DISCIPLINARE OPERATIVO 1. PREMESSA pag 2 2.MISURE ORGANIZZATIVE STRAORDINARIE DI CUI ALL ART. 9 DELLA LUR pag 3 2.1 Funzioni pag 3 2.2 Funzionamento pag 4 2.3 Adempimenti pag 6
1. PREMESSA La Legge Urbanistica Regionale (LUR), per come novellata dalla L.R. n. 40/2015 e successivamente dalla L.R. n. 28 entrata in vigore in data 6 agosto 2016, individua all art. 9 Misure organizzative straordinarie per il supporto alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di imprimere un accelerazione nella redazione degli stessi, necessari sia per assicurare un ordinato sviluppo del territorio volto a garantire una effettiva azione di tutela, valorizzazione e riduzione dei rischi, che per ottimizzare l impiego delle risorse della programmazione dei fondi comunitari in atto. Il presente documento definisce e rappresenta i contenuti del Disciplinare Operativo previsto al co 1 del predetto art. 9 della LUR, che regolamenta lo svolgimento delle funzioni regionali coinvolte nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici.
2. MISURE ORGANIZZATIVE STRAORDINARIE DI CUI ALL ART. 9 DELLA LUR Al raccordo delle funzioni regionali di seguito riportate, coinvolte nel procedimento di formazione ed approvazione nonché di conformazione ed adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica previsti dalla legge, provvederà il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio, che dovrà assicurare, con il contributo dei rappresentanti dei dipartimenti regionali preposti ad esprimere parere obbligatorio o consultivo, ciascuno per la propria competenza, che gli atti di governo territoriali si formino nel rispetto dei termini e delle disposizioni della LUR e dei relativi regolamenti di attuazione, in conformità ed in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati. 2.1. FUNZIONI Il Settore Urbanistica svolge le seguenti funzioni: a). verifica il quadro conoscitivo del Piano, sulla scorta dei dati territoriali tematici forniti dal SITO di cui all articolo 8, quale contributo per l elaborazione dello stesso da parte degli enti interessati; b) esprime, per conto dell'amministrazione regionale, il parere preliminare da rendere in seno alla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 13, sul documento preliminare del Piano e sul REU di cui all'articolo 27, integrato dall indicazione della perimetrazione dell area da assoggettare a piano comunale di spiaggia di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, e del Rapporto Ambientale Preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e all'articolo 23, comma 1, del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3 (Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali); c) esprime per conto della Regione, secondo quanto disposto dall'articolo 27, dall'articolo 15 del d.lgs. n. 152/2006 e dall'articolo 25 del regolamento regionale n. 3/2008, il parere definitivo motivato sul Piano e sul REU adottati, integrato dall indicazione della perimetrazione dell area da assoggettare a piano comunale di spiaggia di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, completo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, previa verifica del recepimento delle osservazioni formulate nel parere preliminare e dello svolgimento delle consultazioni, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 24 del regolamento regionale n. 3/2008.
2.2. FUNZIONAMENTO Al fine di esercitare le funzioni di cui al p. 2.1, è istituito un tavolo tecnico composto dai rappresentanti dei seguenti dipartimenti regionali, giusta DGR n. 541 del 16.12.2015 modificata con successiva D.G.R. n.51/2016, di approvazione della nuova struttura organizzativa, che interagiscono, in applicazione dei loro poteri consultivi e/o decisionali, nella fase di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed esprimono parere sui vincoli territoriali, giuste normative nazionali, regionali e di settore vigenti in materia: Agricoltura e risorse agroalimentari (ARA); Ambiente e Territorio (AT); Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità (ILPM); Presidenza (PRES); Programmazione Nazionale e Comunitaria (PNC); Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali (SELFPS); Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura (TBCIC); Tutela della salute e politiche sanitarie (TSPS). I Settori competenti di ciascun Dipartimento, saranno individuati con apposito e successivo decreto del Dirigente del Settore Urbanistica regionale, su indicazione del Dirigente Generale di ciascun Dipartimento interessato.. In particolare, esprimono parere obbligatorio: il Settore competente del Dipartimento ILPM, in merito alla compatibilità geomorfologica ex legge 64/74, art. 13 e DPR 380/01 e ss.mm.ii., art. 89; il Settore Urbanistica del Dipartimento AT in merito alla conformità e coerenza urbanistica, ex legge regionale n. 19/02 e ss.mm.ii. Per l espletamento delle medesime funzioni di cui al p. 2.1, il Dirigente del Settore Urbanistica, coadiuvato da un Funzionario che svolgerà attività di segreteria, incaricherà per ciascun procedimento un Responsabile, avvalendosi anche dei propri uffici periferici, che parteciperà ai lavori del tavolo tecnico. Il Dirigente del Settore Urbanistica presiede il suddetto tavolo tecnico, al quale partecipano obbligatoriamente i dirigenti di settore, o loro funzionari delegati. Il Dirigente del Settore Urbanistica convoca tutti i componenti designati, almeno cinque giorni prima della data delle sedute all uopo necessarie. Sarà istituito uno specifico registro delle presenze. Nella prima seduta di riunione, in via generale, saranno definiti i criteri minimi: - per la verifica del quadro conoscitivo; - per l esame del documento preliminare del piano; - per l esame del Piano adottato. Le conseguenti determinazioni saranno immediatamente rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale regionale. Nel caso di procedure avviate dagli Enti in applicazione delle previgenti disposizioni, pervenute alla formazione del Documento Preliminare del piano in assenza della verifica del Quadro Conoscitivo, pur potendo proseguire l iter di formazione ed approvazione del piano secondo le nuove disposizioni di
legge, il Settore Urbanistica dovrà provvedere comunque alla verifica di competenza, al fine di consentire la costruzione della mappatura conoscitiva dell intero territorio regionale.
2.3. ADEMPIMENTI Le modalità per lo svolgimento delle funzioni di cui all art. 9 della LR 19/2002, riportate integralmente al paragrafo 2.1 sono di seguito specificate: a) Verifica del Quadro Conoscitivo - Avviene mediante provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica competente, su proposta del Responsabile del Procedimento all uopo incaricato dal Dirigente del Settore, nel quale dovranno essere allegati i verbali degli incontri tenutisi con i rappresentanti dei dip. Regionali; b) Espressione del Parere preliminare - Avviene con apposito provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica, su proposta del Responsabile del Procedimento all uopo incaricato dal Dirigente del Settore, al quale dovranno essere allegati i verbali del tavolo tecnico, con particolare riguardo a quello finale contenente i relativi assensi; c) Espressione del Parere definitivo Avviene con un unico provvedimento in cui confluisce il parere sulla conformità e sulla coerenza urbanistica anche col QTR ed il parere motivato ai fini VAS, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e del regolamento regionale n. 3/2008, contenente le relazioni istruttorie dei settori regionali competenti. Le determinazioni per ciascuna delle predette modalità saranno pubblicate, a cura del Responsabile, sul sito istituzionale della Regione e del Comune interessato.