La ONLUS trae i suoi mezzi per l attuazione delle proprie finalità, per l amministrazione e la gestione da: a) Quote di iscrizione ed associative;



Documenti analoghi
L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

STATUTO. SOCIETÀ ITALIANA di TEORIA CRITICA. ARTICOLO 1: Denominazione e Sede

STATUTO. Associazione Il Larice Club

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ESPRIT GRESSAEN GRESSAN NEL CUORE

STATUTO dell'associazione

STATUTO. Accademia Forense Europea

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

COSTITUZIONE - SEDE & SCOPO

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, BRESCIA - ITALIA TEL. 030/ FAX. 030/ C.F

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata Milano. Codice fiscale

STATUTO. Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia. Art. 4) La fondazione si propone di promuovere studi ed analisi sui temi

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

Per il raggiungimento dei propri scopi, l associazione provvede con:

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

STATUTO. Denominazione Sede Durata

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO-LOCO AIRUNO. Costituzione e scopi. Art.1

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE TITOLO SECONDO: FINALITA

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

AMICI DELLA LUCANIA STATUTO

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO

Associazione di Volontariato Aspettando un Angelo organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Statuto

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MED

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità e attività

STATUTO ENTE FIERA "MADONNA DELLA MERCEDE" Modificato con deliberazione

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI del COMUNE di BORGOFORTE STATUTO. Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

Associazione Culturale Enrico De Stefani

STATUTO. Capo I. Generalità - Costituzione - Sede Scopi-durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

Comitato Unito - America Latina e Caraibi già Uni-Cuba

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

Transcript:

Capo primo Costituzione e sede Art. 1 E costituita una associazione a norma dell art. 36 c.c.. L Associazione è denominata formind - ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) L Associazione è aconfessionale, apartitica, non ha fini di lucro e si pone come esclusivo perseguimento quello di finalità di solidarietà sociale ed ha durata illimitata. Alla presente ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. n 460/1997. L Associazione ha sede in Salerno, attualmente alla via Luigi Guercio, 353. Il Consiglio Direttivo potrà spostare la sede nell ambito della provincia senza necessità di ulteriori autorizzazioni. Capo secondo Scopi e mezzi della ONLUS Art. 2 Gli scopi perseguiti dall Associazione sono: (a) Svolgere attività nel settore della formazione personale e professionale per permettere ai disoccupati, alle persone in cerca di prima occupazione, in mobilità o che intendono acquisire una migliore formazione, di poter programmare e seguire un piano di sviluppo personale e professionale; (b) Svolgere attività di ricerca, informazione e promozione, conoscenza ed approfondimento di tecniche, programmi, attività formative, organizzando o rendendo possibile e facile l accesso a seminar, conferenze, convegni di studio, incontri, scuole, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane ed alla comunicazione interpersonale ed aziendale; (c) Svolgere opera di informazione fornendo indicazioni sugli organismi, enti, società o privati che agiscono in questo settore, eventualmente anche promuovendo od appoggiando la traduzione, pubblicazione e diffusione di opere, articoli e documenti; (d) Partecipare, promuovere, supportare anche economicamente, l attività di altri organismi Nazionali ed Esteri, Associazioni, Fondazioni, Enti Pubblici o Privati, Organizzazioni e Studi in genere che operino in sintonia con gli scopi dell Associazione, realizzando programmi di collaborazione ed aggiornamento nei campi di interesse comune; (e) Organizzare un servizio volontario di assistenza di supporto alle strutture sociali esistenti; (f) Svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che la ONLUS si propone. Art. 3 La ONLUS trae i suoi mezzi per l attuazione delle proprie finalità, per l amministrazione e la gestione da: a) Quote di iscrizione ed associative;

b) Contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie, donazioni, liberalità e lasciti; c) Rendite del proprio patrimonio d) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l attività dell Associazione. Capo terzo Soci, associati e partecipanti della ONLUS Art. 4 Fanno parte della ONLUS coloro che risultano dall atto costitutivo dell Associazione e le persone che vengano ammesse, dietro loro richiesta e dietro presentazione di un associato fondatore, su proposta del Consiglio Direttivo e votazione favorevole dell Assemblea. I Soci versano all Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno stabilite dall Assemblea. Il contributo associativo deve essere versato entro il 28 febbraio di ciascun anno. Non sono previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e della nomina degli organi direttivi della ONLUS. L associato, di qualsiasi tipo, che a qualsiasi titolo perde la sua qualità di socio (per dimissioni, allontanamento, morte, morosità), non potrà, per nessun motivo, vantare diritti sul patrimonio dell Associazione o su eventuali fondi sociali. Capo quarto Obblighi e divieti della ONLUS. Art. 5 Alla ONLUS è fatto espresso divieto di: Svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse; Procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre ONLUS che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; Di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per la realizzazione delle attività statutarie. Alla ONLUS è fatto espresso obbligo: Di devolvere il proprio patrimonio per scioglimento ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità; Redigere il bilancio o rendiconto annuale; Garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto per i soci maggiori di età; Utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione ONLUS oppure Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Capo quinto Scioglimento della ONLUS. Art. 6 Lo scioglimento della ONLUS è deliberato dall Assemblea Generale Straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. E fatto obbligo, per la ONLUS in scioglimento di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od affini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3, comma 190, della legge n 662/1996. Capo sesto Organi dell Associazione. Art. 7 Sono organi dell Associazione: a) L Assemblea; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) Il Vice Presidente; e) Il Segretario; f) Il Tesoriere. Art. 8 L Assemblea è composta dai Soci Fondatori ed Ordinari che abbiano partecipato fattivamente e siano in regola con la quota associativa annuale ed hanno voto deliberativo. Art. 9 Compiti dell Assemblea sono: Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; Discutere e deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo; Deliberare sulle direttive dell Associazione e sull attività da essa svolta nei settori di sua competenza; Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; Stabilire l ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati; Deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. Art. 10 L Assemblea è l organo sovrano dell Associazione ed è costituita da tutti gli associati. L Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci. Essa si riunisce almeno due volte l anno, per l approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per l elezione del Consiglio Direttivo e per la discussione di eventuali altri argomenti posti all Ordine del Giorno. Può essere convocata, in via straordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo, nel qual caso dovrà essere tenuta entro 60 giorni dalla delibera. L Assemblea verrà convocata con preavviso di almeno 7 giorni, mediante invito informale agli associati da parte del Presidente., oppure mediante affissione nell Albo dell Associazione

dell avviso di convocazione contenente l Ordine del Giorno, il luogo, il giorno e l ora della convocazione, nonché eventualmente gli stessi elementi per la seconda convocazione, che potrà essere fissata anche lo stesso giorno, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l adunanza. In casi di urgenza, da definirsi a cura del Presidente, il termine di preavviso può essere ridotto a 3 gg.. Art. 11 L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza, dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi l Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell Assemblea dirige i lavori, concede e toglie la parola, mantiene l ordine e può espellere coloro che turbino il regolare andamento della riunione. Art. 12 Le adunanze dell Assemblea sono valide se è presente la maggioranza dei membri che la compongono in prima convocazione e, qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione. Tuttavia, all Assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno la metà dei soci. Per sciogliere l Associazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. Art. 13 Le deliberazioni dell Assemblea sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. E ammesso farsi rappresentare nelle Assemblee, nelle discussioni, deliberazioni e votazioni, da altri aventi diritto a partecipare all Assemblea, mediante delega specifica volta per volta, ma nessuno può essere portatore di più di una delega. A parità di voti prevale il voto del Presidente dell Assemblea. Le deliberazioni dell Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto. Delle riunioni dell Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Capo settimo Il Consiglio Direttivo Art. 14 L Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da nove membri nominati dall Assemblea. Il primo Consiglio Direttivo sarà costituito da nove membri designati nell atto costitutivo. Art. 15 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Art. 16 Il Consiglio Direttivo delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi dell Associazione. In particolare: a) Nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;

b) Convoca l Assemblea; c) Regola e organizza le attività sociali; d) Provvede alla gestione ed all amministrazione dei patrimoni con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; e) Ha la facoltà di transigere, accettare o rifiutare contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti e, in genere, di esercitare ogni facoltà occorrente per la gestione e l amministrazione dell Associazione; f) Propone l ammissione tra i soci delle persone che ne abbiano fatto richiesta. Il Consiglio Direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all anno ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente, il Vice Presidente o il Segretario lo giudichino necessario o sia richiesto da almeno tre membri del Consiglio Direttivo. Le adunanze sono valide se, in prima convocazione è presente la maggioranza dei membri e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; Le decisioni vengono prese a maggioranza dei votanti; In caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 17 Il Presidente rappresenta l Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, presiede l Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo. Può adottare, in caso di urgenza e a sua discrezione, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo. Per il compimento di singoli atti o categorie di atti e per determinati compiti o funzioni, il Presidente può delegare i suoi poteri e le sue funzioni. Art. 18 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o di delega, assumendo i poteri ed esercitando le funzioni proprie del Presidente stesso. Art. 19 Il Segretario custodisce gli atti associativi, cura l espletamento delle pratiche sociali, redige i verbali dell Assemblea e del Consiglio Direttivo, e svolge tutte le mansioni specifiche che il Consiglio Direttivo ritenga di affidargli. Art. 20 Il Tesoriere provvede alla compilazione del rendiconto interno della gestione, nonché alla raccolta dei dati all uopo necessari, di concerto con il Segretario. Il Segretario trasmette al Consiglio Direttivo ogni dato e notizia utili al buon andamento dell Associazione. Art. 21 Il Tesoriere cura la regolare amministrazione e custodia del patrimonio sociale, provvede alla riscossione di somme a qualsiasi titolo ed ai pagamenti. Sovrintende alla gestione finanziaria e riferisce al Consiglio Direttivo.

La sua carica è cumulabile con quella di Segretario. Egli può avvalersi all uopo di organismi professionali adeguati o di professionisti. Capo ottavo Norme Art. 22 I componenti dell Associazione non percepiscono alcun compenso esclusi coloro che sono chiamati alla carica di segretario o di tesoriere, ma hanno diritto al rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni istituzionali ed in rapporto all operato ed alle funzioni esercitate. Eventuali prestazioni o servizi fatti da Associati, nell ambito della propria professionalità vanno retribuite come normali prestazioni professionali. Art. 23 L Associazione potrà instaurare rapporti con gli organi della stampa e favorire la pubblicazione di un notiziario incaricando di tale operazione un addetto stampa, il quale potrà avvalersi dell opera di un comitato di redazione, in collaborazione con il Consiglio Direttivo. Art. 24 L Associazione promuoverà in proprio o presso enti od Associazioni o Studi privati, in tutte le provincie d Italia ed eventualmente all estero, fatte salve le norme di legge, la costituzione di sedi secondarie o sezioni e di gruppi di lavoro, di studio, di sensibilizzazione che divulghino gli scopi dell Associazione stessa. Tali sedi o filiali saranno organizzate secondo lo spirito e gli intenti dell Associazione, e saranno istituite dal Consiglio Direttivo. Art. 25 Tutti i soci, operando nell ambito del volontariato, e che ne abbiano la possibilità, cureranno lo sviluppo delle sezioni loro affidate ed espleteranno i compiti di cui saranno incaricati. Saranno loro rimborsate le spese sostenute in rapporto ai compiti ed agli atti operativi. Art. 26 Gli eventuali avanzi attivi di gestione dell Associazione dovranno essere interamente spesi per l organizzazione, l ampliamento ed il potenziamento delle strutture dell Associazione, dopo eventuali imputazioni ad un fondo di riserva approvato dall Assemblea. Capo nono Disposizioni finali Art. 27 Per quanto qui non previsto, si applicheranno le norme del codice civile.