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La definizione agevolata non preclude la sospensione dell esercizio dell attività di Angelo Buscema Pubblicato il 18 settembre 2008 Prassi: La definizione agevolata non interferisce con la chiusura dell attività La R.M. n. 150/E del 4 luglio 2007 ha escluso la possibilità di estendere alla sanzione accessoria della chiusura temporanea dell esercizio commerciale ex articolo 12 del dlgs 471/1997 gli effetti della definizione in via agevolata della sanzione principale, disciplinata dall art. 16, comma 3, del D.lg. n. 472 del 1997. In forza di quest ultima disposizione di favore il trasgressore può, infatti, definire la violazione con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e tale definizione impedisce l irrogazione delle sanzioni accessorie. L Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 150/E del 4 luglio 2007, ha confermato la scelta interpretativa della circolare n. 23 del 25 gennaio 1999 secondo cui, la sospensione va essenzialmente applicata quand anche il soggetto interessato abbia definito in via agevolata la sanzione principale e, di conseguenza, 1

non sia stato possibile in precedenza irrogare alcuna pena accessoria. Secondo l Agenzia delle entrate alla luce dell interpretazione letterale dell articolo 12, comma 2, del Dlgs n. 471 del 1997, rimasto sostanzialmente immutato nonostante le modifiche apportate alla disciplina nel 2006, la sospensione della licenza o dell autorizzazione all esercizio dell attività, ovvero dell esercizio dell attività medesima, è disposta a prescindere dalla circostanza che siano state, o meno, irrogate le sanzioni accessorie previste dal Dlgs n. 472 del 1997. La definizione agevolata della sanzione principale non può, in altri termini, impedire l irrogazione della sanzione in questione, in quanto quest ultima gode di una disciplina speciale. L effetto di impedire l irrogazione delle sanzioni accessorie a seguito dell intervenuta definizione agevolata di cui all art. 16 del D. Lgs. n. 472 del 1997 non può operare per la sanzione in argomento, in quanto quest ultima gode di una disciplina speciale. Interventi del giudice di legittimità Il medesimo criterio della specialità è stato, peraltro invocato dalla Corte di cassazione (sentenza n. 2439 del 5 febbraio 2007) secondo la quale il coordinamento dell art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 471 del 1997 con l art. 16, comma 3, del D. Lgs. 2

n. 472 del 1997 deve essere risolto mediante il criterio della specialità. Più esattamente, la disposizione speciale è proprio quella contenuta nella prima norma, come emerge dalla sua collocazione sistematica. Pertanto, l irrogazione di tale sanzione non è impedita dalla definizione agevolata. Anche per la recente Sentenza n. 22459 del 25 giugno 2008 (dep. il 5 settembre 2008) della Corte di Cass., Sez. tributaria in merito alle violazioni contestate al contribuente in ordine agli adempimenti di carattere fiscale, l irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell esercizio dell attività per mancata emissione dello scontrino fiscale ex art. 12, D.Lgs. n. 471/1997 non trova preclusione nell applicazione della definizione agevolata di cui all art. 16, D.Lgs. n. 472/1997. Il concorso fra le richiamate disposizioni deve infatti risolversi con prevalenza della prima in virtù del criterio di specialità. La fattispecie su cui è stata chiamata a pronunciarsi la sezione tributaria della Corte di Cassazione riguarda l accertamento, per tre distinte volte in un quinquennio, in ordine alla mancata emissione dello scontrino fiscale. La Corte ha confermato la decisione del giudice di primo grado di sospendere, per un periodo di quindici giorni, l esercizio dell attività commerciale anche se il contribuente, pagando un quarto della sanzione irrogata, si era avvalso della definizione agevolata ex. art. 16, c. 3, D.P.R. 472/1997. Il principio di diritto affermato dalla Corte, nella sentenza n. 22459, dispone che laddove la mancata emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale sia stata accertata per tre volte distinte nel giro di un quinquennio, la pena che prevede la sospensione della licenza o dell autorizzazione all esercizio o dell esercizio dell attività diviene speciale e prevalente rispetto a quella generale della definizione agevolata. 3

Giurisprudenza di merito Giova ricordare che, viceversa, secondo altra ricostruzione ermeneutica è illegittimo il provvedimento di sospensione di esercizio commerciale emesso dall Amministrazione Finanziaria, successivamente all accertamento di n. 3 distinte violazioni riferite all obbligo di emissione di scontrini fiscali nel corso di un quinquennio ex art. 12, 2 comma D. lgs n. 471 del 1997 nell ipotesi in cui il contribuente ha definito i suddetti illeciti in maniera agevolata, ex art. 16 comma 3, D. lgs n. 472 del 1997. La definizione agevolata implica inapplicabilità della suddetta sanzione accessoria e la conseguente estinzione del fatto (Sentenza n. 102 del 10/06/2004 della Comm. Trib. Prov. Genova); infatti, il disposto dell art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 471/97 in tema di sanzioni accessorie deve essere coordinato con quanto disposto dall art. 16, comma 3, D. Lgs. n. 472/97 (definizione agevolata). La Commissione tributaria provinciale di Pisa, con Sentenza n. 103/1/04, depositata il 27 ottobre 2004, ha stabilito che il provvedimento con cui viene irrogata la sanzione accessoria di sospensione temporanea della licenza commerciale per violazioni relative all obbligo di emissione dello scontrino fiscale, deve essere annullato se il contribuente si avvale della definizione agevolata. 4

NOTE 1) La sospensione della licenza o dell autorizzazione all esercizio dell attività ovvero dell esercizio dell attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese prevista quale sanzione accessoria alla contestazione di quattro violazioni per omesso rilascio della ricevuta o scontrino fiscale non è suscettibile di contestazione da parte del contribuente in merito all apposizione del sigillo con il quale viene data visibilità al provvedimento sanzionatorio. Sotto il profilo della proporzionalità della sanzione e dell offensività della condotta tenuta dal contribuente, il dettato normativo è rivolto alla prevenzione di comportamenti elusivi e dunque non può esserne censurata la necessaria applicazione in dipendenza della contestazione e dei rilievi sollevati nei confronti del trasgressore (Sent. n. 48 dell 11 febbraio 2008 dep. il 3 marzo 2008 della Comm. trib. prov. di Milano, Sez. XL). Angelo Buscema 18 Settembre 2008 ALLEGATO Sent. n. 22459 del 25 giugno 2008 (dep. il 5 settembre 2008) della Corte di Cass., Sez. tributaria. Fatto e Diritto Premesso che la società contribuente propose ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell esercizio dell attività commerciale per la durata di 15 giorni (corrispondente al minimo di legge) nei suoi confronti adottato, ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, comma 2, per essere incorsa in tre violazioni dell obbligo di emettere scontrino fiscale; 5

che, a fondamento del ricorso, la società contribuente esponeva di essersi avvalsa della facoltà di definizione agevolata D.P.R. n. 472 del 1997, ex art. 16, comma 3, (mediante pagamento di un quarto della sanzione irrogata), sicchè l applicazione della sanzione accessoria doveva ritenersi impedita, in forza di quanto esplicitamente sancito dalla menzionata decisione; che l adita commissione provinciale accolse il ricorso sul presupposto che la sanzione fosse stata applicata illegittimamente, essendo intervenuta la definizione agevolata; che l appello, successivamente proposto dall Ufficio, fu respinto dalla commissione regionale; rilevato: che, avverso la decisione di appello, l Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo errata applicazione e violazione di norme di legge (D. Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, comma 2, e D. Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, ai sensi dell art. 360 c.p.c., n. 3 ; che la società contribuente non si è costituita; osservato: che questa Corte ha già convincentemente precisato che, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, comma 2 il quale prevede la sospensione della licenza o dell autorizzazione all esercizio ovvero 6

dell esercizio dell attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, cosicché l irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest ultima disposizione (v. Cass. n. 2439/07); considerato: che la sentenza impugnata non appare in linea con i richiamati principi; che, pertanto, il ricorso dell Amministrazione finanziaria si rivela manifestamente fondato, e ha, conseguentemente, accolto nelle forme di cui all art. 375 c.p.c., secondo le richieste del P.G.; che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente; che per la natura della controversia si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell intero giudizio. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel 7

merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente; compensa le spese dell intero giudizio. 8