LA RESPONSABILITÀ CIVILE NELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE



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DIRITTO E PRATICA PROFESSIONALE Paolo Mariotti Alessio Guacci Piergiorgio Guacci LA RESPONSABILITÀ CIVILE NELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE RCT/RCO - RC professionale RC prodotti - RC inquinamento RC sanitaria - RC amministratori (D&O) Manuale per Agenti - Brokers Assuntori di Rischi - Liquidatori GIUFFRÈ EDITORE PER IL PROFESSIONISTA E PER L AZIENDA

DIRITTO E PRATICA PROFESSIONALE Paolo Mariotti Alessio Guacci Piergiorgio Guacci LA RESPONSABILITÀ CIVILE NELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE RCT/RCO - RC professionale RC prodotti - RC inquinamento RC sanitaria - RC amministratori (D&O) Manuale per Agenti - Brokers Assuntori di Rischi - Liquidatori COSA & COME GIUFFRÈ EDITORE PER IL PROFESSIONISTA E PER L AZIENDA

INDICE GENERALE Prefazione.... pag. ix Capitolo Primo PRINCIPI GENERALI E FORME DELLA RESPONSABILITA` CIVILE 1. La responsabilita` extracontrattuale... 1 a) La responsabilità civile extracontrattuale per fatto proprio (diretta). 1 b) La responsabilita` civile extracontrattuale per fatto di altri (indiretta)... 5 b.1) responsabilità per danni cagionati dall incapace naturale..... 5 b.2) responsabilità dei genitori,tutori,precettori e maestri d arte.. 6 c) La responsabilità presuntaperlegge... 7 c.1) responsabilità per l esercizio di attivita` pericolose... 7 c.2) responsabilità dacoseincustodia... 10 c.3) responsabilità perdannicagionatidaanimali... 11 c.4) responsabilità per danni da rovina di edificio............. 12 d) La responsabilità oggettiva... 13 d.1) responsabilità dei padroni e dei committenti.............. 13 d.2) responsabilità delproduttore... 15 e) Casi particolari di responsabilità extracontrattuale... 15 e.1) responsabilità civilenellosport... 15 e.2) responsabilità civile della Pubblica Amministrazione........ 20 2. La responsabilita` contrattuale (da inadempimento)............... 29 3. Ilrisarcimentodeldanno... 32 TavolaSinottica... 41 Capitolo Secondo LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA` CIVILE GENERALE 1. Il rischio della responsabilita` civile garantito nel contratto di assicurazione... 43 2. Il contratto di assicurazione della responsabilita` civile disciplinato dallalegge(art.1917c.c.)... 46

vi indice generale pag. 3. Le polizze di assicurazione della RCG in uso nel mercato italiano: strutturadelcontrattorct-rco... 51 3.1. SchedadiPolizza... 51 3.2. Testo delle Condizioni Contrattuali..................... 56 4. Le polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilita` civile.... 77 TavolaSinottica... 79 Allegati Condizioni tipo di riferimento Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Imprese Industriali / Commerciali / Edili / Artigiane e di Servizi... 83 Questionario per l estensione dell assicurazione R.C.O. alle malattie professionali... 104 Appendice per l estensione dell assicurazione R.C.O. alle malattie professionali... 108 Elenco dei settori merceologici considerati a maggior rischio di malattia professionaledesuntoedelaboratodaidatiinail... 109 Capitolo Terzo L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA` CIVILE PROFESSIONALE 1. La responsabilita` civileprofessionale... 115 2. Le polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale.... 121 3. Modelli loss occurrence e claims made... 125 4. La responsabilita` civile nelle professioni liberali (Avvocati,Notai, Dottori e Ragionieri Commercialisti,Consulenti del Lavoro)........ 129 5. Le polizze di assicurazione della responsabilita` civile per le professioni liberali... 143 6. La responsabilita` civile nelle professioni tecniche (Ingegneri,Architetti, Geometri)... 146 7. Le polizze di assicurazione della responsabilita` civile per le professioni tecniche... 151 8. La Responsabilita` Sanitaria e la sua assicurazione............... 154 8.1. IlrapportoMedico-Paziente... 155 8.2. Il rapporto Struttura di cura - Paziente................... 162 8.3. La responsabilita` del Primario,del Direttore Sanitario,dell Equipe... 166 8.4. Le coperture assicurative del rischio sanitario.............. 171 8.5. L assicurazione obbligatoria delle Strutture sanitarie pubbliche e private(d.d.l.sen.tomassini)... 178 TavolaSinottica... 179 Tabelle di macroriferimento sulle attività professionali (Fonte Censis 2000) 180 Allegati Polizza di assicurazione della Responsabilita` Civile Professionale per le attività liberali... 185

indice generale vii pag. Polizza di assicurazione della Responsabilita` Civile Professionale per le attività tecniche... 201 Copertura assicurativa del dipendente pubblico incaricato della progettazione (art. 17 L. 109/94 ed art. 106 D.P.R. 554/99)............... 213 Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle societa` di professionisti o delle società di ingegneria (art. 30 comma 5 L. 109/94 ed art. 105 D.P.R. 554/99).... 219 Polizza di assicurazione della Responsabilita` Civile delle Strutture SanitariePubbliche... 225 Polizza di assicurazione della Responsabilità Civile delle Case di Cura Private... 234 Polizza di assicurazione della Responsabilita` Civile Professionale del medico... 247 Disegno di Legge Tomassini (Atto Senato 108).................... 251 Capitolo Quarto LE ASSICURAZIONI DELLA RESPONSABILITA` CIVILE PRODOTTI E DELLA RESPONSABILITA` CIVILE INQUINAMENTO 1. Ladirettivan.85/374/CEE... 255 2. Il D.P.R. n. 224/1988 di attuazione della direttiva in Italia......... 257 3. La polizza di assicurazione della responsabilita` civile prodotti....... 260 4. Il D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 115 (Attuazione della direttiva 92/59/CEE) 266 5. Lagaranziaritiroprodotti... 270 6. Assicurazione responsabilita` civileinquinamento... 275 Allegati PolizzaR.C.Prodotti... 287 PolizzaRitiroProdottiDiretto... 293 PolizzaRitiroProdottiIndiretto... 300 PolizzaR.C.Inquinamento... 306 Capitolo Quinto L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA` DI AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORI GENERALI (D&O) 1. Introduzione... 315 2. Amministrazioneecontrollo... 317 Ilsistematradizionale... 317 Ilsistemadualistico... 319 Ilsistemamonistico... 321 3. Responsabilita`... 322 Responsabilita` verso la societa`... 322

viii indice generale pag. Responsabilita` versoicreditorisociali... 327 Azionedelsingolosocioodelterzo... 330 La responsabilita` deisindaci... 335 4. La polizza di assicurazione della responsabilità di amministratori,sindaci,direttorigenerali... 338 La valutazione dei rischi - gli elementi di maggiore rilievo.......... 345 Categorie di Societa` perazioni... 348 Sistemi di Amministrazione e Controllo (società nonquotate)... 349 Capitolo Sesto LA PRESCRIZIONE 1. Ratio e ambito di applicabilita` della prescrizione breve............ 353 2. Decorrenza e sospensione della prescrizione.................... 355 3. Cessazionedellasospensione... 357 Indice cronologico delle leggi citate... 359 Indice analitico... 361

le polizze di assicurazione 51 3. Le polizze di assicurazione della RCG in uso nel mercato italiano: struttura del contratto RCT-RCO Le Imprese di assicurazioni utilizzano diversi modelli di Polizza di assicurazione della RCG variabili a seconda del soggetto portatore del rischio di responsabilità civile o dell attività rischiosa fonte di responsabilita` : nel mercato sono presenti polizze che garantiscono la responsabilità del capo famiglia e dell intero nucleo familiare, polizze che coprono la responsabilità civile di commercianti ed artigiani, polizze per la responsabilità civile dei liberi professionisti, polizze per la responsabilità civile da prodotto difettoso o da inquinamento ecc. In questo paragrafo prendiamo in considerazione la Polizza RCT-RCO per le imprese industriali, commerciali, edili, artigiane e di servizi modello Ania (allegata al termine di questo capitolo), al cui schema-base la maggior parte degli altri modelli si riferisce, riservando la trattazione delle restanti polizze ai successivi capitoli. La Polizza contenente il contratto di assicurazione RCT-RCO è formata dalla Scheda e dal Testo delle condizioni contrattuali. 3.1. Scheda di Polizza La Scheda di Polizza, oltre ai dati anagrafici del contraente e dell assicurato (se diverso dal contraente) riporta i seguenti dati essenziali, la cui funzione è di rappresentare allo stipulante in modo chiaro e trasparente gli elementi fondamentali dell accordo negoziale: la descrizione del rischio; le dichiarazioni precontrattuali (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.); la durata contrattuale; le modalita` per la disdetta; l indicazione delle condizioni integrative e aggiuntive; il premio; i massimali; gli scoperti e le franchigie. La Scheda costituisce inoltre documento di quietanza dell avvenuto pagamento del premio o della prima rata di premio. È bene chiarire fin da ora la nozione tecnica di alcuni elementi fondamentali, a partire dalla Descrizione del Rischio.

52 la responsabilita' civile nelle polizze di assicurazione Il contraente deve indicare chiaramente l attività da assicurare, possibile fonte di responsabilità civile, segnalando il luogo di produzione se si tratta di un impresa industriale, o di distribuzione, se si tratta di impresa commerciale, precisando se intende garantire tutta la produzione aziendale o soltanto alcune produzioni specifiche, tenendo ben presente che, proprio in base a tali dichiarazioni, l assicuratore e` in grado di classificare il rischio e calcolare il premio corrispondente. Infatti, il contratto di assicurazione viene stipulato dall assicuratore prestando fede alle dichiarazioni del contraente, ritenute di vitale importanza per la nascita ed il proseguimento del rapporto assicurativo (dichiarazioni precontrattuali). Eventuali inesattezze o reticenze ricadono esclusivamente sullo stesso contraente: se la loro rilevanza è tale che l assicuratore, ove le avesse conosciute non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse, a seconda che il contraente abbia agito con dolo o colpa grave oppure senza, la legge stabilisce conseguenze che comportano l annullamento o il recesso dal negozio e, in caso di sinistro, la perdita o la riduzione della prestazione indennitaria (cfr. gli artt. 1892 e 1893 c.c.). Dichiarazioni inesatte e reticenze dell assicurato - Annullabilita` del contratto La causa di annullamento del contratto di assicurazione, prevista dall art. 1892 c.c., esige il simultaneo concorso di tre elementi essenziali: a) una dichiarazione inesatta o una reticenza dell assicurato; b) l influenza di tale dichiarazione o reticenza ai fini della reale rappresentazione del rischio; c) che la reticenza o la dichiarazione inesatta siano frutto del dolo o della colpa grave dell assicurato.pertanto, non qualunque reticenza di circostanze conosciute dall assicurato e` causa di annullamento del contratto di assicurazione, ma l annullamento e` invocabile solo quando la dichiarazione falsa o reticente sia di tale natura che l assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto l esatta o completa verita`. (Cass. civ., 25 maggio 1994, n. 5115; cfr. Cass. n. 7418 del 1986, n. 6039 del 1997 n. 3051 del 1991). È opportuno al riguardo ricordare che l assicurato, anche nel corso del rapporto contrattuale, ha l obbligo di segnalare all assicuratore tutte le modifiche che aggravano, diminuiscono o addirittura mutano l attivita` dichiarata all inizio del contratto, al fine di evitareleconseguenzeprevistedallanormativadilegge(cfr.artt. 1897,1898 c.c.): così se l iniziale produzione assicurata viene estesa a nuovi beni o sostanze, se vengono installati nuovi macchinari o

le polizze di assicurazione 53 attrezzature o lo stabilimento viene ampliato per una nuova produzione, occorre informare l assicuratore, affinché questi possa valutare l influenza dei mutamenti intervenuti sulla situazione di rischio per cui è prestata la garanzia. Aggravamento del rischio Con riguardo all aggravamento del rischio la norma dell art.1898 c.c. non esige una rigida ed assoluta immodificabilita` della situazione di fatto esistente al tempo della conclusione del contratto di assicurazione, sicche non qualsiasi mutamento sopravvenuto nello stato delle cose obbliga l assicurato a darne notizia all assicuratore, ma soltanto quello che sia caratterizzato da una incidenza, sulla gravita` e sull intensita` del rischio assicurativo, tale da alterare l equilibrio tra il rischio stesso e il premio oltre il limite della normale alea contrattuale; dalla novita` della situazione venutasi a creare, nel senso che essa non sia stata prevista e non fosse, quanto meno, prevedibile dalle parti contraenti all atto della conclusione del contratto; e dalla permanenza, o quanto meno, da una certa stabilita` o persistenza della situazione sopravvenuta, restando invece privo di rilevanza ogni mutamento che sia meramente episodico e transitorio. (Cass. civ., sez. I, 10 aprile 1987, n. 3563). Il Premio costituisce il corrispettivo in denaro dovuto dal contraente all assicuratore per la copertura del rischio assunto nel contratto. Mentre nella maggior parte delle assicurazioni contro i danni è dovuto in misura fissa, nelle assicurazioni della responsabilità civile, specie in quelle che garantiscono le imprese, esso varia in funzione dell andamento di alcuni elementi che normalmente sono: il numero degli addetti; le retribuzioni lorde annue corrisposte ai dipendenti; il fatturato (cioè il volume degli affari che l azienda deve registrare ai sensi di legge nel registro delle fatture emesse); il valore dell opera (per le imprese edili); le superfici (per le aziende agricole). Quando il premio è variabile, le polizze prevedono oltre ad un premio minimo fisso da corrispondere in via anticipata e provvisoria anche un eventuale conguaglio da corrispondere alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa sulla base dell elemento variabile convenuto (cfr. infra «la regolazione del premio»). Il Massimale rappresenta il limite di estensione della prestazione indennitaria dell assicuratore: il risarcimento dei danni cau-

54 la responsabilita' civile nelle polizze di assicurazione sati dall assicurato al terzo danneggiato è assunto dall assicuratore in copertura fino all importo del massimale indicato nella Scheda di Polizza, il quale è introdotto nel contratto per contenere l esposizione al rischio entro dimensioni economiche predeterminate. Il massimale puo` essere: unico (indifferenziato per tutte le tipologie di danno assicurate) o plurimo (suddiviso per ciascuna tipologia di danno assicurata). Pertanto puo` aversi un massimale: a) unico (ad es. 3.000.000,00 di Euro per sinistro, per persona deceduta o ferita e per cose); b) unico per sinistro e per anno assicurativo (ad es. 3.000.000,00 di Euro): per cui, in un caso limite, accaduto un sinistro nell anno e liquidato l intero massimale, l assicurato rimane privo della garanzia fino alla scadenza dell anno assicurativo (c.d. massimale a consumo annuo); c) bipartito, come nella garanzia RCO (ad es. 3.000.000,00 di Euro, con il limite di 1.000.000,00 di Euro per persona); d) tripartito (ad es. 3.000.000,00 di Euro, con il limite di 1.000.000,00 di Euro per ogni persona deceduta o ferita, e di 500.000,00 di Euro per cose). Il massimale «per persona» comprende tutte le richieste di risarcimento che dovessero essere avanzate in dipendenza dell evento che ha cagionato danno a quella persona. Ad esempio: se un sinistro provoca la morte di una persona, tutte le richieste di risarcimento provenienti dai superstiti formano un solo sinistro e rientrano quindi nel limite di massimale stabilito per quella persona danneggiata. Il massimale «per cose» comprende tanto i danni ai beni quanto quelli agli animali e sia il danneggiamento materiale parziale sia la totale distruzione. Di solito è specificamente escluso il c.d. lucro cessante, vale a dire il danno conseguente al mancato utilizzo del bene danneggiato. Massimale - Limiti In tema di assicurazione della responsabilita` civile, l indagine diretta a stabilire se, per persona danneggiata, in relazione alla quale la polizza fissa un determinato massimale, debba intendersi solo quella direttamente coinvolta nel sinistro, ovvero ogni persona che per effetto del sinistro subisca un danno (nella specie, superstiti della vittima del sinistro), cosi che il massimale resti riferito a ciascuna delle pretese di detti soggetti, autonomamente considerata, va condotta in base alla ricostruzione della comune volonta` dei contraenti secondo le ordinarie regole di ermeneutica, anche quando si verta in tema di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli, tenuto

le polizze di assicurazione 55 conto che nella disciplina introdotta dalla L.24 dicembre 1969, n.990, l autonomia privata trova limiti circa i minimi della garanzia, ma non anche per quanto riguarda una maggiore estensione della garanzia stessa, sotto il profilo oggettivo, soggettivo o causale. (Cass. civ., sez. I, 1 o aprile 1981, n. 1845). La Franchigia è una cifra in valore assoluto del danno liquidabile che resta a carico dell assicurato (ad es. danno di 300.000,00 Euro con franchigia di 3.000,00 Euro: l assicuratore liquida 297.000,00 Euro). Esistono due tipi di franchigia: franchigia assoluta = è quella «sempre» a carico dell assicurato (ad es. danno di 1.000.000,00 di Euro, con franchigia assoluta di 5.000,00 Euro: l assicuratore liquida 995.000,00 Euro; se invece il danno è di 5.000,00 Euro o di importo inferiore l assicuratore non è tenuto ad alcuna prestazione); franchigia relativa = è quella a carico dell assicurato «solo» se l importo del danno e` uguale o inferiore all importo della franchigia (ad es. danno di 5.000,00 Euro con franchigia relativa di 5.000,00 Euro: l assicuratore non e` tenuto ad alcuna prestazione; al contrario se il danno ammonta a 10.000,00 Euro l assicuratore liquida 10.000,00 Euro). Lo Scoperto e` una percentuale del danno liquidabile che resta a carico dell assicurato (ad es. danno di 1.000.000,00 di Euro con scoperto 10%: l assicuratore liquida 900.000,00 Euro, mentre 100.000,00 Euro rimangono a carico dell assicurato). Esistono polizze che prevedono formule miste di «Scoperto con Franchigia»: scoperto con franchigia minima = (ad es. scoperto 10% con una franchigia minima di 500,00 Euro a fronte di un danno di 1.000,00 Euro, l assicuratore liquida 500,00 Euro. Se invece il danno ammonta a 10.000,00 Euro liquida 9.000,00 Euro); scoperto con franchigia massima = (ad es. scoperto 10% con una franchigia massima di 5.000,00 Euro a fronte di un danno di 60.000,00 Euro, l assicuratore liquida 55.000,00 Euro. Se invece il danno ammonta a 30.000,00 Euro, l assicuratore liquida 27.000,00 Euro). Franchigie e Scoperti sono uno strumento essenziale e necessario per il buon funzionamento della Polizza RCT-RCO: la loro mancanza graverebbe il prodotto assicurativo di una serie di sinistri di modesta entita`, con costi tecnici e amministrativi che finiscono per penalizzare la stessa azienda assicurata in termini di premio.

56 la responsabilita' civile nelle polizze di assicurazione 3.2. Testo delle Condizioni Contrattuali Il Testo delle Condizioni Contrattuali è suddiviso in tre parti: 1) Condizioni generali della Garanzia RCT e della Garanzia RCO 2) Condizioni integrative 3) Condizioni aggiuntive 1) Condizioni generali della garanzia RCT e della garanzia RCO Garanzia RCT Rilevanza primaria assume la norma che disciplina l Oggetto dell assicurazione. Il piu` delle volte il testo di polizza adottato dalla maggioranza delle Imprese di Assicurazione e` così formulato: «l Impresa si obbliga a tenere indenne l assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali e` prestata l assicurazione.l assicurazione vale anche per la responsabilita` civile che possa derivare all assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.». Se si confronta con metodo esegetico questo testo con quello del contratto di assicurazione della responsabilita` civile disciplinato dalla legge (art. 1917, primo comma, c.c.), osserviamo che il testo contrattuale riproduce integralmente lo schema legale, introducendo due varianti: la prima e` costituita dalla locuzione «danni involontariamente cagionati a terzi», la seconda si riferisce all aggettivo «accidentale», collegato al fatto generatore del danno. Le due locuzioni utilizzate nel testo contrattuale hanno la funzione di circoscrivere il rischio assunto dall assicuratore. L avverbio involontariamente riferito all evento di danno, dev essere interpretato nel senso che la garanzia assicurativa è limitata alle conseguenze non volute della condotta dell assicurato; quindiidannicausatiaiterziecioèle tipologie dei danni assicurati (la morte, le lesioni, le cose, le perdite patrimoniali) non devono essere l effetto voluto del comportamento dell assicurato.

le polizze di assicurazione 57 Quanto invece all aggettivo accidentale connesso al fatto generatore del danno è bene sottolineare, fra le tante, due delle interpretazioni piu` accreditate. La prima sostiene che l introduzione nel testo contrattuale dell accidentalità nasce dall esigenza tecnica di restringere la copertura assicurativa ai fatti illeciti colposi che si manifestano con assoluta straordinarietà e repentinità in modo da rendere l evento dannoso incerto e imprevedibile e quindi assicurabile: non possono essere considerati dunque accidentali i comportamenti reiterati e prolungati. Fatto accidentale Si deve escludere che un contratto di assicurazione della responsabilita` civile possa avere ad oggetto solo i danni derivanti da fatti accidentali intesi come fortuiti, perche dal caso fortuito come dalla forza maggiore non deriva mai una responsabilita` civile. Se cosı` e`, non avrebbe alcuna giustificazione causale una polizza stipulata per coprire un rischio inesistente perche giuridicamente insuscettibile di verificarsi. Nelle assicurazioni della responsabilita` civile il richiamo che viene spesso fatto ai fatti accidentali va interpretato nel senso che il sinistro si deve verificare repentinamente e non in un comportamento ripetuto nel tempo.del resto, la gravita` della negligenza che si protragga per un considerevole e non breve lasso di tempo e` tale da rendere la colpa quasi assimilabile al dolo, per il quale l esclusione della copertura e` prevista dall art. 1917, cod.civ., primo comma. (Trib. di Pordenone, 12 gennaio 2000). La seconda prende spunto dalla sentenza della S.C. Sez. I Civile del 4 febbraio 1992 n. 1124 che per accidentale intende tutto cio` che esula dalle ordinarie lavorazioni dell impresa e dalla conduzione della stessa: la normalità operativa e lo svolgimento delle attività istituzionali non costituiscono accidente; e` solo quanto interferisce accidentalmente sulla normalità che determina l operativita` della garanzia, rappresentando un rischio e non un costo dell attivita` imprenditoriale. Fatto accidentale In materia di assicurazione della responsabilita` civile, ove il rischio assicurato sia limitato ai «fatti accidentali», l accidentalita` non richiede l imprevedibilita` dell evento dannoso, come genere, ma l incertezza nella sua specificita`, sicche si configura quando, pur essendo astrattamente possibile prevedere il verificarsi di un evenienza di un certo tipo, sia incerto il

58 la responsabilita' civile nelle polizze di assicurazione complesso di fattori che concorrono a produrla secondo le modalita` materiali e temporali e con le conseguenze esattamente verificatesi a danno del soggetto che ne risulti colpito, e cio` per circostanze che sfuggono al dominio dell assicurato e che non sono necessariamente e costantemente inerenti all attivita` considerata nel contratto assicurativo ed alla natura dei beni in essa impiegati. (Cass. civ., 30 aprile 1981, n. 2652). Al fine di esplicitare il concetto di accidentalita` di un fatto, di cui si tratta nell art.1 delle condizioni generali del contratto di assicurazione della r.c., si fa riferimento all incertezza dell evento, riguardante il complesso di fattori che concorrono a produrlo.viene quindi considerato incerto un evento quando intervengono circostanze estranee a una normale attivita` che concretizzano le astratte potenzialita` dannose di tale attivita` in un danno. (Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 1992, n. 1214). Al riguardo è importante segnalare anche una sentenza del Tribunale di Milano (sez. XII, 1 o dicembre 1994, n. 3293/95) la quale, in applicazione della succitata interpretazione, ha escluso che i danni arrecati all immobile adiacente a quello ove l impresa edile operava, risultando diretta e pressoché inevitabile conseguenza dei lavori di ristrutturazione effettuati, fossero provvisti della straordinaria causale oggetto del rischio della responsabilita` civile. Proprio in adesione a questa seconda interpretazione della nozione di accidentalità negli ultimi tipi di Polizze RCT-RCO e nello stesso prototipo Ania, il testo normativo regolatore dell Oggetto della Garanzia RCT espunge l aggettivo accidentale, inserendo fra le «esclusioni» la seguente clausola: «la garanzia non comprende i danni che siano conseguenza naturale delle modalita` adottate dall assicurato nello svolgimento dell attivita` garantita»(cfr.art.3c. A1 della Polizza Ania). Pertanto il testo contrattuale dell Oggetto della Garanzia RCT, adottato dalla maggior parte delle imprese risulta attualmente essere il seguente: «L Impresa si obbliga a tenere indenne l assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per: morte e lesioni personali; distruzione o deterioramento di cose; in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza».

le polizze di assicurazione 59 Continuando nell esegesi del testo di polizza rinveniamo l espressione «civilmente responsabile ai sensi di legge»: la stessa sta ad indicare l operativita` della garanzia assicurativa per la sola responsabilita` derivante da una norma di legge e non quella derivante dalla violazione di impegni assunti volontariamente a seguito di un contratto (cfr. art. 1 Polizza Ania). Naturalmente l inciso si riferisce sia alla responsabilita` extracontrattuale sia a quella contrattuale (cfr. cap. 1 o paragrafo sul cumulo di responsabilità) poiché la Polizza garantisce l assicurato per i danni da morte, lesioni personali e alle cose di terzi, motivo per il quale, tutte le volte che viene violato il diritto di un terzo cui conseguano danni consistenti in morte, lesioni personali e alle cose per inadempimento contrattuale dell assicurato, la copertura assicurativa deve essere considerata efficace. A titolo di esempio si puo` citare il medico libero professionista che causando al paziente lesioni personali si rende responsabile della violazione di un diritto assoluto (quello alla salute) e al contempo inadempiente al contratto d opera intellettuale (art. 2230 c.c. - vedere anche 3 o cap. paragrafo sull assicurazione sanitaria). Circa la tipologia dei danni coperti, sono garantiti i danni alla persona (derivanti da morte e da lesioni) nonche i danni materiali alle cose, sia il deterioramento (cioè il danno parziale) sia la distruzione (cioè il danno totale). Come gia` detto, di solito non sono compresi in garanzia i danni da interruzione o sospensione di esercizio (cioè il lucro cessante) ne i cosiddetti danni patrimoniali puri (quelli non comportanti danni a persone o a cose) che, tuttavia, possono essere inclusi con apposita clausola aggiuntiva estensiva della garanzia. Fra le delimitazioni del rischio assicurato, un posto particolare merita la nozione di Terzo, necessaria per poter godere i benefici della prestazione indennitaria. La suddetta qualifica, non definita dalla legge (fatta eccezione per la Legge n. 990 e successive modifiche), ha solo natura pattizia e la si ricava per esclusione, considerando tali tutti i soggetti non menzionati espressamente nell apposito elenco indicato in polizza (cfr. art. 2 ibidem). La ratio della norma è di escludere l operatività della garanzia nel caso di danni subiti da alcuni soggetti, specificamente elencati nel contratto, che hanno determinati rapporti di parentela o di lavoro e comunque di possibile commistione patrimoniale con l assi-

60 la responsabilita' civile nelle polizze di assicurazione curato, motivo per cui risulta difficile distinguere, in sede di danno, se il decremento patrimoniale verificatosi è effettivamente ed in via esclusiva avvenuto nella sfera del soggetto danneggiato o non piuttosto a carico dello stesso assicurato. Per questa ragione non sono considerati Terzi: il legale rappresentante dell azienda assicurata, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e tutte le persone legate a tali soggetti da vincolo coniugale o di parentela o di affinita`,se conviventi; i dipendenti dell assicurata, quando subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio (per questo rischio esiste un apposita copertura, la Garanzia RCO); i subappaltatori, i loro dipendenti e tutti coloro che, a prescindere dalla natura del loro rapporto con l assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale alle attivita` cui si riferisce l assicurazione; questa esclusione è derogabile dietro corresponsione di un adeguato sovrappremio (cfr. Condizione Aggiuntiva B). È opportuno sottolineare che, nelle ultime polizze RCT-RCO apparse sul mercato, vengono escluse dal novero dei terzi anche le societa` controllanti, le controllate o collegate ai sensi dell art. 2359 c.c. ed i loro amministratori. Nozione di terzo E` operativa l assicurazione di responsabilita` civile verso terzi stipulata da una cooperativa di produzione e lavoro anche nei confronti di un sociolavoratore rimasto infortunato in occasione di lavoro, atteso che questo non e` da considerarsi lavoratore subordinato e non puo` trovare, quindi, applicazione la clausola di contratto per la quale non sono considerati terzi le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l assicurato subiscono il danno in occasione di lavoro. (Trib. Ancona, 18 febbraio 1984). Continuando nelle delimitazioni del rischio assicurato occorre menzionare i Danni Esclusi dalla Garanzia RCT (cfr. art. 3 Polizza Ania). Vi sono esclusioni che non sono derogabili (i relativi danni non possono quindi essere inclusi mediante pattuizione aggiuntiva), poiché disposizioni di legge impongono all assicuratore di predisporre polizze specifiche: ad esempio i danni derivanti dalla proprietà e dall uso di veicoli a motore circolanti su strade di uso

le polizze di assicurazione 61 pubblico o su aree ad esse equiparate, oppure i danni dalla proprietà o uso dei natanti a motore per la copertura dei quali la Legge impone un apposita polizza (cfr. L. n. 990) oppure ancora i danni da proprieta` o uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore. Non v è alcuna possibilita` di deroga anche per le esclusioni motivate da ragioni tecniche che, per certe tipologie di danni, hanno indotto le Compagnie a mettere a punto uno specifico strumento contrattuale. Cosı` per i danni derivanti da inquinamento (esclusi dalla polizza RCT-RCO - cfr. art. 3 lett. B) per i quali vi è la polizza RC da inquinamento; per quelli derivanti da difetto di prodotto (esclusi dalla lettera H, ibidem) per cui vi e` la polizza RC Prodotti, con possibile estensione al rischio Smercio e Ritiro Prodotti; per quelli derivanti da furto (esclusi dalla lettera F, ibidem) per cui vi è la polizza Furto; per quelli derivanti da incendio delle cose di proprietà dell assicurato o da lui detenute (esclusi dalla lettera F, ibidem) per cui vi e` Polizza Incendio con la garanzia accessoria «Ricorso Terzi». Le altre tipologie di danni esclusi elencati nell art. 3 della Polizza Ania sono quasi tutte assicurabili con pattuizione separata, mediante l introduzione di Condizioni Aggiuntive a quelle generali della Polizza base. Cosı` ad esempio i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; i danni alle cose che si trovano nell ambito di esecuzione dei lavori; i danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; i danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico; i danni cagionati da opere, installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori (cfr. per le altre esclusioni l art. 3 ibidem). Per l esame delle piu` importanti Condizioni Aggiuntive si rinvia al relativo paragrafo. La clausola della Regolazione del Premio (art. 11 Polizza Ania) richiede una trattazione particolareggiata, essendo largamente usata dalle Compagnie nelle polizze RCT-RCO di durata poliennale riservate alle aziende, polizze in cui il premio varia in funzione del parametro pattuito: di solito si fa riferimento al fatturato dell impresa oppure alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. La ratio della clausola, che fissa modalita` e termini di pagamento del premio, è stata quella di creare un meccanismo contrat-

62 la responsabilita' civile nelle polizze di assicurazione tuale che rendesse automatico l adeguamento del premio al rischio assunto. La sua legittimita` è riconosciuta da dottrina e giurisprudenza che ravvisano nella prima parte della clausola una deroga convenzionale al principio generale del negozio assicurativo secondo il quale il premio deve essere pagato integralmente e anticipatamente; nel caso delle «polizze a regolazione» il patto contrattuale comporta che il pagamento di una sola quota di premio, quella corrisposta inizialmente a titolo provvisorio, renda efficace il negozio, facendo comunque correre per intero il rischio all assicuratore (deroga al primo comma dell art. 1901 c.c.). Nella seconda parte della clausola invece si ritorna all applicazione dell art. 1901 secondo comma c.c., poiche viene comminata la sanzione della sospensione della garanzia assicurativa qualora il contraente alla scadenza della prima annualita` non adempia l obbligazione accessoria, omettendo di comunicare i dati per la regolazione oppure non paghi la quota di premio derivante dall eventuale differenza attiva dovuta all assicuratore. Commentando la clausola nel suo insieme, si puo` affermare che l assicuratore rinuncia a favore dell assicurato al suo diritto di ricevere anticipatamente e integralmente il premio correndo il rischio per intero, anche senza avere percepito tutto quanto e` di sua spettanza, mentre l equilibrio contrattuale viene ristabilito al termine di ciascun periodo assicurativo, quando, se l assicurato non mette in grado l assicuratore di computare esattamente quanto gli è dovuto o non paghi l eventuale differenza attiva, la prestazione della garanzia è sospesa, con un ritorno alla disciplina legale stabilita nell art. 1901 c.c.. Naturalmente, in ossequio alle norme previste per i contratti in generale, in caso di inadempimento della prestazione dell assicurato e` fatto salvo il diritto dell assicuratore di agire per la risoluzione del contratto, risoluzione che, trattandosi di rapporti di durata, ha effetto ex nunc. Riportiamo ora in dettaglio il funzionamento del meccanismo contrattuale, secondo l interpretazione data dalla migliore dottrina che si è occupata della materia, senza tuttavia trascurare alcune precisazioni derivanti dal pronunciato giudiziale. La normativa prevede che il contraente versi un premio provvisorio all inizio del rapporto contrattuale e poi, al termine di cia-

le polizze di assicurazione 63 scun periodo assicurativo, versi il premio a conguaglio e cioe` il premio definitivo o premio di regolazione. Per poter adempiere al pagamento del premio di regolazione, il contraente deve assolvere due obblighi: il primo, alla scadenza della prima annualità assicurativa, consiste in un obbligo di informazione circa la situazione di fatto costituente il parametro contrattuale: la comunicazione dev essere effettuata entro 60 giorni dalla scadenza annuale. Si tratta di una prestazione essenziale per il mantenimento del sinallagma contrattuale, il cui inadempimento produce sulla copertura assicurativa gli effetti successivamente indicati, e questo anche se dai dati reali, ma non comunicati, dovesse risultare che nessuna regolazione attiva e` dovuta all assicuratore. Il secondo obbligo deriva dall Appendice di Regolazione emessa dall assicuratore a seguito dei dati comunicati dall assicurato e consiste in una prestazione di pagamento che dev essere eseguita entro 15 giorni dalla data di emissione. Le conseguenze che la clausola riconnette all inadempimento dei suddetti obblighi, cui segua, come normalmente avviene nella prassi, il pagamento del premio provvisorio della successiva annualita` contrattuale sono due: 1) se non viene adempiuto l obbligo di comunicazione dei dati, il premio provvisorio versato dall assicurato per la seconda annualità viene imputato a garanzia del premio di regolazione e la garanzia assicurativa resta sospesa sia nei 60 giorni sia per tutta la successiva annualita` contrattuale la quale, priva della propria rata di premio provvisorio, (trasferita a garanzia dell annualità precedente) viene a trovarsi in difetto di sinallagma; 2) se invece l assicurato comunica i dati del parametro nel tempo previsto ma non effettua il pagamento dell importo dovuto e nel tempo riportato dall Appendice di Regolazione, pagando comunque il premio della rata di premio della successiva annualità, la clausola stabilisce che quest ultimo pagamento sia imputato in conto al debito piu` antico. Ne consegue che se, come il piu` delle volte succede, il pagamento del premio provvisorio della successiva annualità è superiore all ammontare della regolazione dovuta, tale imputazione estingue il debito per l annualita` precedente (che sara` pertanto in copertura), mentre non sara` in garanzia la successiva annualita` per difetto di sinallagma (scatterà dunque la sospensione di garanzia con effetto ex tunc).

64 la responsabilita' civile nelle polizze di assicurazione Bisogna precisare che: la clausola che stabilisce effetti sospensivi della garanzia si riferisce esclusivamente a contratti di assicurazione poliennali e con premio periodico; la prestazione di informazione sopraindicata comporta che l assicurato si attivi per l adempimento dell obbligo di comunicazione, indipendentemente dal fatto che l assicuratore abbia o non abbia esercitato la facoltà di concessione di un ulteriore termine di 15 giorni per l adempimento che talvolta si trova nei testi di polizza delle imprese; Regolazione del premio - oneri di comunicazione in capo all assicurato «Qualora, in un contratto di assicurazione, venga inserita una clausola di cosiddetta regolazione del premio (in virtu` della quale l assicurato e` tenuto, oltre che al pagamento di un premio minimo da versarsi in via provvisoria ed anticipata, alla corresponsione di un maggior premio definitivo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, in funzione di elementi variabili, da trasmettersi periodicamente all assicuratore), la comunicazione degli elementi variabili in essa prevista integra una vera e propria obbligazione accessoria, rispetto a quella del pagamento del premio, derivando, da cio`, a carico dell assicurato che invochi la copertura assicurativa, l onere di fornire la prova di aver adempiuto anche alla detta obbligazione e, in difetto, la sospensione della garanzia assicurativa nonche la successiva, eventuale risoluzione del contratto. Non puo`, ex adverso rilevare, neppure sotto il profilo dell esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo buona fede, il mancato esercizio, da parte dell assicuratore, della facolta` di sollecitare, all assicurato, la trasmissione dei dati, concedendogli un ulteriore termine per tale comunicazione». (Cass. civ., sez. III, 23 maggio 1997, n. 4612). parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono che la sospensione della garanzia scatti non gia` alla scadenza del periodo assicurativo soggetto alla regolazione, ma alla scadenza del 60 o giorno utile per la comunicazione dei dati e quindi che anche i sinistri accaduti durante tale lasso di tempo siano coperti; se il contratto viene invece a naturale scadenza (non alla scadenza dell annualità) e l assicurato non adempie agli obblighi stabiliti nella clausola, l assicuratore non e` obbligato per tutti i sinistri avvenuti nel periodo per cui non è stata adempiuta la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, fermo restando il diritto dell assicuratore di agire giudizialmente per la risoluzione