Il punto di pratica professionale. Limiti retributivi per il calcolo Inail per l anno 2012



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Il punto di pratica professionale Limiti retributivi per il calcolo Inail per l anno 2012 a cura di Monica Livella Funzionario Inail * Il premio Inail viene calcolato dal datore di lavoro facendo riferimento al tasso di tariffa attribuito in sede di classificazione delle attività esercitate ed in relazione alle retribuzioni erogate nell anno. A tal fine l Inail emana annualmente una circolare riepilogativa dei limiti retributivi imponibili per l anno in corso; il 27 marzo 2012 è stata emanata la circolare n.16 ad oggetto Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l anno 2012 consultabile sul sito www.inail.it nell area Normativa e Atti ufficiali - Banca Dati Normativa. Ne esaminiamo qui alcuni contenuti. Minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori Per la generalità dei lavoratori la retribuzione da assumere come base di calcolo del premio assicurativo è pari all importo effettivamente erogato che in linea generale non può essere inferiore all importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo. Va detto poi che l imponibile contributivo è costituito dall ammontare lordo del reddito da lavoro dipendente valevole ai fini fiscali, con l esclusione delle somme espressamente escluse dall imponibile ai fini unicamente contributivi 1. Sono poi previsti limiti minimi di retribuzione giornaliera imponibile, annualmente rivalutati in relazione all aumento dell indice medio del costo della vita accertato dall ISTAT 2. Se la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera stabilita per legge e ai limiti minimi contrattuale, deve esser adeguata all importo più elevato tra i due. Per l anno 2012 il minimale di retribuzione giornaliera è pari a 45,70 (9,5% dell importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio 2012, pari ad 481,00 mensili). Retribuzioni effettive escluse dall'adeguamento al minimale giornaliero Sono esclusi dall adeguamento al minimale giornaliero: gli operai agricoli per i quali, per l anno 2012, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 40,65; i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.) posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro; * Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l Amministrazione. 1 La base imponibile contributiva è costituita dall ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli articoli 51 Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR)1 e 29 Testo Unico in materia di assicurazione obbligatoria (TU)1 ad esclusione: delle somme e dei valori indicate ai commi da 2 a 8 dell art.51 TUIR; delle somme di cui ai commi 4 e 6 dell art.29 del TU. Vedasi anche Circolare Inail n.39/2010. 2 Per l anno 2012 la variazione percentuale calcolata dall ISTAT è pari al 2,7%. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 8

l assegno o l indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana; le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente, sulla quale i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare. Retribuzioni convenzionali Per alcune categorie di lavoratori alla regola dell'imponibile effettivo fa eccezione il riferimento alle c.d. retribuzioni convenzionali, stabilite con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge. Per questi lavoratori i limiti minimi di retribuzione giornaliera 2012 a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali sono: per lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera euro 45,70 per lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera euro 25,39. Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale Le retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto Ministeriale si dividono in : a) generalità delle retribuzioni convenzionali, a livello nazionale o provinciale, incluse nel principio generale dell adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera b) retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale (per l'anno 2012 come da circolare Inail n.14/12) 3. Alcune categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita Per le categorie di lavoratori di seguito elencate la retribuzione convenzionale annuale è pari al minimale di rendita che dal 1 luglio 2011 corrisponde a una giornaliera di 48,937 e mensile di.1.223,43. detenuti ed internati; allievi dei corsi di istruzione professionale; lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità; lavoratori in tirocini formativi e di orientamento; lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale. Impresa familiare ex art 230 bis cc Per i famigliari partecipanti all impresa familiare di cui all articolo 230-bis codice civile la retribuzione convenzionale giornaliera viene annualmente variata a norma dell art.116 del T.U. n.1124/65. Per questa categoria di lavoratori dal 1 luglio 2011, l imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi: giornaliera.49,1502 mensile.1228,76 Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori in argomento va distinta tra: 1. Lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto, per i quali per l anno 2010 l imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi: 3 A decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il decreto 24 gennaio 2012. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate anche le prestazioni Inail, secondo i criteri vigenti. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 9

Anno 2012 convenzionale giornaliera 45,70 mensile 1142,50 2. Lavoratori soci di cooperative anche di fatto, per i quali per l anno 2012 l imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi: Anno 2012 convenzionale giornaliera 25,39 mensile 634,75 Lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere stabilita a livello provinciale Come detto in alcune province d Italia possono essere in vigore decreti ministeriali provinciali recanti importi convenzionali giornalieri ai fini contributivi e risarcitivi INAIL. Le retribuzioni convenzionali provinciali, che non sono da correlare alla variazione delle rendite, sono adeguate in base all'indice ISTAT dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore, sempre che siano superiori al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera. Qualora l'importo convenzionale indicizzato sia inferiore al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera deve essere ragguagliato a quest'ultimo. La retribuzione convenzionale a livello provinciale non si applica ai lavoratori per i quali è già stabilita una retribuzione convenzionale a livello nazionale od un premio speciale. Le categorie dei lavoratori per i quali possono essere applicate retribuzioni convenzionali valevoli a livello provinciale sono: i familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano con o senza retribuzione effettiva i soci non artigiani di cooperative con o senza retribuzione effettiva ed i soci di ogni altro tipo di società anche di fatto - senza retribuzione effettiva gli associati in partecipazione (se l'associante non è imprenditore artigiano) senza retribuzione effettiva. Lavoratori con contratto part time La retribuzione valida ai fini dell assicurazione Inail dei lavoratori a tempo parziale è pari alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno, determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore I contratti collettivi nazionali o territoriali possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro, nonché prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva. La base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto part-time - basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria - è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodo La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 10

assicurativo 4. La retribuzione oraria minimale si ottiene : moltiplicando il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale (sempre pari a 6, anche se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali) l'importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale). Se, quindi, l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l' anno 2012 risulta: Anno 2012 Orario normale oraria minimale 40 ore settimanali 45,70 x 6 : 40 = 6,86 La retribuzione oraria tabellare si ottiene: dividendo l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno. La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza pure se conglobata nella paga base scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc. Da ultimo, si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra la minimale e la tabellare come sopra calcolate e tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto. Le ore da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono (entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili): le ore di effettiva presenza le ore di assenza retribuite in forza di legge o di contratto, (ad esempio, le assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, astensione obbligatoria per maternità, ecc.) Il lavoro ripartito I lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale, quindi, si deve tenere conto della retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo dai contitolari del contratto di lavoro. 4 Nel settore edile il rapporto di lavoro part time prevede una particolare disciplina, infatti Il CCNL del settore Edilizia Industria, stipulato in data 18.6.2008, ha previsto specifici limiti contrattuali ai fini della stipula dei contratti a tempo parziale. L art.78 del citato CCNL stabilisce che: un impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato; resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell impresa. Qualora sia raggiunta la percentuale del 3% di rapporti a tempo parziale sul totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell impresa, o sia raggiunto il limite del 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato successivamente all entrata in vigore del CCNL del 18.6.2008, é adottato in violazione delle regole contrattuali. Al contratto di lavoro part-time, stipulato superando i limiti come sopra determinati, è applicato l istituto della contribuzione virtuale e, quindi, la retribuzione imponibile ai fini contributivi ed assicurativi sarà calcolata come se il rapporto fosse a tempo pieno. Per approfondimenti vedasi anche Circolare Inail n.51/2010. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 11

Lavoratori dell area dirigenziale Per questi lavoratori la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita e si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi. Per i lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time, si deve calcolare l'importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l'orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale. dal 1 luglio 2011 oraria 11,36 giornaliera 90,88 mensile 2272,08 Le retribuzioni di ragguaglio Per altre categorie di lavoratori si fa invece riferimento ala c.d. retribuzione di ragguaglio. La retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita - si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva ed è divisibile in 300 giorni lavorativi. Si utilizza per quei lavoratori che non percepiscono una retribuzione fissa o non accertabile o per i quali non siano stabiliti salari medi o convenzionali. Dal 1 luglio 2011 di ragguaglio giornaliera 48.94 mensile 1223,43 Lavoratori parasubordinati Relativamente a questi lavoratori la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, da determinare secondo l'articolo 51 del D.P.R. n.917/86 (T.U.I.R.), nel rispetto del minimale e massimale di rendita. Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. L'importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto. Dal 1 luglio 2011 i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile sono: 1.223,43 e 2.272,08. Le prestazioni occasionali Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare e con un compenso non superiore all'importo di 5.000, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita: rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 12

rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative. Sportivi professionisti dipendenti La base imponibile degli sportivi professionisti è costituita dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e massimale di rendita. Dal 1 luglio 2011 i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile sono: 1.223,43 e 2.272,08. TABELLA RIASSUNTIVA 5 Rapporto di lavoro Anno 2012 Allievi, detenuti, lsu, tirocini, Giornaliera 48,94 riqualificazione professionale Partecipanti impresa famigliare ex art 230 bis cc Addetti alle lavorazioni meccanico agricole non soci Addetti alle lavorazioni meccanico agricole soci di cooperative Part time Area dirigenzale Mensile 1.223,43 Giornaliera 49,15 Mensile 1.228,76 Giornaliera 45,70 Mensile 1.142,50 Giornaliera 25,39 Mensile 634,75 Giornaliera 45,70 Oraria 6,86 Giornaliera 90,88 Mensile 2.272,08 Area dirigenzale part time Oraria 11,36 Parasubordinati,sportivi professionisti Soci non artigiani di ogni società, associati in partecipazione non artigiano, famigliari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano minima e massima Minimo mensile Massimo mensile 1.223,43 2.272,08 (se Giornaliera 48,94 non prevista a livello Provinciale) Mensile 1.223,43 Generalità dei lavoratori Minimale Giornaliera 45,70 Premi speciali unitari 2012 Per alcune categorie di lavoratori l art 42 del DPR n.1124/65 ha previsto la possibilità di stabile dei premi speciali unitari determinati in base ad elementi diversi. Tra queste categorie rientrano ti titolari artigiani, i soci artigiani, i famigliari del titolare artigiano e gli associati all imprenditore artigiano. Il premio assicurativo Inail dovuto per ciascuno di questi lavoratori è stabilito annualmente per la classe di rischio in cui rientra l attività svolta. Di seguito si riportano gli importi dei premi dovuti per gli artigiani per l anno 2012. 5 I minimali e i massimali di rendita, la retribuzione convenzionale dei soci ex 230 bis cc subiranno un adeguamento presumibilmente al 1 luglio 2012. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 13

Classi di rischio per l anno 2012 artigiani 1 77,70 2 162,10 3 318,50 4 498,10 5 698,40 6 897,20 7 1.102,40 8 1.212,00 9 1.665,00 Il DPR n.1124/65 prevede il pagamento di premi speciali unitari (dettagliati nella circolare Inail n.12 del 2012) anche per le seguenti categorie di lavoratori: Lavoratori Anno 2012 facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori addetti a lavori di frangitura e spremitura delle olive pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne insegnanti di scuole non statali addetti ad esperienze tecnicoscientifiche o esercitazioni pratiche di lavoro (anno scolastico 2011/2012) alunni e studenti di istituti non statali che svolgono esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche di lavoro (anno scolastico 2011/2012) candidati all emigrazione sottoposti a prova d arte prima dell espatrio 45,70 retribuzione minima giornaliera 45,70 retribuzione minima giornaliera 25,39 retribuzione minima giornaliera 44,49 45,70 retribuzione minima giornaliera insegnamento prescolare 47,05 48,32 retribuzione minima giornaliera insegnanti prescolare con funzioni direttive 44,49 45,70 retribuzione minima giornaliera insegnamento scolare 48,25 49,55 retribuzione minima giornaliera insegnanti scolare con funzioni direttive 2,35 premio annuale a persona 3,10 premio annuale a persona Un rilievo particolare merita il pagamento del premio per le imprese cooperative che svolgono attività di facchinaggio in quanto per queste con Circolare n.1/12 e note esplicative del 30 gennaio 2012 e del 2 marzo 2012 l Inail ha introdotto l obbligo di invio telematico degli elenchi trimestrali dei soci soggetti ad assicurazione, nonché l obbligo di comunicazione delle retribuzioni effettivamente erogate al fine di provvedere al proporzionale calcolo dei premi speciali trimestrali dovuti in regolazione 6. 6 A decorrere dal 1 gennaio 2007, a seguito del decreto legislativo n.423/2001, la retribuzione imponibile anche per questa tipologia di lavoratori è la retribuzione effettiva determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa. Di conseguenza le cooperative, ai fini della regolazione del premio, devono comunicare all'istituto con cadenza trimestrale non più soltanto l'elenco dei soci lavoratori del trimestre, ma anche le relative retribuzioni effettive. L'INAIL, pertanto, ha realizzato un apposito servizio per inviare gli elenchi trimestrali con modalità telematiche; gli elenchi trimestrali dei soci lavoratori da parte delle cooperative di facchinaggio devono essere presentati esclusivamente tramite il servizio "Regolazione trimestre", con accesso da www.inail.it Punto Cliente - "Polizze facchini". La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 14