Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 185 30.06.2015 L Emilia diventa Zona franca urbana Le micro e piccole imprese con sede nelle ZFU godono di un regime fiscale di favore Categoria: Agevolazioni Sottocategoria: Imprese Le Zone franche urbane (ZFU), introdotte originariamente con L. n. 296/06, c.d. Finanziaria 2007, allo scopo di agevolare lo sviluppo dell imprenditoria in determinati ambiti territoriali depressi, hanno visto ampliare l ambito territoriale di applicazione, grazie all art. 37 del D.L. n. 179/12, c.d. Decreto Sviluppo- Bis. Oggi grazie alla pubblicazione del D.L. n. 78/2015 del 19.06.2015, c.d. Decreto Enti locali, in Gazzetta Ufficiale n. 140 S.O. del 19.06.2015, recante Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, anche alcuni comuni dell Emilia Romagna possono godere delle agevolazioni. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di La Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino. Tali aree possono godere di un regime di favore che si esplica nell esenzione dalle imposte sui redditi, dall Irap, dall Imu limitatamente agli immobili utilizzati nell attività economica. Si rimane in attesa della pubblicazione del bando, per la presentazione delle istanze di adesione a tali agevolazioni. Premessa Le Zone franche urbane (ZFU), introdotte originariamente con L. n. 296/06, c.d. Finanziaria 2007, allo scopo di agevolare lo sviluppo dell imprenditoria in determinati ambiti territoriali depressi, hanno visto ampliare l ambito territoriale di applicazione grazie all art.37 del D.L. n. 179/12, c.d. Decreto Sviluppo-bis. Con l art. 43 del D.L. n. 78/10, il c.d. Decreto anticrisi, sono state d altro canto, introdotte le zone a burocrazia zero (ZBZ) nel Meridione d Italia. In seguito, con 1
l art. 14 della Legge di Stabilità 2012 (L. n. 183/11) è stato dato rilievo alle ZBZ tramite la loro estensione, in via sperimentale e solo fino al 31 dicembre 2013, all intero territorio nazionale, ma subito dopo il Governo ha abrogato l originario art. 4321 e ridefinito gli incentivi previsti, oggetto di intervento anche con il recente Decreto del fare. Con l art. 37 del D.L. n. 179/12, il c.d. Decreto Sviluppo-bis, è stato dato nuovo slancio alle ZFU, prevedendo al co. 1, la possibilità di destinare, in fase di riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione e delle risorse regionali, parte dei fondi alle agevolazioni previste dall art. 1, co. 341, lett. a-d) della L. n. 296/06. Con successivo D.M. del 10 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 dell 11 luglio 2013 hanno trovato attuazione le previsioni. Oggi il nuovo art. 12 del D.L. 78/2015, c.d. Decreto Enti locali, stabilisce che: - all'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al D.L. n. 4/2014, conv. con modif. dalla L. 50/2014; - e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui al D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, con zone rosse nei centri storici; è istituita la zona franca ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296. ZONE FRANCHE URBANE Ampliato ambito di applicazione (art.12, D.L. n. 78/2015) - territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014; - e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; IN ATTESA DEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. Decreto attuativo - Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.M. 10 aprile 2013, pubblicato nella G.U. 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 37 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221. 2
Le zone interessate La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di La Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino. PERIMETRO - ZONE FRANCHE URBANE Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia. COMUNE DI MODENA: SOLO frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto. Centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino. Ambito soggettivo Condizioni per accedere alla ZFU - Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca con le seguenti caratteristiche: a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della CE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del D.M. 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5; b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014; c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca; d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti devono, poi, avere la sede principale o l unità locale all'interno della zona franca. REQUISITI SOGGETTIVI (art. 3 D.M. 10.04.2013) MICRO IMPRESE (meno 10 dip. e fatturato < 0 = 2 mil. di euro) REDDITO LORDO 2014 < 80.000 EURO + N. ADDETTI < O = 5 UNITÀ 3
Soggetti esclusi dall agevolazione - Non possono accedere al regime agevolato le imprese che, pur rispettando i requisiti richiesti, sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. ZONE FRANCHE URBANE AMBITO SOGGETTIVO soggetti ammessi alla presentazione delle istanze MICRO IMPRESE SOGGETTI AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONI SOGGETTI ESCLUSI DALLE AGEVOLAZIONI - già costituite alla data in cui presentano l istanza (la costituzione non deve essere posteriore al 31 dicembre 2014); - all interno delle aree come prima delimitate sia ubicato un ufficio o un locale destinato all attività, anche amministrativa. MICRO IMPRESE: - in liquidazione volontaria; - o sottoposte a procedure concorsuali. Le agevolazioni fiscali I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo (di circa 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016), delle seguenti agevolazioni: - esenzione IRPEF/IRES del reddito derivante dallo svolgimento dell attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell attività svolta dall'impresa nella ZFU; - esenzione IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; - esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti per l'esercizio dell attività economica. Le esenzioni sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta 2015 e 2016 (per coloro che possiedono un anno d imposta coincidente con l anno solare). Limite de minimis sempre applicabile - Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni sono concessi nei limiti degli aiuti "de minimis", anche per il settore agricolo. 4
Nell ipotesi in cui l impresa eserciti la propria attività anche al di fuori delle ZFU, sarà necessario tenere una contabilità separata. Nel caso di beni e servizi promiscui, ai fini della loro suddivisione il Legislatore individua quale metodo di ripartizione quello dell incidenza dei ricavi ZFU rispetto ai totali. Ai fini della determinazione del reddito, inoltre, se vengono applicate le stesse regole valide per le ZFU del Meridione, non rilevano plusvalenze e minusvalenze determinate ai sensi alternativamente degli artt. 54, 86 e 101 Tuir e non rilevano sopravvenienze e attive e passive ex artt. 88 e 101 Tuir, ma concorrono eventuali componenti positivi e negativi la cui rilevanza è stata rinviata in ottemperanza a norme del Tuir. Infine, l art. 10 del D.M. precisa come il reddito della ZFU rileva ai fini della quantificazione delle detrazioni per carichi di famiglia e concorre alla determinazione della base imponibile ai fini dell addizionale regionale Irpef. REGIME DI FAVORE PER LE MICRO IMPRESE NELLE ZFU TIPOLOGIA DI ESENZIONE ESENZIONE IRPEF/IRES CONDIZIONI Esenzione da tassazione Irpef/Ires del reddito prodotto nella zona ZFU. ESENZIONE IRAP ESENZIONE IMU Non è dovuta l Imu per gli immobili siti nella zona ZFU (art.12 del D.M.) e utilizzati per l esercizio dell attività di impresa. - Riproduzione riservata - 5