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Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 34 del 18 agosto 2010. Oggetto: Sisma Abruzzo del 6.4.2009 - Ulteriore proroga della sospensione dei versamenti dei premi assicurativi. Modalità di recupero e ripresa della riscossione dei versamenti non prorogati. Quadro Normativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del terremoto che ha interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 ; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009 Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'aquila ed altri Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile ; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 Attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile ; Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali ; Decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009 Modifiche ed integrazioni al decreto n. 3 del 16 aprile 2009, recante Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3799 del 6 agosto 2009 Disposizioni urgenti di protezione civile ;

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile ; Legge 23 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010); Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modifiche dalla legge n. 25 del 25 febbraio 2010 (Mille proroghe) Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843 del 19 gennaio 2010 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile ; Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ; Circolare dell'agenzia delle Entrate del 13 agosto 2010 n. 44/E ad oggetto: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ripresa degli adempimenti e dei versamenti ; Premessa A seguito del terremoto che ha interessato la provincia dell'aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo in data 6 aprile 2009, sono state emanate le suddette disposizioni normative dirette a fronteggiare l'emergenza. Da ultimo, l'articolo 39, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 1, ha disposto la prosecuzione della sospensione sino al 15 dicembre 2010 dei versamenti tributari, contributivi e assicurativi nei confronti di determinati soggetti colpiti dall'evento sismico in parola. 2 La legge n. 122 del 30 luglio 2010 3 ha modificato ed integrato il suddetto articolo 39. In particolare, la normativa citata ha espressamente individuato i soggetti beneficiari di tale proroga 4 e stabilito le relative modalità di recupero dei premi sospesi sino al 15 dicembre 2010 5. La suddetta legge 6 ha altresì disposto le modalità di riscossione dei premi già sospesi dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, dell'opcm n. 3754 del 2009 e dall'art. 1 dell'opcm n. 3837 del 2009 e successive integrazioni 7. Soggetti beneficiari della proroga della sospensione dei premi INAIL sino al 15.12.2010. Il novellato articolo 39, comma 1, individua i seguenti soggetti beneficiari: le persone fisiche di cui all'art.1, comma 1, dell'opcm n. 3837/2009, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo; i soggetti diversi dalle persone fisiche (titolari dei medesimi redditi) con volume d'affari non superiore a 200.000 euro. In attuazione di quanto disposto dalla citata normativa tale proroga riguarda, in sostanza:

1. i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni individuati dal Commissario delegato con i decreti n. 3 e 11 del 2009 che sono stati ammessi alla sospensione dei versamenti dei premi assicurativi sino al 30 giugno 2010 che esercitano attività in forma individuale, a prescindere dal volume d'affari realizzato 8 ; 2. i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data del 6 aprile 2009 nei suddetti comuni che sono stati ammessi alla sospensione dei versamenti dei premi assicurativi sino al 30 giugno 2010, diversi dalle persone fisiche, con volume d'affari sino a 200.000 euro. Per usufruire di tale proroga, i soggetti di cui al punto 2 debbono trasmettere apposita dichiarazione di responsabilità 9 attestante il possesso del requisito, nell'anno d'imposta 2009, di un volume d'affari non superiore a 200.000 euro, come espressamente indicato dall'agenzia delle Entrate. 10 Tale dichiarazione deve essere presentata alla competente Sede INAIL, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare. L'Istituto si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti di legge, recuperando eventuali crediti derivanti da eventuali sospensioni indebite con l'applicazione dell'ordinario regime sanzionatorio. La norma espressamente prevede che non si dia luogo al rimborso di quanto già versato 11. Si ricorda che per gli Istituti di credito ed assicurativi la sospensione del versamento dei premi è terminata al 30 novembre 2009, in quanto tali soggetti sono stati espressamente esclusi dalla proroga della sospensione dal 6.4.2009 al 30.11.2009 12. Per tali soggetti le modalità di recupero dei premi sospesi dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, sono state stabilite in 60 rate mensili di pari importo di cui la prima già scaduta il 16 giugno 2010 13. Infine, per i datori di lavoro pubblici la sospensione del versamento dei premi è terminata al 30 aprile 2009, in quanto dal 1 maggio 2009 la sospensione dei versamenti è stata applicata unicamente nei confronti dei datori di lavoro privati 14. VERSAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI OGGETTO DI SOSPENSIONE DAL 1 LUGLIO 2010 AL 15 DICEMBRE 2010. Per quanto riguarda i versamenti la cui riscossione è sospesa per effetto della proroga al 15 dicembre 2010, si indicano a scopo esemplificativo, le rate del 16 agosto 2010 15 e 16 novembre 2010 del premio di Autoliquidazione 2009/2010, le rate mensili relative a rateazioni concesse ai sensi della legge n. 389/1989 e tutti gli eventuali pagamenti aventi scadenza in detto periodo, sempreché sussistano i requisiti soggettivi per poter beneficiare della sospensione. MODALITA' DI RECUPERO DEI PREMI SOSPESI La legge n. 122 del 2010, all'articolo 39 dispone altresì la ripresa della riscossione dei premi sospesi dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010 (comma 3-bis), nonché il recupero dei premi sospesi 16 dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 (comma 3-quater) per i soggetti non interessati alla proroga della norma in esame. La ripresa della riscossione avverrà in entrambe le fattispecie in 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2011, senza applicazione di oneri accessori. Si fa riserva di successive istruzioni operative a cura della competente Direzione Centrale Rischi, anche in esito al rilascio in procedura delle relative implementazioni per la corretta applicazione della normativa.

IL DIRETTORE GENERALE Allegato 1 Allegato 1 Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122. Art.39 (Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009) l. Nei confronti delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonché nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 20 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti. 3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, è prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. 3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate.

3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate. 3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. 3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutati in 617 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilità speciale prevista dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 4. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de L'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo. Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010." 4-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole da: "con una dotazione di 45 milioni di euro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 90 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa". 4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come modificato ai sensi del comma 4-bis del presente articolo, si provvede, per 45 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, compatibilmente con gli utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per gli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2013 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38 del presente decreto.

4-quater. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38. 1.recante: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competetività economica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.5.2010-Suppl. Ordinario n. 114. 2.Soggetti di cui all articolo 1, comma 1, dell Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837. Tale articolo fa riferimento a sua volta ai soggetti di cui all art. 1, commi 1 e 2, dell OPCM n. 3780/2009: 1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano domicilio fiscale nei comuni individuati dal art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, comprese i sostituti d imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni di cui al comma 1. 3.di conversione del decreto-legge n.78/2010, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 176 del 30.7.3010-Suppl. Ordinario n. 174. 4.Articolo 39, commi 1 e 3. 5.Articolo 39, comma 3-bis. 6.Articolo 39, comma 3-quater della legge n. 122/2010. 7.A scioglimento della riserva contenuta nell articolo 1, comma 3, dell OPCM n. 3837/2009 e successive modifiche. 8.Articolo 2, comma 1, del OPCM n. 3754/2009 e dall articolo 1 dell OPCM n. 3837/2009, come modificato dall art. 9, comma 1, dell OPCM n. 3843/2009. 9.Ai sensi del DPR n. 445/2000. 10.Circolare Agenzia delle Entrate n. 44/E del 13 agosto 2010: Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la proroga della sospensione fino al 20 dicembre 2010 è fissata solo in caso di volume d affari inferiore a 200 mila euro. Al riguardo si ritiene che, non potendo farsi riferimento all ultima dichiarazione IVA presentata....in assenza di una espressa previsione legislativa, debba essere assunto il volume d affari dell anno 2009 anno precedente a quello in cui opera la nuova sospensione. Il volume d affari deve risultare dalla dichiarazione IVA relativa a tale anno se presentata ovvero, se la dichiarazione IVA non è stata presentata il contribuente potrà desumere il superamento del limite di 200.000 euro di volume d affari dai dati contabili in suo possesso. 11.Articolo 39, comma 3, ultimo periodo. 12.Articolo 1, comma 2, dell OPCM n. 3837/2009 e successive modifiche. 13.Articolo 2, comma 198, lett. b) della legge n. 191/2009: 14.Articolo 2, c. 1, dell OPCM n. 3754/2009 e articolo 2, comma 1, dell OPCM n. 3757/2009. 15.Il DPCM 27 luglio 2010 ha previsto la possibilità di effettuare entro il 20 agosto il versamento dei premi assicurativi, dei versamenti rateali, sanzioni, etc, aventi scadenza tra il 1 ed il 20 agosto 2010. 16.Articolo 2, comma 1, dell OPCM n. 3754/2009 e dall articolo 1 dell OPCM n. 3837/2009 e successive modifiche.