Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante rilevamento elettronico dei pasti per i dipendenti di Pensplan Centrum S.p.A.



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Capitolato Tecnico Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante rilevamento elettronico dei pasti per i dipendenti di Pensplan Centrum S.p.A. CIG: 6115657FCB Pensplan nome documento 1

TITOLO I INDICAZIONI GENERALI... 2 Premesse... 2 Art. 1 - Definizioni... 2 TITOLO II TIPOLOGIA DEL SERVIZIO... 3 Art. 2 Descrizione del Servizio... 3 Art. 3 Valore del buono pasto e regole di utilizzo... 3 Art. 4 - Tessere elettroniche... 4 Art. 5 - Esercizi convenzionati... 5 Art. 6 Ulteriori oneri ed obblighi a carico del Fornitore... 6 Art. 7 Responsabilità... 7 TITOLO III - SPECIFICHE TECNICHE PER I BUONI PASTO ELETTRONICI, I SERVIZI INFORMATICI E GLI STRUMENTI HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA... 7 Art. 8 Adempimenti della Società... 7 Art. 9 Caratteristiche tecniche del sistema di gestione informatizzato... 7 Art. 10 Prestazioni descritte nella Relazione Tecnica... 10 TITOLO IV - VERIFICHE... 10 Art. 11 - Verifiche relative agli Esercizi convenzionati... 10 Art. 12 - Verifiche relative al rispetto degli impegni assunti dal Fornitore verso gli Esercizi convenzionati. 10 Allegati:... 10 Pensplan Capitolato Tecnico 1

TITOLO I INDICAZIONI GENERALI Premesse Oggetto dell appalto è l affidamento ad un operatore economico del servizio sostitutivo di mensa mediante rilevamento elettronico dei pasti per i dipendenti di Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito Servizio ) per un periodo di 5 (cinque) anni. Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito Società ) intende riconoscere ai propri dipendenti un buono pasto giornaliero pari ad Euro 8,00 (otto/00) in forma elettronica. Il fabbisogno annuale è stimato in circa 17.000 (diciassettemila/00) buoni pasto elettronici. Il Servizio rientra tra quelli indicati nell Allegato IIB del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e deve essere svolto con le modalità e le specifiche tecniche descritte nel presente Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto della disciplina dettata dal Codice dei Contratti Pubblici e dall art. 285 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Art. 1 - Definizioni Nell ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per: 1. Società: Pensplan Centrum S.p.A.; 2. Fornitore: il soggetto giuridico che fornisce il Servizio; 3. Utenti: i dipendenti della Società ed eventuali altri aventi diritto riconosciuti dalla stessa, autorizzati ad usufruire del Servizio; 4. Servizio: servizio sostitutivo di mensa mediante rilevamento elettronico dei pasti per gli Utenti che il Fornitore si impegna a garantire; 5. Esercizi convenzionati: gli esercizi convenzionati con il Fornitore che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché le attività di cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, previste dall art. 285, comma 3 del D.P.R. 207/2010; 6. Tessera elettronica: carta magnetica o a microchip che permette la registrazione sui terminali POS, forniti agli Esercizi convenzionati, dell avvenuta fruizione del buono pasto da parte dell Utente; 7. POS: terminale per la lettura/scrittura della Tessera elettronica installato presso gli Esercizi convenzionati con il Fornitore; 8. Valore facciale: il valore nominale del buono pasto giornaliero, pari ad Euro 8,00 (otto/00) inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 9. Buono pasto elettronico: il documento di legittimazione in forma elettronica, che attribuisce all Utente il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro; 10. Rete dedicata: l insieme degli Esercizi convenzionati con il Fornitore presso i quali gli Utenti possono usufruire del Servizio; 11. Convenzioni: accordi stipulati tra il Fornitore ed i titolari di esercizi convenzionabili in conformità all art. 285, comma 9, del D.P.R. 207/2010. Pensplan Capitolato Tecnico 2

TITOLO II TIPOLOGIA DEL SERVIZIO Art. 2 Descrizione del Servizio 1. Il servizio oggetto di appalto è l'organizzazione e la gestione del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto elettronici (rilevamento elettronico dei pasti), a favore degli Utenti, gestiti con un sistema informatico, basato su Tessere elettroniche personali, da utilizzare presso una Rete dedicata di Esercizi convenzionati, ubicati nel territorio della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol, con i quali il Fornitore ha stipulato apposite Convenzioni. 2. Il Servizio comprende le seguenti prestazioni: a. la predisposizione della Rete dedicata degli Esercizi convenzionati, ubicati nelle zone indicate nell'allegato 1 al presente Capitolato Tecnico; b. l'emissione delle Tessere elettroniche e la loro consegna alla Società; c. la fornitura e l'installazione dei POS presso gli Esercizi convenzionati e delle altre apparecchiature informatiche che si rivelassero necessarie per la fornitura del Servizio, anche presso la sede della Società; d. l'assistenza tecnica in caso di guasti dei POS e delle altre apparecchiature informatiche, di malfunzionamento del sistema di gestione informatizzato e di ogni altra problematica relativa alla fruizione del Servizio; e. la predisposizione di un sistema di gestione informatizzato per la visualizzazione e la reportistica delle transazioni elettroniche dei pasti e per la gestione delle Tessere elettroniche; f. gli ulteriori servizi indicati nel presente Capitolato Tecnico o nella relazione tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara. 3. Gli ulteriori servizi, di cui alla lettera f) del precedente comma, sono ricompresi nell oggetto del presente appalto e non comportano, quindi, a carico della Società il versamento di un ulteriore corrispettivo rispetto al prezzo offerto per il singolo buono pasto. 4. Il numero stimato dei Buoni pasto elettronici annui necessari alla data di redazione del presente Capitolato Tecnico è di circa 17.000. In caso di variazione, per eccesso o per difetto, di tale numero nel corso di esecuzione del contratto, il prezzo offerto per il singolo buono pasto rimane invariato (salvo quanto previsto al successivo art. 3 comma 3), senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa nei confronti della Società. 5. Tutte le spese relative al Servizio sono a carico del Fornitore, comprese quelle relative all installazione dei POS presso gli esercizi convenzionati e quelle comunque necessarie al regolare funzionamento del Servizio. Art. 3 Valore del buono pasto e regole di utilizzo 1. Il Valore facciale del buono pasto è pari ad Euro 8,00 (otto/00) I.V.A. compresa e rappresenta l importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati. 2. Il Valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico del contratto già stipulato, così come previsto dall art. 285, comma 11 del D.P.R. 207/2010. 3. Il Valore facciale del buono pasto può essere modificato su richiesta della Società, fermo restando che sul nuovo valore sarà applicato lo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara dal Fornitore. Il Fornitore rende esecutiva tale modifica entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della Società, ovvero, nell impossibilità Pensplan Capitolato Tecnico 3

oggettiva e motivata di rispettare detto termine, entro altra data che avrà l onere di concordare con quest ultima. 4. Ogni Utente ha diritto ad un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa, da consumarsi nella fascia oraria tra le ore 12.00 e le ore 14.30 secondo le modalità organizzative definite e comunicate di volta in volta dalla Società al Fornitore, il quale si impegna ad attuarle entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della Società ovvero, nell impossibilità oggettiva e motivata di rispettare detto termine, entro altra data che avrà l onere di concordare con quest ultima. Il mancato utilizzo del buono pasto nella fascia oraria della giornata lavorativa comporta per l Utente la perdita del diritto di usufruirne successivamente nell arco della stessa giornata. 5. La Società ha facoltà di richiedere, in base alle proprie esigenze, anche per singoli Utenti: a. la modifica della fascia oraria sopra indicata; b. l'aggiunta di ulteriori fasce orarie. 6. L utilizzo dei Buoni pasto elettronici non dà diritto a resto in denaro ad alcun titolo. 7. In ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente legge in materia, ed in particolare, dal D.M. 97/E del 4 aprile 1997 e s.m., all Utente deve essere rilasciata obbligatoriamente la ricevuta o lo scontrino con l'indicazione corrispettivo non pagato o dicitura similare a seguito dell utilizzo del buono pasto. Art. 4 - Tessere elettroniche 1. Il Fornitore fornisce le Tessere elettroniche alla Società, che ne diventa proprietaria. 2. Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, il Fornitore fornisce un numero di Tessere elettroniche personalizzate pari al numero dei dipendenti in servizio presso la Società che si quantificano, salva diversa comunicazione della Società, in 79. 3. Il Fornitore fornisce altresì 30 Tessere elettroniche non personalizzate da assegnare provvisoriamente ai nuovi assunti ovvero ad altri nuovi Utenti fino alla consegna della Tessera personalizzata, fermo restando che nel corso dell'esecuzione del contratto è tenuto a fornire ulteriori Tessere elettroniche su richiesta da parte della Società. 4. Le Tessere elettroniche personalizzate e non personalizzate hanno dimensioni pari a quelle delle tessere bancomat e devono riportare tutte le seguenti informazioni: a. il logo della Società e la denominazione della stessa, come rappresentati nell allegato grafico (Allegato 2); b. il numero progressivo della Tessera elettronica; c. per le tessere personalizzate: nome, cognome e matricola dell Utente; d. per le tessere non personalizzate, in sostituzione del nome, cognome e matricola dell Utente deve essere riportata la dicitura Tessera Provvisoria ; e. la ragione sociale ed il codice fiscale del Fornitore; f. il valore facciale espresso in valuta corrente; g. il termine temporale di utilizzo coincidente con la durata contrattuale complessiva; h. la dicitura: il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro ; i. le indicazioni obbligatorie per legge. 5. In caso di mancato utilizzo da parte dell Utente del buono pasto nella fascia oraria definita, la Tessera elettronica non deve consentire l accumulo del valore riconosciuto. È altresì esclusa la fornitura di Tessere elettroniche cosiddette ricaricabili, in quanto le Tessere elettroniche oggetto del presente appalto non devono contenere valori monetari a scalare a seguito dell'utilizzo. 6. Il Fornitore è obbligato a: Pensplan Capitolato Tecnico 4

a. attivare il Servizio ponendo in essere tutte le attività propedeutiche utili all utilizzo delle Tessere elettroniche entro 15 giorni dalla stipula del contratto; in particolare, entro il predetto termine, il Fornitore: i. installa, rende attivi e funzionanti i POS presso gli Esercizi convenzionati, secondo le prescrizioni e le modalità previste nella relazione tecnica presentata in sede di gara; ii. iii. fornisce le Tessere elettroniche personalizzate e non personalizzate e le istruzioni per il loro corretto utilizzo; trasmette alla Società attestazione sulla corretta esecuzione di tutte le attività collegate all attivazione del Servizio; b. fornire alla Società, a prescindere dal loro numero, le Tessere elettroniche per i nuovi Utenti entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta; c. sostituire, entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta della Società e prescindendo dal numero, le Tessere elettroniche danneggiate per qualsiasi motivo o smarrite; d. attivare un sistema alternativo di registrazione dell utilizzo del buono pasto in caso di mancato funzionamento del POS presso gli Esercizi convenzionati, della Tessera elettronica o in altri casi critici, come indicato nella relazione tecnica presentata in sede di gara; e. modificare/aggiungere le fasce orarie e/o le giornate nelle quali è possibile utilizzare il buono pasto secondo quanto richiesto dalla Società entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Art. 5 - Esercizi convenzionati 1. Il Fornitore garantisce la fruizione del Servizio attraverso una Rete dedicata di esercizi, che svolgono le attività previste dall'articolo 285, comma 3, del D.P.R. 207/2010, con i quali ha stipulato apposita Convenzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, self-service, tavole calde e fredde, pizzerie, bar, rosticcerie, gastronomie artigianali). 2. Ogni Esercizio convenzionato deve essere necessariamente provvisto delle prescritte autorizzazioni in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e/o in materia di attività artigianali del settore alimentare. Il servizio di ristorazione, in ogni caso, è svolto nel rispetto della normativa che lo disciplina in tutti i suoi aspetti. 3. Ogni Esercizio convenzionato dovrà esporre la vetrofania (adesivo recante l indicazione di accettazione del buono pasto elettronico). 4. Il Fornitore è obbligato ad assicurare la fruizione del Buono pasto elettronico negli Esercizi convenzionati dotati di POS, a seguito della presentazione della Tessera elettronica. 5. In nessun caso il Fornitore e gli Esercizi convenzionati assumono atteggiamenti discriminatori nei confronti degli Utenti, né rifiutano di erogare a questi ultimi il Servizio senza giustificato motivo. 6. Il Fornitore è, altresì, obbligato a: a. assicurare il Servizio sul territorio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, attraverso un numero minimo di Esercizi convenzionati, nelle zone e distanze individuate, come specificati nell'allegato n. 1 al presente Capitolato Tecnico; b. non ridurre il numero degli Esercizi convenzionati rispetto a quello presentato in sede di offerta nell ambito delle zone indicate nell Allegato 1, per i quali è stato attribuito il punteggio in sede di valutazione; c. trasmettere alla Società copia delle Convenzioni stipulate con gli esercenti entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, dalle quali risultino le prescrizioni dettate dall'articolo 285, comma 9 del D.P.R. n. 207/2010; Pensplan Capitolato Tecnico 5

d. comunicare alla Società le eventuali risoluzioni delle Convenzioni con gli Esercizi convenzionati della Rete dedicata che dovessero verificarsi nel periodo di vigenza del contratto, e provvedere altresì, entro il termine di 30 giorni, alla stipula di Convenzioni con nuovi esercizi, dotati dei requisiti previsti dal presente Capitolato Tecnico, nel rispetto delle zone e delle distanze individuate nell Allegato 1; eventuali motivate deroghe dovranno essere espressamente autorizzate dalla Società; e. trasmettere alla Società, entro lo stesso termine di cui al punto d), copia delle Convenzioni stipulate con gli Esercizi sostitutivi di quelli indicati al punto c); f. convenzionare, su motivata richiesta scritta della Società, Esercizi diversi da quelli facenti parte della Rete dedicata, nel caso di apertura di nuovi uffici o trasferimento degli attuali o nel caso di variazione consistente del numero di Utenti presso una determinata sede, presso la zona di destinazione che sarà indicata nella richiesta stessa; g. valutare, nel periodo di vigenza del contratto, eventuali richieste di incremento del numero di Esercizi, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta scritta da parte della Società. La Società può indicare nella suddetta richiesta le proprie preferenze (riferimenti degli esercizi desiderati) che non saranno vincolanti per il Fornitore, il quale sarà però tenuto a verificarne la convenzionabilità, dandone adeguata comunicazione alla Società; h. garantire da parte dei gestori degli Esercizi convenzionati della Rete dedicata il corretto adempimento delle condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico, per tutta la durata del contratto; i. esonerare la Società da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti con gli Esercizi convenzionati. Il rapporto organizzativo ed economico tra il Fornitore ed i gestori degli Esercizi della Rete dedicata è di esclusiva pertinenza del Fornitore. La Società non interviene in alcun modo in tale rapporto, salvo quanto necessario alle verifiche e controlli previsti all articolo 11 del presente Capitolato Tecnico; j. fornire all inizio del Servizio ed ogni qualvolta vi sia una variazione negli Esercizi convenzionati nel periodo di vigenza del contratto, e comunque ogni sei mesi, l elenco aggiornato degli esercizi stessi; tale elenco è reso disponibile in formato idoneo alla pubblicazione nella rete Intranet della Società e comprende la ragione sociale, l insegna, l indirizzo completo dell'esercizio, la sua tipologia, il giorno di chiusura; k. convenzionare almeno un Esercizio a Bolzano ed uno a Trento che disponga di alimenti idonei al consumo da parte di soggetti con abitudini alimentari rispondenti a scelte etiche e di soggetti che presentino allergie o intolleranze alimentari (es. celiaci, intolleranza ai latticini, favismo, ecc.). 7. Il Fornitore si impegna, inoltre, per tutta la durata del contratto, a sottoporre gli Esercizi convenzionati a periodici e sistematici controlli, al fine di garantire la permanenza delle condizioni igieniche e di sicurezza, nonché a comunicare alla Società eventuali irregolarità ed abusi che dovessero verificarsi negli Esercizi convenzionati. 8. La Società non si assume nessun obbligo nei confronti dei titolari degli Esercizi convenzionati; nessuna pretesa potrà perciò essere avanzata dai titolari nei confronti della Società che, in ogni caso, sarà garantita e manlevata dal Fornitore. Art. 6 Ulteriori oneri ed obblighi a carico del Fornitore 1. Il Fornitore si impegna a: a. nominare un soggetto referente per i rapporti con la Società e a comunicare un numero telefonico contattabile con orario di servizio minimo dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, dedicato alla Società, per la gestione amministrativa, contabile e di controllo relativa alle modalità di erogazione del Servizio, agli obblighi contrattuali del Fornitore nonché alle modalità di fatturazione; Pensplan Capitolato Tecnico 6

b. comunicare in via elettronica alla Società, con frequenza mensile, apposita reportistica contenente i dati sui consumi e sui passaggi secondo quanto descritto nell articolo 9 comma 4 del presente capitolato tecnico al fine di poter trasmettere i dati al consulente paghe; c. garantire la manutenzione ed il corretto funzionamento dei POS, di tutte le altre apparecchiature informatiche e dei programmi volti a gestire e controllare la regolare effettuazione del Servizio. Tali programmi ed apparecchiature devono garantire l uniformità dei dati e delle transazioni tra gli Esercizi convenzionati e la Società; d. garantire la riparazione dei guasti ai POS ed alle altre apparecchiature informatiche entro la giornata lavorativa successiva al verificarsi dell anomalia. 2. Il Fornitore garantisce inoltre che il Servizio non subisca alcuna interruzione. 3. Nel caso di interruzione temporanea del Servizio o interruzione totale dello stesso per causa di forza maggiore il Fornitore è tenuto ad attivare un sistema alternativo di registrazione dell utilizzo del buono pasto. 4. Nel caso di interruzione del Servizio per motivi imputabili al Fornitore, la Società si riserva il diritto di richiedere gli eventuali danni subiti oltre l applicazione delle penali. Art. 7 Responsabilità 1. Il Fornitore esonera la Società da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti con gli Esercizi convenzionati. 2. Il Fornitore è responsabile di eventuali danni derivanti alla Società ed ai suoi Utenti dal mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico, ovvero da negligenza o altra forma di colpa degli Esercizi convenzionati. TITOLO III - SPECIFICHE TECNICHE PER I BUONI PASTO ELETTRONICI, I SERVIZI INFORMATICI E GLI STRUMENTI HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA Art. 8 Adempimenti della Società 1. La Società cura direttamente i seguenti adempimenti: a. comunica, su supporto informatico, il nome e cognome degli Utenti fruitori del Servizio, il relativo numero di matricola ed ogni altro elemento necessario alla creazione della base dati anagrafica, per il rilascio delle Tessere elettroniche personalizzate; b. informa gli Utenti circa le modalità d uso dei Buoni pasto elettronici; c. riferisce al Fornitore all indirizzo e-mail indicato ogni disservizio o segnalazione rilevati dagli Utenti. Art. 9 Caratteristiche tecniche del sistema di gestione informatizzato 1. Il Fornitore mette a disposizione un sistema informatico con accesso via web ad un portale che consenta ai dipendenti incaricati dalla Società, con user personali e profili differenziati a seconda delle competenze, di: a. consultare l'anagrafica degli Utenti abilitati all'uso del Buono pasto elettronico; b. consultare la fruizione del Buono pasto elettronico, con indicazione della data, ora ed esercizio utilizzato; Pensplan Capitolato Tecnico 7

c. elaborare reports delle transazioni registrate (per periodi, per lavoratore, per esercizio convenzionato, ecc.), esportabili con programma Excel/Microsoft; d. visualizzare se la registrazione dell'utilizzo del buono pasto si riferisce ad una transazione elettronica oppure a transazione avvenuta con il sistema alternativo adottato dal Fornitore in caso di mancato funzionamento del POS, della Tessera elettronica o in altre situazioni critiche (come ad esempio la mancanza di collegamento alla rete -off-line-); e. consultare l'anagrafica completa della Rete dedicata; f. associare le Tessere elettroniche non personalizzate ad Utenti ai quali non è stata rilasciata la Tessera personalizzata; g. attivare/disattivare dalla Tessera elettronica la possibilità di fruire del buono pasto; h. gestire le Tessere elettroniche mediante la funzione di blocco definitivo della vecchia Tessera elettronica e la funzione di richiesta di emissione di una nuova Tessera elettronica ai sensi dell art. 4 comma 6 lett.c) del presente Capitolato Tecnico; i. visualizzare la fascia oraria di possibile utilizzo del buono pasto. 2. In ogni caso il sistema di gestione informatizzato deve: a. nel caso in cui venga prevista una installazione presso la Società di apparecchiature informatiche (hardware o software), tale sistema informatico dovrà essere compatibile con: ambiente windows server 2008 R2, virtualizzazione vmware, ambiente citrix. In ogni caso eventuali ulteriori requisiti richiesti dal sistema installato dovranno essere concordati con il reparto tecnico della Società; b. garantire l utilizzo del Buono pasto elettronico da parte degli Utenti durante la fascia oraria della giornata lavorativa, così come previsto dal presente Capitolato Tecnico; c. garantire la fruizione del Servizio in situazioni critiche, come ad esempio la mancanza di collegamento alla rete (off-line), prevedendo a seconda delle situazioni una o più procedure alternative di backup; d. garantire elevati livelli di sicurezza di circuito che siano in grado di eliminare la possibilità di un utilizzo illecito da parte di utenti non autorizzati (come ad esempio mediante il blocco definitivo della Tessera elettronica). 3. Il Fornitore istruisce, prima dell'attivazione del servizio ed entro il termine previsto all'articolo 4, comma 6, lett. a) del presente Capitolato Tecnico, presso la sede della Società, i dipendenti incaricati della Società all utilizzo del sistema informatico messo a disposizione. 4. Il Fornitore fornisce entro il giorno 10 di ogni mese un file che possa essere importato nella procedura paghe della Società, al fine di poter evidenziare nel cedolino paga di ogni singolo dipendente il numero di buoni pasto utilizzati nel precedente mese di riferimento. Il tracciato deve essere prodotto in formato *.txt ed avere le seguenti caratteristiche: Pensplan Capitolato Tecnico 8

Pos. Descrizione Tipo campo (alfabetico, Nø int. Nø dec. numerico) da a 1 1 non utilizzato (spazio) 2 5 CODICE AZIENDA numerico 4 0 6 7 non utilizzato (spazio) 8 13 MATRICOLA DIPENDENTE numerico 6 0 14 14 non utilizzato (spazio) 15 18 ANNO numerico 4 0 19 19 non utilizzato (spazio) 20 21 MESE numerico 2 0 22 22 non utilizzato (spazio) 23 26 CODICE VOCE numerico 4 0 27 27 non utilizzato (spazio) 28 36 * NUMERO GIORNI MESE DI UTILIZZO numerico 6 2 37 37 non utilizzato (spazio) 38 52 RISULTATO (numero giorni X valore buono pasto) numerico 15 0 53 53 non utilizzato (spazio) 54 61 PERIODO DA AAAAMMGG numerico 8 0 62 62 non utilizzato (spazio) 63 70 PERIODO A AAAAMMGG numerico 8 0 71 71 non utilizzato (spazio) 72 86 ** VALORE BUONO PASTO numerico 12 2 87 88 non utilizzato (spazio) * La lunghezza del campo è 9 caratteri, in quanto deve essere considerata anche la virgola (XXXXXX,XX); ** La lunghezza del campo è 15 caratteri, in quanto deve essere considerata anche la virgola (XXXXXXXXXXXX,XX) Pensplan Capitolato Tecnico 9

5. La Società si riserva la possibilità di richiedere modifiche dei tracciati forniti dal Fornitore durante tutto il periodo di validità del contratto. Art. 10 Prestazioni descritte nella Relazione Tecnica 1. Il Fornitore rimane obbligato alle prestazioni descritte nella Relazione Tecnica presentata in sede di offerta. Rimane fermo che in caso di contrasto tra i contenuti della documentazione predisposta dalla Società e quelli della documentazione presentata dal Fornitore, prevarranno i primi. TITOLO IV - VERIFICHE Art. 11 - Verifiche relative agli Esercizi convenzionati 1. Per tutta la durata del contratto, la Società può effettuare verifiche al fine di monitorare la spendibilità dei Buoni pasto elettronici presso la Rete dedicata degli Esercizi convenzionati, secondo la caratteristiche definite nel presente Capitolato Tecnico. 2. I riferimenti degli Esercizi convenzionati oggetto del controllo non vengono preventivamente comunicati al Fornitore. Allo stesso modo, non viene comunicato all Esercizio sottoposto al controllo di essere oggetto di un attività di verifica. 3. Le tipologie di carenza riscontrabili all esito di una verifica, che comporteranno l applicazione al Fornitore delle relative penali, sono: i. mancata accettazione del Buono pasto elettronico a seguito di consumazione di alimenti e bevande presso un Esercizio convenzionato; ii. iii. iv. mancato riconoscimento del valore facciale del buono pasto giornaliero; applicazione di tariffe differenti da quelle esposte al pubblico; mancato rispetto delle norme igienico sanitarie. Art. 12 - Verifiche relative al rispetto degli impegni assunti dal Fornitore verso gli Esercizi convenzionati 1. Il Fornitore, per tutta la durata contrattuale, si impegna ad osservare rigorosamente la percentuale di sconto ed i termini di pagamento delle fatture agli Esercizi convenzionati che abbia dichiarato in sede di offerta nel rispetto dei massimi previsti a base di gara, così come descritti all art. 4, Busta B, lettera A) delle Norme per la partecipazione alla gara. 2. Qualora la Società venga a conoscenza del mancato rispetto della percentuale di sconto dichiarata in sede di offerta a favore degli Esercizi convenzionati, ne effettua contestazione al Fornitore, applicandogli la penale all uopo prevista, oltre ad intimargli il pagamento degli importi non riconosciuti entro 5 giorni lavorativi. 3. Qualora la Società venga a conoscenza del mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture emesse dagli esercizi convenzionati, ne effettua contestazione al Fornitore, applicandogli la penale all uopo prevista, oltre ad intimargli il pagamento delle fatture entro 5 giorni lavorativi. Allegati: Allegato 1: Individuazione delle zone della Rete dedicata e numero minimo di Esercizi convenzionati Allegato 2: Rappresentazione grafica del logo e denominazione della Società Pensplan Capitolato Tecnico 10