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N. di Prot. del ATTO DI TRANSAZIONE TRA La Sig.ra GIANNINI Raffaella, nata ad Acquaviva delle Fonti (BA) il.. (c.f.: ) e residente in Turi (BA), alla Via Oronzo Pascalicchio, n. 15, quale procuratrice generale della sig.ra GIANNINI Maria Rosa, giusta procura generale (Repertorio n. 315 Raccolta n. 251 del 21/03/2019 - Registrata a Gioia del Colle il 22/03/2019 al n. 3088/1T, allegata al presente atto) rappresentata e difesa dall Avv. Antonio Bellomo (c.f.:.), con studio legale in Bari, alla Via ------------- -------------, n.---------; E Il COMUNE DI TURI con sede alla Via XX Settembre n.5 (C.F.: 8200113071) nella persona della dott.ssa Graziana TAMPOIA nella sua qualità di Capo Settore Affari Istituzionali, all'uopo delegata a mezzo delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta, n. 12 del 14/02/2019, esecutiva, rappresentato e difeso dall Avv. Silvestro Carenza (c.f.: ), con studio legale in Turi (BA), alla Via Lorenzo Scarnera, n. 1/H; si premette che: con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/06/2012, esecutiva, si autorizzava il Sindaco pro-tempore, in qualità di rappresentante legale del Comune di Turi, a costituirsi e a resistere in giudizio promosso dalla sig.ra Giannini Maria Rosa innanzi al Tribunale di Bari per accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro de quo e sentire condannato il Comune di Turi al pagamento della somma di 13.240,10 a titolo di risarcimento del danno nella misura del 7-8%, oltre gli interessi, svalutazione Pagina 1

monetaria, le spese, diritti ed onorario del giudizio, dando mandato all Avv. Silvestro Carenza di difendere il Comune; in data 16/06/2014 il Giudice Onorario del Tribunale di Bari nominava il Consulente Tecnico d Ufficio il quale in data 11/07/2014 depositava la propria relazione di consulenza tecnica medico legale stimando il danno biologico dell attrice; Tenuto conto che già all udienza del 22/12/2014 il Giudice Onorario del Tribunale di Bari ha rinviato la causa al fine di esperire un tentativo di conciliazione e che all udienza del 01/10/2018, lo stesso Giudice Onorario del Tribunale di Bari ha preso atto della volontà della parte attrice di tentare un bonario componimento della vertenza, rinviando la causa per le precisazioni delle conclusioni; Tenuto conto, altresì, che i rispettivi legali hanno confrontato le rispettive posizioni addivenendo ad un accordo transattivo ammontante complessivamente ad 9.600,00, come qui di seguito si riporta: 1) 6.373,94, quale ristoro del danno biologico per la sig.ra Giannini M. Rosa (calcolo al 3,5% sulla scorta delle risultanze della CTU al netto di maggiorazione ex danno morale); 2) 2.813,18, comprensivi di accessori, quale compenso al patrocinatore (determinato sulla base dei valori tabellari minimi e al netto del compenso per la fase decisionale); 3) 413,10, quale contributo nella misura del 50% delle spese di giudizio (C.U., imposta di bollo e spese di notifica e C.T.U. medico-legale); Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 14/02/2019, esecutiva, con la quale si è preso atto della relazione-parere (Prot. n. 1375 fdel 23/01/2019) del legale difensore dell Ente, Silvestro CARENZA, secondo cui in considerazione dell elevata alea a cui il giudizio in parola appare soggetto, potrebbe valutarsi Pagina 2

positivamente la circostanza di addivenire ad un accordo transattivo, alla luce dell invito formulato dallo stesso G.O.T. in virtù di uno spirito conciliativo e che in particolare, tenuto conto dell entità della richiesta risarcitoria avanzata dalla sig.ra Giannini, delle risultanze processuali, nonché della C.T.U. medico-legale, potrebbe apparire congrua e adeguata una somma quantificata in 9.600,22, omnicomprensiva ; Tenuto conto che con la medesima deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 14/02/2019 è stato deciso di definire bonariamente, senza alcuna implicazione e/o riconoscimento di responsabilità dell Ente, a mezzo la sottoscrizione di una transazione, la controversia in parola facendosi reciproche concessioni, onde, a parere dell avvocato difensore dell Ente, evitare sentenze che potrebbero vedere riconosciuta la responsabilità a carico dell Ente comunale, con conseguente condanna al risarcimento di maggiori somme; Tenuto conto che con la suddetta deliberazione si approvava lo schema di transazione e si autorizzava il Capo Settore Affari Istituzionali a sottoscriverla; Vista la determinazione settoriale n. 186 del 06/03/2019 con la quale si è assunto un impegno di spesa di 9.600,00 sul competente capitolo di spesa del bilancio 2019, esercizio provvisorio; Vista la determinazione settoriale n. del con la quale si è preso atto che la sig.ra Giannini Maria Rosa, quale parte attrice nella controversia innanzi citata, abbia sottoscritto, in favore della nipote Giannini Raffaela, una procura generale (Repertorio n. 315 Raccolta n. 251 del 21/03/2019-Registrata a Gioia del Colle il 22/03/2019 al n. 3088/1T) affinché possa, tra l altro, esigere mandati, assegni da pubbliche amministrazioni, transigere qualunque contestazione, accettare, firmare e rifiutare concordati, ecc. in sua vece e, per effetto, si è provveduto a modificare lo schema di transazione da Pagina 3

sottoscrivere tra il Comune di Turi e la costiuenda sig.ra Giannini Raffaella, quale procuratrice generale; Pertanto, le parti, ritengono sia nel loro interesse addivenire ad una definizione dell insorta controversia giudiziale a mezzo del negozio giuridico della transazione; patti e condizioni 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, costituendo espressa manifestazione di volontà tra le parti, le parti come assistite, dichiarano di voler transigere, come in effetti con il presente atto transigono, la controversia di cui ai punti precedenti, rubricata al n. 96000299/2012 RG Tribunale Bari, pendente, contestualmente transigendo ogni e qualsivoglia reciproca pretesa e pendenza ivi rivendicata. 2) Il Comune di Turi, come sopra rappresentato ed assistito, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese e al solo fine di evitare l alea del giudizio, offre alla ricorrente sig.ra Giannini Maria Rosa, e per essa, alla procuratrice generale, sig.ra Giannini Raffaella, la somma di 9.600,00, omnicomprensiva, che verrà corrisposta alla predetta procuratrice, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale; 3) La sig.ra GIANNINI Raffaella, al solo fine di evitare l alea del giudizio e senza riconoscimento alcuno delle avverse eccezioni ed argomentazioni, dichiara di accettare, in nome e per conto della sig.ra Giannini Maria Rosa, quanto offertogli al punto sub. 2) del presente verbale e, per l effetto, dichiara, in nome e per conto della sig.ra Giannini Maria Rosa, di rinunciare integralmente, come in effetti rinuncia, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria maturati dal giorno del sinistro ad oggi sulla predetta somma, nonché ai diritti fatti valere ed all azione esperita nel giudizio r.g. n. 96000299/2012 pendente dinanzi al Tribunale di Bari, e al 50% delle spese del giudizio (C.U., imposta Pagina 4

di bollo, spese di notifica e spese di C.T.U. medico-legale) dichiarando, altresì, di ritenersi completamente soddisfatta e di non aver più nulla a pretendere dal Comune di Turi a titolo di risarcimento danni del sinistro oggetto del giudizio in argomento. 4) Il Comune di Turi accetta le avverse rinunce; 5) Entrambe le parti dichiarano espressamente che ogni clausola del presente atto è inscindibile dalle altre; 6) I procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto anche ai fini della rinuncia al beneficio di solidarietà passiva previsto dall art. 13, comma 8, dell Ordinamento Professionale ex Legge 247/2012, nonché per attestare che la scrittura medesima viene sottoscritta in loro presenza dai rispettivi assistiti. La presente scrittura si compone di n. 5 (cinque) pagine, viene redatta in numero quattro esemplari e viene sottoscritta dalle parti su ogni foglio. Letto, confermato e sottoscritto. Turi, GIANNINI Raffaella Comune di Turi: - Il Responsabile del Settore Affari Istituzionali: Dott.ssa Graziana TAMPOIA I Legali sottoscrivono per quanto disposto al punto 6) del presente atto. Avv. Antonio BELLOMO Avv. Silvestro CARENZA Pagina 5