IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SENTENZA. sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre Bilello, rappresentato e

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA SENTENZA. sul ricorso n. 415/06 proposto da La Balcaccia S.r.l.

contro nei confronti di per l'annullamento

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SENTENZA. sul ricorso n 190/03 proposto da Sergio Serra, rappresentato e difeso

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA. contro

SENTENZA. sul ricorso n. 1074/2004 proposto da FALLIMENTO FAS. FERRIERE ACCIAIERIE SARDE spa IN LIQUIDAZIONE, in

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

ha pronunciato la presente

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

L appellante svolge ampie considerazioni riguardanti la dimostrazione della propria buona fede.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio dell Amministrazione regionale resistente;

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Terza) SENTENZA

Merita di essere segnalata la sentenza numero 126 del 25 gennaio 2008 emessa dal Tar Sicilia, Palermo. Vediamo i fatti

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

N /2014 REG.RIC. file:///users/chiara/desktop/n _2014 REG.RIC..html IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento, anche con motivi aggiunti,

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

contro e con l'intervento di per l'annullamento

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2796 del 23 novembre 2007 emessa dal Tar Campania, Salerno

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 6356 del 16 ottobre 2009, emessa dal Consiglio di Stato R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SENTENZA. sul ricorso n 629/03 proposto da Alcoa Trasformazioni s.r.l., in

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

Manutenzione ordinaria degli immobili e formalità amministrative

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

per l'annullamento, previa sospensiva

Ric. n. 1842/2007 Sent 3488/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA

La demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 7/2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. N.765/2006 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente S E N

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE SENTENZA


Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA Sent. N.729/2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. N. 933/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre Bilello, rappresentato e difeso dall avv. Piergiorgio Loi presso il cui studio in Cagliari, via Alghero n 22 è elettivamente domiciliato; contro Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e Coordinatore Generale del Servizio Organizzazione e Metodo e del Personale della Regione Sarda, rappresentati e difesi dagli avv.ti Amelia Palmas e Tiziana Ledda, dell ufficio legale dell ente, presso la cui sede, in Cagliari, viale Trento n 69, sono elettivamente domiciliati; per l'annullamento del decreto dell intimato Assessore 6/6/1994 n 24040/1836 nella parte in cui attribuisce al ricorrente il profilo professionale di guardia forestale e di vigilanza ambientale ad esaurimento, anzicchè quello di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio dell amministrazione intimata.

2 Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Udita alla pubblica udienza del 5/6/2002 la relazione del dr. Alessandro Maggio e uditi altresì, l'avv. P. Loi per la parte ricorrente e l'avv. T. Ledda per l'amministrazione resistente. Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con l odierno ricorso il sig. Baldassarre Bilello dipendente regionale, inquadrato, con la quinta qualifica funzionale, nei ruoli del Corpo Forestale e di vigilanza Ambientale, impugna il decreto meglio indicato in epigrafe con cui l Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione gli ha attribuito il profilo professionale di guardia forestale e di vigilanza ambientale ad esaurimento, anzicchè quello di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale. Questo il motivo dedotto. L attribuzione al ricorrente del contestato profilo professionale trae origine dal fatto che il D.P.G.R. 23/5/1989 n 54 avrebbe imposto limiti relativamente all area della vigilanza. La lettura della norma fatta dall amministrazione è, peraltro, del tutto arbitraria. Con riguardo alla quinta qualifica funzionale, area tecnica della vigilanza, il citato decreto si è, infatti, limitato ad istituire, in aggiunta al profilo di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale (già previsto dal D.P.G.R. 5/12/1986 n 193), quello di guardia forestale e di vigilanza ambientale ad esaurimento.

3 In presenza di due profili astrattamente attribuibili, l amministrazione avrebbe dovuto operare una scelta, assegnando a ciascun dipendente il profilo ritenuto più congruo. La Regione ha, invece, erroneamente ed immotivatamente ritenuto che il citato D.P.G.R. n 54/1989 precludesse il riconoscimento del reclamato profilo professionale, di modo che la determinazione impugnata risulta illegittima per violazione del D.P.G.R. da ultimo citato con riferimento all art. 1 della L.R. n 24/1989, nonché per difetto di motivazione, illogicità e falsità dei presupposti. Si è costituita in giudizio l amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta all accoglimento del ricorso. Con sentenza interlocutoria questo Tribunale ha disposto istruttoria. Dopo di che, eseguito l incombente, il ricorso è stato nuovamente iscritto a ruolo e alla pubblica udienza del 5/6/2002, su richiesta delle parti, è stato definitivamente trattenuto in decisione. DIRITTO In via pregiudiziale va esaminata la questione di rito sollevata dalla Regione Autonoma della Sardegna. Sostiene quest ultima che il ricorso sarebbe inammissibile a causa dell omessa impugnazione del D.P.G.R. 23/5/1989 n 54, dal quale deriverebbe in via immediata la lesione denunciata dal ricorrente. L eccezione è palesemente infondata. Per quanto qui rileva, il citato D.P.G.R. si è limitato ad integrare il precedente D.P.G.R. 5/12/1986 n 193 (recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall accordo contrattuale del 5 dicembre 1986 per il triennio 1985-1987, relativo al personale dell Amministrazione regionale

4 della Sardegna e degli enti pubblici strumentali della Regione ), aggiungendo, tra l altro, all area tecnica della vigilanza della quinta qualifica funzionale, il profilo professionale di guardia forestale e di vigilanza ambientale ad esaurimento e stabilendo che l attribuzione di profili professionali ad esaurimento comporta anche l obbligo delle mansioni proprie della qualifica funzionale nella quale i profili stessi sono ricompresi in via ordinaria. Per effetto delle modifiche introdotte dal citato D.P.G.R. n 54/1989, i profili professionali dell area tecnica della vigilanza della quinta qualifica funzionale, sono, dunque, divenuti due: quello di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale (già previsto dal D.P.G.R. n 193/1986) e quello di guardia forestale e di vigilanza ambientale ad esaurimento. Ma diversamente da quanto la resistente amministrazione afferma, il D.P.G.R. n 54/1989 non si occupa in alcun modo dei requisiti richiesti per l attribuzione dell uno o dell altro dei suddetti profili professionali. La lesione lamentata dall odierno istante, che si sostanzia nell assegnazione del profilo di guardia forestale e di vigilanza ambientale ad esaurimento, in luogo di quello reclamato di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, trae, quindi, origine soltanto dal provvedimento con cui l amministrazione lo ha concretamente inquadrato nel primo, per cui correttamente l istante ha rivolto il gravame solo nei confronti dell atto applicativo, senza impugnare anche l anzidetto D.P.G.R. n 54/1989. Il ricorso può quindi essere esaminato nel merito, dove appare fondata la censura con cui viene dedotto il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

5 Ed invero, in presenza di due profili professionali, entrambi astrattamente attribuibili, l amministrazione avrebbe dovuto esplicitare le ragioni della scelta operata inquadrando il ricorrente nell uno piuttosto che nell altro. Il provvedimento impugnato è, invece, sul punto, del tutto immotivato e ciò lo vizia. In definitiva il ricorso va accolto mentre restano assorbite le ulteriori censure prospettate. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA Accoglie il ricorso in epigrafe e per l effetto annulla l atto impugnato. Condanna l amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidandole, forfettariamente, in complessivi euro 600, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge. Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 5/6/2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l'intervento dei Signori: Alberto Manlio Sassu, Presidente; Manfredo Atzeni, Consigliere; Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore. Depositata in segreteria oggi 24/06/2002 Il Direttore di Segreteria