SIENA 9-11 ottobre 2013

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Nuovo Codice della Strada (D.L. n. 285 del 30.4.92) e del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495 del 16.12.92) - la materia è disciplinata dall artt. 119 e 187 DECRETO LEGGE 27 Giugno 2003 n. 151 e sua conversione in Legge con modifiche - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003 - Supplemento Ordinario n. 133 Modifiche ed integrazioni al codice della strada Legge 2 ottobre 2007, n. 160 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. G.U. n. 230 del 3 ottobre 2007

Art. 187 Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti Comma 1: è vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Art. 320 del D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada Punto F: la patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la Commissione Medica Locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza dì uno specialista appartenente alla struttura pubblica; può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La Commissione medica locale terrà in debito conto e valuterà con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C - D - E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La Commissione Medica Locale ha quindi la facoltà di effettuare idonei accertamenti clinici e di laboratorio e/o attivare consulenze specialistiche da parte di strutture pubbliche nonché acquisire una relazione redatta dal SERT aziendale sulla base del caso preso in esame. Tali indagini consentirebbero di verificare lo stato attuale di assunzione (esame delle urine) nonché situazioni pregresse (esame dei capelli).

Art. 119 co 2-ter Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa.

La complessità del giudizio collegiale che deve escludere la dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope rappresenta motivo per fornire indicazioni circa le modalità procedurali da adottare, da parte della commissione medica locale, al fine di garantire al richiedente prestazioni qualificate ed uniformi.

1. METODOLOGIE DI ACCERTAMENTO DELL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE L'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope viene accertato sia sulle urine (matrice biologica) sia sui capelli (matrice cheratinica) al fine di verificare eventuali assunzioni sia nel corso degli ultimi giorni sia durante gli ultimi mesi. L'indagine deve essere attuata da laboratori in possesso di autorizzazione ad eseguire gli esami dette urine di livello e gli esami del capello per la ricerca di sostanze stupefacenti di più frequente uso. L'utente potrà quindi rivolgersi ai laboratori autorizzati, (previa presentazione del modello di richiesta rilasciato dalla Commissione Medica Locale)

1.1 Tipologia degli accertamenti patenti di tipo A e B analisi delle urine per oppiacei, cocaina, cannabinoidi, anfetamine/metanfetamine, metilendiossi-derivati e benzodiazepine, metadone, buprenorfina, ketamina analisi dei capelli per oppiacei, cocaina, cannabinoidi, anfetamine/metanfetamine e metilendiossi-derivati, metadone, buprenorfina, ketamina patenti di tipo C - D - E analisi delle urine per oppiacei, cocaina, cannabinoidi, anfetamine/metanfetamine e metilendiossi-derivati, benzodiazepine, metadone, buprenorfina, ketamina analisi dei capelli per oppiacei. cocaina, anfetamine/metanfetamine e metilendiossiderivati, cannabinoidi, metadone, buprenorfina, ketamina

1.2 Modalità di accesso alle prestazioni La commissione medica locale provvederà a consegnare al richiedente un modulo informativo per l'analisi debitamente compilato, contenente alcune indispensabili informazioni riguardo alle indagini da effettuare. In particolare devono essere indicate: le modalità di prenotazione e di pagamento, le procedure per il ritiro dei referti nonché indicazioni riguardo al "campione" oggetto dell indagine (per i capelli, ad esempio l'utente dovrà impegnarsi a non modificarli fino alla comunicazione del risultati da parte della CML o quant'altro suggerito dalla Commissione stessa). È altresì indispensabile acquisire il consenso al prelievo da parte dell'interessato (mediante la compilazione di un apposito modulo). I risultati dovranno essere disponibili almeno entro 10 giorni lavorativi dal prelievo, inoltrati a mezzo posta (telefax o mail) ovvero consegnati direttamente alla CML previo accordi con la stessa. I laboratori dovranno conservare i materiali biologici. ove positivi, almeno per mesi tre dalla data del prelievo. In caso di contestazione del responso analitico, l utente ha la facoltà di avanzare istanza di ricorso alla Commissione Medica Locale (mediante raccomandata inoltrata entro mesi uno dal ricevimento del referto). L utente ha la facoltà di richiedere controanalisi. L'utente ha la facoltà di farsi assistere da un consulente di parte che potrà essere presente alle indagini. Le spese per gli accertamenti analitici, ivi comprese le controanalisi, sono a totale carico dell'interessato.

2. VERIFICA DELLO STATO DI DIPENDENZA MEDIANTE LA RICERCA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE SU MATERIALI BIOLOGICI. 2.1 Analisi delle urine Sulle urine si possono richiedere analisi per verificare l assunzione delle seguenti sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, anfetamine/metanfetamine e metilendiossi-derivati. l dosaggi delle benzodiazepine e del metadone sono normalmente richiesti per le patenti C D - E e (per le altre categorie di patenti solo in casi mirati). Sarà ritenuto abuso il ritrovamento di benzodiazepine e/o metadone e/o di loro metaboliti in assenza di prescrizione attestante una necessità terapeutica. I campioni devono essere prelevati presso le strutture abilitate ad eseguire le analisi. Nel caso in cui il prelievo venga effettuato direttamente dai sanitari della Commissione Medica Locale, si dovrà garantire la "catena di custodia dei liquidi biologici. Risulta comunque indispensabile procedere all identificazione del soggetto, mettere in atto procedure affinché il campione non subisca adulterazione e possa essere sostituito. Il campione d'urina (al minimo 20 ml) verrà diviso in due aliquote, in due contenitori sigillati; uno sarà utilizzato per l'analisi e l'altro sarà conservato come controcampione. Ogni contenitore dovrà essere siglato da chi effettua il prelievo e dall'interessato, e ciò anche nel caso di prelievo presso il laboratorio. I dosaggi urinari saranno eseguiti con le procedure analitiche per le analisi a carattere medico legale

2.2 Analisi del capello Sul capello si possono richiedere analisi per verificare l'assunzione di oppiacei, cocaina. anfetamine/metanfetamine e metilendiossi-derivati, cannabinoidi. In sede di accertamento collegiale occorre prendere nota della lunghezza dei capelli in zona nucale invitando nel contempo l'utente a non modificare lo stato dai capelli sino al prelievo. I capelli devono essere lavati di recente e non presentare residui di gommina gel od altro. Il prelievo avviene preferibilmente in zona nucale, in quantità tale che ciascun segmento pesi circa 50 mg. In ogni caso deve essere disponibile un controcampione di pari entità che deve essere sigillato in contenitore inviolabile e con sigle del prelevatore e dell'interessato. Si ritiene di prendere in esame i 6 cm prossimali al cuoio capelluto analizzandoli in due segmenti ciascuno della lunghezza di 3 cm. Nel caso di soggetti con capelli di lunghezza da 1 a 3 cm l'analisi verrà eseguita su un solo segmento. Gli utenti con capelli di lunghezza inferiore a cm 1 verranno invitati ad effettuare l'esame quando gli s:essi avranno raggiunto almeno tale misura. In caso di soggetti affetti da alopecia o calvizie si eseguiranno 8 analisi delle urine nell'arco di giorni 30, sempre che non siano prelevabili capelli da zone diverse da quella prima indicata. (previo acquisizione del consenso da parte dell'interessato) in taluni casi la CML autorizza a prelevare altre formazioni pilifere. Per i "prelievi effettuati direttamente dalla Commissione Medica Locale si dovrà garantire la catena di custodia. L'utente deve assumere l'impegno di non modificare i capelli fino alla comunicazione dei risultati. Le analisi dei capelli sono eseguite secondo modalità e procedure definite (il valore di cut-off che è abbassato da 1 ng/mg di capelli a 0,5 ng/mg di capelli per tutte le sostanze ricercate. Il cut-off fissato per i cannabinoidi è 0,05 ng/mg di capelli.

3. INDICAZIONI VALUTATIVE PER IL GIUDIZIO CONCLUSIVO SULL IDONEITÀ ALLA GUIDA Per l'accertamento collegiale d idoneità alla guida per le patenti di categoria A e B si procede come sotto indicato: nel caso di positività degli esami richiesti sia nelle urine sia nei capelli, si esprimerà giudizio di temporaneamente non idoneo con revisione da effettuare da parte della commissione trascorsi mesi sei. Analogamente per la sola positività nelle urine o nel segmento basale dei capelli; nel caso di negatività delle ricerche sulle urine e positività nel solo segmento distale dei capelli, si potrà esprimere giudizio di "temporaneamente non idoneo" con rivalutazione trascorsi mesi tre e con capelli aventi lunghezza di almeno 3 cm; nel caso di negatività sia delle urine sia dei capelli si effettueranno controlli con la seguente cadenza: 1 controllo dopo anni uno 2 controllo dopo anni due dal precedente 3 controllo dopo tre anni dal precedente Dopo il 3 controllo non si ritiene opportuno procedere ad ulteriori accertamenti. In caso di esiti positivi l'iter si ripeterà ab initio. Per l'accertamento collegiale d idoneità alla guida per le patenti di categoria C D - E si procederà come sotto indicato: nel caso di pregressa positività (precedenti esami positivi per la ricerca di sostanze stupefacenti o anamnesi positiva per l'uso di tali sostanze) la validità della patente non potrà essere superiore a due anni (appendice II art. 320 lettera F. del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. Per tutti i tipi di patente, nel caso di esami negativi delle urine e dei capelli di lunghezza inferiore a cm 3 il primo controllo sarà effettuato dopo mesi sei

GRAZIE