PONTIFICIA UNIVERSITÁ GREGORIANA ISTITUTO DI STUDI INTERDISCIPLINARI SU RELIGIONI E CULTURE Lucatello Luca



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PONTIFICIA UNIVERSITÁ GREGORIANA ISTITUTO DI STUDI INTERDISCIPLINARI SU RELIGIONI E CULTURE Lucatello Luca Istruzioni circa alcune questioni etico-giuridiche riguardanti la relazione dei cristiani cattolici con le minoranze musulmane in Italia La presenza di un numero sempre più grande di immigrati musulmani in Italia 1 diviene, oggi, per noi cristiani un occasione preziosa non solo per assumere e promuovere quel dialogo della vita 2 fatto di condivisione semplice e sincera con chi, magari, ormai da tempo ci vive accanto, ma anche per affrontare con serietà alcune questioni pratiche urgenti che riguardano la presenza dei nostri fratelli musulmani nel contesto socio-civile e religioso del nostro Paese. In queste brevi note cercheremo, pertanto, di fornire alcune indicazioni utili circa tali questioni etico-giuridiche, quali i matrimoni interreligiosi, i luoghi di culto, i ministri del culto, l insegnamento religioso a scuola, i luoghi per la sepoltura, le macellerie e le banche. Esse sono, quindi, rivolte non solo ai parroci e a coloro che collaborano pastoralmente nelle parrocchie, ma anche a tutti i fedeli che, nella Chiesa, vogliano prendere sul serio l invito del Concilio Vaticano II ad «esercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché a difendere e a promuovere insieme, per tutti gli uomini, la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà» 3. 1. I matrimoni interreligiosi tra cristiani e musulmani Particolare attenzione va riservata ai matrimoni tra cattolici e persone appartenenti alla religione islamica 4, in modo da favorire indirizzi comuni e prassi omogenee nelle Chiese particolari che sono in Italia. È anzitutto doveroso ricordare che per simile matrimonio è necessaria la concessione della dispensa dall impedimento dirimente di disparitas cultus, che invalida il matrimonio tra una parte cattolica e una non battezzata (cfr. Codice di Diritto Canonico, can. 1086 e can. 1124). Per la concessione di tale dispensa sono previste tre condizioni (cfr. can. 1086 2 e can. 1125): 1 Il Dossier Caritas/Migrantes del 2007 riporta il dato di 1.202.396 musulmani in Italia (che corrisponderebbe al 32,6 % della popolazione immigrata complessiva). Essi sono concentrati prevalentemente nelle regioni settentrionali. Un aspetto che caratterizza in modo peculiare la componente musulmana in Italia, a differenza di altri Paesi europei, è la pluralità di provenienza degli immigrati. I principali Paesi di provenienza, infatti, sono almeno sette: Marocco, Albania, Tunisia, Senegal, Egitto, Algeria, Pakistan e Bangladesh. 2 Cfr. Dialogo e annuncio (Riflessioni e orientamenti sul dialogo interreligioso e l annuncio del Vangelo di Gesù Cristo), n. 42. 3 Nostra aetate (Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane), n. 3. 4 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia (1993), n. 89; PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia (Notiziario CEI n. 5, 5 maggio 2005, pag. 139-165) [con relativa modulistica in appendice]; DIOCESI DI BRESCIA, I matrimoni tra cattolici e musulmani (1994). Per un maggiore approfondimento della questione si veda B. GHIRINGHELLI A. NEGRI, I matrimoni cristiano-islamici in Italia. Gli interrogativi il diritto la pastorale, Ed. Dehoniane, Bologna 2008.

2 - che la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica; - che l altra parte sia tempestivamente informata di queste promesse che la parte cattolica deve fare; - che entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, in modo che essi non siano esclusi da nessuno dei due contraenti. Pertanto è necessario che i pastori d anime curino con particolare attenzione la preparazione dei nubendi 5, considerando attentamente che essi abbiano una giusta concezione del matrimonio (in particolare della sua natura monogamica e indissolubile), verificando attraverso la documentazione relativa che non sussistano altri vincoli matrimoniali, e avendo cura che siano chiari sia il ruolo della donna, sia i diritti che essa può esercitare sui figli. Si tratta di assumere fin dall inizio, da parte di chi ha il compito di preparare i nubendi, un atteggiamento molto chiaro e prudente, ancorché comprensivo, prospettando per tempo ad entrambe le parti i problemi che quasi inevitabilmente si presenteranno, verificando così non solo la loro generica buona volontà, ma anche la loro disponibilità ad affrontarli di comune accordo. In particolare sarà doveroso porre di fronte alla parte cattolica, quando questa è donna, le conseguenze molto serie di carattere religioso, giuridico e culturale cui va incontro nel caso in cui si intendesse vivere in un ambiente diverso dal proprio 6, nel quale sarebbe logicamente più difficile conservare le condizioni religiose personali, adempiere i doveri di coscienza che ne derivano (specialmente nell educazione dei figli), e ottenere il rispetto della propria libertà religiosa. Per la valida celebrazione del matrimonio tra una parte cattolica e una parte musulmana, una volta ottenuta la dispensa dall Ordinario, deve essere osservata la forma canonica e la celebrazione liturgica deve aver luogo come previsto in questi casi (cfr. can. 1108 1 e Rito del matrimonio, cap. III): il consenso deve essere manifestato di fronte al parroco o ad un suo delegato in presenza di due testimoni, nel corso di una Liturgia della Parola, escludendo la celebrazione eucaristica. In ogni caso, non dovrà aver luogo un altra celebrazione delle nozze con rito islamico (cfr. can. 1127 3), mentre non è vietata la cosiddetta festa del matrimonio islamica, purché non contenga elementi contrari alla fede della parte cattolica. Il matrimonio tra una parte cattolica e una parte musulmana celebrato in Italia può conseguire gli effetti civili previsti dalla normativa concordataria 7. Si dovrà, pertanto, 5 In questo senso il documento della Presidenza della CEI al n. 19 fornisce un prospetto molto dettagliato di domande da rivolgere ai nubendi (circa la religione, la cultura, la famiglia di appartenenza, la famiglia futura, i figli, le garanzie giuridiche, la celebrazione del matrimonio). 6 Da questo punto di vista è bene accertare fin da subito il luogo dove i nubendi fisseranno la loro permanente dimora. 7 Il problema si pone, tuttavia, nel caso in cui sia un uomo cattolico a sposare una donna musulmana, in quanto tale unione è severamente vietata dalla sharìa islamica; spesso, pertanto, negli ordinamenti giuridici dei Paesi islamici, l autorizzazione civile alla celebrazione viene concessa solo quando il contraente musulmano abbia emesso la shahāda (ossia la professione di fede musulmana). Così può capitare che il consolato del Paese islamico non trasmetta i documenti all ufficiale dello stato civile in Italia, se prima non risulti che il contraente cattolico abbia adempiuto a tale obbligo. Non di rado, per risolvere il problema di ottenere gli effetti civili del

3 provvedere ai consueti adempimenti (pubblicazioni alla casa comunale e successiva trascrizione). In conclusione va ricordato che l esperienza maturata negli anni recenti induce, in linea generale (dunque con le dovute eccezioni), a sconsigliare o comunque non incoraggiare questi matrimoni, secondo una linea di pensiero significativamente condivisa anche dai musulmani. 2. I luoghi di culto per i musulmani L art. 19 della Costituzione Italiana sancisce il diritto di ciascun cittadino alla libertà religiosa. In esso, infatti, è scritto che «tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume». Pertanto, la richiesta da parte musulmana di luoghi di culto fa parte pienamente di questo diritto sancito dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti dell uomo 8 : la libertà religiosa è, cioè, un diritto civile fondato sulla natura stessa della persona e non sulla concessione di qualche autorità 9. Per questo non può essere negata né disattesa. I matrimonio canonico, il cattolico in questione pronuncia o sottoscrive la shahāda, pensando di compiere una formalità. In realtà, egli pone un atto di apostasia della fede cattolica e manifesta una vera e propria adesione all Islam. Come si può, dunque, risolvere simile problema? Nel caso ipotizzato, si potrebbe valutare con l Ordinario l eventualità di ricorrere alla previa celebrazione del matrimonio nel rito civile, procedendo solo in un secondo momento alla celebrazione canonica. La normativa italiana, infatti, consente di celebrare il matrimonio civile con una musulmana senza la dovuta documentazione e senza il nulla osta internazionale, in quanto la disparità di trattamento prevista dalla legislazione islamica contrasta con la Costituzione italiana, secondo il principio della reciprocità. Il matrimonio civile così celebrato sarà, però, valido solo per l ordinamento italiano e non nel Paese d origine della donna musulmana. 8 Questo fondamentale principio costituzionale ci mostra immediatamente quanto sia assurda e insensata la recente richiesta, fatta a Padova, di un referendum popolare di consultazione sulla decisione da parte del Comune di far costruire una moschea per i musulmani di quella città. Non si tratta, infatti, di concedere qualcosa per bontà, ma una Amministrazione deve semplicemente garantire il rispetto dei diritti della persona, tra cui quello di esercitare la propria fede, usufruendo anche di spazi adeguati (si veda, a proposito del caso singolare di Padova, il prezioso contributo alla riflessione offerto dal Servizio per le relazioni cristiano-islamiche nella Diocesi di Padova nel sito internet www.padovaislam.it; così, ad esempio, il sociologo Stefano Allievi, in Un decalogo per la moschea, non usa mezzi termini e specifica in modo chiaro che «se il diritto va garantito in quanto tale, nessuno potrà eccepire sul se i musulmani abbiano diritto ad un luogo di culto, ma eventualmente solo sul come e sul dove»). 9 La libertà religiosa, da assicurare a tutti, va distinta dal regime delle intese con le religioni o le confessioni religiose, che invece implica una valutazione discrezionale da parte dello Stato. L art 8 della Costituzione Italiana dice, infatti, che «tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze». Un intesa tra la comunità musulmana in Italia e lo Stato Italiano non è stata ancora raggiunta, anche a causa della diversità di proposte d intesa avanzate dall U.C.O.I.I. (Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Islamiche Italiane), dall A.M.I. (Associazione dei Musulmani in Italia)e dal

4 musulmani hanno, quindi, il diritto di procurarsi e di poter disporre di luoghi di preghiera 10 propri, e in ciò dovrebbero essere favoriti dall ente pubblico. Da questo punto di vista, risulta chiaro che compete all autorità civile garantire l esercizio del diritto alla libertà religiosa. Non è compito della Chiesa rispondere a tale esigenze. Compito della Chiesa sarà piuttosto quello di assicurare che da parte dell autorità civile venga garantito l esercizio di tale diritto. Per quanto riguarda, invece, la richiesta di concessione da parte delle comunità cristiane di locali o spazi adibiti ad attività pastorali per il culto musulmano, la risposta dovrebbe essere, in linea generale, negativa, in quanto si vuole evitare fraintendimenti e confusioni pericolose che non aiuterebbero ad accrescere la chiarezza nelle relazioni reciproche tra cristiani e musulmani. Spetta, tuttavia, alle singole diocesi e, poi, alle singole comunità cristiane, alla luce di un attento discernimento, il compito di stabilire possibili eccezioni. A tal proposito, mi sembra utile riportare qui di seguito il parere di due Conferenze Episcopali italiane, quella siciliana e quella triveneta, entrambe molto sensibili alla presenza musulmana nel loro territorio di competenza, le quali in due documenti pastorali recenti affermano che: Non è opportuno concedere locali o spazi aperti al culto cristiano, o destinati alle attività pastorali, come luoghi di culto per musulmani: il gesto sarebbe facilmente equivocato perché inteso e propagandato non come gesto di tollerante disponibilità, ma come segno evidente della rinuncia dei cristiani alla loro identità religiosa, creando un precedente giuridico irreversibile per la tradizione islamica. 11 La concessione ai musulmani di chiese e di luoghi di culto cristiani non è ipotizzabile, essendo ambienti consacrati al culto cristiano. Non è possibile per le parrocchie, inoltre, privarsi, in modo stabile, di ambienti parrocchiali, costruiti dalla comunità cristiana per le attività catechistiche e formative, sia per non privare la pastorale di essi, sia per il rispetto degli ambienti, costruiti dalla comunità a tale scopo. Possono invece essere concessi, qualche volta all anno senza vincoli di continuità, ambienti polifunzionali ampi, per la celebrazione delle feste islamiche, quali la fine del Ramadan o la festa del sacrificio, purché si rispettino l ambiente, eventuali simboli religiosi in esso presenti e non si compiano atti contrari alle leggi dello Stato (per esempio il sacrificio del montone). 12 Co.Re.Is. (Comunità Religiosa Islamica). Non può, tuttavia, non suscitare una certa perplessità il fatto che in Italia si parli ancora di culti ammessi per tutto ciò che esula dal cattolicesimo, e che non abbia ancora avuto seguito, a causa dell opposizione di qualche forza politica, l approvazione della proposta di legge sulla libertà religiosa, da parte della Commissione affari costituzionali della Camera (cfr. Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi, Atto Camera N.134, XV Legislatura) risalente ad alcuni anni fa. 10 È molto importante distinguere tra moschea e sala della preghiera, in quanto il progetto e la costruzione di una moschea rientra nel capitolo delle opere di urbanizzazione secondaria del piano regolatore di competenza dei Comuni. L articolo 94 del Decreto Legge n.112/1998 stabilisce le competenze delle Regioni e degli Enti locali e i finanziamenti dell edilizia di culto, sulla base della presenza percentuale e organizzata delle varie confessioni religiose. 11 CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA FACOLTÀ TEOLOGICA DI SICILIA, Per un discernimento cristiano sull Islam. Sussidio pastorale, Ed. Paoline, Milano 2004, 64. 12 CONFERENZA EPISCOPALE DEL TRIVENETO COMMISSIONE REGIONALE PER L ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO, Le vie dell incontro. Quale dialogo con i musulmani? Sussidio pastorale, Ed.

5 Il criterio fornito da entrambe le Conferenze Episcopali è, senza alcun dubbio, appropriato e giustificato, ma quello indicato dalla Conferenza Episcopale del Triveneto risulta più equilibrato, in quanto fornisce un indicazione generale nella quale, tuttavia, si inseriscono, sensate eccezioni applicate a situazioni del tutto particolari. 3. I ministri del culto Con grande chiarezza va affermato che non è compito dello Stato formare i ministri del culto. Ovunque in Europa la formazione dei ministri del culto avviene in istituzioni che sono sotto il controllo delle rispettive comunità religiose. Resta, invece, da chiedersi se lo Stato possa fornir loro una formazione di tipo secolare prevedendo percorsi culturali volti a facilitare la loro familiarizzazione con la lingua, la storia e la cultura del Paese in cui svolgono la propria attività 13. Per quanto riguarda, invece, i molteplici compiti che hanno gli imām nei confronti delle loro comunità religiose, appare giustificata la richiesta da parte dei musulmani che essi vengano ammessi a visitare carceri ed ospedali come assistenti spirituali per le persone di fede musulmana. Anche in questo caso, spetta all autorità civile provvedere che tale richiesta venga esaudita sempre più ampiamente, mentre compito della Chiesa è quello di sostenere l ottenimento di tale possibilità nel maggior numero di ospedali e di carceri. 4. L insegnamento religioso a scuola Per quanto riguarda l insegnamento della religione nella scuola pubblica, in Italia attualmente l attività si svolge secondo quanto previsto dalla CEI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per le scuole statali (L. 121/1985 di applicazione del Concordato del 1984), ossia «la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado». Quindi il Concordato prevede in Italia come unica possibilità quella dell insegnamento della religione cattolica (IRC). È doveroso sottolineare come la libertà di coscienza sia comunque garantita a tutti i cittadini e i residenti in Italia (compresi i musulmani), dal momento che l ora di religione cattolica è facoltativa e necessita di una apposita domanda di partecipazione. Tuttavia, una volta accertato questo, bisogna aggiungere che il crescente pluralismo religioso della società europea richiede oggi che la scuola non si limiti ad insegnare una religione, sia pure quella della maggioranza dei cittadini. Per questo da parte musulmana si chiede con forza la possibilità dell insegnamento della religione islamica nella scuola statale (con docenti abilitati dal Ministero della Pubblica Dehoniane, Bologna 2006, 16-17. 13 Cfr. S. FERRARI, «Le comunità musulmane e i rapporti con lo Stato» in A. PACINI (a cura di), Chiesa e Islam in Italia. Esperienze e prospettive di dialogo, ed Paoline, Milano 2008, 54.

6 Istruzione) 14. Tale richiesta risulta giustificata, a condizione che tale insegnamento, al pari di quello della religione cattolica, sia di carattere culturale e non invece catechetico. Ci sono poi altre richieste delle comunità islamiche riguardo alla scuola, come ad esempio quella di avere anche carne halāl nelle mense scolastiche, il riconoscimento delle festività islamiche per gli alunni musulmani, il metodo pedagogico mnemonico, l insegnamento della lingua araba, le classi separate tra maschi e femmine per la ginnastica e il nuoto, il velo per le ragazze Alcune di queste risultano compatibili con il quadro scolastico italiano, come la fornitura di carne halāl nella refezione scolastica 15 e l uso del velo per le ragazze 16 ; altre risultano problematiche, come la richiesta del venerdì festivo o l esclusione del venerdì per gli esami o le prove scolastiche 17 ; altre, infine, risultano incompatibili, come la separazione fra maschi e femmine in certi momenti dell attività scolastica. Va detto che l insegnamento della religione islamica è, in realtà, già possibile attualmente, a richiesta, in quelle scuole in cui vi sia un certo numero di alunni musulmani, senza oneri per lo Stato e previo il consenso del Provveditorato, che vigila sulla sua attuazione 18. Qualora si tratti, invece, di scuole gestite dalle comunità cristiane (ad es. le scuole materne parrocchiali), nessun bambino o ragazzo musulmano deve essere obbligato a partecipare a liturgie cristiane, a preghiere o ad eseguire gesti non graditi dai genitori musulmani 19. 5. I luoghi per la sepoltura dei musulmani La sepoltura islamica è definitiva, ossia non prevede riesumazioni, e ove possibile non prevede l uso di una bara. Deve tassativamente avvenire in piena terra, in una fossa in cui il defunto possa essere coricato su di un fianco, con la testa in direzione della Mecca. Sono rifiutate tutte le sepolture sopra il suolo ed è rifiutata la cremazione (a causa della fede musulmana nella risurrezione dei corpi). Si capisce, allora, la richiesta dei musulmani di avere degli spazi cimiteriali propri. Ma tale richiesta deve unire al proprio diritto il rispetto delle leggi dello Stato italiano (che prevede l uso della cassa, la riesumazione dopo un certo periodo, ecc.). L attuale normativa sancisce che i piani regolatori cimiteriali possano prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico 20. Le uniche due questioni che presentano una qualche difficoltà di soluzione 14 A tale richiesta è collegato, infatti, il problema della formazione degli insegnanti. Si tratta, da questo punto di vista, di avviare fin d ora la formazione di tali insegnanti, coinvolgendo nella loro preparazione università ed organizzazioni musulmane. Inoltre, una volta formati gli insegnanti, occorrerà stabilire i programmi ufficiali d insegnamento della religione musulmana, conformi ai valori della Costituzione Italiana. 15 Così già avviene nelle mense di alcune scuole italiane. 16 L uso del velo islamico nella scuola si può ritenere lecito sulla base della normativa vigente. 17 La vacanza scolastica del venerdì ridurrebbe, infatti, a quattro giorni effettivi la frequenza scolastica per gli alunni musulmani! 18 Per un maggiore approfondimento di tutta la presente questione si veda A.T. NEGRI, I cristiani e l islàm in Italia. Conoscere capire accogliere i musulmani, LDC, Leumann (TO), 2000, 106-108. 19 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE DEL TRIVENETO COMMISSIONE REGIONALE PER L ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO, Le vie dell incontro, cit., 15. 20 Cfr. DPR 10 settembre 1990, n.285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria. CAPO XX Reparti speciali entro i cimiteri - Articolo 100: «1. I piani regolatori cimiteriali di cui

7 riguardano la perpetuità della sepoltura e l inumazione nel semplice sudario. Ma esse potrebbero essere affrontate sulla base di una semplice modifica unilaterale del Regolamento di polizia mortuaria. Pertanto, il diritto comune già tutela il diritto del fedele musulmano ad ottenere una sepoltura rispettosa dei dettami della sua fede. 6. La macellazione della carne (halāl) Per rispettare le regole sull alimentazione, i musulmani necessitano di macellerie che vendono carne halāl (lecita) 21. Secondo tale modalità di macellazione, l animale viene sgozzato, con la rescissione netta dei vasi del collo, in apposito mattatoio, pronunciando una formula rituale («Nel nome di Dio, Clemente e Misericordioso)», con l animale adagiato sul fianco destro, rivolto in direzione della Mecca. Il sangue deve fuoriuscire quasi completamente e gli strumenti usati devono essere mondi. A tal proposito il d.m. 11 giugno 1980 relativo alla Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico ed islamico sembra soddisfare pienamente le esigenze religiose islamiche. Anzi, le tre bozze di intesa hanno chiesto una garanzia pattizia proprio per le norme contenute in quel decreto, come del resto è già stato fatto con l intesa stipulata nel 1987 con l Unione delle comunità ebraiche italiane. Peraltro, il decreto del 1980 è stato superato dal decreto legislativo n. 333 del 1998, in base al quale le macellazioni rituali sono ora ammesse da una fonte normativa primaria, ossia il decreto legislativo. 7. Le banche islamiche Il divieto di usura (ribā) coranico implica la richiesta, da parte dei musulmani, di una banca islamica, la quale non è basata sul sistema dell interesse, ma sulla compartecipazione agli utili del capitale depositato, che è investito dalla banca stessa. In Italia sia l'abi (Associazione bancaria italiana), sia la Banca d'italia hanno avviato studi per valutare la compatibilità con la nostra legislazione. Ma il cammino è ancora in salita 22. all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. 2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero». 21 Tali macellerie esistono già in Italia nelle principali città del Nord, a Roma e a Napoli. 22 Va, tuttavia, messo in luce il fatto che la Fondazione Cariplo sta studiando un progetto di sostegno immobiliare per gli immigrati che rispetti il loro credo religioso.

8 In sintesi I musulmani sono adesso nostri vicini, nostri colleghi sul posto di lavoro, forse sono membri dello stesso nostro partito politico. I loro bambini e giovani frequentano con altri bambini e giovani gli asili, la scuola e l università. Si organizzano in molteplici modi, ad esempio in associazioni sportive, in associazioni e istituzioni di tipo economico o professionale, in case di riposo. Costruiscono moschee, centri islamici, e cominciano così a cambiare e a configurare l immagine delle grandi e delle piccole città. Chiedono di essere riconosciuti e trattati in maniera paritetica a tutti questi livelli. Vogliono entrare nel gioco della vita politica e pubblica e fare pariteticamente uso delle stesse possibilità finanziarie e giuridiche, che stanno a disposizioni di chiese e di comunità ebraiche. È cosa importante che i cristiani appoggino, singolarmente e comunitariamente, in modo attivo e intelligente, tutte le richieste dei musulmani giustificate in base alle rispettive costituzioni dei vari paesi e contribuiscano così a fare in modo che essi diventino realmente partner equiparati e paritetici nelle società europee. (Christian Troll) 23 23 CH. W. TROLL, Distinguere per chiarire. Come orientarsi nel dialogo cristiano-islamico, Ed. Queriniana, Brescia 2009, 22-23.