DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 21. Norme in favore dei soggetti stomizzati



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Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 21 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BIANCONI, CARRARA e GHIGO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Norme in favore dei soggetti stomizzati TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 21 Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge, nel rispetto del diritto alla vita, alla riabilitazione e alle pari opportunità, intende assicurare una migliore qualità di vita ai soggetti incontinenti urofecali, stomizzati e di coloro che soffrono di malformazioni anorettali, presenti oggigiorno. Gli incontinenti sono persone che per problematiche di varia natura, congenita, traumatica, degenerativa, perdono il controllo volontario sulle urine, sulle feci, o su entrambe. Gli stomizzati, nella maggior parte dei casi sono malati di cancro che, per aver salva la vita, devono necessariamente subire l asportazione di organi di vitale importanza, quali il retto, la vescica e talvolta di entrambi gli organi in talune particolari situazioni. Le stomie si suddividono in: colostomie, ileostomie ed urostomie. I colostomizzati possono ottenere una soddisfacente continenza tramite periodici clisteri intestinali (irrigazioni, ovvero lavaggi effettuati nel bagno stando seduti sopra water o sedendosi di fronte ad esso). Per meglio comprendere la complessità delle loro problematiche è sufficiente sapere che una persona ileo-stomizzata digerisce dopo l assunzione di un pasto. A titolo di ulteriore esempio, i bambini stomizzati o affetti da atresie ano-rettali, durante le ore scolastiche, ancora oggi non ricevono alcuna assistenza socio-sanitaria, pertanto i loro genitori, una o più volte al dì, in aperta violazione alla legge sulla privacy, nei fatti sono obbligati, loro malgrado, a recarsi a scuola per provvedere alla sostituzione dei sacchettini o ad effettuare uno o più cateterismi intermittenti nell arco della giornata scolastica. Il carcinoma colorettale (CCR) è la seconda neoplasia per frequenza ed in Europa si contano 130.000 nuovi casi l anno, con 90.000 morti. In Italia i nuovi casi diagnosticati e di pazienti deceduti per anno sono, rispettivamente, circa 27.000 e 15.000. Nel 2000 in Italia è stata calcolata una prevalenza di circa 130.000 pazienti con CCR (ovvero pazienti con CCR a vita). Ma essi, pur essendo secondi per mortalità, non ricevono la dovuta attenzione da parte delle istituzioni e dei mass media, con conseguenti scarse risorse in favore della fornitura protesica (sacche, placche, cateteri, sonde, sacche di scarico, eccetera), riabilitazione, lavoro e barriere architettoniche (bagni attrezzati ad hoc). Sarebbero invece sufficienti semplici esami per evitare simili mutilazioni e una inutile dispersione di risorse economiche e sociali. Gli interventi di stomia definitiva sono particolarmente invalidanti poiché comportano l asportazione di tratti di tubo digerente o delle vie urinarie, e di conseguenza, postumi invalidanti, quali l incontinenza fecale od urinaria, la limitazione della libertà personale, dermatiti, disturbi sessuali, rallentamento dei riflessi psicomotori; tutti fattori che sono all origine delle quotidiane difficoltà di impatto clinico psicologico e sociale (isolamento, vergogna nell accettare le nuove condizioni di vita e spesso perdita del posto di lavoro). Gli uni e gli altri soggetti non sempre vedono tutelato pienamente il diritto alla fornitura gratuita dei presidi per la continenza ed agli interventi di medicina preventiva, curativa e riabilitativa, vitali per assicurare una esistenza il più possibile normale.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 21 Per tali principali motivazioni si comprende bene la necessità di approvare una legge che consenta di armonizzare un identico diritto in ogni territorio e intervenire economicamente al fine di assicurare il minimo garantito per migliorare la qualità della vita e la dignità della persona dei soggetti affetti da tali patologie.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 21 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. La presente legge disciplina le tipologie e le modalità di interventi che lo Stato dispone in favore dei soggetti incontinenti, stomizzati e portatori di malformazioni ano-rettali. Art. 2. 1. I soggetti di cui all articolo 1 sono: a) coloro che soffrono di incontinenza urinaria media o grave; b) coloro che soffrono di incontinenza uro-fecale, e ai quali, a seguito di intervento chirurgico, sia stato attuato un nuovo collegamento, provvisorio o permanente, tra cavità interne del corpo e l esterno, attraverso il confezionamento di uno o più stomi cutanei; c) i soggetti portatori delle seguenti urostomie: nefrostomie, ureterostomie, ureteroileocutaneostomie o cistostomie; d) i soggetti portatori di stomia intestinale: ileo o colostomia. Art. 3. 1. Le aziende sanitari locali (ASL) assicurano, in favore dei soggetti di cui all articolo 2, a titolo completamente gratuito, gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi, necessari e connessi alla loro patologia ed invalidità e allo scopo utilizzano gli appositi stanziamenti del Servizio sanitario nazionale.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 21 Art. 4. 1. Gli interventi previsti dall articolo 3 sono i seguenti: a) fornitura di presìdi sanitari in regime di libera scelta utili per garantire la funzionalità e migliorare la condizione di vita dei pazienti, riferita anche alla quantità e qualità della vita di relazione; b) interventi di riabilitazione funzionale; c) riabilitazione psichica e sostegno psicologico specie nelle prime fasi della nuova condizione post chirurgica; d) insegnamento ai pazienti delle pratiche necessarie per il mantenimento dell igiene delle incontinenze medio gravi e delle stomie; e) informazione tempestiva e puntuale dei pazienti su tutti i presìdi necessari e sulle modalità per ottenerli in tempi rapidi ed a titolo completamente gratuito, dalle competenti aziende sanitarie locali; f) assistenza burocratica per il rapido disbrigo delle pratiche relative alle richieste per i presìdi di cui alle lettere da a) ad e); g) rilascio delle certificazioni mediche necessarie a fini assistenziali, riabilitativi e previdenziali; h) controllo periodico della funzionalità e della condizione della stomia e della incontinenza urinaria, con particolare riferimento alla qualità dei presìdi utilizzati ed alle tipologie di riabilitazione attuate; i) in caso di necessità, assistenza sociosanitaria a domicilio, nei luoghi di lavoro e in particolare, nel caso di bambini stomizzati con atresie ano-rettali o che necessitano di cateterismo intermittente, nelle scuole di ogni ordine e grado; l) assistenza domiciliare da parte di personale infermieristico specializzato, in particolare per i soggetti anziani o non autosufficienti e nei confronti di soggetti in età pediatrica.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 21 Art. 5. 1. Al fine di assicurare gli interventi di cui all articolo 4, in ogni provincia è istituito un «Centro riabilitativo provinciale dell incontinenza», che si avvale di personale medico e infermieristico specializzato in stomaterapia e incontinenza urinaria al fine di far fronte ai problemi dell incontinenza uro-fecale, temporanea o permanente. 2. Uno specialista dei centri di cui al comma 1 presenzia alle visite collegiali per il riconoscimento dell invalidità civile o dell handicap. Art. 6. 1. Con circolari da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni regione definisce: a) i presìdi sanitari da fornire ai soggetti portatori di incontinenza urinaria e stomie, e il quantitativo mensile di materiale da concedere loro gratuitamente; b) le prestazioni professionali mediche e infermieristiche, che devono essere assicurate ai pazienti ed il loro impegno orario per ciascuno di essi; c) la minima dotazione di attrezzature nei locali e servizi pubblici per far fronte alle esigenze igieniche, sanitarie, sociali e di relazione; d) la dotazione organica dei centri di cui all articolo 5. Art. 7. 1. Gli infermieri professionali stomaterapisti, specializzati a seguito di appositi corsi, frequentati presso le università o presso la Scuola nazionale di formazione dell Associazione italiana operatori sanitari stomaterapia (AIOSS), hanno titolo e operano all interno

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 21 dei centri riabilitativi per stomizzati di cui all articolo 5. Art. 8. 1. Gli incontinenti medio-gravi e gli stomizzati che hanno documentate necessità fisiologiche e di relazione, possono ottenere dalle ASL protesi e ausili integrativi, purché prescritti da uno specialista (chirurgo, urologo o geriatra), in servizio presso una struttura pubblica. Tali prescrizioni integrative hanno validità annuale e possono essere rinnovate. Art. 9. 1. Le ASL e l Associazione italiana stomizzati (AISTOM) collaborano con gli assessorati regionali alla sanità, al fine di stimolare apposite campagne di sensibilizzazione alla prevenzione del carcinoma colorettale, invitando tutti i cittadini che dopo i trenta anni lo desiderano a sottoporsi periodicamente a semplici esami diagnostici gratuiti, per prevenire il cancro colo-rettale e ridurre la mortalità. Per conseguire tale scopo sono individuate e segnalate le strutture pubbliche appositamente attrezzate. 2. Al fine di censire il carcinoma colo-rettale, presso gli assessorati di cui al comma 1 è istituito un «registro regionale della poliposi familiare e dei tumori». Art. 10. 1. Gli stomizzati lavoratori hanno diritto ad un ora di permesso giornaliero regolarmente retribuito per esigenze igienico-sanitarie.

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