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Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009) INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L UTILIZZO DELL EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE Testo coordinato non ufficiale della legge regionale n. 14/2009 e della legge 13/2011 IN COLORE ROSSO LE MODIFICHE INTRODOTTE CON L.R. 13 DEL 08.07.2011 IN COLORE VERDE GLI ALTRI ARTICOLI DELLA L.R. 13 DEL 08.07.2011 CHE INCIDONO SULLA L.R. 14 DEL 08.07.2009 Art. 1 - Finalità. 1.La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali. 3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo specifico assenso dell ente titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo. Art. 2 - Interventi edilizi. 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 182 del 29/10/2009 come modificata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n 214/2010 del 30/03/2010 il Comune di Thiene stabilisce che: - l ampliamento degli edifici esistenti è confermato nei limiti del 20% del volume per la residenza e del 20% della superficie coperta per usi diversi; - è possibile la cumulabilità con le vigenti previsioni di P.R.G., in particolare con art. 8 Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale - novembre 2011 il Comune di Thiene stabilisce che: - l ampliamento degli edifici esistenti è confermato nei limiti del 20% del volume per la residenza e del 20% della superficie coperta per usi diversi; - è possibile la cumulabilità con le vigenti previsioni di P.R.G., in particolare con art. 8

1. Per le finalità di cui all articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente. comma 3 delle NTA (aumento volumetrico di 50 mc in deroga). In questi casi per la realizzazione dell ampliamento potrà essere presentato un unico titolo edilizio nel quale devono essere distinti i tipi di intervento con riferimento alla legge o al PRG; - la massima altezza per le sopraelevazioni nelle ZTO B1, B2, C1, C2, C2R è pari a 13,00 ml; - la densità fondiaria massima per le zone residenziali, nel lotto in cui avviene l ampliamento, non potrà superare 5,00 mc/mq come stabilito da D.M 1444; - è consentito l ampliamento degli edifici con destinazione d'uso produttiva in area propria ovvero in ZTO B o C. Per gli edifici a destinazione produttiva in area B o C l'ampliamento è concesso nei limiti di superficie dell'attività di cui all art. 26 delle Norme di Attuazione del PRG vigente. L ampliamento degli edifici con destinazione d'uso produttiva dovrà avvenire senza la compromissione di standard esistenti e in aggiunta. Negli edifici oggetto di ampliamento deve essere sempre verificato e garantito il reperimento degli standard previsti dalle norme vigenti. Dovrà essere altresì dimostrata, mediante apposito elaborato, l'esistenza di un'adeguata viabilità interna al lotto, anche in relazione alla movimentazione delle merci. comma 3 delle NTA (aumento volumetrico di 50 mc in deroga). In questi casi per la realizzazione dell ampliamento potrà essere presentato un unico titolo edilizio nel quale devono essere distinti i tipi di intervento con riferimento alla legge o al PRG; - la massima altezza per le sopraelevazioni nelle ZTO B1, B2, C1, C2, C2R è pari a 13,00 ml; - la densità fondiaria massima per le zone residenziali, nel lotto in cui avviene l ampliamento, non potrà superare 5,00 mc/mq come stabilito da D.M 1444; - è consentito l ampliamento degli edifici con destinazione d'uso produttiva in area propria ovvero in ZTO B o C. Per gli edifici a destinazione produttiva in area B o C l'ampliamento è concesso nei limiti di superficie dell'attività di cui all art. 26 delle Norme di Attuazione del PRG vigente. L ampliamento degli edifici con destinazione d'uso produttiva dovrà avvenire senza la compromissione di standard esistenti e in aggiunta. Negli edifici oggetto di ampliamento deve essere sempre verificato e garantito il reperimento degli standard previsti dalle norme vigenti. Dovrà essere altresì dimostrata, mediante apposito elaborato, l'esistenza di un'adeguata viabilità interna al lotto, anche in relazione alla movimentazione delle merci. 2. L ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l armonia per aderenza si intende anche appoggio e sopraelevazione; la richiesta di costruire un corpo edilizio la richiesta di costruire un corpo edilizio

estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale. 3. Nei limiti dell ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo 2009 31 maggio 2011 aventi le caratteristiche di cui all articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento. 4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera. separato ai sensi dell art. 2, comma 2, della legge regionale, è subordinato al parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata ai sensi della L. R. 63/1994, che esprimerà il proprio parere relativamente alla compromissione dell armonia estetica del fabbricato esistente; nei CONTESTI FIGURATIVI ISOLE AD ELEVATA NATURALITÀ E AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA l ampliamento del 20% di cui all art. 2 comma 1, è ammesso solo per gli edifici residenziali, e solo in aderenza o appoggio; In caso di edifici composti da più unità immobiliari, gli interventi sulle diverse unità possono essere effettuati qualora la loro realizzazione sia unitaria e contestuale. La relativa la richiesta, formulata ai sensi dell art. 6 della L.R. 14/2009, deve essere accompagnata da apposita deliberazione dell assemblea dei condomini, nella quale venga approvato il progetto unitario, finalizzato a garantire l armonia e l equilibrio architettonico di tutti gli interventi, nonché la valorizzazione dei caratteri architettonici del complesso. Anche corpi accessori staccati (es. autorimesse) saranno ammessi solamente se aggregati in maniera organica separato ai sensi dell art. 2, comma 2, della legge regionale, è subordinato al parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata ai sensi della L. R. 63/1994, che esprimerà il proprio parere relativamente alla compromissione dell armonia estetica del fabbricato esistente; nei CONTESTI FIGURATIVI ISOLE AD ELEVATA NATURALITÀ E AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA l ampliamento del 20% di cui all art. 2 comma 1, è ammesso solo per gli edifici residenziali destinati a prima casa di abitazione. In caso di casa a schiera, ovvero laddove la tipologia edilizia sia connotata da una serialità e in caso di intervento su edificio costituito da più unità abitative (bifamiliare, porzione di quadrifamiliare, ecc.), la modalità di attuazione dell ampliamento deve essere tale da non compromettere l unitarietà dei disegno complessivo dell edificio; in tali casi, la richiesta di ampliamento, deve essere accompagnata da specifici elaborati che dimostrino che l intervento rispetta i criteri compositivi complessivi dell edificio nella sua interezza.

5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh Kw, ancorché già installati. 5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico e soggetti alla presentazione di unica istanza con progetto unitario e contestuale. L ampliamento su case a schiera è ammissibile solo qualora venga richiesto contemporaneamente (con un unica istanza) e su tutte le case della schiera. E possibile, tuttavia, attuare ciascun intervento in modo separato qualora lo stesso sia tale da non compromettere la conservazione dei caratteri architettonici del complesso edilizio. In tale ultimo caso, l intervento è subordinato al parere della Commissione Edilizia Integrata ai sensi della L. R. 63/1994, da rendersi sulla base di un piano guida, sottoscritto da tutti i proprietari della schiera, avente la funzione di studio di insieme volto a garantire la conservazione dei caratteri architettonici del complesso (coerenza delle forme architettoniche). è esclusa la possibilità di utilizzo di volumetria trasferita a terzi, da parte degli aventi titolo sull'unità edilizia ampliabile, autonomamente rispetto all'immobile oggetto di possibile ampliamento, anche se nell ambito dello stesso edificio; la percentuale di cui al punto precedente è elevata di un ulteriore 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3Kwh; La percentuale di cui al comma 1 della L.R. 14/2009 è elevata di un ulteriore 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3Kw. Si conferma l applicabilità dell ulteriore incremento volumetrico previsto dall art. 2 comma 5 bis della L.R. 14/2009 per i soli edifici residenziali alle condizioni ivi previste.

nell edilizia e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e successive modificazioni, alla corrispondente classe B. Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente. 1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. 2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione anche parziali che prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume esistente demolito per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta demolita per quelli adibiti ad uso diverso, purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 Iniziative ed interventi regionali a favore dell edilizia sostenibile. A tali fini la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, integra le linee guida di cui all articolo 2 della legge regionale n. 4/2007, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell intervento. L ampliamento di cui al comma 2 dell art. 3 è confermato nei limiti del 40% del volume per la residenza e del 40% della superficie coperta per usi diversi; per la definizione delle specifiche misure dell'ampliamento in relazione alla singola fattispecie concreta, trova integrale applicazione l allegato A della DGRV n 2499 del 4 agosto 2009. L ampliamento di cui al comma 2 dell art. 3 è confermato nei limiti del 40% del volume per la residenza e del 40% della superficie coperta per usi diversi; per la definizione delle specifiche misure dell'ampliamento in relazione alla singola fattispecie concreta, trova integrale applicazione l allegato A della DGRV n 2499 del 4 agosto 2009. 3. La percentuale del 40 per cento può essere elevata al L ulteriore incremento volumetrico previsto Ad esclusione degli edifici residenziali

50 per cento nel caso in cui l intervento di cui al comma 2 comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e successive modificazioni. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché, all entrata in vigore della presente legge, non sia già avvenuta la ricostruzione. Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi. 1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all aperto di cui all allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, anche se ricadenti in area demaniale. dall art. 3, comma 3, della L. reg. 14/2009, nei termini di cui alla DGR 4 agosto 2009, n. 2499, è subordinato alla presentazione di un piano attuativo dimensionato in relazione all incremento volumetrico previsto dalla L.R. 14/09 che dovrà riferirsi, ad un ambito minimo la cui estensione consenta una reale ed efficace ristrutturazione urbanistica e con dotazioni infrastrutturali (sottoservizi e standard) appropriate e adeguate alle norme vigenti. Laddove il PRG o PI già individuino ambiti soggetti a piani di recupero l intervento sugli edifici esistenti è subordinato alla presentazione di un piano nel rispetto di tali ambiti. L approvazione del piano dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dall art. 20 della L.R. 11/2004. Il piano dovrà contenere anche il progetto degli edifici o meglio precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive che disciplinano specificatamente gli interventi. il Comune di Thiene da atto che nel proprio territorio non esistono casi di cui all articolo in argomento. destinati a prima casa di abitazione l ulteriore incremento volumetrico previsto dall art. 3, comma 3, della L. reg. 14/2009, nei termini di cui alla DGR 4 agosto 2009, n. 2499, è subordinato alla presentazione di un piano attuativo dimensionato in relazione all incremento volumetrico previsto dalla L.R. 14/09 che dovrà riferirsi, ad un ambito minimo la cui estensione consenta una reale ed efficace ristrutturazione urbanistica e con dotazioni infrastrutturali (sottoservizi e standard) appropriate e adeguate alle norme vigenti. Laddove il PRG o PI già individuino ambiti soggetti a piani di recupero l intervento sugli edifici esistenti è subordinato alla presentazione di un piano nel rispetto di tali ambiti. L approvazione del piano dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dall art. 20 della L.R. 11/2004. Il piano dovrà contenere anche il progetto degli edifici o meglio precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive che disciplinano specificatamente gli interventi.

2. Nell ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi effettuino investimenti nell ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali. Art. 5 - Interventi per favorire l installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi delle captazioni delle radiazioni solari. 1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kwp. 1.Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge: a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell energia solare, semprechè correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici; b) le pensiline e le tettoie finalizzate all installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kwp. 2. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW Le strutture e gli impianti di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA) in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni. 3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie delle strutture e degli impianti di cui al comma 1. Art. 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento. 1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse. 2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e successive modifiche e integrazioni. 3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) attestazione del titolo di legittimazione; b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell intervento; c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente; d) parere dell autorità competente ai sensi dell articolo 23, comma 4, del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato; e) documenti previsti dalla parte seconda del DPR n. 380/2001 qualora ne ricorrano i presupposti; f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienicosanitarie. 4. L esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall articolo 90, comma 9, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Richiamato l'art. 6 della L.R. appare opportuno precisare che l autocertificazione di conformità del progetto alle norme igienico sanitarie contenga espressa dichiarazione in merito al rispetto del D.M. 5.7.1975 in materia di altezza minima dei locali e requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione e del D. Lgs 81/2008, nonché delle rispettive norme del R.E. previa la predisposizione di apposita modulistica.

Art. 7 - Oneri e incentivi. 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell avente titolo. 1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh, il contributo di costruzione: a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo; b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a). 2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili. Art. 8 - Elenchi. 1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4. 1 bis. L elenco di cui al comma 1 indica per ciascun tipo Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 7, comma 2, della L. reg. 14/2009, è prevista la riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di cui all'art. 3, nella misura di seguito indicata: PRIMA CASA la riduzione del 100%, anziché del 60% fissata dal comma 1 del medesimo articolo; INTERVENTI di cui all art. 3 commi 2 e 3 e con riferimento alla DGRV 2499 del 4.08.2009 : - se l'intervento comporta l'attribuzione di un punteggio uguale o superiore a punti 3, riduzione del 40% degli oneri dovuti; - se l'intervento comporta l'attribuzione di un punteggio uguale o superiore a punti 4, riduzione del 60% degli oneri dovuti. Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 7, comma 2, della L. reg. 14/2009, viene altresì previsto l'esonero dal pagamento del contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici ricadenti nel centro storico se l'intervento comporta l'attribuzione di un punteggio uguale o superiore a punti 1 secondo la metodologia di calcolo di cui alla DGRV 2499 del 4.08.2009. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell avente titolo. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh, il contributo di costruzione non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici ricadenti nel centro storico, anche diversi dalla prima casa di abitazione il contributo non è dovuto se l'intervento comporta l'attribuzione di un punteggio uguale o superiore a punti 1 secondo la metodologia di calcolo di cui alla DGRV 2499 del 4.08.2009.

di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4, il volume o la superficie di ampliamento autorizzato. Art. 9 - Ambito di applicazione. 1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici: a) ricadenti all interno dei centri storici ai sensi dell articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi; decorso inutilmente tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazione, così come definita dall articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia, come modificato dalla presente legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni; EDIFICI RICADENTI ALL INTERNO DEI CENTRI STORICI ai sensi dell art. 2 del D.M. n.1444/68 Si assume il perimetro del centro storico come recentemente verificato e riperimetrato in sede di redazione del PAT, con piccoli aggiustamenti cartografici rispetto al PRG vigente, sulla base di quanto individuato nell Atlante Regionale dei Centri Storici, che è comprensivo anche di ZTO diverse dalla ZTO A. Parimenti, non viene riportato il centro storico minore di Rozzampia. Si assume il perimetro del centro storico come recentemente verificato e riperimetrato in sede di redazione del PAT, con piccoli aggiustamenti cartografici rispetto al PRG vigente, sulla base di quanto individuato nell Atlante Regionale dei Centri Storici, che è comprensivo anche di ZTO diverse dalla ZTO A. Parimenti, non viene riportato il centro storico minore di Rozzampia. All interno del centro storico, è consentita la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 della l.r. 14/2009 come modificata dalla l.r. 13/2011 per gli edifici esistenti e legittimi a condizione che tali interventi siano posti all interno di aree che non siano oggetto di alcun grado di tutela ovvero siano compatibili con il tipo di intervento ammesso dal grado di tutela previsto dal piano regolatore. A tal fine si precisa che, ai sensi delle vigenti NTA: - il grado di tutela 5 ristrutturazione edilizia totale, consente anche la demolizione e ricostruzione dell edificio preesistente, ed è compatibile con gli interventi di cui all art. 2 e 3; - il grado di tutela 4 ristrutturazione edilizia parziale, consente solo in alcuni casi, espressamente previsti dal P.R.G. l ampliamento in pianta o in sopraelevazione, nonché, in via generale, la modifica, ai fini di riordino, dell andamento delle falde del tetto e di dotare di tetto edifici con copertura piana.

b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni; c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli L applicazione della L.R. è esclusa nei BENI CULTURALI, VILLE VENETE, EDIFICI E COMPLESSI DI VALORE MONUMENTALE E TESTIMONIALE di cui all art 8 commi 1, 2 e 4 delle NTA del PAT (ad eccezione degli edifici con grado di protezione 3 esterni al centro storico, secondo quanto disciplinato a seguire); (con riferimento all art. 2) la richiesta di intervenire su edifici con grado di protezione Pertanto, per gli edifici di grado 4, è esclusa l applicabilità dell art. 3 ed è invece ammessa l applicabilità dell art. 2 negli edifici con espressa previsione di ampliamento, nonché negli edifici con grado di protezione 4 privi di tale indicazione, esclusivamente, in tale ultimo caso, per la realizzazione di ampliamenti che non sopravanzino le facciate principali,mentre per gli edifici arretrati rispetto alla cortina edilizia principale anche in avanzamento rispetto alla facciata principale purché, in entrambi i casi, si armonizzino con le caratteristiche architettoniche del bene tutelato e dell intorno, previo obbligatorio parere in merito della Commissione Edilizia Integrata o della Commissione Locale per il Paesaggio, che si esprimerà valutando con ampia discrezionalità tecnica la compatibilità e l armonizzazione del richiesto ampliamento. - il grado di tutela 3 ammettendo opere di riorganizzazione interna, può comportare applicazioni dell art. 2 della L.R. 14/2009 esclusivamente finalizzate ad incrementare superfici utili all interno dell involucro edilizio esistente. L applicazione della L.R. è esclusa nei BENI CULTURALI, VILLE VENETE, EDIFICI E COMPLESSI DI VALORE MONUMENTALE E TESTIMONIALE di cui all art 8 commi 1, 2 e 4 delle NTA del PAT (ad eccezione degli edifici con grado di protezione 3 esterni al centro storico, secondo quanto disciplinato a seguire); (con riferimento all art. 2) la richiesta di intervenire su edifici con grado di protezione

interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4; 3 esterni al centro storico, è subordinata al parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata ai sensi della L. R. 63/1994, che esprimerà un proprio parere vincolante in merito alla specifica deroga che, applicando la L.R. 14/2009, verrebbe consentita, valutando con ampia discrezionalità tecnica la compatibilità e l armonizzazione del richiesto ampliamento con le caratteristiche architettoniche del bene tutelato; (con riferimento all art. 3) il Comune di Thiene stabilisce: che in base all'art.9, primo comma lettera c) della L.R.14/2009, pur essendo possibile applicare l'art. 2 della stessa legge agli edifici con grado di protezione 3 e 4 esterni al centro storico (trattandosi di vincoli compatibili con l'intervento di ampliamento) non è invece possibile l'applicazione dell'art. 3 (in quanto prevede la demolizione e ricostruzione). devono comunque essere rispettate le modalità di intervento previste dal grado di protezione stabilito per l edificio esistente; 3 esterni al centro storico, è subordinata al parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata ai sensi della L. R. 63/1994, che esprimerà un proprio parere vincolante in merito alla specifica deroga che, applicando la L.R. 14/2009, verrebbe consentita, valutando con ampia discrezionalità tecnica la compatibilità e l armonizzazione del richiesto ampliamento con le caratteristiche architettoniche del bene tutelato; (con riferimento all art. 3) il Comune di Thiene stabilisce: che in base all'art.9, primo comma lettera c) della L.R.14/2009, pur essendo possibile applicare l'art. 2 della stessa legge agli edifici con grado di protezione 3 e 4 esterni al centro storico (trattandosi di vincoli compatibili con l'intervento di ampliamento) non è invece possibile l'applicazione dell'art. 3 (in quanto prevede la demolizione e ricostruzione). devono comunque essere rispettate le modalità di intervento previste dal grado di protezione stabilito per l edificio esistente; d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell attività urbanisticoedilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo; la richiesta di interventi all'interno dei CORRIDOI ECOLOGICI di cui all art. 40 delle NTA del PAT è subordinata al parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata ai sensi della L. R. 63/1994, anche nei casi in cui non sussista vincolo paesaggistico; la richiesta di interventi all'interno dei CORRIDOI ECOLOGICI di cui all art. 40 delle NTA del PAT è subordinata al parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata ai sensi della L. R. 63/1994, anche nei casi in cui non sussista vincolo paesaggistico; e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione; EDIFICI ANCHE PARZIALMENTE ABUSIVI SOGGETTI ALL OBBLIGO DELLA DEMOLIZIONE. Si ritiene di precisare che la L.R. 14/2009 non trova applicazione per EDIFICI ANCHE PARZIALMENTE ABUSIVI SOGGETTI ALL OBBLIGO DELLA DEMOLIZIONE. Si ritiene di precisare che la L.R. 14/2009 non trova applicazione per

f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali; g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e successive tutti quegli edifici sui quali siano stati eseguiti interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31 DPR 380/2001), di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art.33 DPR 380/2001), di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art.34 DPR 380/2001), sempreché tali interventi abusivi non risultino essere stati sanati in data antecedente alla presentazione della richiesta ai sensi dell art.6 della. L. reg. 14/2009. (Non è ammesso l ampliamento degli) Edifici definiti come OPERE INCONGRUE di cui all art. 48 delle NTA del PAT è consentito l ampliamento degli edifici con destinazione d'uso commerciale e direzionale, salvo quelli in cui insistano grandi strutture di vendita o medie strutture con superficie di vendita superiore a 1000 mq.; in questi casi l'ampliamento non è consentito neppure per locali accessori. Negli edifici oggetto di ampliamento deve essere sempre verificato e garantito il reperimento degli standard previsti dalle norme vigenti. L applicazione della L.R. è esclusa nella AREE IDONEE PER INTERVENTI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ URBANA E TERRITORIALE. AMBITI, di cui all art. 37 tutti quegli edifici sui quali siano stati eseguiti interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31 DPR 380/2001), di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art.33 DPR 380/2001), di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art.34 DPR 380/2001), sempreché tali interventi abusivi non risultino essere stati sanati in data antecedente alla presentazione della richiesta ai sensi dell art.6 della. L. reg. 14/2009. (Non è ammesso l ampliamento degli) Edifici definiti come OPERE INCONGRUE di cui all art. 48 delle NTA del PAT è consentito l ampliamento degli edifici con destinazione d'uso commerciale e direzionale, salvo quelli in cui insistano grandi strutture di vendita o medie strutture con superficie di vendita superiore a 1000 mq.; in questi casi l'ampliamento non è consentito neppure per locali accessori. Negli edifici oggetto di ampliamento deve essere sempre verificato e garantito il reperimento degli standard previsti dalle norme vigenti, fatto salvo il centro storico nel quale è consentito, in alternativa al reperimento, la integrale monetizzazione degli eventuali standard dovuti; Ad esclusione degli edifici residenziali destinati a prima casa di abitazione l applicazione della L.R. è esclusa nella AREE IDONEE PER INTERVENTI DIRETTI AL

modificazioni. 2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non può essere modificata la destinazione d uso degli edifici, tranne nel caso di cui all articolo 2, comma 2, in relazione all ampliamento realizzato mediante l utilizzo di un corpo edilizio contiguo già esistente. In ogni caso gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione compatibile con la destinazione d uso dell edificio da ampliare. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2 bis. 2 bis. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 riguardino edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d uso degli edifici può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti. 2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo ai sensi dell articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni. 3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo restando delle NTA del PAT. L applicazione della L.R. è esclusa nelle AREE DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE E CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI di cui all art. 42 delle NTA del PAT. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ URBANA E TERRITORIALE. AMBITI, di cui all art. 37 delle NTA del PAT. Ad esclusione degli edifici residenziali destinati a prima casa di abitazione l applicazione della L.R. è esclusa nelle AREE DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE E CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI di cui all art. 42 delle NTA del PAT. Con gli interventi di cui all art. 2 e 3 della L.R. 14/2009 è consentita la modifica della destinazione d uso purchè la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona, ad eccezione che nei seguenti casi: - nelle ZTO D.1 e D.2 non è in ogni caso consentita la trasformazione della destinazione previgente in commerciale; - lungo le vie o in prospicienza delle piazze del centro storico indicate all art. 13 delle vigenti NTA non è consentita la trasformazione della eventuale previgente destinazione commerciale in altra destinazione d uso. In caso di cambio di destinazione d uso è consentita la integrale monetizzazione degli standard: - in centro storico - nelle altre destinazioni di zona allorquando la modifica sia da residenza a direzionale e sia relativa a superfici inferiori a 150 mq.

quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall entrata in vigore della presente legge. 4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione. 5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giorni, il consiglio comunale ai fini dell eventuale adozione del provvedimento. 6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo 2009. Per gli edifici residenziali in zona agricola l ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. Fatte salve le competenze proprie del Consiglio Comunale, così come individuate dall art. 9, comma 5, della L. reg. 14/2009, in materia di limiti e modalità di applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale, che potrà rideterminarsi anche in relazione alle prime esperienze applicative e al carattere innovativo e straordinario della disciplina, la Giunta Comunale con propria deliberazione potrà integrare e/o modificare la disciplina del presente provvedimento, con riferimento agli aspetti relativi a norme di dettaglio e a disposizioni tecnico-organizzative. nel caso l'ampliamento comporti la necessità di rampe di accesso a locali interrati in zona agricola, l'approvazione dell'intervento è subordinata al parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata ai sensi della L. R. 63/1994 ai fini della necessaria mitigazione dell'impatto architettonico e ambientale; Nel caso l'ampliamento degli edifici residenziali destinati a prima casa di abitazione comporti la necessità di rampe di accesso a locali interrati in zona agricola, l'approvazione dell'intervento è subordinata al parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata ai sensi della L. R. 63/1994 ai fini della necessaria mitigazione dell'impatto architettonico e ambientale. Negli altri casi non è ammessa la realizzazione di rampe di accesso ai locali

Nella ZONA AGRICOLA (PRG), è d obbligo il rispetto delle tipologie originarie e dell altezza dell edificio esistente. è consentito l ampliamento degli edifici con destinazione d'uso produttiva-rurale in zona agricola ai soli imprenditori agricoli professionali (senza necessità di presentazione di piano aziendale). interrati. Nella ZONA AGRICOLA (PRG), è d obbligo il rispetto delle tipologie originarie e dell altezza dell edificio esistente; è consentito l ampliamento degli edifici con destinazione d'uso produttiva-rurale in zona agricola ai soli imprenditori agricoli professionali (senza necessità di presentazione di piano aziendale). 7. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto. 8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente. Al fine di evitare l insorgenza di contenziosi tra i privati e di garantire uno sviluppo urbanistico ed edilizio di qualità, nonché il miglioramento della qualità abitativa, senza compromettere nel medio-lungo termine l adeguamento infrastrutturale e tecnologico del territorio comunale, gli interventi sono possibili nel rispetto delle modalità di cui alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio del PRG, con riferimento a: Rispetto delle distanze stabilite dal PRG vigente: tra fabbricati; dei fabbricati dai confini, fatto salvo l accordo con il confinante; dalle strade; da attività insalubri Al fine di evitare l insorgenza di contenziosi tra i privati e di garantire uno sviluppo urbanistico ed edilizio di qualità, nonché il miglioramento della qualità abitativa, senza compromettere nel medio-lungo termine l adeguamento infrastrutturale e tecnologico del territorio comunale, gli interventi sono possibili nel rispetto delle modalità di cui alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio del PRG, considerato il loro carattere integrativo di normative nazionali, con riferimento a: Rispetto delle distanze stabilite dal PRG vigente: tra fabbricati; dei fabbricati dai confini, fatto salvo l accordo con il confinante; dalle strade;

da allevamenti zootecnici. Nonché delle norme delle NTA e RE comunque vigenti in quanto non in contrasto con le disposizioni di carattere straordinario della legge 14/09 che sono le seguenti: in materia igienico sanitaria; sui requisiti degli ambienti interni; sul decoro degli edifici e degli spazi esterni ivi comprese le prescrizioni per la edificazione in zona rurale; sull obbligo di reperimento dei parcheggi pertinenziali (L. 122/89) e del posto auto aggiuntivo in caso di aumento delle unità immobiliari (reperibile eccezionalmente all interno); sulla stabilità e sicurezza delle costruzioni; delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche. Al fine della corretta interpretazione delle definizioni richiamate, così come delle nozioni richiamate nella L. reg. 14/2009 e non definite, si fa rinvio al significato desumibile dalle norme comunali in materia, salvo diversa ed esplicita definizione. da attività insalubri da allevamenti zootecnici. Ad esclusione degli edifici residenziali destinati a prima casa di abitazione gli interventi sono possibili nel rispetto delle modalità di cui alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio del PRG: in materia igienico sanitaria; sui requisiti degli ambienti interni; sul decoro degli edifici e degli spazi esterni ivi comprese le prescrizioni per la edificazione in zona rurale; sull obbligo di reperimento dei parcheggi pertinenziali (L. 122/89) e del posto auto aggiuntivo in caso di aumento delle unità immobiliari (reperibile eccezionalmente all interno); sulla stabilità e sicurezza delle costruzioni; delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche. Al fine della corretta interpretazione delle definizioni richiamate, così come delle nozioni richiamate nella L. reg. 14/2009 e non definite, si fa rinvio al significato desumibile dalle norme comunali in materia, salvo diversa ed esplicita definizione. 9. È comunque ammesso, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b), l aumento della superficie utile di pavimento all interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. Art. 10 - Ristrutturazione edilizia.

1. Nelle more dell approvazione della nuova disciplina regionale sull edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, anche al fine di consentire l utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con un volume inferiore e all interno della sagoma del fabbricato precedente; b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie. Art. 11 - Interventi a favore dei soggetti disabili. 1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all intervento, in misura del 100 per cento, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell articolo 10, comma 2, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Art. 12 - Modifiche all articolo 10 della legge

regionale 12 luglio 2007, n. 16 Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. 1. Al comma 1 dell articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 dopo le parole n. 104/1992 sono aggiunte le parole o riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990 n. 295 Modifiche ed integrazioni all articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti. 2. Al comma 3 dell articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, le parole 120 metri cubi sono sostituite dalle parole 150 metri cubi. Art. 13 - Dichiarazione d urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. ALTRI ARTICOLI DELLA L.R. 13 DEL 08.07.2011 CHE INCIDONO SULLA L.R. 14 DEL 08.07.2009 Art. 3 - Modifica all articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche e successive modificazioni e disposizioni applicative....omissis... 6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, integra il provvedimento di cui al comma 3 dell articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con riferimento alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 5, come modificato dalla presente legge. Art. 7 - Modifica all articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia. 1. Al comma 1 dell articolo 8 della legge regionale 9 In considerazione della definizione di prima casa di abitazione di cui al comma 1 dell articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 come modificata dalla l.r. 13/2011 si richiede che la fissazione della residenza (nei casi in cui essa non via sia) e il mantenimento della stessa (in ogni caso) per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità debbano essere dichiarate e costituire impegno del richiedente in sede di presentazione di denuncia di inizio attività o permesso di costruire; qualora tale condizione non venga rispettata, quanto realizzato in assenza di presupposto sarà dichiarato abusivamente realizzato con conseguente applicazione degli artt. 31 e segg. del t.u. dell edilizia.