744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada



Documenti analoghi
Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

Legge federale sul commercio ambulante

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza sull emissione di obbligazioni fondiarie (OOF) 1

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA)

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione

Comunicazione di atti scritti a un autorità

Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza del DFI

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell estero e Svizzeri naturalizzati

Ordinanza del DFI

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) 1,

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

d e c r e t a : I. Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

Ordinanza relativa alla tassa sul CO 2

Sezione 1: Obiettivi. Sezione 2: Strumenti. del 25 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011)

Ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell infrastruttura ferroviaria

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Legge sui consulenti in brevetti

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DELLA NORMA UNI 11558

Ordinanza sull emissione di obbligazioni fondiarie (OOF) 1

Regolamento di contabilità

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

Ordinanza sui servizi linguistici dell Amministrazione federale

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

REGOLAMENTO ANTINCENDIO

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Legge federale

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto

Codice civile svizzero (Atti pubblici)

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014)

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

Ordinanza sulla formazione professionale di base

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

primi due anni (studio di base) del corso quinquennale di scienze farmaceutiche e del diploma federale di farmacista.

Transcript:

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del 1 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6 capoverso 2, 7 capoverso 2 e 13 della legge federale del 20 marzo 2009 1 sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS); in applicazione dell articolo 5 dell accordo del 21 giugno 1999 2 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (accordo sui trasporti terrestri), 3 ordina: Sezione 1: Oggetto 4 Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina il rilascio dell autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada, il rilascio dell attestato di capacità professionale quale direttore di un impresa di trasporti su strada nonché l obbligo e il rilascio dell attestato di conducente. 5 2 L autorizzazione di accesso di cui al capoverso 1 è rilasciata alle imprese con sede in Svizzera che: a. sono iscritte nel registro del commercio; b. in quanto imprese individuali non sono tenute a essere iscritte nel registro di commercio; o c. in quanto enti di diritto pubblico gestiscono un azienda di trasporti. 6 3 Per effettuare i trasporti conformemente all Allegato 4 dell Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia non è necessaria alcuna autorizzazione di accesso. RU 2000 2890 1 RS 744.10 2 RS 0.740.72 3 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle 4 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1 lug. 2004 (RU 2003 2484). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1 lug. 2004 (RU 2003 2484). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1 lug. 2004 (RU 2003 2484). 1

Imprese di trasporto per automobili Sezione 2: Autorizzazione Art. 2 7 Prova dell affidabilità Per provare l affidabilità, occorre presentare un estratto del casellario giudiziale del richiedente o di una persona di cui all articolo 4 capoverso 2 LPTS. L estratto non deve essere stato rilasciato più di tre mesi prima. Art. 3 8 Prova della capacità finanziaria 1 La prova della capacità finanziaria è data se il capitale proprio e le riserve dell impresa ammontano almeno a 14 400 franchi per il primo veicolo e a 8000 franchi per ogni veicolo ulteriore. Se il capitale proprio e le riserve non raggiungono tali importi, la prova della capacità finanziaria può essere data mediante fideiussione o garanzia di banca. 2 Per provare la capacità finanziaria occorre presentare l ultimo conto annuale, comprendente il conto economico, il bilancio e le altre informazioni prescritte dal Codice delle obbligazioni 9. 3 Le imprese costituite da meno di 15 mesi devono inoltre presentare: a. il bilancio d apertura; b. un piano d esercizio; c. attestazioni concernenti i crediti d esercizio accordati all impresa; d. un inventario degli oneri gravanti sul capitale dell impresa, in particolare i diritti di pegno, i diritti di pegno immobiliare e le riserve della proprietà. 4 I conti annuali o, all occorrenza, il bilancio d apertura devono essere accompagnati da un rapporto dei revisori, qualora il Codice delle obbligazioni preveda la revisione dei conti annuali. 5 La fideiussione o la garanzia di banca devono garantire gli importi necessari per la prova della capacità finanziaria durante tutta la durata di validità dell autorizzazione di accesso. Art. 4 Prova della capacità professionale 10 1 Per provare la capacità professionale, il richiedente o una persona di cui all articolo 4 capoverso 2 LPTS deve presentare uno dei seguenti documenti: 11 7 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle 8 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle 9 RS 220 10 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle 11 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle 2

Accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada 744.103 a. un certificato di capacità secondo la sezione 3 della presente ordinanza; b. un attestato di capacità rilasciato da un altro Stato conformemente alle corrispondenti direttive 12 della Comunità europea; c. un attestato professionale federale di «Disponente di trasporti stradali»; d. un diploma federale di «Responsabile del trasporto stradale diplomato»; e. un attestato professionale federale di «Guida e conducente di pullman». 13 2 Se il certificato di capacità è rilasciato unicamente per il trasporto di merci o per il trasporto di viaggiatori, l accesso dell impresa è limitato al settore in questione. Sezione 3: Ottenimento del certificato di capacità Art. 5 Svolgimento dell esame 1 Le seguenti associazioni possono organizzare congiuntamente gli esami di capacità professionale: a. Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG); b. Unione dei trasporti pubblici (UTP); c. Les Routiers Suisses. 2 Queste associazioni elaborano un regolamento d esame, il cui programma corrisponde alla direttiva 96/26/CE 14. 3 Il regolamento d esame definisce anche l esame semplificato e le condizioni d ammissione a questo esame conformemente alla direttiva della Comunità europea menzionata nel capoverso 2. 4 Gli organizzatori degli esami possono riscuotere un emolumento, che dev essere approvato dall Ufficio federale dei trasporti (UFT). 5 L UFT deve approvare il regolamento d esame. Art. 6 Rilascio del certificato di capacità 1 Gli organizzatori degli esami comunicano all UFT nome, data di nascita, attinenza e indirizzo delle persone che hanno superato l esame. 2 L UFT allestisce i certificati di capacità sulla base di queste attestazioni. 3 Esso ritira i certificati di capacità che sono stati ottenuti in modo illecito. 12 In particolare le direttive menzionate nella nota 3. 13 Introdotta dal n. I dell O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1 lug. 2004 (RU 2003 2484, 2010 1259). 14 Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 apr. 1996, riguardante l accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, p. 1) modificata da ultimo dalla Direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1 ott. 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, p. 17). 3

Imprese di trasporto per automobili 4 L UFT tiene un registro pubblico dei titolari di certificati di capacità. Sezione 3a: 15 Attestato di conducente Art. 6a Obbligo 1 Chi effettua un trasporto su strada nell ambito di un trasporto internazionale di merci per conto terzi, necessita di un attestato di conducente dell autorità competente. 2 L attestato certifica che la persona che effettua un trasporto su strada è assunta o impiegata in conformità delle pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e lavoro, per effettuare trasporti su strada. 3 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) può liberare dall obbligo dell attestato di conducente i cittadini di Stati che concedono la reciprocità. Art. 6b Rilascio e validità 1 L UFT rilascia gli attestati di conducente alle imprese svizzere di trasporti su strada che: a. sono titolari di un autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada o di un altra autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di merci; e b. assumono o impiegano i conducenti in conformità delle pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e lavoro. 2 L attestato di conducente è rilasciato per un periodo di al massimo cinque anni; può essere rinnovato. Art. 6c Ritiro e rifiuto 1 L UFT ritira l attestato di conducente se l impresa di trasporti su strada: a. non soddisfa più le condizioni di cui all articolo 6b; o b. ha fornito informazioni errate in merito a fatti importanti per il rilascio dell attestato. 2 In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle pertinenti disposizioni, l UFT può negare il rilascio degli attestati di conducente o fissare condizioni per il loro rilascio. 15 Introdotta dal n. I dell O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1 lug. 2004 (RU 2003 2484). 4

Accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada 744.103 Sezione 3b: 16 Custodia e presentazione dei documenti Art. 6d 1 Una copia, certificata conforme dall UFT o dall autorità competente, dell autorizzazione di accesso e l attestato di conducente devono sempre essere recati con sé. Su richiesta, tali documenti vanno esibiti agli organi di controllo. 2 Il capoverso 1 non si applica se il veicolo è impiegato nel servizio di linea concessionario conformemente all articolo 6 lettera a dell ordinanza del 4 novembre 2009 17 sul trasporto di viaggiatori. 18 Sezione 4: Disposizioni finali Art. 7 Informazione delle autorità estere Se un impresa estera viola le prescrizioni svizzere sul trasporto di viaggiatori e di merci, l UFT ne informa l autorità competente all estero se l infrazione può comportare il ritiro dell autorizzazione. Art. 8 19 Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2001. 16 Introdotta dal n. I dell O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1 lug. 2004 (RU 2003 2484). 17 RS 745.11 18 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle 19 Abrogato dal n. I dell O del 16 giu. 2003 (RU 2003 2484). 5

Imprese di trasporto per automobili 6