Commiss. Trib. Prov. Lombardia Cremona Sez. I, Sent., , n. 105

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Commiss. Trib. Prov. Lombardia Cremona Sez. I, Sent., 14-10-2013, n. 105 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CREMONA PRIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: DEANTONI GIULIO - Presidente PICASSO ANTONIO - Relatore LAZZARI ITALO GIUSEPPE - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 491/11 depositato il 08/11/2011 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF 2007 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) ADDIZ.COMUNALE 2007 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) ADDIZ.REGIONALE 2007 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA + IRAP 2007 contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CREMONA proposto dai ricorrenti:

B.B. VIA L.C. N.17 26013 C. BIGNARDI AVV. FILIPPO C/O AVV. ANTONIO GIARLETTA VIA CAIROLI N.15/G 23900 LECCO LC GIARLETTA AVV. ANTONIO VIA F.LLI CAIROLI N.15/G 23900 LECCO LC - sul ricorso n. 492/11 depositato il 08/11/2011 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF 2008 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) ADDIZ.COMUNALE 2008 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) ADDIZ.REGIONALE 2008 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA + IRAP 2008 contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CREMONA

proposto dai ricorrenti: B.B. VIA L.C. N. 17 26013 C. BIGNARDI AVV. FILIPPO C/O STUDIO LEGALE AVV. A.GIARLETTA VIA F.LLI CAIROLI N.15/G 23900 LECCO LC GIARLETTA AVV. ANTONIO VIA F.LLI CAIROLI N.15/G 23900 LECCO LC Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con due distinti avvisi di accertamento ex art. 32, comma 2 e 4 D.P.R. n. 600 del 1973, l'agenzia delle Entrate di Cremona determinava a carico di B.B., esercente l'attività di gestore di palestre sportive, per il periodo d'imposta 2007 e 2008 maggiori IRPEF, IRAP, IVA e contributi previdenziali. Gli avvisi di accertamento traevano origine dal controllo effettuato dall'ufficio per verificare i rapporti intrattenuti dal contribuente con la ditta B.V., anch'essa esercente l'attività di gestione di palestre sportive e per verificare la posizione della Associazione Sportiva Dilettantistica Fitness Club Santo, di cui B.B. era rappresentante legale (la quale aveva avuto rapporti finanziari con la ditta B.V.), nella cui sede legale in Ripalta Cremasca non veniva rinvenuta alcuna associazione sportiva. L'Ufficio

inviava a B.B. ex artt. 51 D.P.R. n. 633 del 1972 e 32 D.P.R. n. 600 del 1973 un questionario con cui venivano richiesti chiarimenti sull'attività della suddetta Associazione Sportiva Dilettantistica Fitness Club Santo. A fronte della mancata risposta al questionario, l'ufficio svolgeva nei confronti di B.B. un'indagine finanziaria ex art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973 dalla quale per l'anno 2007 emergevano versamenti di Euro 140.343,83, prelevamenti di Euro 125.483,01 e per l'anno 2008 versamenti di Euro 120.370,20, prelevamenti di Euro 62.480,59. Anche l'invito dell'ufficio al contraddittorio ex art. 32, comma 1, punto 2 D.P.R. n. 600 del 1973 non veniva riscontrato dal contribuente che non si presentava. L'Ufficio emetteva pertanto i due avvisi di accertamento sulla base della presunzione legale per cui sia i versamenti che i prelevamenti non giustificati dal contribuente, sono considerati ricavi conseguiti nell'ambito della propria attività. Avverso i suddetti avvisi di accertamento proponeva due distinti ricorsi, poi riuniti, B.B. lamentandone l'illegittimità ed in particolare la violazione del diritto di difesa per aver l'ufficio contestato addebiti ed accrediti in misura globale o per masse; per aver l'ufficio omesso di ricostruire ed esporre negli inviti formulati e negli atti impugnati le singole movimentazioni bancarie dell'anno 2007. Il contribuente chiedeva, in principalità, la declaratoria di infondatezza con conseguente annullamento degli atti impugnati ed in subordine, la riduzione delle contestazioni relative ai rilievi di cui è stata documentata l'infondatezza. Nelle proprie controdeduzioni l'agenzia delle Entrate chiedeva in principalità il rigetto dei ricorsi; in subordine la declaratoria di inammissibilità per mancanza di motivi di merito ed in ulteriore subordine, per l'anno 2007, l'accoglimento del ricorso limitatamente ai minori ricavi per Euro 33.804,13 corrispondenti alle operazioni che il contribuente ha giustificato.

Con successiva memoria difensiva il ricorrente contestava integralmente il contenuto delle controdeduzioni dell'ufficio, ribadendo tutte le ragioni svolte nell'atto introduttivo, di cui confermava le conclusioni. Con ordinanza del 21 febbraio 2012, la Commissione nominava consulente tecnico il rag. Stefano Sentati al quale formulava il seguente quesito: "esaminati gli atti di causa e presa in considerazione ciascuna delle operazioni bancarie controverse (escluse quelle per le quali l'ufficio ha già ritenuto la sussistenza di una giustificazione), dica il consulente se e quale giustificazione tali operazioni trovino nella documentazione prodotta dal ricorrente". Il consulente tecnico depositava in data 31.10.2012 il proprio elaborato peritale ed in pari data, le osservazioni conseguenti alle memorie presentate dai consulenti di parte. Con memoria difensiva depositata il 4.03.2013, l'agenzia delle Entrate formulava osservazioni sulle conclusioni del consulente tecnico, chiedendo alla Commissione di ritenere i movimenti sul conto corrente intestato a A.S.D. Fitness Club Santo riferibili a B.B., contrariamente alla tesi del consulente e di accogliere parzialmente il ricorso secondo le giustificazioni accertate nella perizia (accreditamenti per Euro 8.477,58 e addebitamenti per Euro 14.145,70). Osserva preliminarmente la Commissione che l'eccepita violazione del diritto di difesa è infondata in quanto, se il ricorrente si fosse presentato presso gli uffici dell'agenzia delle Entrate per il contraddittorio, a seguito dell'invito rivolto, le singole operazioni bancarie sarebbero state vagliate in sua presenza, con conseguente possibilità di svolgere tutte le più opportune ragioni difensive. Nel merito, la Commissione, alla luce dei corretti criteri adottati dal consulente rag. Stefano Sentati per il riconoscimento delle singole operazioni bancarie di addebito e di accredito, nonché della esaustiva motivazione fornita in ordine a ciascuna operazione volta a rispondere al quesito, ritiene di fare proprie le

conclusioni del consulente come esposte nel proprio elaborato e nelle successive osservazioni, che ha determinato per ciascuna annualità i movimenti bancari di accredito e di addebito per i quali il ricorrente ha fornito o meno giustificazione, conclusioni che di seguito vengono riportate: Procedimento R.G.R 491 /11 - anno 2007 - Movimenti per i quali B.B. ha fornito giustificazione per Euro 221.972,71(di cui accrediti per Euro 110.113,83 ed addebiti per Euro 111.858,88); movimenti per i quali B.B. non ha fornito giustificazione per Euro 10.050,00 (di cui accrediti per Euro 10.050,00); Procedimento R.G.R 492/11 - anno 2008 - Tutti i movimenti oggetto di contestazione sono stati giustificati da B.B.. Il ricorso viene pertanto parzialmente accolto con rettifica dell'avviso di accertamento che tenga conto dei movimenti bancari come sopra indicati, per i quali il ricorrente ha fornito le proprie giustificazioni. Osserva inoltre la commissione e con riferimento all'acquisizione dei movimenti di conti correnti bancari riconducibili ad un'attività di impresa, la suprema corte di cassazione ha precisato che devono essere considerati ricavi sia le operazioni attive e passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l'onere di indicare e trovare eventuali specifici costi deducibili Cass. civ., sezione tributaria 23. 06. 2006 n.14675). Al riguardo, il contribuente è sempre ammesso a provare specifici costi deducibili basati sulla contabilità ufficiale che, nel caso di specie, non può essere ritenuta conforme alla realtà aziendale a seguito dell'accertamento legittimamente compiuto a sensi dell'articolo 32 D.P.R. n. 600 del 1973. La parziale soccombenza comporta la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M. La Commissione accoglie parzialmente il ricorso. Compensa per intero le spese di causa. Pone a titolo definitivo le già liquidate spese di perizia carico di entrambe le parti nella misura del 50%.