0.946.297.631. Traduzione 1 Convenzione di commercio tra la Svizzera e la Turchia



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Traduzione 1 Convenzione di commercio tra la Svizzera e la Turchia 0.946.297.631 Conchiusa il 13 dicembre 1930 Approvata dall Assemblea federale il 20 giugno 1931 2 Strumenti di ratifica scambiati il 22 aprile 1932 Entrata in vigore il 12 maggio 1932 Il Consiglio federale svizzero e il Presidente della Repubblica Turca, animati dal desiderio di sviluppare le relazioni economiche tra i due paesi; hanno risolto di conchiudere una Convenzione di commercio e nominato a questo scopo i loro plenipotenziari rispettivi, cioè: (Seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri è trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1 3 I prodotti naturali o fabbricati, originari di ciascuna delle alte Parti contraenti non saranno, alla loro importazione nel territorio dell altra, assoggettati in alcun caso a dazi, tasse o gravezze diversi o più elevati nè a prescrizioni e formalità diverse o più onerose di quelli a cui sono o saranno soggetti i prodotti della medesima natura originari d un terzo paese qualunque. Parimente, i prodotti naturali o fabbricati, esportati dal territorio di ciascuna delle alte Parti contraenti a destinazione del territorio dell altra Parte non saranno in alcun caso assoggettati a dazi, tasse o gravezze diversi o più elevati, nè a prescrizioni e formalità più onerose di quelli a cui sono o saranno soggetti i medesimi prodotti destinati al territorio di un altro paese qualunque. Tutti i vantaggi, favori, privilegi e immunità che sono stati o saranno accordati in avvenire da una delle due alte Parti contraenti nella materia suddetta ai prodotti naturali o fabbricati originari d un altro paese qualunque o destinati al territorio d un altro paese qualunque, saranno, immediatamente e senza compensazione, applicati ai prodotti della stessa natura originari dell altra alta Parte contraente o destinati al territorio di questa Parte. CS 14 624; FF 1931 I 9 ediz. ted. 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 DF del 20 giugno 1931 (RU 48 221). 3 Vedi anche il Protocollo di firma. 1

0.946.297.631 Commercio Art. 2 Gli impegni formulati nell art. 1 non si estendono: a) ai favori presentemente accordati o che potessero essere accordati più tardi ad altri Stati limitrofi per agevolare il traffico di confine in una zona estendentesi per non più di 15 chilometri da ciascuna delle due parti del confine; b) ai favori risultanti da un unione doganale già conchiusa o che potesse essere conchiusa in avvenire dall una delle alte Parti contraenti; c) ai vantaggi speciali che la Turchia ha accordati o potesse accordare, in materia di tariffa doganale, ai paesi staccati dall Impero Ottomano dopo il 1923. Resta inteso che questo articolo non può essere invocato, se i vantaggi e favori speciali enumerati alla lett. c sono accordati a un terzo Stato. Art. 3 I prodotti naturali o fabbricati, originari dell uno dei paesi contraenti, importati sul territorio dell altro dopo essere transitati per i territori di uno o più paesi terzi non saranno soggetti, alla loro importazione, a dazi od a contribuzioni diversi o più elevati che se fossero stati importati direttamente dal loro paese d origine. Questa disposizione si applica tanto alle merci in transito diretto quanto alle merci che transitano dopo trasbordo, reimballaggio o deposito in magazzini. Art. 4 Sull importazione nel territorio dell una delle Parti contraenti di qualsiasi articolo, prodotto o fabbricato sul territorio dell altra, qualunque sia la sua provenienza immediata, non potrà essere mantenuto nè imposto alcun divieto o restrizione che non si estenda pure all importazione di articoli dello stesso genere prodotti o fabbricati in un paese estero qualunque. Sull esportazione di qualsivoglia articolo dal territorio dell una delle alte Parti contraenti nel territorio dell altra non potrà essere mantenuto nè imposto alcun divieto o restrizione che non si estenda pure all esportazione d articoli della stessa sorta a destinazione di qualsiasi altro paese estero. Non saranno ammesse eccezioni alla regola generale stabilita nei capoversi precedenti di quest articolo se non nei casi seguenti, restando sempre inteso che i divieti o restrizioni in discorso saranno estesi in pari tempo e nello stesso modo ad ogni altro paese estero che si trovi nelle medesime condizioni: 1. divieti o restrizioni per ragioni di sicurezza pubblica; 2. divieti o restrizioni per ragioni di salute pubblica; 3. divieti o restrizioni per la protezione degli animali o delle piante contro le malattie e i parassiti, come pure per preservare le piante dalla degenerazione e dall estinzione della specie. 2

Conv. con la Turchia 0.946.297.631 Art. 5 Per tutte le questioni relative al transito internazionale, le alte Parti contraenti applicheranno nelle loro relazioni reciproche le disposizioni della Convenzione e dello Statuto di Barcellona del 20 aprile 1921 sulla libertà del transito 4. Art. 6 Le tasse interne che sono o saranno imposte, nel territorio dell una delle due alte Parti contraenti, su la produzione, la preparazione o il consumo d un prodotto, sia per conto dello Stato, sia per quello di comuni o di corporazioni non dovranno, sotto alcun pretesto, colpire i prodotti del territorio dell altra Parte più fortemente o in modo più gravoso che i prodotti affini del paese stesso o, in loro mancanza, quelli della nazione più favorita. Art. 7 5 Qualora le circostanze lo esigessero, ciascuna delle alte Parti contraenti potrà domandare, allo scopo di accertare il paese d origine dei prodotti importati, che l importatore presenti un certificato d origine attestante che l articolo importato è di produzione o di fabbricazione nazionale di detto paese o che dev essere considerato come tale, secondo la legislazione del paese destinatario, dato ch esso vi abbia subito una trasformazione o un operazione richiesta da ragioni economiche. I certificati d origine, redatti secondo il modello allegato alla presente Convenzione (allegato I) saranno rilasciati dalle camere di commercio e d industria da cui dipende lo speditore, oppure dalle autorità doganali o da qualsiasi organo o consorzio approvato dal paese destinatario. Il Governo del paese destinatario avrà il diritto di esigere che i certificati d origine siano legalizzati da suoi rappresentanti diplomatici o consolari. I pacchi postali e gl invii per la via aerea non saranno soggetti all obbligo del certificato d origine quando il paese destinatario riconoscerà che non si tratta d invii aventi carattere commerciale. Art. 8 I negozianti, fabbricanti ed altri industriali dell una delle alte Parti contraenti che, presentando una tessera di riconoscimento rilasciata dalle autorità competenti del loro paese, proveranno di essere autorizzati a esercitarvi il loro commercio e la loro industria e di pagarvi le tasse ed imposte previste dalle leggi avranno diritto, sia personalmente sia per mezzo dei viaggiatori al loro servizio, di fare acquisti nel territorio dell altra Parte contraente, dai negozianti o produttori o nei locali di vendita pubblica. Essi potranno pure prendere ordinazioni dai negozianti ed altre persone che, nel loro commercio o nella loro industria, usano merci corrispondenti alle offerte. Potranno anche portare con sè o farsi mandare campioni o modelli. Non saranno tenuti, per le attività enumerate nel presente capoverso, ad alcuna tassa o contri- 4 RS 0.740.4 5 Vedi anche il Protocollo di firma qui appresso. 3

0.946.297.631 Commercio buzione speciale. Sono considerati come campioni o modelli tutti gli oggetti rappresentanti una determinata merce, con la doppia riserva, da una parte, che gli oggetti possano essere debitamente identificati al momento della riesportazione, dall altra parte, che gli oggetti così importati non rappresentino quantità o valori tali che, nel loro insieme, non avrebbero più il carattere usuale di campioni. La tessera di riconoscimento dovrà essere compilata conformemente al modello dell allegato II. Le alte Parti contraenti si notificheranno reciprocamente le autorità incaricate di rilasciare queste tessere nonchè le disposizioni a cui debbono uniformarsi i viaggiatori nell esercizio del loro commercio. Resta inteso, tuttavia, che i viaggiatori di commercio suddetti non avranno il diritto di conchiudere affari di vendita per commercianti o industriali diversi da quelli indicati nella loro tessera. Ad eccezione delle merci di cui è vietata l importazione, gli oggetti passibili d un dazio doganale o di qualsiasi altra tassa che fossero importati come campioni o modelli, saranno, con l obbligo reciproco della riesportazione, ammessi in franchigia provvisoria di dazio d entrata e d uscita alle condizioni seguenti: a) Nel fare la loro dichiarazione alla dogana, questi viaggiatori presenteranno, con tre copie, un elenco descrittivo, certificato conforme a verità dalle autorità doganali del paese d esportazione, indicante particolareggiatamente i campioni o modelli importati da loro. In mancanza dell elenco descrittivo, essi presenteranno, facendo la loro dichiarazione, un nuovo elenco in tre esemplari indicante particolareggiatamente i campioni o modelli. Le autorità doganali del paese d importazione potranno esigere la traduzione dell elenco nella lingua del paese. b) Affinchè i campioni o modelli possano essere identificati alla loro riesportazione essi saranno, nel paese d esportazione, muniti di stampiglie o di sigilli di cera o di piombo secondo i loro generi e forme. Le autorità doganali di ciascuna Parte si manderanno reciprocamente e ufficialmente i modelli di queste stampiglie e sigilli, per assicurare la verificazione dell autenticità dei segni apposti sui campioni. Qualora l apposizione di marche fosse impossibile o presentasse inconvenienti, è ammessa l identificazione per mezzo di fotografie, disegni o descrizioni complete e particolareggiate. Tuttavia le autorità doganali del paese di importazione potranno provvedere questi campioni di segni supplementari, a spese degli interessati, in tutti i casi in cui le dette autorità lo giudicheranno indispensabile a garanzia dell identità di questi campioni alla loro riesportazione. Fuori di quest ultimo caso, la verificazione doganale consisterà semplicemente nel riconoscere l identità di questi campioni e nel determinare l ammontare dei dazi e tasse eventualmente esigibili. Se i campioni o modelli non sono muniti di segni apposti nel paese d esportazione, le autorità doganali del paese d importazione apporranno segni nuovi. 4

Conv. con la Turchia 0.946.297.631 c) Presentata che sia alla dogana dall importatore la lista descrittiva o la dichiarazione dei campioni, si farà la visita doganale e se la lista o la dichiarazione corrispondenti ai campioni e i segni appostivi sono in regola, si determineranno, dato il caso, i dazi doganali per ciascuno di questi campioni e le tasse di consumo, e l ammontare di questi dazi e tasse sarà depositato, sia in contanti, sia sotto forma di garanzia giudicata sufficiente dalle autorità competenti del paese d importazione. Le disposizioni concernenti la garanzia saranno regolate dai Governi rispettivi secondo la loro propria legislazione. Le spese di pesatura ed altre saranno definitivamente pagate e la lista descrittiva o uno degli esemplari della dichiarazione debitamente legalizzati dalle autorità doganali sarà restituito all importatore. Tuttavia, l importatore, invece di far calcolare e di depositare i dazi di ciascuno dei campioni, secondo i relativi articoli della tariffa, avrà il diritto di pagare questi dazi sul campione soggetto all aliquota più alta della tariffa, per le totalità dei campioni. Le autorità doganali saranno tenute ad accettare questa proposta. d) I campioni o modelli importati in questo modo saranno ritornati entro un anno al paese d esportazione oppure riesportati in un paese qualunque sia dalla dogana d entrata sia da un altra. Il termine d un anno può, dato il caso, essere prolungato dall autorità doganale del paese d importazione. e) La lista descrittiva o la dichiarazione e i campioni o modelli da riesportare saranno presentati dall interessato alla dogana e questa, dopo il controllo necessario, eseguirà senza indugio, verso ricevuta, il rimborso integrale dei dazi depositati all entrata o lo svincolo della cauzione che garantiva il pagamento di questi dazi. Il rimborso o lo svincolo non si faranno se non per i campioni o modelli riesportati. I diritti doganali tenuti in deposito per i campioni o modelli non riesportati dopo il termine previsto sotto d o venduti sul posto saranno messi a credito dell amministrazione o fatti pagare ai garanti. f) Il rimborso dei dazi depositati all entrata o lo svincolo della cauzione potranno essere eseguiti da tutti gli uffici doganali delle frontiere o da quelli dell interno del paese che avranno ricevuto le competenze necessarie a questo scopo. Le alte Parti contraenti si comunicheranno le liste degli uffici ai quali saranno state conferite queste competenze. Non essendo le disposizioni del presente articolo applicabili agli industriali ambulanti, al commercio girovago nè alla ricerca d ordinazioni presso le persone che non esercitano nè industria nè commercio, ciascuna delle alte Parti contraenti si riserva a questo riguardo l intiera libertà della sua legislazione. Art. 9 I cittadini dell una delle alte Parti contraenti che si recano alle fiere od ai mercati non riservati ai prodotti nazionali, allo scopo di esercitarvi il loro commercio, non saranno, sul territorio dell altra, trattati meno favorevolmente che i nazionali se potranno presentare una carta d identità conforme al modello (allegato III), rilasciata dalle autorità del loro paese d attinenza. 5

0.946.297.631 Commercio Non essendo le disposizioni del primo capoverso applicabili agli industriali ambulanti, al commercio girovago nè alla ricerca d ordinazioni presso le persone che non esercitano nè industria nè commercio, ciascuna delle alte Parti contraenti si riserva a questo riguardo l intiera libertà della, sua legislazione. Art. 10 6 Saranno ammessi in franchigia doganale, purchè identificabili e salve le garanzie previste dalle legislazioni di ciascuna delle alte Parti contraenti, gli oggetti seguenti, se sono riesportati nel termine permesso: 1. Gli oggetti importati nell uno dei paesi contraenti per esservi riparati. Resta inteso che questi oggetti, se sono reimportati nel paese d esportazione, saranno, alla loro reimportazione, esenti da dazi d entrata. Le sostanze o parti, soggetto a diritti doganali, che con la riparazione fossero state aggiunte in quantità considerevoli a questi oggetti saranno sdaziate, in quanto lo esiga la legislazione del paese, indipendentemente dagli oggetti stessi e secondo la tariffa a cui erano soggette prima della loro combinazione; il peso che serve di base allo sdaziamento può essere fissato mediante stima. 2. Gli imballaggi, sacchi, botti ed altri, che sono importati dal territorio dell una delle alte Parti contraenti nel territorio dell altra per servirvi all esportazione di merci originarie. 3. Gli oggetti destinati alle fiere, esposizioni e concorsi. Gli interessati avranno cura di far fissare la durata dell impiego degli oggetti di cui si tratta alla loro entrata nel paese. Questo termine potrà essere prolungato, al bisogno, dalle autorità doganali, secondo le prescrizioni legali. Art. 11 Le alte Parti contraenti s impegnano a prendere le misure necessarie per dare ai commercianti la possibilità di procurarsi informazioni ufficiali concernenti le tariffe doganali e particolarmente le aliquote dei dazi da riscuotere su una merce determinata. La domanda deve contenere, secondo i regolamenti del paese d importazione 7, un campione della merce oppure una descrizione particolareggiata, una copia o fotografia di quest ultima. Se il dichiarante non possiede gli elementi necessari per fare la dichiarazione alla dogana, questa gli permetterà di verificare egli stesso l invio, precedentemente e a sue spese, in un locale designato da essa. 6 Vedi anche il Protocollo di firma qui appresso e il Processo verbale della seduta per la firma. 7 Vedi l art. 32 della LF 1 o ottobre 1925 RS 631.0 sulle dogane e l art. 8 del suo RE 10 luglio 1926 (RS 631.01). 6

Conv. con la Turchia 0.946.297.631 Art. 12 La presente Convenzione estenderà pure i suoi effetti al Principato di Liechtenstein fin tanto che quest ultimo sarà legato alla Svizzera da un Trattato d unione doganale. 8 Art. 13 Le alte Parti contraenti si garantiscono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per ciò che concerne le materie che sono oggetto degli art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente Convenzione. Art. 14 Con riserva delle disposizioni che potessero derivare da una convenzione d arbitrato tra i due paesi, le divergenze che sorgessero tra le due alte Parti contraenti sull interpretazione della presente Convenzione e che non si fossero potuto risolvere per via diplomatica, saranno sottoposte di comune accordo, mediante compromesso, a un arbitrato. Art. 15 La presente Convenzione sostituisce quella del 4 maggio 1927. 9 Essa è conchiusa per un, anno. Sarà ratificata ed entrerà in vigore venti giorni dopo lo scambio delle ratificazioni, che si farà a Berna. Se non è stata disdetta tre mesi prima della scadenza, essa sarà prorogata tacitamente, ciascuna Parte riservandosi in tal caso il diritto di disdirla in qualsiasi momento dopo spirato il periodo di un anno; la convenzione cesserà allora di spiegare i suoi effetti tre mesi dopo la disdetta. In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto, in doppio esemplare, ad Ankara, il tredici dicembre millenovecentotrenta. (Seguono le firme) 8 RS 0.631.112.514 9 RU 43 432 7

0.946.297.631 Commercio Protocollo di firma Al momento di firmare la presente Convenzione di commercio, i plenipotenziari sottoscritti hanno stabilito di comune accordo i chiarimenti che seguono: Ad Art. 1 Resta inteso che le sue disposizioni non toccano l art. 3 della legge turca N. 1499 dell 8 giugno 1929. È pure inteso che le disposizioni di questo articolo non toccano l art. 4, cpv. 2, della legge federale sulla tariffa doganale svizzera del 10 ottobre 1902 10. Quando il dazio d entrata su un prodotto importato nel territorio dell una delle alte Parti contraenti dipende dal dazio fissato per un altra merce, la più bassa delle aliquote, autonome o convenzionali, applicabili a quest altra merce servirà sempre di base al calcolo del dazio d entrata sul prodotto di cui si tratta. Ad Art. 7 Resta inteso che qualora delle merci originarie della Turchia, dopo essere state manipolate o reimballate in un porto intermedio d un terzo paese, fossero importate nel territorio svizzero, i certificati d origine attestanti che le dette merci sono d origine turca, potranno essere soggetti, a richiesta della Turchia, alla legalizzazione delle autorità consolari turche, di questo porto intermedio. Ad art. 10 11 Le masserizie usate destinate ad uso personale, se sono importate dall immigrante o se sono state spedite dal luogo dello sgombero al massimo due mesi prima del suo arrivo o non più di tre mesi dopo di esso, sono esenti da dazi doganali come pure da qualsiasi tassa all entrata e all uscita. Fatto in doppio esemplare, ad Ankara, il tredici dicembre millenovecentotrenta. (Seguono le firme) 10 CS 6 711; RU 1959 1397 11 Vedi anche il Processo verbale della seduta per la firma. 8

Conv. con la Turchia 0.946.297.631 Allegato I Modello Certificato d origine Mittente: Destinatario: Nome... Nome... Domicilio... Domicilio... Via... Via... Numero dei pacchi Imballaggio Marche N. Peso lordo e netto in chilogrammi e valore Vie di spedizione (Ferrovia, posta piroscafi, ecc.) Contenuto Si certifica che le merci indicate di sopra sono d origine........., il...19... (Sigilli) (Designazione dell ufficio competente e firma). 9

0.946.297.631 Commercio Allegato II Nome dello Stato (Autorità rilasciante) Tessera di riconoscimento per viaggiatori di commercio Valida dodici mesi dalla data del rilascio. Valevole per... N della tessera... Si certifica che il titolare della presente tessera Signor... nato a... dimorante a... via... N... possiede 12...... a... sotto la ragione commerciale...... (o) è commesso viaggiatore al servizio della ditta... delle ditte... a... che possiede 13... possiedono... sotto la ragione commerciale... Siccome il titolare della presento tessera si propone di raccogliere ordinazioni nei paesi suddetti e di fare acquisti per l... ditt... summenzionat..., si certifica che quest... ditt... è (sono) autorizzat... a praticare la sua (le loro) industrie e i... suo (loro) commerci... a... e vi paga... le contribuzioni legali a questo scopo...., il... 19... Firma del capo dell... ditt... 12 Indicare la fabbrica o il commercio. NB. Si riempirà solo la rubrica I del modulo, quando si tratti del capo d uno stabilimento commerciale o industriale. 13 Indicare la fabbrica o il commercio. NB. Si riempirà solo la rubrica I del modulo, quando si tratti del capo d uno stabilimento commerciale o industriale. 10

Conv. con la Turchia 0.946.297.631 Connotati del titolare: Età... Statura... Capelli... Segni particolari:... Firma del titolare:... 11

0.946.297.631 Commercio Allegato III Tessera di legittimazione per visitatori di fiere o di mercati Si certifica che il signor... titolare della, presente tessera, il quale desidera recarsi con le sue merci alle fiere e mercati in... (per i cittadini svizzeri: in Turchia; per i cittadini turchi: in Svizzera) è domiciliato a... ed è tenuto a pagare le tasse e imposte legali per l esercizio del suo commercio o della sua industria. Il presente certificato è valevole per un termine di... mesi. (Luogo, data, firma, sigillo dell autorità che ha steso il certificato). 12

Conv. con la Turchia 0.946.297.631 Processo verbale della seduta per la firma Presenti: (Seguono i nomi dei delegati) Al momento di firmare la presente Convenzione di commercio, il presidente della Delegazione svizzera e il presidente della Delegazione turca dichiarano, riferendosi all Ad art. 10 del Protocollo di firma della Convenzione, essere inteso che le masserizie devono arrivare alla dogana d importazione al più tardi quattro settimane dopo il termine di tre mesi ivi previsto, salvi i ritardi dipendenti da forza maggiore. Ankara, 13 dicembre 1930. (Seguono le firme) 13

0.946.297.631 Commercio 14