Regolamento recante Criteri di classificazione delle riviste ai fini dell Abilitazione Scientifica Nazionale



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Regolamento recante Criteri di classificazione delle riviste ai fini dell Abilitazione Scientifica Nazionale Il Consiglio direttivo dell ANVUR, visto l art. 16, comma 3, lettere a), b), c) e h) della legge 240/2010; visto il DPR n. 222 del 14 settembre 2011, art. 4 e 6, commi 4 e 5; visti gli articoli 4 comma 2, 5 comma 2 e 6 comma 6, nonché e specificamente l allegato B Indicatori di attività scientifica non bibliometrica e settori cui si applicano del DM 76/2012, che affidano all ANVUR la classificazione delle riviste; tenuto conto di quanto già stabilito dall ANVUR con delibera n. 50/2012, nonché dell esperienza maturata nel biennio 2012-2014 dal primo Gruppo di lavoro Riviste e Libri scientifici, composto da 24 studiosi appartenenti alle aree interessate e che godono di prestigio e autorevolezza per la qualità della loro attività scientifica (http://www.anvur.org/attachments/article/254/delibera55_12.pdf), che ha presieduto alla messa in opera del sistema di classificazione delle riviste e avviato la stesura del Regolamento nella sessione dell 8 luglio 2014; considerato che una prima bozza del Regolamento è stata discussa dal nuovo Gruppo di lavoro nominato per il biennio 2014-2016, e composto da 40 studiosi appartenenti alla aree interessate e che godono di prestigio e autorevolezza per la qualità della loro attività scientifica, (http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76 &Itemid=578&lang=it), nel corso delle sedute plenarie del 23 ottobre 2014 e del 12 gennaio 2015; ritenuto opportuno ricondurre a lettura unitaria i criteri di valutazione adottati in ottemperanza del mandato normativo dall ANVUR e pubblicati in diverse occasioni sul sito ufficiale (delibera n. 50/2012, documenti di accompagnamento della pubblicazione delle liste di riviste, verbali del Gruppo di lavoro Riviste pubblicati per le diverse aree CUN); ha approvato nella seduta dell 11 novembre 2015 la seguente nuova versione del Regolamento e del Documento di accompagnamento, che di esso costituisce parte integrante, approvati in prima istanza il 28 aprile 2015. 1

CAPO I PROCEDURE DI REVISIONE Art. 1 Ambito della classificazione Non costituiscono riviste e sono pertanto escluse dalle procedure di classificazione dell'anvur le seguenti pubblicazioni: quotidiani; settimanali; periodici di varia cultura, politica, attualità, costume; periodici di mere segnalazioni, schede e note bibliografiche; house organ aziendali; bollettini, newsletter; siti, portali web e, in genere, pubblicazioni on line prive dei requisiti per la registrazione come riviste con finalità scientifica; working paper; atti di convegni; atti di accademie non registrati dagli editori come riviste; pubblicazioni con sottomissione dei manoscritti non aperta, quali molte collane di dipartimento; collane, registrate dagli editori come tali. Sono inoltre escluse dalla classificazione come riviste scientifiche le: riviste di divulgazione scientifica; riviste di taglio esclusivamente professionale e di aggiornamento; riviste di associazioni di categoria, ordini e associazioni professionali, enti pubblici nazionali e locali, istituzioni pubbliche non scientifiche di varia natura; riviste espressione di formazioni politiche, sindacali, religiose con esclusiva o prevalente finalità di promozione delle rispettive missioni; riviste promozionali. Le pubblicazioni elettroniche sono considerate riviste, e come tali valutate e quindi classificate, solo se rispettano i requisiti richiesti dal CNR, a far capo dal 2014, per il rilascio del codice ISSN ai periodici online con finalità di studio o scientifiche, requisiti indicati alla pagina web http://bice.cnr.it/centro-issn/23-centro-issn/198-a in dichiarata conformità alle direttive della Rete internazionale ISSN http://www.issn.org/. In assenza di tali requisiti -- in particolare di quelli previsti per i periodici con finalità scientifiche -- tali pubblicazioni devono essere considerate portali e non riviste, il che inibisce loro l accesso alla banca dati CI- NECA e implica l inapplicabilità (come per le collane) della disciplina che consente all'an- VUR di classificare. Art. 2 Tipi di revisione Oltre a classificare le riviste mai prima valutate presenti nelle domande dei candidati alla Abilitazione scientifica nazionale, l ANVUR attiva tre tipi di procedura di revisione delle liste 2

delle riviste scientifiche e di classe A così costituite: una annuale, l altra generale e la terza d ufficio, come di seguito stabilito. Art. 3 Procedura annuale di revisione L ANVUR attiva di regola ogni anno una procedura di revisione della classificazione delle riviste scientifiche e di classe A, sia a stampa che elettroniche, su istanza dei loro direttori. La revisione si svolge avendo a riferimento, per il riconoscimento di classe A, gli ultimi tre anni o sei fascicoli pubblicati, e, per il riconoscimento di scientificità, l ultimo anno o gli ultimi due fascicoli pubblicati. La procedura ha effetti, ai fini del calcolo degli indicatori individuali per l Abilitazione Scientifica Nazionale, nella tornata immediatamente successiva alla deliberazione delle liste aggiornate. Il rigetto dell istanza comporta il mantenimento della rivista nella categoria di origine. Le riviste la cui istanza è stata rigettata non potranno ripresentare domanda per il riconoscimento di scientificità prima che sia trascorso un anno o siano stati pubblicati due fascicoli, e per il riconoscimento di classe A prima che sia trascorso un triennio o siano stati pubblicati sei fascicoli, a eccezione dei settori le cui caratteristiche rendono opportuna una valutazione bibliometrica. In questi settori si terrà conto del fatto che il profilo citazionale delle riviste emerge in modo affidabile dopo alcuni anni dalla prima data di indicizzazione. Nel caso di riviste italiane di recente indicizzazione, su decisione del Gruppo di lavoro, sarà quindi possibile esaminare a cadenza annuale l evoluzione della posizione della rivista nella distribuzione mondiale degli indicatori d impatto. Le nuove riviste possono: a. presentare domanda per il riconoscimento di scientificità in presenza di almeno due fascicoli o dopo un anno dalla prima pubblicazione; b. presentare domanda per il riconoscimento della classe A in presenza di almeno sei fascicoli o non prima di tre anni dalla prima pubblicazione. La procedura di revisione annuale si svolge secondo i criteri e le modalità indicate dal Documento di accompagnamento del presente Regolamento. Nell anno in cui è avviata la revisione generale, la procedura di revisione su istanza dei direttori non viene effettuata. Art. 4 Procedura di revisione generale Ogni quattro anni salvo delibera in senso contrario l ANVUR avvia una procedura di revisione generale della classificazione delle riviste, con lo scopo di verificare l evoluzione o la permanenza nel tempo dei requisiti di scientificità e/o classe A della rivista in base ai criteri e agli indicatori di seguito specificati. 3

All esito della procedura, le riviste potranno essere promosse o declassate. Le riviste declassate non potranno ripresentare domanda per la classe A prima che sia trascorso un triennio o siano stati pubblicati sei fascicoli, e, per la scientificità, prima che sia trascorso un anno o siano stati pubblicati due fascicoli. La procedura non modifica gli indicatori individuali dei candidati all Abilitazione Scientifica Nazionale per gli articoli pubblicati in date precedenti il declassamento. La procedura di revisione generale si svolge secondo i criteri e le modalità indicate dal Documento di accompagnamento del presente Regolamento. Art. 5 Ulteriori procedure d ufficio Poiché alcune delle migliori riviste internazionali sono assenti dalle classifiche attuali perché in esse non ha mai pubblicato un candidato all Abilitazione scientifica nazionale e considerato che tale assenza danneggia la reputazione della classificazione e priva gli studiosi italiani di un incentivo a pubblicare su di esse, il Consiglio direttivo dell ANVUR può procedere di propria iniziativa al riconoscimento della classe A per riviste internazionali non pubblicate in Italia il cui prestigio scientifico sia indicato anche dalla presenza nelle classificazioni internazionali disponibili e nelle principali banche dati bibliografiche di settore, nonché dalla eventuale indicizzazione (WoS e Scopus). Il Consiglio direttivo dell ANVUR può inoltre correggere d ufficio documentati casi di errori materiali nelle classificazioni vigenti. Art. 6 Efficacia della classificazione e del declassamento La scientificità o la classificazione in A di una rivista sono riconosciute dalla loro presenza negli elenchi in vigore. Il declassamento ha efficacia a partire dall anno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco che lo riconosce e ne dà notizia, in modo da salvaguardare l'affidamento degli autori che hanno proposto i loro contributi a riviste prima che esse venissero declassate. CAPO II ESPERTI DELLA VALUTAZIONE Art. 7 Gruppo di lavoro riviste e libri scientifici Il Consiglio direttivo dell ANVUR nomina i membri del Gruppo di lavoro riviste e libri scientifici tra studiosi che godono di prestigio e autorevolezza per la qualità della loro attività scientifica nelle rispettive comunità, pubblicandone i nomi sul suo sito. Ai Gruppi di lavoro, organizzati per aree scientifiche, spetta la raccolta di dati e informazioni utili alla classificazione e revisione della classificazione, da eseguire in base ai principi e ai criteri esposti nel presente Regolamento e secondo le linee guida contenute nel Documento di accompagnamento, nonché la formulazione del giudizio di classificazione. 4

I membri del Gruppo di lavoro sottoscrivono il Codice etico dell ANVUR e sono tenuti al rispetto della riservatezza. Sono altresì tenuti a dichiarare in apertura delle procedure di valutazione gli eventuali casi di conflitto di interesse con i soggetti valutati, con particolare riferimento al Direttore e al Comitato della rivista. I membri in conflitto di interessi non partecipano alla discussione e alla votazione dei giudizi finali relativi alla rivista per la quale dichiarano o è accertato il conflitto. In tal caso, la valutazione viene presa in carico dagli altri membri del Gruppo di lavoro privi di conflitti di interesse o, in subordine, dal Consiglio direttivo dell ANVUR. Art. 8 Revisori esterni Oltre al Gruppo di esperti di cui all art. 5, l ANVUR può affidare l elaborazione di pareri sulla qualità di una rivista a revisori esterni. In particolare, i giudizi finali degli esperti del Gruppo di lavoro possono essere affiancati da uno o più pareri formulati da autorevoli studiosi, italiani e stranieri, di cui l ANVUR è tenuta a garantire l anonimato. Il Gruppo di lavoro può a sua volta affidare a revisori anonimi la formulazione di un parere su singole riviste, selezionandoli tra autorevoli studiosi e specialisti italiani e stranieri, scientificamente qualificati e attivi, delle discipline cui appartengono le riviste da valutare, secondo le modalità di cui al Documento di accompagnamento. Il parere dei revisori può essere utilizzato a sostegno del giudizio del Gruppo di lavoro, nei termini specificati dal Documento di accompagnamento. CAPO III CRITERI DI VALUTAZIONE Art. 9 Giudizio di classificazione Il giudizio di classificazione viene formulato dal Gruppo di lavoro di cui all art. 5, secondo le modalità indicate di seguito per la classe scientifica e la classe A. Il giudizio viene sottoposto per l approvazione al Consiglio direttivo dell ANVUR, che può approvarlo in via definitiva o chiederne la revisione in base a motivate considerazioni. Art. 10 Giudizio di scientificità La valutazione della natura scientifica della rivista avviene con giudizio esperto del Gruppo di lavoro, che sintetizza qualitativamente la sussistenza di diversi elementi descrittivi (descrittori). Al fine della formulazione del giudizio esperto di scientificità, il Gruppo di lavoro utilizza principalmente i seguenti descrittori, ciascuno dei quali, individualmente preso, non costituisce condizione necessaria e sufficiente alla qualificazione della natura scientifica: a) Soggetto promotore della rivista; b) Direttore della rivista; c) Comitato editoriale; d) Comitato scientifico; e) Periodicità regolare non superiore all anno; 5

f) Pubblico di riferimento; g) Formato degli articoli; h) Presenza della peer review. La valutazione dei descrittori è effettuata secondo le linee guida contenute nel Documento di accompagnamento al presente documento. Art. 11 Giudizio di classe A Il giudizio di classe A si basa su una valutazione di tipo reputazionale e deve essere adeguatamente motivato sulla base di criteri qualitativi, del rigore delle procedure di revisione, della diffusione, della stima e dell impatto, anche approssimabili attraverso indicatori come la presenza nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali. Al fine della formulazione del giudizio di classe A, il Gruppo di lavoro utilizza principalmente i seguenti criteri: a. Diffusione nazionale e internazionale; b. Presenza nelle banche dati e nelle classificazioni nazionali e internazionali; c. Stima, posizione accademica e provenienza degli autori; d. Presenza nelle VQR; e. Qualità dei saggi pubblicati, accertata anche attraverso la valutazione da essi ricevuta nelle VQR; f. Tipologia delle procedure di peer review anonima per l accettazione degli articoli; g. Criteri bibliometrici, laddove pertinenti e comunemente accettati dalle comunità scientifiche di riferimento; g. Formato degli articoli; h. Reputazione nella comunità scientifica di riferimento. Nella formulazione del proprio parere il Gruppo accerta innanzitutto il verificarsi delle seguenti condizioni, da ritenersi di particolare importanza per l assegnazione della classe A: 1. Mantenimento della regolarità di pubblicazione nel corso del tempo; 2. Presenza di procedure di revisione degli articoli ricevuti; 3. Presenza della rivista tra le riviste scientifiche, salvo che per le riviste internazionali non pubblicate in Italia; 4. Presenza di saggi pubblicati sulla rivista nelle VQR, con particolare riferimento all ultima disponibile, salvo che per le riviste internazionali non pubblicate in Italia. Se questo accertamento dà esito positivo, il Gruppo di lavoro esamina poi, seguendo le linee guida esposte nel Documento di accompagnamento, le informazioni fornite dagli altri criteri e indicatori: diffusione nelle biblioteche (o frequenza di accesso nel caso di riviste Open Access) e nelle banche dati; tipologia delle procedure di peer review adottate per l accettazione degli articoli; tasso di accettazione degli articoli negli ultimi due anni; analisi dei saggi che vi sono pubblicati e autorevolezza e varietà, nazionale e/o internazionale a secondo dell oggetto della rivista, degli autori che vi pubblicano; esiti ottenuti dagli articoli della rivista nelle VQR, con particolare riferimento all ultima disponibile; giudizi appositamente formulati dai revisori anonimi, scelti tra esponenti di elevata qualificazione delle rispettive comunità scientifiche. Salvo diverso e motivato parere del Gruppo di lavoro, non sono riconosciute di classe A le riviste di dipartimento o di facoltà. 6

Art. 12 Disposizione finale Il presente regolamento disciplina le procedure di revisione successive alla revisione annuale del 2014/2015. 7