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Novità fiscali del 24 febbraio 2010: modelli Intrastat: attesi chiarimenti sul nuovo decreto; la cartella di pagamento è motivata a sufficienza anche se contiene solo una formula sintetica; codice fiscale e tessera sanitaria per i non residenti; sport professionistico: per i controlli fiscali intesa tra Agenzia delle Entrate e Federazione italiana pallacanestro; mediazione civile: anno 2010 pieno di novità, nota del C.N.D.C.E.C.; altre di fisco, tra cui il rinnovo dell'accordo tra Agenzia delle Entrate e FIGC per i controlli finanziari Pubblicato il 24 febbraio 2010 modelli Intrastat: attesi chiarimenti sul nuovo decreto; la cartella di pagamento è motivata a sufficienza anche se contiene solo una formula sintetica; codice fiscale e tessera sanitaria per i non residenti; sport professionistico: per i controlli fiscali intesa tra Agenzia delle Entrate e Federazione italiana pallacanestro; mediazione civile: anno 2010 pieno di novità, nota del C.N.D.C.E.C.; altre di fisco, tra cui il rinnovo dell accordo tra Agenzia delle Entrate e FIGC per i controlli finanziari 1

Indice: 1) Modelli Intrastat: Attesi chiarimenti sul neo Decreto 2) Fisco: E motivata a sufficienza la cartella di pagamento, anche se contiene solo una formula sintetica 3) Codice fiscale e tessera sanitaria: Nuove modalità di consegna ai Consolati per i non residenti 4) Sport professionistico: Per i controlli fiscali intesa tra Agenzia delle Entrate e Federazione italiana pallacanestro 5) Mediazione civile: Anno 2010 pieno di novità, nota del C.N.D.C.E.C. 6) Altre di fisco (tra cui: Agenzia delle Entrate e FIGC, rinnovato l accordo per i controlli finanziari) 1) Modelli Intrastat: Attesi chiarimenti sul neo Decreto Gli operatori del settore aspettano chiarimenti sul contenuto del Decreto del 2

22.02.2010 (si veda anche l articolo sulle novità fiscali del 23.02.2010) pubblicato in pari data nel sito del Ministero Economia e Finanze. Riguardo al periodo di riferimento, gli operatori dovranno fare attenzione a quanto realizzato nei quattro trimestri che precedono la presentazione. Inoltre, il neo decreto stabilisce che il limite dei 50mila euro va rispettato per ciascuna categoria di operazioni. Questo dovrebbe comportare che, se un trimestrale è dentro la soglia per le cessioni di beni, ma la supera per le prestazioni di servizi, nel mese successivo a quello in cui è stato sorpassato il limite, diventa mensile per tutte le tipologie di operazioni. I soggetti che hanno iniziato l attività da meno di 4 trimestri presentano gli elenchi Intrastat trimestralmente, fermo restando il vincolo dell importo (non superiore ai 50mila euro). Infine, la scadenza è per forza mensile per chi effettua scambi intracomunitari di navi, aeromobili, energia elettrica, gas e merci acquisite o vendute come soccorsi d urgenza in regioni sinistrate. Prima del citato decreto, come è noto, è intervenuta la circolare delle Dogane n. 24265/RU del 19.02.2010 che ha anticipato quanto segue: Il provvedimento in corso di pubblicazione contiene le seguenti novità: 3

obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi periodici anche per le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute da un soggetto IVA nazionale. Pertanto, i modelli riepilogativi si adeguano e accolgono anche questa categoria di operazioni, tuttavia, derogano alla regola generale le prestazioni relative ai beni immobili (ad esempio, le perizie, le forniture di alloggio nel settore alberghiero, la concessione di diritti di utilizzo di immobili, eccetera), al trasporto passeggeri, ai servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, e ancora, alla ristorazione, catering, locazione a breve termine dei mezzi di trasporto. Tutte, in ogni caso, a determinate condizioni (anche in questo caso si rimane in attesa di ulteriori chiarimenti di prassi); obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie con periodicità trimestrale (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro) e con periodicità mensile (per i soggetti che non si trovano nelle condizioni predette); obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie agli uffici doganali esclusivamente per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Tuttavia, fino al 30 aprile 2010, essi possono essere presentati anche in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti ma entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. In tal caso è altresì necessario presentare gli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 4

(frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato. I nuovi Modelli si distinguono in : Modello INTRA 1, riferito all elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi; Modello INTRA 2, riferito all elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti. Essi si compongono di un frontespizio e di quattro sezioni (da bis a quinquies). Il frontespizio del Modello contiene i dati generali e riassuntivi dell elenco stesso; la sezione bis riepiloga le cessioni registrate (Mod. INTRA1bis) ovvero gli acquisti registrati (Mod. INTRA2bis) nel periodo di riferimento e la sezione ter riporta le rettifiche relative a periodi precedenti. Ai nuovi Modelli INTRA sono state aggiunte due sezioni per riepilogare i servizi resi/ricevuti nel periodo di riferimento (sez. quater) o per comunicare eventuali rettifiche (sez. quinquies). Inoltre, il neo Decreto stabilisce che gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi non devono comprendere le operazioni per le quali non è dovuta l imposta nello stato in cui è stabilito il committente. Cosi come la parte statistica dei modelli intrastat va compilata solo dai soggetti 5

mensili. Una nota finale per gli enti non commerciali. Anche tali soggetti saranno obbligati a presentare i modelli Intrastat anche per le operazioni effettuate per la propria attività istituzionale (a parte quella, eventuale, commerciale). La Direttiva Ue prevede dei limiti (importi minimi) entro cui non sussiste l obbligo di presentare la modulistica Intrastat, ma di questo il neo Decreto non fa cenni. 2) Fisco: E motivata a sufficienza la cartella di pagamento, anche se contiene solo una formula sintetica La formula somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e/o dell art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 soddisfa l obbligo di motivazione della cartella di pagamento. E quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regione Puglia con la sentenza n. 18 del 29.01.2010, secondo cui, tale formula é sufficientemente coerente con il carattere sintetico della motivazione richiesta per tale atto. 6

Ciò avviene anche nel rispetto dell art. 12, comma 3 del D.P.R. n. 602/1973 riguardo il contenuto del ruolo di riscossione (. devono essere indicati.il riferimento al precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa ). (C.T.R. Puglia, sentenza n. 18/2010) 3) Codice fiscale e tessera sanitaria: Nuove modalità di consegna ai Consolati per i non residenti Cambiano le modalità di recapito ai Consolati dei tesserini di codice fiscale e delle Tessere sanitarie per i contribuenti non residenti in Italia. Lo ha precisato l Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 22.02.2010. L Agenzia delle Entrate e il ministero degli Affari Esteri hanno chiarito che le tessere, che prima viaggiavano attraverso corriere diplomatico, adesso verranno spedite attraverso Poste Italiane, con la quale l Agenzia ha sottoscritto un servizio di recapito. Saranno poi, come di consueto, i Consolati a consegnare il documento all interessato. 7

Per ottimizzare tempi e risorse, l Agenzia ha attivato un nuovo servizio grazie al quale, in tempo reale, i Consolati possono stampare il certificato di attribuzione del codice fiscale che ha piena validità grazie al timbro e alla firma della rappresentanza diplomatico-consolare. Il codice fiscale sotto forma di tesserino plastificato verrà pertanto spedito ai Consolati soltanto in caso di particolari esigenze del contribuente. Per ulteriori particolari in merito si rinvia all articolo sulle novità fiscali del 23.02.2010. 4) Sport professionistico: Per i controlli fiscali intesa tra Agenzia delle Entrate e Federazione Italiana Pallacanestro Agenzia delle Entrate e Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ancora uniti nella fase dei controlli fiscali. Si è, infatti, rinnovata anche quest anno l intesa tra le Entrate e la Federazione italiana pallacanestro, siglata nella capitale dal direttore dell Agenzia e dal presidente della FIP. Obiettivo del protocollo è lo scambio delle informazioni necessarie per verificare l equilibrio finanziario delle società sportive professionistiche e consentire la loro 8

regolare iscrizione al campionato di basket per la stagione sportiva 2010-2011. Lo ha reso noto l Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 23.02.2010. Le nuove regole contenute nell intesa: La FIP comunica alle Entrate l elenco delle società sportive professionistiche, per le quali l Agenzia procede al controllo dei corretti adempimenti relativi al pagamento di Ires, Irap, Iva e Irpef, esposti nelle dichiarazioni e riferiti agli anni 2007 e 2008. Non solo. Le Entrate comunicheranno alla Federazione, entro il 31 maggio prossimo, i risultati dei controlli sui pagamenti di Ires, Irap, Iva e Irpef riportati nelle dichiarazioni fiscali e riferiti agli anni d imposta che vanno dal 2004 al 2007, e sul regolare pagamento delle somme dovute relativamente agli atti divenuti definitivi con cartelle di pagamento notificate entro il 30 aprile 2010. Inoltre, i funzionari delle Entrate controlleranno la presentazione delle dichiarazioni relative al 2008. Tutela della privacy Una parte di rilievo nel protocollo viene dedicata alla tutela della privacy: la trasmissione dei dati avverrà mediante dei cd. crittografati e protetti da password che garantiscono la massima riservatezza. Il protocollo è valido fino al 28.02.2011, termine entro il quale sarà deciso un eventuale rinnovo per le stagioni sportive successive. 9

5) Mediazione civile: Anno 2010 pieno di novità, nota del C.N.D.C.E.C. L anno 2010 si preannuncia ricco di rilevanti novità in tema di Mediazione civile che coinvolgono direttamente la categoria professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Lo ha comunicato il C.N.D.C.E.C. con la nota informativa n. 13/10 del 22.02.2010. Il Consiglio del Ministri, il 28.10. 2009, ha, infatti, approvato lo schema del decreto attuativo della delega in materia di mediazione conferitagli nella L. 69/2009. Molte sono le novità introdotte, ma quella rilevata maggiormente dal C.N.D.C.E.C. è la previsione dell obbligo del tentativo di mediazione in diverse aree di nostra competenza, prima di adire la via giurisdizionale civile. Si apre, quindi, una nuova area di sviluppo professionale che può coinvolgere e interessare tutta la categoria dei Commercialisti. Avverte, inoltre, la citata nota, che molti Ordini sul territorio si sono già attivati per offrire ai propri iscritti percorsi didattici volti a formare mediatori professionisti, consulenti delle parti ed esperti per le co-mediazioni. 10

Consapevole dell importante opportunità offerta dal Legislatore e dell evoluzione in atto nella gestione dei contenziosi, il CNDCEC ha messo a punto attraverso la propria specifica Commissione di studio una attività di supporto agli Ordini che desiderino approfondire queste tematiche usufruendo del Know How già maturato da altri sul territorio. In particolare: Supporto ai propri iscritti per la realizzazione di percorsi didattici che consentano di acquisire la qualifica di mediatori professionisti; Assistenza nella predisposizione della documentazione per gli Ordini che desiderano accreditarsi al Ministero della Giustizia per essere inseriti negli elenchi degli Enti i cui corsi siano riconosciuti ai fini della formazione dei mediatori professionisti; Consulenza ed assistenza in altre esigenze specifiche che pervengano dagli ordini. Avverte, infine, detta nota informatice, che la Commissione di studio Arbitrato e Conciliazione del CNDCEC è a completa disposizione per chiarimenti e/o richieste che, per motivi organizzativi potranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriacommissioni@cndcec.it 11

6) Altre di fisco: Niente iscrizioni ipotecarie per le somme non superiori a 8.000 euro Le iscrizioni ipotecarie per le somme inferiori a 8.000,00 sono nulle. La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 4077 del 22.02.2010, ha, quindi, delimitato le iscrizioni ipotecarie alle somme superiori a 8.000,00. Sono, quindi, a rischio le iscrizioni ipotecarie fatte per importi inferiori a tale soglia. Ordini professionali: Niente Ires ridotta L Ires ridotta al 50% vale soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 6 del DPR 601/1973). Pertanto, la riduzione dell Ires non è possibile per gli ordini professionali né tantomeno per il comitato costituito per gestire gli immobili di proprietà di tali enti. 12

(Corte di Cassazione, sentenza n. 4005 del 2010) Visto di conformità retroattivo: Chiarimenti della DRE Lombardia Sono valide le apposizioni del visto di conformità effettuate dal professionista prima della sua formale iscrizione negli appositi elenchi. L iscrizione viene considerata retroattiva alla data di presentazione della domanda anche nell ipotesi in cui sia stato richiesto al professionista di integrare la domanda originaria poiché originariamente non esaustiva. (Direzione Regionale dell Agenzia Entrate Lombardia, comunicato del 22.02.2010) Società di capitali: Nessuna sanzione per l amministratore unico se non ha versato l Iva purché non sia conseguenza di attività illecita L amministratore di una società di capitali non può essere chiamato, in base alla 13

normativa precedente a quella contenuta nel D.Lgs. n. 472/1997, a rispondere del pagamento delle sanzioni comminate a carico della società, a meno che le omissioni colpose o le attività illecite siano a lui direttamente riferibili. (Corte di Cassazione, sentenza n. 3828 del 18.02.2010) Libri contabili ben tenuti non sono uno scudo protettivo per i contribuenti La corretta tenuta dei libri contabili non protegge il contribuente da un accertamento del fisco fondato su elementi ulteriori e diversi, intercettati in sede di controllo fiscale. (Corte di Cassazione, sentenza n. 4013 del 19.02.2010) Notifica per posta al legale rappresentante della società: Va specificata la qualifica L avviso di accertamento notificato per posta è nullo quando viene recapitato ad una persona fisica senza specificare che la stessa riveste la qualifica di legale 14

rappresentante della società come, invece, è indicato nell atto. (Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, sentenza n. 241 del 2009) Bilanci, applicazione del linguaggio XBRL: Intervento di Assonime Assonime ha ripercorso le tappe fondamentali dell introduzione in Italia del linguaggio XBRL (extensible Business Reporting Language), formato elaborabile per la trasmissione dei dati contabili dalle società alle camere di commercio. In particolare, Assonime ha evidenziato che, già dai prossimi mesi, tale nuovo linguaggio dei bilanci riguarderà la quasi totalità delle società di capitali italiane, con la sola esclusione delle seguenti: società di capitali quotate in mercati regolamentati; società non quotate che adottano gli IFRS; società bancarie, finanziarie e assicurative; società controllate da una di quelle sopraelencate o da queste incluse nel proprio consolidato; 15

società di capitali in liquidazione. (Assonime, circolare n. 5 del 19.02.2010) Agenzia delle Entrate e FIGC: Rinnovato l accordo per i controlli finanziari Fisco e Figc ancora in squadra per il calcio d inizio al match dei controlli. Si rinnova anche quest anno l intesa tra le Entrate e la Federazione italiana gioco calcio, siglata dal direttore dell Agenzia e dal presidente della Figc. Scopo del gioco di squadra è ancora una volta attivare lo scambio di informazioni necessarie per verificare l equilibrio finanziario delle società sportive professionistiche e per acquisire ulteriori dati utili alle attività di controllo, demandate alla Federazione, sulle stesse società. (Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 23.02.2010) 16

Vincenzo D Andò 17