CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, ZAMPARUTTI



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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3008 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, ZAMPARUTTI Disciplina dei casi di non punibilità delle pratiche di eutanasia Presentata il 2 dicembre 2009 ONOREVOLI COLLEGHI! Le aspettative dei cittadini italiani per una rapida introduzione anche nel nostro Paese della possibilità ovviamente circoscritta a circostanze e a situazioni ben delimitate di porre termine alla propria vita, giudicata ormai insostenibile, tramite il ricorso all eutanasia, sono attualmente assai ampie e in continua crescita. Come ha mostrato un indagine di un istituto di ricerca risalente al 2006, quasi il 60 per cento degli italiani si dichiara favorevole alla depenalizzazione dell eutanasia, mentre solo il 27 per cento si dichiara contrario. Ma i dati dei favorevoli salgono ulteriormente quando si domanda se a giudizio dell intervistato dovrebbe essere possibile chiedere l eutanasia per i malati terminali: a tale quesito ha risposto «sì» quasi il 70 per cento degli intervistati. Un dato molto significativo è rappresentato, peraltro, dalla forte crescita nel tempo dei favorevoli, che nel 1987 erano solo il 24,5 per cento, a fronte del 40 per cento dei contrari. Queste percentuali si sono dunque letteralmente ribaltate nell arco degli ultimi venti anni come conseguenza osservano i sociologi della maturazione dell opinione pubblica, anche a seguito di casi umani eclatanti che hanno scosso alcune certezze del nostro sentire collettivo. Altrettanto importante in questa maturazione dell opinione pubblica è il fatto che Paesi molto vicini al nostro, e come il nostro parte del nucleo originario della Comunità europea e precisamente l Olanda e il Belgio si siano dotati, negli

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 3008 ultimi anni, di una legislazione ispirata a consentire, sempre in ben delimitati casi, il ricorso legale all eutanasia. Come è noto, questi due Paesi sono il primo a maggioranza protestante l Olanda e il secondo a maggioranza cattolica il Belgio e questo ci conferma che l eutanasia non costituisce un problema religioso, ma un problema sociale e politico che va affrontato come tale. Lo ribadisce anche il fatto che, a fronte di gerarchie ecclesiastiche tuttora contrarie a una riforma che preveda la depenalizzazione di questo istituto, vi sono importanti confessioni cristiane, come quella valdese, che si sono invece dichiarate favorevoli, come pure favorevoli si sono dichiarate eminenti personalità dello stesso mondo cattolico, come il teologo tedesco Hans Kung e, in Italia, don Giovanni Franzoni, un noto esponente religioso a suo tempo contestato dalle gerarchie ecclesiastiche (cosa peraltro avvenuta spesso anche nei confronti di personaggi poi santificati), ma con un notevole seguito nelle comunità di base del mondo cattolico. Un eventuale opposizione delle gerarchie ecclesiastiche non dovrebbe pertanto distogliere il nostro Parlamento dal farsi carico di dare una risposta positiva alle aspettative dell opinione pubblica, così come è avvenuto in relazione ad altri importanti iniziative legislative che il Parlamento ha saputo adottare, ad esempio in materia di divorzio e di aborto. Del resto, la proposta di legge che presentiamo contiene in sé tutte le garanzie per evitare che la depenalizzazione dell eutanasia possa prestarsi ad abusi di qualunque tipo, il cui rischio viene spesso messo in campo da chi si oppone in modo pregiudiziale a questa riforma. Infatti l eutanasia [articolo 1, comma 1, lettera a)] può essere chiesta solo da una persona che si trovi in «uno stato di malattia terminale, patologico o accidentale gravemente invalidante e irreversibile, causa di sofferenze fisiche o psichiche insopportabili e senza prospettive di miglioramento». Queste condizioni rigorose escludono, quindi, che il ricorso all eutanasia possa essere richiesto o praticato per motivi futili. Inoltre, la proposta di legge prevede come ulteriore obbligo, alle successive lettere b) e c) dello stesso comma 1, che la richiesta sia valida solo se viene effettuata «in piene autonomia e libertà (...) in modo ponderato e reiterato» e se la persona che la presenta è «pienamente capace di intendere e di volere». Infine, sempre affinché la richiesta sia valida, è previsto che la sussistenza delle predette condizioni sia esaminata da una commissione composta da tre medici, di cui uno specialista della patologia, uno designato dal paziente e uno dal competente ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L insieme di queste condizioni, forse anche troppo restrittive, da un lato attesta la prudenza dei presentatori della proposta di legge nel momento di introdurre una riforma che tocca aspetti molto delicati e profondi della nostra vita e della nostra società, da un altro lato esclude come a volte viene paventato che l eutanasia possa essere un «cavallo di Troia» per coprire eventuali personaggi che desiderano liberarsi di congiunti impossibilitati a difendersi o come spesso viene evocato da catastrofici oppositori addirittura uno strumento per ripetere «pulizie etniche» di nazista memoria. Nella presente proposta di legge, infatti, è posta in primo piano l esistenza strettamente controllata e verificata della precisa volontà di una persona di porre fine a un esistenza che la persona stessa giudica ormai insostenibile. Una dolorosa e sofferta richiesta di fronte alla quale la società, qualora sussistano le precise condizioni determinate per legge, ha il dovere di inchinarsi e non ha il diritto di opporsi, condannando così una persona a protrarre a tutti i costi una vita che per lei è peggiore della morte. Nel seguito della proposta di legge sono previsti: a) all articolo 2, il riconoscimento del testamento biologico, e cioè delle direttive per il ricorso all eutanasia date anticipatamente per iscritto da una persona per l ipotesi in cui nel futuro la stessa venga a

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3008 trovarsi «in uno stato di malattia che comporta la perdita delle facoltà intellettive e dell integrità fisica» (e, quindi, l impossibilità di formulare al momento la proposta prevista dall articolo 1); b) all articolo 3, la necessità della maggiore età per la richiesta di eutanasia, la possibilità che la stessa venga presentata in forma orale o scritta e l obbligo della sottoscrizione di due testimoni per il testamento biologico in cui la richiesta è contenuta; c) all articolo 4, il diritto all obiezione di coscienza per il medico a cui viene richiesto di praticare l eutanasia; d) all articolo 5, l assimilazione ai fini civilistici della morte per eutanasia alla morte per eventi naturali. La presente proposta di legge, supportata da tante e rigorose condizioni, non può essere oggetto se si ragiona con la mente sgombra da pregiudiziali opposizioni di ordine ideologico o religioso di alcuna ragionevole obiezione, mentre è in grado di risolvere situazioni delicate sul piano sociale e morale, sicuramente in crescita dal punto di vista numerico, considerando i progressi parziali, ma purtroppo sempre limitati e contraddittori, della scienza medica e il continuo, ma spesso sofferto, prolungamento della durata della vita umana.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 3008 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Casi di non punibilità delle pratiche di eutanasia). 1. In deroga agli articoli 579, 580 e 593 del codice penale, non è punibile il medico che provoca o che agevola la morte di una persona che lo ha richiesto, a condizione che: a) la persona si trovi in uno stato di malattia terminale, patologico o accidentale, gravemente invalidante e irreversibile, causa di sofferenze fisiche o psichiche insopportabili e senza prospettive di miglioramento; b) la persona, in piene autonomia e libertà, abbia chiesto espressamente, in modo ponderato e reiterato, di morire; c) la persona, al momento della richiesta, sia pienamente capace di intendere e di volere. 2. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere attestate da una commissione composta da tre medici, di cui uno specialista della patologia, uno indicato dal paziente e uno designato dal competente ordine dei medici chirurghi e odontoiatri tra coloro che non hanno sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell articolo 4. 3. La non punibilità di cui al comma 1 si estende alle altre persone che hanno fornito i mezzi per l eutanasia o per il suicidio assistito e a chiunque ha collaborato all intervento sotto la direzione del medico. ART. 2. (Testamento biologico). 1. Non è punibile il medico che provoca o che agevola la morte di una persona che

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 3008 si trova in uno stato di malattia che comporta la perdita delle facoltà intellettive e dell integrità fisica, se la richiesta di eutanasia è stata formulata per iscritto quando la persona era pienamente capace di intendere e di volere. ART. 3. (Requisiti e forma della richiesta di eutanasia). 1. L età minima per presentare la richiesta di eutanasia ai sensi dell articolo 1 è stabilita nella maggiore età. 2. La richiesta di eutanasia può essere presentata oralmente o per iscritto. 3. Qualora la richiesta di eutanasia sia stata presentata anticipatamente, in relazione a possibili eventi futuri tali da comportare la perdita irreversibile delle facoltà, essa deve essere inserita in un documento sottoscritto davanti a due testimoni. ART. 4. (Obiezione di coscienza). 1. Il medico che non intende partecipare alle procedure previste dalla presente legge deve manifestare al competente ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri la propria obiezione di coscienza, entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima legge, ovvero dall avvio del servizio presso un ente in cui sono praticate le citate procedure. In tale caso il medico è tenuto anche a esplicitare la propria obiezione di coscienza all eutanasia al paziente che lo interpella ai fini previsti dalla presente legge. ART. 5. (Effetti giuridici). 1. Quando una persona muore a seguito di un atto contemplato all articolo 1,

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 3008 ai fini civilistici tale evento è assimilato alla morte per cause naturali e non può essere in nessun caso considerato rottura di rapporti contrattuali o produttivo di conseguenze contrattuali sfavorevoli per la persona interessata o per i suoi familiari e aventi causa.

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