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Transcript:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ROMA RICORSO Per il CO.NA.ME.CO., Coordinamento Nazionale Medici Competenti, con sede in Via Loc. Gricciano s.n.c, Fabrica di Roma (VT) in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Roberto Tafuro, C.F. TFRRRT52L18D969F, rappresentato e difeso dall Avv. Ferruccio Zannini ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Roma, V.le Gorizia, 51/b, C.F. ZNNFRC48R04H501V, P.E.C. ferrucciozannini@ordineavvocatiroma.org, fax 068540651, giusta delega in calce al presente atto; CONTRO MINISTERO DELLA SALUTE in persona del ministro pro tempore domiciliato presso l Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi, 12, Roma. PER L IMPUGNAZIONE Del decreto del Ministero della Salute del 9.7.2012 in merito all art. 3 ed al modello 3B ivi indicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26.7.2012, Serie Generale. PREMESSO - che il CO.NA.MECO è un sindacato che riunisce e rappresenta i medici competenti (ovvero del lavoro); - che la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenuta nel d.lgs. n. 81/08 ed in particolare l art. 40, comma 1, prevede espressamente che il medico competente trasmetta per via telematica i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori ai competenti 1

organi territoriali, indicando gli elementi specificati nel modello 3B allegato al suddetto D. Lgs. 81/08, entro il primo trimestre dell anno successivo alla raccolta dei dati. Il testo originario dell allegato 3B, prevedeva i contenuti minimi da inoltrare per via telematica, i quali risultavano essere i seguenti: Dati identificativi dell azienda Dati identificativi del Medico competente Rischi cui sono esposti i lavoratori Protocolli sanitari adottati Infortuni denunciati Malattie professionali segnalate Tipologia dei giudizi di idoneità Successivamente, il Ministero della Salute, con il D.M. del 9.7.2012, pubblicato nella G.U. del 26.7.2012, serie generale, riformulava l allegato 3B ampliandolo enormemente i dati contenuti, come dal modello che si allega al presente reclamo. - che l art. 58 del D. Lgs. N. 81/08 prevede, altresì, una sanzione pecuniaria di rilevante entità da 1.000,00 ad 4,000,00, in caso di mancata trasmissione dei dati con l allegato mod. 3B, riformulato dal D.M. 9.7.2012. - che il modello 3B così come specificato ed ampliato dal decreto del Ministero della salute, viola per vari aspetti la disciplina in merito alla protezione dei dati personali contenuta nel D. Lgs. 196/2003 nonché quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008, e per tale motivo deve considerarsi illegittimo per i seguenti MOTIVI A) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA E VIOLAZIONE DI LEGGE. 1) Preliminarmente, occorre evidenziare che i medici competenti sono dei 2

soggetti privati e, conseguentemente, sono vincolati dalla disciplina inerente tali soggetti nella raccolta e trasmissione dei dati sensibili, quali quelli inerenti la salute. In merito l art. 25, comma 1, lettera c), del D. LGS. 81/2008, prevede che il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente. Inoltre, l art. 53 comma 4, del D. Lgs. 81/2008, prevede che: la documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali. Non solo, ma la stessa legge sulla protezione dei dati personali, il D. LGS. 196/03, all art. 1 prevede espressamente che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Quindi si deve fare riferimento, in materia di dati personali, e ancora di più in materia di dati sensibili, ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica. Quindi, il medico competente ha una responsabilità nell acquisizione e nella tenuta dei dati personali dei soggetti visitati imposta dalla legge. Poichè l art 23 della legge relativa alla protezione dei dati personali prevede che il trattamento dei dati da parte di privati e ammesso solo con il consenso espresso dell interessato e l art. 26 prevede che i dati sensibili 3

possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell interessato e previa autorizzazione del garante, non può essere imposta al medico competente, che è un soggetto privato, la trasmissione di dati privati e sensibili, e per di più sanzionandone il mancato inoltro, senza considerare se vi sia stato o meno il consenso da parte del soggetto interessato. Inoltre, la trasmissione e la diffusione di tali dati per fini non meglio specificati da parte del medico competente, con le modalità indicate nel D. Lgs. 81/08, senza uno specifico consenso o liberatoria da parte dei soggetti interessati, lo espone a gravi rischi di azioni sanzionatorie sia da parte di quest ultimi che da parte delle preposte competenti autorità. E non vale a smentire tale considerazione, la previsione dell art. 26, comma 4, lettera d), del D. Lgs. 196/03, nella parte in cui stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, ma con l autorizzazione del Garante, quando il trattamento è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro, perché tale dispositivo fa espressamente salve le disposizioni del codice di deontologia che impone il segreto professionale, richiamato, del resto, anche dallo stesso d. lgs. 81/2008 all art. 25, come sopra menzionato. Quanto sopra, rende evidente l illegittimità del decreto 9.7.2012, ed in particolare quanto previsto in merito al contenuto dell allegato 3B nonché alle modalità di trasmissione di detto allegato, in relazione alla sanzione prevista dall art. 58 del D. Lgs. 81/08, in quanto impone al medico competente di violare le norme deontologiche e sul trattamento dei dati personali e sanziona 4

lo scrupoloso rispetto delle norme sopra menzionate, esponendolo ad azioni da parte dei privati e degli organi di garanzia competenti. 2) L illegittimità dell obbligo sancito in capo ai medici competenti dell inoltro di tutti i dati previsti nel modello 3B, si traduce, altresì, in impossibilità in merito a quanto previsto nel rigo 45 di tale modello, intitolato ALCOLDIPENDENZA. In proposito l art. 41, comma 4 bis del D. Lgs. 81/08 prevede che le condizioni e le modalità dell accertamento dell eventuale alcol dipendenza, devono essere stabilite a seguito di accordo Stato-Regioni. Tale accordo, ad oggi, non si è verificato. Quindi, non è stabilito quali siano le modalità di esecuzione delle verifiche e, soprattutto, i valori limite da considerare normali. L accertamento del suddetto parametro previsto nel modello 3B, allo stato, non è irrealizzabile. Da ciò l evidente eccesso di potere perpetrato con il decreto ministeriale nell inserire anche tale elemento nel modello 3B, a pena, ripetesi, di sanzioni in caso di inottemperanza. 3) Le violazioni sopra esposte sono evidenti e trovano pieno ingresso nel momento in cui, a fronte dell inoltro di tutti i dati richiesti e previsti dall allegato 3B così come modificato dal decreto 9.7.2012 del Ministero della salute, sussiste la possibilità di associare i dati personali e, soprattutto, i dati sensibili al soggetto a cui afferiscono. Ed è proprio in ciò che si fonda il secondo motivo di doglianza. Infatti, il modello 3B contiene informazioni tali da rendere individuabili i soggetti ai quali si riferiscono i dati trasmessi. La nuova formulazione dell allegato 3B, in considerazione delle informazioni da trasmettere, rende, individuabili e quindi riconoscibili, i soggetti ai quali 5

i dati si riferiscono in una molteplicità di casi (a titolo esemplificativo tutti i casi di unico dipendente, o di unico dipendente di un sesso, o di unico addetto a determinate mansioni). Non solo, ma se si considera la molteplicità dei software facilmente reperibili che permettono di incrociare gli elementi delle banche dati, le informazioni contenute nel modello 3B sono tante e tali da rendere individuabile il soggetto al quale afferiscono in una innumerevole molteplicità di casi. A tale conclusione, si perviene, altresì, se si considera quanto indicato nell allegato 4A (codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per scopi statistici e scientifici) al Codice di protezione dei dati personali, ed in particolare nell art.4 in merito alla identificabilità dell interessato ed all art. 5 in merito ai criteri per la valutazione del rischio di identificazione. L art. 4, comma 1, lett. a) prevede espressamente che un interessato si ritiene identificabile quando, con l impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati identificativi della medesima. Nella presente fattispecie, non v è chi non veda la facilità con la quale possono associarsi i dati sensibili da comunicarsi e i soggetti ai quali si riferiscono tali dati, in considerazione del numero e del tenore specifico degli elementi da comunicare (dati identificativi dell azienda con riferimento alla singola unità produttiva, numero dei lavoratori, sesso, mansioni svolte, lavoratori temporaneamente inidonei alla mansione, ecc.). La gravità della lesione è evidente se si considera che gli elementi da 6

specificare nel modello 3B si riferiscono non solo alle patologie derivate dall attività svolta, ma anche situazioni soggettive quali l alcoldipendenza e l uso di sostanze psicotrope e stupefacenti che possono ricondursi con un semplice incrocio di dati a soggetti specifici. Quanto sopra evidenzia in modo cristallino l esistenza di un eccesso di potere che impedisce di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento. In particolare, i soggetti dipendenti delle imprese per le quali è prevista la trasmissione dei dati personali e sensibili, a pena di sanzione, da parte dei medici competenti, subiscono una sproporzionata ed ingiustificata diminuzione della tutela della privacy rispetto a tutti gli altri cittadini. Il raggiungimento dei fini epidemiologici che giustifica la raccolta dei dati personali e sensibili, può essere realizzato senza la necessaria raccolta di tutti gli specifici dati indicati nell allegato 3B, circostanza che, per contro, rende individuabile il soggetto titolare degli stessi. 4) Altro aspetto non meno rilevante, è la totale carenza di specificazione delle modalità che dovrebbero proteggere i dati trasmessi. Il D. LGS. 81/2008 prevede che la trasmissione debba avvenire in via telematica ma non specifica il programma e le modalità attraverso le quali detti dati sono protetti. Quindi, la normativa in parola non può essere applicata se prima non venga specificato e testato il sistema informatico mediante il quale effettuare la trasmissione di dati che, per la mole dei numeri in considerazione, rischia di diventare una vera e propria schedatura che, se finisse in mani sbagliate, metterebbe i soggetti ai quali si riferiscono i dati, che debbono considerarsi in un certo senso più deboli a causa delle eventuali patologie a rischio, alla mercé di soggetti speculatori privati e senza scrupoli finalizzati 7

esclusivamente a lucrare sulle malattie e/o sui timori di tale soggetto. La semplice trasmissione dei dati, senza un protocollo che li renda inintellegibili e non intercettabili, espone gli stessi a manomissioni, distruzione, alterazione, rintracciabilità, mettendo in grave rischio anche la privacy dei titolari degli stessi. Tanto premesso si CONCLUDE Affinchè l Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, Voglia: 1) dichiarare illegittimo il modello 3B così come specificato nel decreto del Ministero della Salute del 9.7.2012; 2) dichiarare illegittima e vietare la trasmissione dei dati così come prevista dall art. 40 del D. Lgs. 81/08 con riferimento al modello 3B; 2) dichiarare illegittima e vietare l applicazione della sanzione prevista nell art. 58, comma 1, lett. e), del D. Lgs 81/08, con riferimento al modello 3B. Allegati: 1) Decreto del Ministero della Salute del 9.7.2012; 2) Modello 3B. Roma, Avv. Ferruccio Zannini Delego l Avv. Ferruccio Zannini del foro di Roma, patrocinante in Cassazione a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in tutti i suoi gradi e stadi sia di cognizione che di esecuzione, concedendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, riscuotere le somme nonché di eleggere per me altri speciali domicili in causa e di farsi sostituire con pari facoltà da altri procuratori, ritenendo sin d ora 8

per rato e valido ogni suo operare. Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma Viale Gorizia 51/b Dichiaro espressamente di essere stato informato ai sensi dell art.4, 3 co., del D.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, anche quelli sensibili ai sensi della vigenti norme sulla privacy. Roberto Tafuro Avv. Ferruccio Zannini 9