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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA POSSIBILITÀ DI PROVVEDERE ALL EROGAZIONE DEI RATEI DI INDENNITÀ DI FUNZIONE E DI FINE MANDATO AD UN EX SINDACO, EX ART. 82 TUEL, IN ASSENZA DI CORRISPONDENTE STANZIAMENTO NEI RELATIVI BILANCI Deliberazione 12 dicembre, n. 99/2016/SRCLIG

Deliberazione n. 99/2016 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria composta dai seguenti magistrati: Angela PRIA Alessandro BENIGNI Francesco BELSANTI Donato CENTRONE Claudio GUERRINI Presidente f.f. Primo Referendario Primo Referendario (relatore) Referendario Referendario nell adunanza del 22 novembre 2016 ha assunto la seguente DELIBERAZIONE - vista la lett. prot. n. 113 del 28 ottobre 2016, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di Riomaggiore (SP), ai sensi dell art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131; - vista l ordinanza presidenziale n. 54/2016 che ha deferito la questione all esame collegiale della Sezione; - udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti; FATTO Con istanza n. 233247 del 17 ottobre 2016, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 113 del 28 ottobre 2016 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di 1

controllo della Corte dei conti per la Liguria il 31 ottobre 2016 con il n. 0004066-31/10/2016-SC_LIG-T85-A, il Sindaco del Comune di Riomaggiore (SP) ha chiesto alla Sezione di controllo un parere formulando i seguenti quattro quesiti: - se sia possibile provvedere all erogazione dei ratei di indennità di funzione e di fine mandato ad un ex sindaco, ex art. 82 TUEL, in assenza di corrispondente stanziamento nei relativi bilanci consuntivi e di previsione; - se è compatibile il pagamento delle suddette indennità, in seguito alla costituzione in mora dell Ente, pur sussistendo degli atti di rinuncia alle stesse per facta concludentia da parte dell ex sindaco ricollegabili a: a) mancata previsione in sede di bilancio previsionale e consuntivo ed alla conseguente mancanza di provvedimenti di impegno e di liquidazione delle spettanze; b) dichiarazioni verbali di rinuncia rese dall ex sindaco nei confronti del segretario comunale, nonché alle dichiarazioni pubbliche rese in sede di campagna elettorale; - se è compatibile con il pagamento delle suddette indennità, in seguito alla messa in mora dell Ente, pur sussistendo per alcune annualità, degli atti di rinuncia specifici quali: a) delibere di giunta e determine del responsabile del servizio finanziario con specifica indicazione nelle stesse della presa d atto della rinuncia; b) lettera di rinuncia a firma dell ex sindaco; - se, qualora l Ente sia tenuto a riconoscere dette indennità, ex art. 82 citato, sia possibile nell ambito della gestione delle spese imputare le stesse alla parte corrente del bilancio 2016, ovvero se sia necessario riconoscere, eventualmente per gli anni pregressi, un debito fuori bilancio. DIRITTO La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto è stata sottoscritta dall organo legittimato a 2

rappresentare l Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Sotto il secondo profilo, circa l ammissibilità oggettiva, la questione appare rientrare solo parzialmente nell ambito della materia della contabilità pubblica riferita alle procedure di spesa ed alla corretta contabilizzazione della stessa. Il secondo e terzo quesito, che possono essere esaminati congiuntamente, vanno considerati inammissibili in quanto un eventuale parere da parte di questa Sezione potrebbe interferire con l espletamento di funzioni giurisdizionali riservate all A.G.O. eventualmente adita in sede di azione civile (per il riconoscimento del credito). Spetterà, quindi, all Ente, nell esercizio della propria attività discrezionale, valutare se il credito sussista e se sia certo, liquido ed esigibile. Diversamente, appaiono ammissibili il primo ed il quarto quesito, trattati congiuntamente, che attengono alla fase discendente, o contabile, dell impegno di spesa che concerne la corretta procedura di imputazione al bilancio dell ente della spesa connessa al pagamento delle indennità di funzione prevista per il sindaco relativa ad esercizi pregressi e, in particolare, la modalità del suo finanziamento considerato che le somme necessarie non erano state stanziate negli esercizi finanziari di competenza. Nel merito occorre ricordare che l art.82, primo comma, del TUEL - in attuazione del principio generale stabilito dall art.77, comma 1, del medesimo testo unico, riconosce al Sindaco un indennità mensile di funzione per l impegno sostenuto al servizio della collettività amministrata. Ai sensi del comma 8 del citato articolo 82, la misura di tale indennità è determinata con apposito decreto del Ministro dell Interno adottato di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, 3

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, rinnovabile ogni tre anni (comma 10) nel rispetto del criterio della dimensione demografica e degli altri ivi indicati. A ciò ha provveduto, in sede di attuazione, il D.M.4 aprile 2000, n.119. Quindi, come indicato nel TUEL, l Ente deve prevedere le indennità spettanti agli amministratori e stanziare in bilancio le somme necessarie, erogandole poi mensilmente agli aventi diritto, previa assunzione dei relativi provvedimenti d impegno di spesa e degli atti consequenziali, senza che occorra una specifica richiesta da parte degli interessati. Nel caso di specie, le indennità previste dalla normativa sopra citata, non solo non sono state erogate ma neppure previste in bilancio. Pertanto, l Ente si domanda quale procedura adottare di fronte alla richiesta di pagamento di tali indennità (pregresse) da parte dell ex sindaco. Sul punto la giurisprudenza contabile, in mancanza della registrazione sul competente intervento o capitolo di bilancio nonché della relativa attestazione della copertura finanziaria, ritiene configurabile la fattispecie del debito fuori bilancio, con particolare riferimento all ipotesi prevista al comma 1, lett. e), dell art. 194 del T.U.E.L., in quanto il debito proviene dall acquisizione di un servizio di evidente utilità reso in favore dell ente locale nell espletamento di pubbliche funzioni se pur in violazione degli obblighi di cui all art.191, comma 1. La figura del Sindaco, infatti, è da sussumere nel rapporto di servizio con l ente amministrato, intendendosi per tale la relazione funzionale che connota il suo inserimento nell apparato organizzativo e nell attività alla quale concorre pur se riferibile all ente (Sezione di controllo Molise, Deliberazione n. 61/2009/PAR). 4

Questo Collegio se da una parte ritiene ammissibile tale soluzione, allo stesso tempo non esclude che l Ente possa ricorrere al finanziamento della spesa in esame, qualora il credito sia riconosciuto come tale, nell ambito della gestione corrente del bilancio 2016, in presenza di fondi idonei e capienti. Difatti, la procedura di cui all art. 194 del TUEL ha la funzione di ricondurre all interno del bilancio obbligazioni contratte in violazione delle procedure di cui all art. 191 del TUEL, consentendo all organo consiliare di riconoscere dei debiti fuori bilancio dei quali è data la concreta prova dell'utilità, congiunta all'arricchimento per l'ente. In altri termini ciò che accomuna le ipotesi di cui all art. 194 è il fatto che il rapporto obbligatorio sorge prescindendo dall'iter ordinario di formazione della volontà dell'ente locale. Nel caso di specie la prestazione del Sindaco discende dalla legge, ossia dalla consultazione elettorale, e la prestazione indennitaria è prevista anch essa dalla normativa di settore; quindi, la verifica dell utilità e dell arricchimento dell Ente sono superate e non necessarie nel caso di specie. Ciò che manca sono gli stanziamenti di bilancio, una volta acclarato che il credito è giuridicamente esistente (valutazione rimessa all Ente) ciò che necessità è il reperimento delle risorse di bilancio. L Ente, pertanto, può ricorrere in modo atipico alla procedura di cui all art. 194 al fine di reperire le risorse necessarie, qualora gli stanziamenti di bilancio finalizzati alle spese in esame non siano capienti. Di contro, qualora le risorse siano già presenti nel bilancio dell Ente, nulla esclude che si possa dare copertura alla spesa in esame sul bilancio corrente. P.Q.M. 5

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Riomaggiore. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Riomaggiore (SP). Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22 novembre 2016. Il Magistrato estensore Francesco Belsanti Il Presidente f.f. Angela Pria Depositato in segreteria il 12.12.2016 Il Funzionario preposto Antonella Sfettina 6