Consiglio di Stato sez. IV r.g. 4447/2019 Atto di integrazione del contraddittorio ex art. 41, 4 co., c.p.a. e notifica per pubblici proclami

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Consiglio di Stato sez. IV r.g. 4447/2019 Atto di integrazione del contraddittorio ex art. 41, 4 co., c.p.a. e notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Giustizia 1. I sig. ri, Giuseppe Picarella, Laura Gallea, Anna Manzari, Rosa Maria Bucca, Teresa Miele, Valentina Russo, Mariateresa Paluci, Francesco Di Liberti, Margherita Saccà, Enza Sfameni, Valeria Valenti, Emanuela De Luca, Davide Luigi Milia, Francesca De Donato, Marilena Serranò, Rosa Vito, Maria Teresa Rizzo, Ilaria Massi, Antonietta Ciollaro, Marilena Scaravilli, Elisa Mormile, Giovanni Barresi, Viviana Scopelliti, Emanuele Alpino, Giuliana Del Mondo, Maria Chiara Randazzo, Luisa Provvido, tutti vincitori e idonei del primo scorrimento del concorso per assistente giudiziario, bandito con d.m. Giustizia del 18.11.2016, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Vincenzo Cerulli Irelli, prof. Romano Vaccarella ed Emilia Pulcini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del prof. Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora 1, hanno proposto appello per l annullamento e/o la riforma, previa concessione di idonee misure cautelari, della sentenza Tar Lazio, I, 4.3.2019, n. 2798, non notificata con la quale è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, inteso all annullamento, in parte qua, dei seguenti atti, pubblicati sul sito web del Ministero della Giustizia: - avviso del 15.12.2017, contenente l elenco delle 1.400 sedi, nella parte in cui non individua tra esse le ulteriori 1.000 sedi presenti nel provvedimento del 9.3.2018;- avviso del 23.2.2018 con il quale si è disposto che dal 12 al 16 marzo 2018 si sarebbe proceduto con lo scorrimento della graduatoria del concorso per ulteriori 1000 posti;- avviso del 2.3.2018; - avviso del 6.3.2018; - provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione del 6.3.2018 richiamato dall avviso pubblicato in pari data sul sito del Ministero con cui è stato disposto lo scorrimento di 1.024 idonei del concorso, e con cui si è comunicata la data per la scelta delle sedi relative a ulteriori 1.024 idonei (12 al 16 marzo 2018), e relativo allegato; - avviso, pubblicato in G.U. n. 19 del 6.3.2018, nel quale si afferma che in data 6 marzo 2018 è stata data notizia sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia del provvedimento del 1

Direttore generale del Personale e della Formazione che ha illustrato, in via meramente ricognitiva, le posizioni della graduatoria del concorso pubblico; - avviso, pubblicato il 16.3.2018, con cui è stata comunicata la conclusione della scelta delle sedi e con cui è stato pubblicato il relativo elenco delle scelte effettuate;- provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione presso il Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto l'elenco delle sedi di servizio disponibili per la scelta da parte dei primi 1400 candidati del concorso pubblico, provvedimento divenuto lesivo solo a seguito della pubblicazione dell'elenco delle sedi di servizio disponibili per la scelta da parte di ulteriori 1.024 idonei genericamente richiamato nell'avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia in data 9 marzo 2018; - provvedimento del P.D.G. del Direttore generale e della formazione del 9 marzo 2018 richiamato genericamente nell avviso pubblicato in data 19 marzo 2018, nella parte in cui dispone la chiusura dello scorrimento della graduatoria procedendo ad un accantonamento di sedi, nell ambito di quelle ad oggi disponibili, da destinare ad apposito interpello per il personale già in servizio con la qualifica di assistente giudiziario, da svolgersi nel corso dei mesi estivi e non consente l assegnazione di tali sedi a parte ricorrente;- silenzio diniego reso dal Ministero della Giustizia alla diffida inoltrata in data 10 marzo 2018 con il quale è stato implicitamente rigettata la richiesta di sottoporre ai ricorrenti la scelta delle sedi individuate nell elenco del 9 marzo 2018; - atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche non conosciuti, nonché per l accertamento del diritto dei ricorrenti di potere scegliere in via prioritaria ed in ordine di graduatoria tra le sedi lavorative sottoposte ed assegnate ai candidati successivamente individuati con lo scorrimento di ulteriori idonei (gravati con ricorso introduttivo in prime cure); Nonché: - avviso del 18.7.2018 mediante il quale è stato reso noto che con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione reso in pari data è stata disposta l'assunzione di ulteriori 420 idonei del concorso con conseguente assegnazione di ulteriori nuove sedi non precedentemente sottoposte alla scelta di parte ricorrente al momento dell'assunzione;- provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione reso in data 18.7.2018 e non conosciuto per mezzo del quale è stata disposta 2

l'assunzione di ulteriori 420 idonei del concorso; - altri atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche non conosciuti (ricorso per motivi aggiunti in prime cure). 2. Il predetto appello è stato promosso contro il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del medesimo Ministero, la Direzione Generale del Personale e della Formazione del medesimo Ministero, nonché contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento per la semplificazione e la pubblica amministrazione e nei confronti del Candidato collocato alla posizione n. 1401 - RUP Ministero della Giustizia, dei sig.ri Carmela Sigillo, Ilaria Marino, Michela Scullari, Fracesca Affinito, Lorenzo Perrone Elisabetta Reali; 3. Nel predetto appello sono stati dedotti i seguenti motivi di illegittimità: ì) erroneità della sentenza per non aver riconosciuto fondato le censure dedotte con il primo motivo di ricorso in prime cure, come integrato da motivi aggiunti, relative al difetto di istruttoria, eccesso di potere, irragionevolezza e contraddittorietà dell azione amministrativa, difetto di motivazione. Si è dedotta l erroneità della sentenza gravata laddove ha ritenuto conforme alle disposizioni del bando di concorso le modalità con le quali il Ministero ha individuato le sedi di servizio oggetto di scelta dei vincitori e dei primi idonei (1400 sedi) e dei successivi idonei (secondo e terzo scorrimento di graduatoria per ulteriori 1.024 sedi e 420 posti), impedendo ai vincitori e agli idonei del primo scorrimento di scegliere sul complesso delle sedi effettivamente disponibili, così di fatto riservando agli idonei del secondo e terzo scorrimento sedi anche molto appetibili per i vincitori; ìì) erroneità della sentenza sotto altro profilo. Si è lamentata l erroneità della sentenza gravata laddove ha affermato - contrariamente da quanto sostenuto dagli appellanti - che l Amministrazione avrebbe dovuto imporre un blocco della assegnazione di sedi per consentire la scelta contestuale di tutti coloro che sono stati assunti nel corso degli scorrimenti. Ciò che invece è stato chiesto è di consentire ai migliori in graduatoria di scegliere la sede di servizio sulla base di tutte le disponibilità di cui l Amministrazione aveva contezza; 3

ììì) erroneità della sentenza sotto altro profilo. Si è censurata la sentenza gravata laddove ritiene che non risulta violato il principio di assegnazione della sede secondo l ordine di graduatoria, in quanto secondo la giurisprudenza formatasi su contenziosi analoghi al presente, è riconosciuto ai candidati del concorso di poter esprimere nuovamente le preferenze di destinazione, tenendo conto delle successive sedi rese disponibili. 4. L appello contiene una istanza cautelare con la quale si è chiesta la riconvocazione degli appellanti per la rinnovazione della scelta della sede di destinazione, sulla base delle nuove sedi nelle more risultate disponibili. 5. Controinteressati all appello sono tutti coloro che, in forza dei successivi scorrimenti della graduatoria del concorso, disposti dal Ministero di Giustizia, hanno provveduto alla scelta della sede di servizio. Nei loro confronti si è chiesta l integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione per pubblici proclami sul sito web del Ministero della Giustizia, autorizzata dal Consiglio di Stato, sez. IV; con decreto presidenziale n. 692 del 29.5.2019. 6. Nel citato decreto presidenziale n. 692 si autorizza la pubblicazione di un estratto del decreto stesso, di un sunto del ricorso e della dichiarazione dello stato attuale del procedimento». Per l adempimento è dato un termine agli appellanti di 30 giorni dalla comunicazione del decreto stesso, avvenuta in data 29.5.2019, e di 10 giorni per il deposito della prova dell avvenuta notifica 7. Con il presente atto gli appellanti danno adempimento a quanto prescritto nel citato decreto presidenziale n. 692/2019, comunicando che il procedimento di appello è consultabile dal sito www.giustiziaamministrativa.it, inserendo il numero di registro generale dell appello (r.g. n. 4447/2019), nella seconda sottosezione Ricerche - Ricorsi, rintracciabile all interno della seconda sottosezione Attività giurisdizionale CdS della sezione Consiglio di Stato. 8. Si dichiara che ad oggi si attende dal Consiglio di Stato la fissazione della camera di consiglio per la discussione della istanza cautelare. 9. Di tale atto di integrazione del contraddittorio - unitamente alle copie informatiche dell appello notificato e del decreto presidenziale del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 692/2019 inviati via pec - si chiede la pubblicazione sul sito 4

web istituzionale del Ministero della Giustizia sino alla pubblicazione della sentenza definitiva del Consiglio di Stato. Roma, 5 giugno 2019 prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli prof. avv. Romano Vaccarella avv. Emilia Pulcini 5