e consiste: - Risoluzione di un questionario contenente domande con risposte multiple. - Compilazione di un fac-simile di verbale di accertamento o rapporto di servizio o denuncia all autorità giudiziaria. Il colloquio orale verte sulle materie del programma trattato durante il corso.
Nomina delle G.E.V. La nomina avviene con provvedimento della Provincia quando: - è stato superato l esame. - È stato fatto il giuramento davanti al Sindaco. - Si è in possesso dei requisiti previsti dall art.138 del T.U.PP.SS. L atto di nomina definisce i compiti delle G.E.V. ed è trasmesso al Prefetto per l approvazione.
L organizzazione delle G.E.V. Le Associazioni di volontariato della Protezione civile e della tutela ambientale devono essere iscritte nel Registro Regionale di cui alla Legge n.266/1991, come previsto dalle L.R. n. 11/1994 e dalla L.R. n. 12/1995. Le G.E.V. sono proposte ed organizzate dalle associazioni ambientaliste e svolgono la propria attività nell ambito dei programmi predisposti dalle Amministrazioni Provinciali e dalle CONVENZIONI.
La Struttura G.E.V. - Raggruppamenti Provinciali ( RP ) composti da almeno 20 G.E.V. - Raggruppamenti Circondariali (RC) composti da almeno 10 G.E.V. Più associazioni possono consorziarsi al fine di raggiungere il numero minimo per costituire il raggruppamento. I Raggruppamenti sono dotati di propri Regolamenti di servizio approvati dalla Questura ai sensi del R.D.L. n.1935n.1935/1952
I Raggruppamenti Provinciali e Circondariali possono essere organizzate su base: - Territoriale - Tematica
Le aree tematiche di riferimento dei Raggruppamenti Circondariali sono: - Tutela del paesaggio, dei beni culturali e ambientali. - Tutela della fauna selvatica e della fauna ittica, dell attività venatoria e della pesca, della flora, della biodiversità ed aree naturali protette; controllo del randagismo. - Tutela dell inquinamento delle acque, dell aria, del suolo; controllo dell inquinamento elettromagnetico.
Compiti e poteri delle G.E.V. Promuovono e diffondono l informazione ambientale. Concorrono ai compiti di protezione ambientale, dell igiene pubblica, del patrimonio naturalistico. Accertano violazioni (nell ambito di convenzioni) comportanti sanzioni pecunarie. Collaborano con le Autorità competenti nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza ecologica. Collaborano con gli Enti pubblici in materia di:
a) Inquinamento idrico, atmosferico, elettromagnetico, acustico. Smaltimento dei rifiuti. b) Smaltimento dei rifiuti. c) Uso di prodotti chimici in agricoltura, pozzi, cave. d) Escavazione di materiali litoidi e di pulizia idraulica. e) Protezione della fauna selvatica, esercizio della caccia, e della pesca in acque marine e salmastre.
f) Protezione della flora, dei prodotti del sottobosco, dei funghi, dei tartufi. g) Tutela del patrimonio naturale e paesistico. h) Difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale. i) Danno ambientale derivante dall imbrattamento con vernici di edifici e manufatti.
I dentificazione delle G.E.V. La G.E.V. è munita di tesserino personale con, matricola,rilasciato dalla Provincia e deve esibirlo durante il servizio. Il tesserino vale 5 anni e deve essere sempre accompagnato dal provvedimento di nomina. Le G.E.V. non possono operare al di fuori dell ambito territoriale, del giorno e dell orario di servizio assegnato.
Le G.E.V. prestano il servizio, di regola, almeno in coppia. La G.E.V.,., inoltre, è tenuta ad indossare il contrassegno della Provincia di appartenenza fornito dalla stessa. Il contrassegno della Provincia deve contenere: - l emblema della provincia - I nomi della Provincia e della Regione - Un piccolo tricolore con al centro il simbolo della Repubblica italiana
Nomina e Violazioni L atto di nomina definisce i compiti specifici delle G.E.V. ed individua l ambito normativo entro il quale può esercitare la propria attività. Le G.E.V. quando accertano violazioni che comportano l applicazione di sanzioni pecunarie redigono il verbale con le modalità previste dalle norme vigenti. Il Verbale deve essere depositato entro 48 ore alla Provincia, o al Comune se la vigilanza è espletato in ambito comunale.
Status delle G.E.V. Le G.E.V. acquisiscono lo status di Pubblici Ufficiali e funzioni di polizia amministrativa. Sono Guardie Giurate ai sensi dell art. 138 del T.U.P.S. Le G.E.V. rispondono personalmente degli atti compiuti durante il servizio. Possono svolgere il servizio congiunto con la Polizia provinciale (soprattutto nella fase di iniziale inserimento). Le G.E.V. che sono lavoratori dipendenti hanno diritto alla flessibilità dell orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel rispetto dell art.17 legge n.266n.266/1991.
Perdita dello Status di G.E.V. Per volontà dell interessato/a che deve darne comunicazione formale alla Provincia. Perdita dei requisiti civili e morali (art.7 del r.r. n.4/2006) Inosservanza degli obblighi fissati nelle convenzioni. Inattività perdurante da almeno 24 mesi (sospensione falcotativa) I provvedimenti di sospensione sono comunicati dalla Provincia alla Regione ed al Prefetto.
Doveri delle G.E.V. Operare con prudenza, diligenza e perizia. Fare rapporto se ha notizia di un reato. Non essere armata durante il servizio. Non andare a caccia, pesca, raccogliere i prodotti del sottobosco nelle giornate in cui espletano il loro servizio.
Assicurare almeno 8 ore di servizio ogni mese. Prestare il proprio servizio nei modi, orari e località indicati nell ordine di servizio. Redigere, al termine del servizio, una relazione sull attività effettuata (rapporto di servizio) che con gli originali dei verbali fatti deve essere consegnata al responsabile del raggruppamento, entro 10 giorni.
Sospensione e revoca dell incarico La Provincia, con proprio decreto, sospende o revoca dall incarico la G.E.V. che non osserva gli obblighi fissati dalle convenzioni, e dal regolamento provinciale, e lo comunica alla Questura per le decisioni di sua competenza.
Guardie già in servizio Le G.E.V. nominate ai sensi delle leggi Nazionali e le Guardie Venatorie iscritte nei registri provinciali viene riconosciuta la nomina senza obbligo di frequenza ai corsi di formazione. Esse, tuttavia, sono tenute a partecipare ai corsi di aggiornamento.
Convenzioni I compiti delle G.E.V. sono disciplinati attraverso una convenzione sottoscritta fra l Ente Pubblico titolare ( Regione, Provincia, Comuni,.) e le associazioni ambientaliste. Le prestazioni delle G.E.V. non danno luogo a costruzione di rapporto di lavoro ed è prestato a titolo gratuito.
Compiti della Provincia Dotarsi dell Ufficio provinciale G.E.V. Fare il programma delle attività di vigilanza ecologica. Coordinare i raggruppamenti delle G.E.V. Ricevere i resoconti delle attività espletata dalle G.E.V. Coordinano gli enti ed organismi pubblici.
Organizzano i corsi di formazione, di aggiornamento e nominano le G.E.V. Redigono le relazioni annuali da inviare alla regione. Stipulano le assicurazioni sulla R.C. per i danni causati dalle G.E.V. durante il servizio ( nei casi in cui ciò non sia contemplato nelle convenzioni). Mettono a disposizione delle G.E.V. le attrezzature destinate al servizio. Predispongono le convenzioni con le associazioni e con i Comuni.
I l Programma Provinciale Individua le attività di vigilanza ambientale che dovranno essere svolte dai raggruppamenti. Propone gli acquisti di attrezzature e le dotazioni per le G.E.V. Individua le forme di collaborazione delle G.E.V. con le Istituzioni/forze di Polizia, autorizzandone il servizio. Programma la formazione e l aggiornamento delle G.E.V. Prevede l assegnazione delle G.E.V. ai Comuni che ne hanno fatto richiesta.
I Comuni Possono dotarsi di G.E.V. richiedendoli alla Provincia. La Provincia assegna le G.E.V. curandone l iter istruttorio e deliberativo. Le G.E.V. assegnate svolgono il servizio nei limiti del territorio comunale. I Comuni provvedono con il proprio bilancio alle spese relative al servizio delle G.E.V. Gli introiti delle sanzioni vanno depositati su apposito capitolo di bilancio e ripartiti, al netto delle spese di gestione: - 10% alla Regione - 20% alla Provincia - 70% al Comune.
Coordinamento regionale La regione ha il compito di promozione, indirizzo e coordinamento. Devolve il 75% delle proprie entrate, derivanti dalle sanzioni, al fondo regionale per la Vigilanza Volontaria. Informano le Associazioni ambientaliste delle normative di settore riguardanti le G.E.V.
Le norme regionali in contrasto con la L.R. n.10/2003 si intendono abrogate, ovvero disapplicate.
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