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4^ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Codice M.P.I. PDIC88100A via J. Da Montagnana, 91-35132 Padova - Distretto n.44 TEL.0498644800- FAX 049606639 - Cod.Fisc. 92199620284 e- mail : PDIC88100A@istruzione.it e-mail : segreteria@4icpadova.it Il giorno19/5/2008, presso la sede del 4 Istituto Comprensivo Statale di Padova, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica, di cui all art. 6 del CCNL del comparto Scuola 2006/2009, tra la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico dott. Rocco Bello e i rappresentanti sindacali della delegazione sindacale prevista dall art. 7 del citato CCNL del Comparto Scuola rispettivamente: R.S.U. Donadi Cesarina, Sammartino Gerlando, Ponticiello Antonio, con la partecipazione del segretario provinciale è sottoscritto il seguente contratto integrativo per la regolamentazione delle seguenti materie: modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell offerta formativa e al piano delle attività (art. 6 comma 2h del CCNL 2006/09) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente e ATA alle sezioni staccate e ai plessi (art.6, comma 2i del CCNL 2006/09); criteri e modalità relativi all organizzazione del lavoro e all articolazione dell orario del personale docente e ATA (art.6, comma 2m del CCNL 2006/09); TITOLO I MODALITA DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ART. 1 - Criteri riguardanti l assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi 1. L assegnazione ai plessi e alle classi va effettuata con priorità per i docenti già titolari nell istituto e tiene conto delle richieste dei singoli dipendenti con priorità per la richiesta di conferma nella sede di servizio e nelle classi assegnate nel precedente anno scolastico. Nell assegnazione ai plessi della scuola primaria il D.S. tiene conto delle specifiche competenze professionali acquisite dai docenti e degli ambiti disciplinari ai quali sono stati assegnati negli anni precedenti. 2. In caso di concorrenza di più richieste, l assegnazione avviene in base ad una graduatoria da redigere secondo i criteri di cui alla tabella dei trasferimenti d ufficio allegata al CCND sulla mobilità, in vigore per l anno scolastico di assegnazione. 3. Il D.S. assegna ad ogni docente le classi o alunni dell anno precedente se si verificano le seguenti condizioni di continuità (a seconda del grado di scuola): a. se conserva almeno metà dei bambini rispetto all anno precedente ( scuola dell infanzia); b. se conserva almeno la classe o un gruppo di alunni per almeno 12 ore settimanali (scuola primaria); 1

c. il docente di sostegno di norma è assegnato alle classi in cui sono inseriti gli alunni seguiti nell anno precedente; d. l assegnazione dei docenti di lingua straniera nella scuola primaria tiene conto della continuità riferita alle classi in cui è stato condotto l intervento nel corso dell anno precedente; e. nella scuola secondaria di primo grado si considerano, nell assegnazione alle classi, i seguenti criteri, in ordine di priorità: continuità didattica, anzianità di servizio, organizzazione funzionale dell orario delle lezioni, preferenze espresse dal docente. 4. Qualora un docente chiedesse di essere assegnato ad altro plesso o classe, la continuità non deve essere considerata elemento ostativo; pertanto lo spostamento di un docente da un plesso all altro o da una classe ad un altra, su richiesta del docente stesso, può avvenire anche in deroga al criterio della continuità didattica; Il docente che intende cambiare scuola o classe inoltra domanda scritta, indicando le proprie preferenze, entro il 30 giugno di ogni anno, ovvero provvede al ritiro della richiesta entro lo stesso termine. ART. 2 Procedura per l individuazione del personale docente da utilizzare in attività retribuite con il fondo d istituto Per l utilizzazione dei docenti in attività aggiuntive, previste dal P.O.F. e/o dal piano delle attività, viene attivata la seguente procedura: a. comunicazione da parte del D.S. tramite circolare degli incarichi, descritti analiticamente, stabiliti contestualmente all approvazione del P.O.F. in sede di Collegio Docenti: nella comunicazione del dirigente saranno indicati, per ogni incarico, orario, competenze richieste, compensi, tempi per presentare domanda; b. comunicazione della disponibilità ad assumere l incarico da parte dei docenti interessati; tale disponibilità sarà vagliata e concordata all interno dei Consigli di classe, interclasse e intersezione; c. assegnazione formale dell incarico con l indicazione del compenso da attribuire in conformità a quanto previsto dal Contratto integrativo sulla distribuzione del Fondo d istituto. ART. 3 Criteri generali riguardanti l assegnazione del personale docente ad attività da retribuire con il fondo d istituto 1. Nel caso in cui il numero delle domande superi quello degli incarichi da assegnare si procederà ad una valutazione dei requisiti professionali specifici (titoli e loro attualità, esperienze acquisite, anzianità di servizio, etc.) effettuata dal comitato per la valutazione del servizio; 2. sarà inoltre valutata la disponibilità del docente all impegno pluriennale nel caso in cui il progetto preveda uno sviluppo di durata superiore ad un anno scolastico; 3. sarà garantita la rotazione sui progetti annuali in caso di pluralità di disponibilità accertate; 4. la misura dei compensi dei vari incarichi verrà definita con apposita contrattazione annuale. 2

TITOLO II ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE ART. 4 Orario di lavoro nella scuola dell infanzia e primaria 1. Ferme restando le disposizioni in materia contenute nel CCNL del Comparto Scuola viene fissato un orario d insegnamento giornaliero massimo di sei ore. E possibile superare il tetto orario massimo stabilito, previo assenso del docente interessato. 2. L orario massimo giornaliero, comprensivo delle ore di docenza e di attività funzionali, non dovrà superare le nove ore; dopo sette ore di servizio è possibile usufruire di una pausa di trenta minuti. 3. L orario settimanale di docenza non deve presentare più di un buco orario, dove per buco si intende un intervallo orario tra due tempi successivi di servizio pari o inferiore alle due ore. E possibile derogare da tale norma previo assenso del docente interessato. 4. L orario settimanale di docenza non deve presentare più di tre pomeriggi di attività: il superamento di tale limite è possibile previo assenso del docente interessato. 5. L orario settimanale di docenza non deve presentare più di due spezzati, dove per spezzato si intende un intervallo orario tra due momenti di servizio superiore a due ore. 6. L orario settimanale di docenza per gli insegnanti della scuola Rosmini consente che ciascun docente possa disporre di un giorno libero su sua indicazione. 7. Nel caso in cui vengano presentate richieste di giorno libero alle quali non è possibile dare seguito per eccesso di domande rispetto alle disponibilità, sarà stabilito un criterio di rotazione pluriennale tale da assicurare quanto più possibile il soddisfacimento delle richieste. ART. 5 Orario di lavoro nella scuola secondaria di primo grado. 1. I criteri per l organizzazione dell orario delle lezioni costituiscono parte integrante del POF. 2. L orario di lavoro del personale docente si articola, tranne in casi di eccezionale difficoltà per l organizzazione della didattica, su cinque giorni settimanali; in orario antimeridiano e con i rientri pomeridiani eventualmente previsti per l attivazione di attività opzionali aggiuntive, in coerenza con il POF. 3. L orario del singolo docente viene articolato in base ad esigenze didattiche e di funzionalità del servizio secondo i criteri espressi dal Collegio dei Docenti, tenendo conto delle richieste dell interessato per l attribuzione del giorno libero e per la distribuzione delle ore. 3

4. In caso d impossibilità ad attribuire a tutti il giorno libero richiesto, si procederà col criterio della turnazione, accogliendo per prime le richieste dei docenti non accontentati l anno precedente. 5. L articolazione settimanale delle lezioni di ciascun docente deve prevedere l equa ripartizione delle prime e ultime ore di lezione e, compatibilmente con le esigenze organizzative (ad esempio cattedre organizzate su più plessi), un numero limitato di interruzioni (buchi). 6. Precedenza nelle opzioni per l articolazione dell orario si assegna a genitori con figli inferiori ai sei anni, in particolare se genitori unici, ed a dipendenti con familiari in stato di handicap. Nella formulazione dell orario del dipendente si terrà conto d eventuali esigenze di salute o terapeutiche, certificate dalla ASL o dall Ufficiale Sanitario. 7. Ai docenti che usufruiscono dei riposi per allattamento (art. 3 lex 53/00) viene organizzato un orario decurtato di ore (iniziali o finali nella mattinata, eventuali giornate con ore singole), tenendo conto delle richieste dell interessato, compatibilmente con le esigenze della didattica. 8. Nell interesse del servizio l orario del docente si articola in modo da limitare le ore buche. Tale attenzione si avrà soprattutto nei confronti del personale con orario part-time. Ai docenti cui sia necessario, per insormontabili esigenze tecniche, attribuire più di tre ore buche sarà corrisposto un riconoscimento economico, da definire in sede di contrattazione integrativa relativa al fondo di istituto. ART. 6 Orario delle riunioni 1. Le riunioni degli organi collegiali si svolgono secondo il piano delle attività deliberato in sede di programmazione iniziale. La durata massima di una riunione, salvo eccezionali esigenze, è fissata in tre ore. 2. Il Dirigente Scolastico provvederà a definire, nell ambito del piano annuale delle attività, un calendario delle riunioni; la convocazione scritta delle singole riunioni deve pervenire almeno 5 giorni prima della data prevista dal calendario e dovrà contenere i punti da trattare all ordine del giorno. 3. Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito ad inizio dell anno scolastico sono oggetto di informazione preventiva alla RSU e sono comunicate per iscritto agli interessati con un preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data prevista nel calendario; analogamente, dovrà essere comunicato con almeno 7 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, fatto salvo il verificarsi di situazioni eccezionali. 4. I docenti assegnati a più scuole, che in base alle riunioni dei Consigli di classe o interclasse previsti risultino avere un impegno superiore a 40 ore, sono esonerati dal Dirigente Scolastico da alcune riunioni in modo che il loro impegno non superi le 40 ore, previa presentazione, da parte del docente, di un calendario complessivo degli impegni. 4

ART.7 Orario nei periodi di sospensione delle lezioni 1. Le parti concordano che nel periodo intercorrente tra il 1 settembre e l inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, l orario di lavoro si assolve con la sola partecipazione ad attività funzionali all insegnamento programmate e deliberate dal Collegio nel piano di attività. ART.8 Permessi orari 1. In attuazione dell art. 16 del CCNL 2006/2009 sui permessi brevi, il Dirigente Scolastico può concedere permessi orari anche durante le ore di attività funzionali di insegnamento; le ore sono recuperate entro i due mesi lavorativi successivi, attraverso supplenze o con lo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe in cui avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. 2. Il docente che chiede il permesso orario non deve documentarne i motivi. 3. Per ogni richiesta di permesso è necessario indicare nel modulo di domanda il recupero. Nella scuola secondaria di primo grado i recuperi sono comunicati alla segreteria, capitalizzati e successivamente impegnati funzionalmente per la sostituzione di colleghi assenti. ART. 9 Flessibilità oraria individuale 1. Sono possibili forme di flessibilità, sotto forma di scambio di orario tra i docenti. 2. Il cambio di orario dovrà essere preventivamente comunicato al Dirigente Scolastico in forma scritta, specificandone le modalità organizzative e garantendo comunque l orario di servizio settimanale contrattuale. ART. 10 Sostituzione dei docenti assenti 1. La sostituzione dei colleghi assenti avviene, per la scuola primaria, sulla base della normativa vigente e dei criteri deliberati dal collegio dei docenti. 2. Per la sostituzione dei docenti assenti nella scuola secondaria di primo grado si seguiranno i seguenti criteri, in ordine di priorità: ore a completamento orario d obbligo docenti della stessa classe; ore a completamento orario d obbligo docenti di altre classi; ore eccedenti l orario d obbligo di docenti della stessa classe e/o della stessa materia (su disponibilità*); ore eccedenti l orario d obbligo di docenti di altre classi o discipline (su disponibilità* comunicata all inizio dell anno scolastico); ore eccedenti l orario d obbligo, su disponibilità immediata. *la predetta disponibilità sarà segnalata con apposita simbologia sull orario definitivo all albo della scuola, per sveltire le procedure di assegnazione di incarico. 5

3. In caso di necessità potranno essere utilizzate le ore di contemporaneità eventualmente resesi disponibili (assenza di alunni certificati o di alunni che fruiscono di ore di Attività Alternativa); 4. Il docente di sostegno potrà essere chiamato a sostituire il titolare nella classe di servizio; 5. Il docente di Attività Alternative sarà utilizzato a copertura di altre classi solo in assenza accertata delle altre possibilità; 6. In caso si renda necessario suddividere una classe, l operazione si svolgerà coinvolgendo prioritariamente le classi della stessa sezione (per la presenza di docenti che conoscono gli alunni) e comunque più vicine (per limitare i rischi per la sicurezza); saranno inoltre considerati i limiti di capienza delle aule. TITOLO III UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA IN RAPPORTO AL PIANO DELLE ATTIVITA ART. 11 Assegnazione del personale alle sedi o plessi 1. Il Dirigente Scolastico, in conformità al Piano dell Offerta Formativa della scuola, in accordo con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, valutate le eventuali richieste scritte, assegna il personale ATA ai plessi ed alle sedi, tenendo conto dei seguenti criteri: Realizzazione attività previste dal POF; Competenze professionali; Continuità della sede di servizio. La continuità in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo collaboratore, non può essere considerata elemento ostativo. 2. Il Dirigente Scolastico valuterà le richieste volontarie di assegnazione ad altro plesso o sede formulate dai singoli collaboratori. L assegnazione ai plessi/sedi, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per il personale già titolare, rispetto a quella del personale che entra a far parte per la prima volta dell organico di scuola; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l assegnazione sarà disposta con riferimento alla graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli allegata al C.C.N.D., concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale ATA. Le domande di assegnazione ad altro plesso devono essere presentate ogni anno, per iscritto, al Dirigente Scolastico entro il termine del 30 giugno. 3. Nel disporre il trasferimento da una sede all altra dell Istituto, il D.S. dovrà tener conto anche della presenza di un numero sufficiente di personale a tempo indeterminato in ogni sede, per garantire la continuità organizzativa del servizio. 4. Il personale neo-assunto a tempo determinato o indeterminato viene assegnato ai plessi, sulla base di un colloquio con il Capo di Istituto e il Direttore dei Servizi Amministrativi, in riferimento ai seguenti criteri: esperienze e competenze pregresse; preferenze espresse; esigenze del servizio, in relazione alle attività previste dal P.O.F. 6

ART. 12 Assemblea personale A.T.A. e piano delle attività 1. All inizio di ogni anno scolastico, preso atto delle esigenze funzionali, organizzative ed amministrative connesse con l attuazione del POF, il Direttore dei servizi amministrativi d intesa con il Dirigente Scolastico convoca un assemblea del personale A.T.A., nella quale vengono discussi e concordati, sulla base del piano di apertura degli uffici e della scuola stabilito dal Consiglio di Istituto: a. proposta di organizzazione dell orario di servizio e di turnazione per la copertura delle attività previste dal POF; b. criteri per l individuazione delle attività e degli incarichi da retribuire con il fondo di istituto; c. criteri per l individuazione degli incarichi specifici (art. 47 c. 1b del CCNL) e per la loro distribuzione nei vari plessi; d. proposta di piano di chiusura prefestiva delle scuole e dell ufficio di segreteria; e. eventuali proposte di formazione del personale. 2. Nel corso dell anno saranno periodicamente convocati incontri per verificare l organizzazione e il buon andamento del servizio, rivolti anche separatamente ai collaboratori scolastici e al personale di segreteria. Gli incontri possono essere convocati per iniziativa del D.S. e/o su richiesta della R.S.U. 3. Rispetto all organizzazione dell orario di lavoro saranno preventivamente esaminate ed eventualmente accolte le proposte presentate e concordate dal personale operante nei vari plessi. 4. L organizzazione dell orario di lavoro non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le R.S.U, salvo il presentarsi di urgenze e casi eccezionali. 5. Le assemblee sindacali vengono svolte possibilmente in orario concomitante con le assemblee dei docenti, in caso contrario si svolgeranno in orario pomeridiano garantendo a turno la presenza di 1 collaboratore scolastico per scuola e un assistente amministrativo per la segreteria. 6. All'inizio dell'a.s., sulla base delle risultanze dell assemblea, il DSGA formula una proposta di piano delle attività contenente la ripartizione delle mansioni del personale in organico, l'organizzazione dei turni e degli orari. Il D.S., verificatane la congruenza rispetto al POF, adotta il piano delle attività. 7. La ripartizione delle mansioni viene effettuata in modo equo fra il personale in organico. Nell'assegnazione delle mansioni potrà essere usato il criterio della rotazione tra il personale in base ad attitudini e disponibilità. 8. Per il personale amministrativo le mansioni saranno preferibilmente articolate in base alle singole competenze acquisite e all'omogeneità dei settori. La tabella contenente la ripartizione delle competenze del personale sarà esposta all'albo e farà parte integrante del piano delle attività. 7

TITOLO IV ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA ART. 13 Orario di lavoro 1. Ai sensi dell art. 51 del vigente CCNL l orario di lavoro del personale A.T.A. è di 36 ore settimanali ed è funzionale all orario di servizio e di apertura all utenza deliberato dal Consiglio di Istituto. 2. L orario di lavoro, di norma, è di 6 ore continuative antimeridiane per 6 giorni. L orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell orario d obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno 2 ore, secondo le esigenze di funzionamento della scuola finalizzate al P.O.F. o durante l attività didattica. 3. Se la prestazione di lavoro giornaliera è superiore a 6 ore il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell eventuale consumazione del pasto. Tale pausa di 30 minuti è comunque prevista se l orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7,12 ore. 4. Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 5. In coerenza con le disposizioni di cui all art. 53 del CCNL/07 possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro che possono coesistere tra di loro in funzione del Piano dell Offerta Formativa: a. orario di lavoro stabile nell anno, b. orario flessibile; c. orario plurisettimanale; d. turnazioni. 6. I corsi di formazione e aggiornamento sono considerati servizio a tutti gli effetti ART. 14 Orario di lavoro articolato su 5 giorni. 1. Compatibilmente con le esigenze didattiche, di servizio e organizzative, l orario di lavoro potrà articolarsi (a richiesta del dipendente) in modo flessibile anche su 5 giorni. 2. Il giorno libero, che può essere uno qualsiasi della settimana, dovrà comunque tener conto delle esigenze di servizio. 3. Il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza di malattia del dipendente, di sciopero o di chiusura dell istituzione o perché coincidente con una festività infrasettimanale. 4. Nelle scuole funzionanti su 5 giorni il giorno libero coincide con la giornata di chiusura della scuola. 8

ART. 15 Orario di lavoro flessibile. 1. La flessibilità dell orario è permessa, se è funzionale all orario di servizio e alle attività previste dal POF. 2. L orario flessibile consiste nel posticipare o anticipare l orario di inizio del lavoro. In caso di prestazione di servizio inferiore all orario giornaliero, l eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani, per non meno di 2 ore. Qualora le richieste del personale siano superiori alle possibilità di accoglimento, si farà ricorso al principio della rotazione fra il personale richiedente. 3. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste alle leggi n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell utilizzo dell orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio. ART. 16 Orario plurisettimanale. 1. La programmazione plurisettimanale dell orario di lavoro ordinario viene effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un esigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze di servizio. 2. Ai fini dell adozione dell orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri: a. il limite massimo dell orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore, per non più di 6 settimane continuative; b. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell anno scolastico. c. data la carenza di personale amministrativo, al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore concentrazione dell orario vengono individuati dal D.S.G.A., comunicati al D.S. e autorizzati come lavoro straordinario, con ricorso al Fondo di Istituto, secondo quanto stabilito nel relativo contratto integrativo. 3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative. ART. 17 Turnazioni. 1. La turnazione serve a garantire la copertura massima dell orario di servizio giornaliero e dell orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. 2. I criteri che devono essere osservati per l adozione dell orario di lavoro su turni sono i seguenti: 9

a. si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l intera durata del servizio scolastico; b. la ripartizione del personale nei turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno; c. l adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente; salvo esplicita richiesta del dipendente, motivata da esigenze personali, generalmente la turnazione coinvolge tutto il personale in servizio; d. l istituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivata solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell istituzione scolastica; e. l eventuale impegno in turni festivi, per esigenze di funzionamento dell istituzione scolastica, dà diritto ai compensi stabiliti nella tabella 6 allegata al CCNL. ART. 18 Ritardi. 1. Il ritardo sull orario di ingresso al lavoro dovuto a casi eccezionali comporta l obbligo del recupero entro una settimana. Quando supera la mezz ora viene considerato come un permesso. 2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo. ART. 19 Recupero e riposi compensativi. 1. Le prestazioni eccedenti l orario di servizio devono sempre essere autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal Direttore dei servizi amministrativi, con riferimento a quanto stabilito nel contratto integrativo relativo al fondo di istituto. 2. In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l orario di servizio sono di norma retribuite. 3. Se il dipendente, per esigenze di servizio, presta attività oltre l orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell istituzione scolastica e secondo gli accordi stabiliti in sede di assemblea del personale ATA. 4. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi e di sospensione delle lezioni, sempre avuto riguardo prioritariamente alla funzionalità e all operatività dell istituzione scolastica. 5. Le giornate di riposo di cui al comma 3 non possono essere cumulate oltre l anno scolastico e devono essere godute entro e non oltre i 3 mesi successivi all anno scolastico nel quale si sono maturate. 6. Nel caso di richiesta di ferie durante i periodi di maggior impegno lavorativo o di maggior incidenza del numero di assenze dovute a malattia, la concessione è subordinata ad una valutazione delle condizioni di erogazione del servizio. ART. 20 Applicazione delle 35 ore settimanali. 1. L applicazione dell istituto previsto dall art. 55 del vigente CCNL è esteso a tutto il personale in servizio nei plessi scolastici nei quali il servizio prevede l apertura della scuola per 10 ore giornaliere per almeno 3 giorni settimanali. 10

2. Il personale che usufruisce dell istituto svolge il proprio servizio con articolazione dell orario settimanale in turnazione. 3. La riduzione può prevedere, tenuto conto delle esigenze dell istituzione scolastica, le seguenti modalità: a) fruizione, a domanda, delle ore cumulate, come ore di riposo compensativo, nei periodi di sospensione delle lezioni; b) riduzione settimanale dell orario di servizio. ART. 21 Sostituzione colleghi assenti. 1. In caso di assenza per malattia di un collega la sostituzione verrà effettuata da altro personale in servizio, previo riconoscimento di compenso aggiuntivo o di recupero, se comporta ulteriore orario di lavoro, secondo gli accordi stabiliti annualmente in sede di contrattazione integrativa relativa all utilizzo del fondo di istituto. 2. La sostituzione per le assenze riconducibili alle ferie e/o recuperi di ore aggiuntive prestate non farà maturare alcun compenso aggiuntivo nel periodo che va dal 30/06 al 15/09. 3. La sostituzione di colleghi assenti può essere disposta, in casi eccezionali, anche da plesso diverso, previa disposizione del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, dopo aver considerato il rapporto fra carico di lavoro e personale in servizio e rispettando un criterio di rotazione fra i plessi e fra il personale interpellato. ART. 22 Chiusura prefestiva. 1. Nei periodi di interruzione dell attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell unità scolastica nelle giornate prefestive. Le giornate di chiusura sono concordate in assemblea dal personale A.T.A. all inizio di ogni anno scolastico. 2. Tale chiusura è disposta dal dirigente scolastico. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all albo della scuola e comunicato all Ufficio Scolastico Provinciale. 3. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate per effettuare attività e realizzare progetti previsti dal POF, tranne il caso in cui il personale intenda estinguere i crediti di lavoro con: a. giorni di ferie o festività soppresse; b. ore di lavoro straordinario non retribuite; c. recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica. ART. 23 Permessi per motivi familiari o personali. 1. I giorni di permesso per motivi personali o familiari e i permessi brevi, previsti dal CCNL, di norma devono essere richiesti almeno 3 giorni prima. Per casi imprevisti, l amministrazione vaglierà caso per caso. 2. Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire nello stesso periodo di permessi, recuperi e ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati vale il criterio della turnazione. 11

ART. 24 Piano ferie. 1. Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 13 e 19 del CCNL., anche al fine di venire incontro alle esigenze personali, facilitando nel contempo il godimento di recuperi, riposi compensativi, il personale presenta per tempo e comunque con almeno 20 giorni di anticipo, rispetto all inizio del periodo di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua), ed entro il 30/04 per il periodo estivo, la propria richiesta di ferie al direttore dei servizi generali amministrativi. 2. Il Direttore dei servizi amministrativi valuta tutte le richieste insieme al Dirigente Scolastico e predispone, almeno 15 giorni prima dell inizio del periodo di sospensione delle lezioni, una proposta di piano ferie, nella quale siano anche inclusi i recuperi e i riposi compensativi eventuali. In occasione del periodo estivo il piano ferie viene presentato entro il 31/5. 3. Il piano ferie deve tener conto delle richieste personali, in modo da garantire un periodo di riposo di almeno 15 giorni lavorativi continuativi a discrezione del dipendente nei mesi di Luglio e Agosto, e delle esigenze di servizio, in modo da assicurare comunque la continuità del servizio stesso. Negli stessi mesi di luglio e agosto si deve garantire la presenza, a rotazione, di almeno un collaboratore scolastico dell Istituto Comprensivo con il compito di coadiuvare l ufficio di segreteria. 4. La richiesta di ferie si intende accolta qualora, nei termini previsti dal precedente comma 2, non sia dato al dipendente diversa comunicazione, esplicitando le motivate esigenze di servizio. 5. Periodicamente (ogni 3 mesi) la segreteria fornirà a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del profilo orario dell interessato, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti, i quali costituiranno una sorta di banca ore, cui attingere per esigenze personali. 6. La festività del S. Patrono non goduta per assenze dal servizio non comporta il diritto al recupero. Il presente contratto integrativo conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo. Padova, 19 maggio 2008 LA DELEGAZIONE SINDACALE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 12