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Transcript:

Schema di convenzione per la riperimetrazione del Piano di Lottizzazione denominato P.L. di via Agro, con procedura di cui all art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., in variante al P.G.T. L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di presso lo studio del Notaio sono intervenuti i Sigg.ri: - Meroni Arch. Igor, nato ad Alzano Lombardo il 19.07.1959 il quale interviene nel presente atto, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Casnigo con sede in Casnigo in Via Raimondo Ruggeri n. 38 C.F. n. 81001030162, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce, a seguito di nomina da parte del Sindaco di Casnigo, Prot. n. 9389 del 22.12.2008; - Lanfranchi Federico nato a Casnigo (BG) il 30/01/1949, e residente a Cazzano Sant Andrea in via Cava n. 23, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta POLIPLAST S.P.A. con sede a Casnigo in Via Agro Codice Fiscale e Partita iva n. 00366750164 in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce; Premesso Che il Comune di Casnigo è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 04/05/2011 e in conformità alla L.R. 12/2005 e s.m.i. vigente dalla data di pubblicazione dell avviso di approvazione dul B.U.R.L. n. 22 del 01/06/2011, Che la ditta Poliplast S.p.A. è proprietaria in Comune di Casnigo dei terreni identificati catastalmente ai mappali 8006, 2573, 6829, 6831, 6930, 7466, 7978, 7980, 7982, 7984, 7986, 7988, 7990, 7993, 7995, 7997, 7999, 8001, 8003, 8005 foglio n. 9, Che la ditta Poliplast S.p.a. aveva presentato un piano di lottizzazione di insediamento produttivo in variante al piano regolatore Generale ad integrazione e sostituzione di quello già approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 28/11/2003 per la cui attuazione è stata sottoscritta la convenzione urbanistica in data 16/03/2004, Che il Comune di Casnigo ha approvato ed adottato il Piano di lottizzazione denominato P.L. di via Agro con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 07/09/2009 in variante al PGT vigente, Che in data 11/02/2010 è stata stipulata una Convenzione tra il Comune di Casnigo e la ditta Poliplast Spa per l attuazione del P.L. di via Agro ed è stata registrata a Clusone (BG) in data 02/03/2010 al n. 636/1T, dove si convenivano e stipulavano tutti i punti da rispettare tra cui quello di realizzare e mantenere in perpetuo a verde privato alberato

con essenze autoctone una fascia profonda 19,00 mt lungo tutto il confine nord-ovest dell ambito del P.L. in funzione di mitigazione ambientale, con superficie di 3.123,00 mq, Che per l area di cui sopra attualmente destinata a verde per il rispetto della mitigazione ambientale è stata inoltrata domanda di trasformazione in area a destinazione logistica per il deposito temporaneo dei materiali e per le manovre di carico e scarico merci, Con la procedura di variante al vigente Piano di Governo del Territorio regolata dall art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 per interventi in contrasto con le vigenti disposizioni urbanistiche, da adottare secondo la procedura prevista all art. 13 L.R. 12/2005 ne s.m.i., Che con delibera della Giunta Comunale n..del., il Comune di Casnigo ha istituito lo Sportello Unico delle Imprese conferendo l incarico di supporto tecnico, con compiti di Responsabile dello Sportello Unico Imprese ad apposito funzionario, e le cui spese di attivazione ai sensi dell art. 10 D.P.R. 447/98 sono a carico della Ditta Poliplast S.p.A. per un importo lordo, compresi tasse contributi escluso IRAP a carico del Comune di Casnigo, di 5.000,00 da corrispondere per ½ con formale delibera di avvio del procedimento e a copertura dell istruttoria sinora svolta, e per ½ alla conclusione della procedura di verifica ambientale con il decreto delle autorità preposte (D.G.R. n. 6420/2007 e s.m.i.) preliminare alla proposta di approvazione della variante urbanistica. Che l istruttoria dell istanza, in variante al vigente P.R.G., si è svolta ai sensi dell art. 8 D.P.R. 160/2010 e s.m.i. con la convocazione di una Conferenza dei Servizi ex Legge 241/90 e s.m.i.; Che ai sensi del D.lgs 152/2006, della L.R. 12/2005 e s.m.i. e disposizioni regionali collegate in materia di tutela ambientale, il procedimento è stato sviluppato con la preliminare fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo il modello metodologico previsto dalla D.G.R. 6420/2007 e disposizioni collegate; Che la Conferenza di Servizi convocata con lettera prot. n del., è stata condotta nel rispetto della procedura prevista dal D.P.R 160/2010 e s.m.i. e disposizioni collegate, Che dall'esito favorevole della Conferenza di Servizi del, venivano altresì confermati i contenuti della convenzione allegata al progetto in forma di bozza, sottoscritta dalla Ditta Poliplast S.p.A. per accettazione e da stipulare tra l'amministrazione Comunale di Casnigo e la stessa Ditta, per la quale la stessa si impegna a garantire gli obblighi correlati al progetto di cambio di destinazione d uso di una fascia di terreno attualmente adibita a verde; Che tra gli obblighi a carico della ditta vi sono quelli relativi alla collocazione dell attuale fascia a verde di mitigazione ambientale (avente superficie pari a 3.123,00 mq), nell area

verde confinante e che la stessa dovrà essere sistemata in coerenza con l ambito di tutela ambientale confinante (da PTCP) secondo indicazioni della Commissione del Paesaggio. Che l'istanza della ditta Poliplast S.p.A. presentata in data.. con prot. n.. e successiva integrazione del.., prot....n, completa degli elaborati tecnici di variante al P.G.T. come previsto dalla Legge Regionale 11.3.2005, n. 12, depositata presso gli Uffici Comunali, fà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Che la presente convenzione, in esito alla Conferenza dei Servizi del..., contiene ogni indicazione sufficiente a consentire l intervento richiesto dalla Ditta Poliplast S.p.A. e agli obblighi che la stessa dovrà garantire in esito all'accoglimento della proposta di variante al Piano di Governo del Territorio vigente. Che l approvazione della variante al Piano di Governo del Territorio vigente è avvenuta con la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della 4 Regione Lombardia dell avviso di deposito per estratto previsto dalla Legge Regionale 11.3.2005, n. 12; per tutto quanto sopra espresso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Le premesse fanno parte integrale e sostanziale della presente convenzione. Art. 2 La presente convenzione ha per oggetto la riperimetrazione del Piano di Lottizzazione denominato P.L. di via Agro senza ampliamento di superfici ma con cambio di destinazione d uso di un area attualmente destinata a verde per la mitigazione ambientale ad una nuova destinazione logistica, secondo le indicazioni della relazione allegata all istanza di avvio della procedura di sportello unico imprese. Art. 3 In relazione all approvazione della variante al Piano di Governo del Territorio vigente, atta a consentire l insediamento dell attività produttiva della ditta Poliplast S.p.A., la ditta s impegna a: 1. presentare la prevista DIA/PDC/SCIA per l ottenimento dell atto abilitativo e corrispondere gli eventuali oneri di urbanizzazione primari e secondari nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti secondo le tariffe comunali vigenti. 2. sistemare la nuova fascia a verde di mitigazione ambientale in coerenza con l ambito di tutela ambientale mediante la piantumazione di alberi/arbusti caratteristici della zona.

Art. 4 La Ditta Poliplast S.p.A. si impegna a realizzare quanto richiesto ed accolto dal Comune di Casnigo entro.. ( ) anni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, Art. 5 L attuatore garantisce di essere proprietario di tutte le aree interessate dall intervento, secondo i contenuti della presente; Garantisce inoltre, le libertà delle aree stesse da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, vizi, vincoli ed oneri di qualsiasi natura che possono comprometterne un utilizzo futuro. Art. 6 L attuatore, i suoi successori o aventi causa, si impegnano, nel caso di trasferimenti anche parziali dei terreni e dei fabbricati, ad inserire nei relativi contratti una clausola che dichiari a quali delle parti resterà in carico l onere di ottemperare agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, ed in quale misura, nonché a consegnare copie di tutti i detti atti al Comune di Casnigo. Art. 7 Tutte le spese relative al presente atto, inerenti e conseguenti, comprese quelle relative alle pubblicazioni ed ai successivi atti, spese notarili, imposte e tasse presenti e future, fino alla completa esecuzione, sono a completo carico della ditta Poliplast S.p.A. Resta in piena proprietà e manutenzione della ditta ogni struttura, opera o manufatto, richiesto e richiamato nella presente convenzione, come da progetto depositato agli atti realizzato all interno del lotto di proprietà o di allacciamento alle urbanizzazioni esterne. Art. 8 Per quanto non contenuto nella presente convenzione, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti e norme sia generali che comunali in vigore e applicabili, ed in particolare al D.P.R. 160/2010 e s.m.i., alla Legge urbanistica Regionale n. 12/2005 e e s.m.i., ed alla normativa nazionale per quanto applicabile. Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere l atto, affinché siano note a terzi le obbligazioni assunte, sollevando lo stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Letto, firmato e sottoscritto.

- Di seguito all'art. 3 comma 2 dopo il periodo sistemare la nuova fascia a verde di mitigazione ambientale in coerenza con l'ambito di tutela ambientale mediante la piantumazione di alberi/arbusti caratteristici della zona inserire: secondo il progetto definito in fase di approvazione della variante con parere della commissione del paesaggio. - Art. 3 comma 3 - corrispondere al Comune di Casnigo entro i termini di perfezionamento dell'atto abilitativo edilizio per la realizzazione del piazzale, l'importo di... a titolo di standard qualitativo per la realizzazione di interventi previsti nel piano dei servizi per l'incremento della qualità ambientale ed urbana. - Art. 7 - Tutte le spese, annesse preliminari e conseguenti all'avvio del procedimento, per l'istruttoria tecnica e per ogni verifica tecnico amministrativa o legale necessaria per la corretta integrazione/modifica della convenzione urbanistica vigente, saranno sostenute, o refuse, dall'attuatore su semplice richiesta del Comune entro i termini di approvazione del progetto.