news 01/2019 EDITORIALE Un saluto a tutti i nostri lettori. In attesa della Pasqua 2019 particolarmente alta quest anno, siamo orgogliosi di informarvi che un altro piccolo/grande traguardo è stato raggiunto dalla nostra azienda: a gennaio l Organismo di certificazione TUV, accreditato ACCREDIA, ci ha rilasciato la certificazione ISO 45001:18 sui sistemi di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSL). Bragagnolo aveva già certificato il suo sistema di gestione per la sicurezza ai sensi della norma OHSAS 18001:07 fin dal febbraio 2007, ma ora è passata alla più prestigiosa norma ISO che richiede una specifica analisi del contesto, una valutazione delle parti interessate ed una analisi dei rischi e delle opportunità in un ottica di continuità delle performance e delle attività aziendali (la cosiddetta business continuity). Teniamo presente che in Italia solo il 7,5% delle aziende certificate (NB non di tutte le aziende, ma solo di quelle certificate) ha un sistema di gestione SGSL e solo una minima parte (lo 0,2% per la precisione) è certificata ai sensi della recente norma ISO 45001:18 (fonte: ACCREDIA; aggiornamento: novembre 2018). In questo numero potrete approfondire la tematica relativa alla nuova normativa sulla segnaletica stradale, sarete aggiornati sugli sviluppi della normativa sulla tracciabilità dei rifiuti post-sistri e, restando in tema rifiuti, sulle novità del nuovo MUD, la dichiarazione annuale che quest anno dovrà essere presentata a giugno. Buona lettura! In questo numero: Editoriale Il nuovo modello unico di dichiarazione (MUD). SISTRI e Registro Elettronico Nazionale (REN). Aggiornamento della disciplina della segnaletica stradale per le attività lavorative in presenza di traffico veicolare. Editoriale Michele Bragagnolo Ambiente e Rifiuti Andrea Moretto Sicurezza sul Lavoro Nicola Corsano RSPPE
IL NUOVO MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (MUD) Il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) è un modello con il quale vanno denunciati i rifiuti prodotti, smaltiti o avviati a recupero nell anno precedente la dichiarazione. Effettuare la Dichiarazione ambientale rifiuti entro il 22.06.19 in base alle indicazioni del recente DPCM 24.12.18 Chiunque effettua attività di gestione rifiuti a titolo professionale (come da elenco a fine articolo). Pubblicato a fine febbraio in Gazzetta Ufficiale il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019 (MUD 2019) con l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018 (in S.O. n. 8 alla G.U. del 22 febbraio 2019, n. 45). Il nuovo modello sostituisce integralmente il modello precedente e va presentato entro il 22 giugno 2019 (e non più il 30 aprile come da consuetudine), calcolando 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70. Il provvedimento è composto da un solo articolo e quattro allegati. In particolare, nel primo sono dettagliate le istruzioni per la compilazione del modello, a sua volta suddivise tra: soggetti obbligati; struttura; presentazione; comunicazione rifiuti semplificata; sezione anagrafica; comunicazione rifiuti; comunicazione veicoli fuori uso; comunicazione imballaggi; comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione; comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nei successivi due allegati è riportata la modulistica da compilare, mentre l'ultimo riporta le indicazioni per la presentazione telematica del MUD. Ma chi è puntualmente interessato dal provvedimento? Si tratta di: chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)). Sono esclusi, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.
SISTRI E REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE Il Registro Elettronico Nazionale è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che sostituisce il SISTRI Attendere il decreto attuativo Enti e imprese che gestiscono rifiuti con particolare riferimento a quelli pericolosi Il Dl 135/2018 (legge 12/2019) all'articolo 6 ha decretato la morte del Sistri a decorrere dal 1 gennaio 2019 e dal 13 febbraio 2019 ha certificato la nascita del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (con il probabile acronimo REN). Innanzitutto chi è interessato dal provvedimento: enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, Dlgs 152/2006 (imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ed imprese ed enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti). Per il momento sembrano delinearsi due punti abbastanza assodati ed in linea con il vecchio Sistri: 1) si pagheranno un "diritto di segreteria e un contributo annuale"; Con un prossimo regolamento saranno regolamentate le modalità di applicazione del REN e le sanzioni. Il decreto sarà definito dal Ministero Ambiente di concerto con Economia e sentiti Sviluppo economico, Pubblica amministrazione e Infrastrutture "secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori" (anche questo in linea con quanto avvenne con il SISTRI). Nell'attesa del nuovo decreto relativo al REN e "fino al termine di piena operatività" dello stesso (anche questa frase ci ricorda molto il Sistri) la tracciabilità dei rifiuti è garantita mediante registro, formulario e Mud di cui ai vecchi articoli 188, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006, mentre le sanzioni sono quelle di cui al "vecchio" articolo 258. Dalla legge di conferma della soppressione del Sistri emerge la definizione sistema di monitoraggio dei rifiuti, che è composto da tre elementi coincidenti con: una struttura ministeriale che sovraintenderà alla stesura delle regole, ne coordinerà e vigilerà l'applicazione; una struttura di assistenza e interfaccia con le imprese nell'applicazione delle regole in grado di garantire interazione rispetto alle problematiche e alle necessità operative; una struttura tecnologica composta da una parte software e da una parte hardware. Con la prossima newsletter, a fronte dell emanazione del Decreto Ministeriale di applicazione del REN, vedremo di darvi maggiori e puntuali indicazioni operative. 2) la violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi di funzionamento del sistema saranno puniti con sanzioni amministrative pecuniarie.
AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA SEGNALETICA STRADALE PER LE ATTIVITA LAVORATIVE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE Il nuovo decreto che disciplina il tema della segnaletica stradale per le attività lavorative in presenza di traffico veicolare. Effettuare la corretta informazione, formazione e addestramento. Tutti i lavoratori che svolgono attività di apposizione, intregazione o rimozione di segnaletica o svolgono attività in presenza di traffico veicolare. In data 13.02.2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 il Decreto del Ministero del Lavoro del 22 gennaio del 2019 sull individuazione delle procedure di revisione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, che ha aggiornato la precedente disciplina contenuta nel D.M. 4.3.2013. - il numero massimo di partecipanti nella parte teorica viene allineato agli Accordi Stato Regioni passando da 25 a 35 allievi. - rimane invece il rapporto di 1:6 tra docente e allievi. - si indica in modo inequivocabile che la formazione è specifica per categoria di strada. Il percorso formativo per i lavoratori è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 8 ore oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione: a) Modulo giuridico-normativo della durata di un ora; b) Modulo tecnico della durata di tre ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza; c) Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico); d) Modulo pratico della durata di quattro ore, concernente le categorie di strada nonché le attività di emergenza; e) Prova di verifica finale (prova pratica). Il presente decreto individua, ai sensi dell art. 161, comma 2 bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali della sicurezza. Ai sensi dell art. 3 del suddetto Decreto, i gestori di lavoro delle infrastrutture e delle imprese esecutrice e affidatarie devono assicurare che gli addetti all attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica oggetto del presente decreto, ricevano una informazione, formazione e addestramento specifica, la cui durata e contenuti minimi sono individuati nell allegato II. In sintesi, le principali modifiche del nuovo decreto 22 gennaio 2019 sono: - i destinatari dei corsi sono lavoratori e preposti adibiti alle attività connesse alla segnaletica. Nel caso di un preposto che abbia già effettuato il percorso formativo di lavoratore, la formazione deve essere integrata, in relazione ai compiti dal medesimo esercitati, con un corso della durata di quattro ore più una prova di verifica finale.
4 3 - E importante la composizione della squadra: tutti i lavoratori devono essere formati (mentre nell abrogato DM 4/3/2013 la squadra poteva essere composta in maggioranza da operatori formati) e la maggioranza dei lavoratori devono avere esperienza nella categoria di strada oggetto di intervento. L obbligo di aggiornamento passa da 4 a 5 anni e il numero di ore passa da 3 a 6 ore da utilizzarsi soprattutto in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell attività lavorativa. - Ci sono modifiche anche in relazione ai requisiti dei docenti e istruttori: un soggetto con esperienza professionale documentata nel campo dell addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. Infine abbiamo notato che nel Decreto non c è alcuna indicazione specifica o transitoria relativa alla validità della formazione pregressa di chi è già stato formato o di chi ha fatto l aggiornamento pari a 3 ore ai sensi dell abrogato DM 4.3.2013. il docente della parte teorica potrà essere RSPP aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale; o personale interno o esterno con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali. L istruttore della parte pratica sarà BUONA PASQUA