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Nicola Giuliano - Dottore commercialista Aldo Fazzini- Consulente aziendale Matteo Martelli - Dottore commercialista Andrea Gasparoni Dottore commercialista CIRCOLARE N. 05/2019 Ai gentili Clienti Loro sedi PREMESSA Con la presente circolare, siamo ad evidenziare le norme attualmente in vigore, in materia di (i) definizione agevolata delle liti pendenti e (ii) la regolarizzazione delle violazioni formali in vista della prossima scadenza del 31 maggio 2019. DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI Per effetto dell art. 6 del DL 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019 ), entrato in vigore il 24.10.2018 e convertito nella L. 17.12.2018 n. 136, è possibile definire in modo agevolato le liti tributarie pendenti in cui è controparte l Agenzia delle Entrate. Il requisito per accedere alla definizione consiste nella necessità che il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale sia stato notificato, al più tardi, entro il 24.10.2018. Inoltre, la lite deve ancora essere pendente, anche in Cassazione, nel momento in cui si presenta la domanda di definizione. In relazione alla definizione agevolata delle liti pendenti, il successivo art. 7 del DL 119/2018 prevede poi specifiche delle disposizioni riguardanti le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro del CONI alla data del 31.12.2017, che analizzeremo successivamente. Le disposizioni di attuazione della definizione delle liti pendenti sono state stabilite con il provvedimento Agenzia delle Entrate 18.2.2019 n. 39209 che ha anche approvato il modello per presentare la domanda entro il 31.5.2019. Ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni sono state fornite dalla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 6 del primo aprile 2019. 1

Liti che possono essere definite I processi che possono essere definiti sono quelli che rientrano nella giurisdizione tributaria in cui è controparte l Agenzia delle Entrate. Non rientrano nella definizione le liti su atti impositivi emessi da enti diversi, come ad esempio l Agenzia delle Dogane e i Comuni. Gli enti territoriali (es. Comuni, Regioni, Camere di commercio) potevano, con proprio regolamento, deliberare l accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il 31.3.2019. Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie nelle quali è parte unicamente l agente della riscossione, ancorché inerenti ai tributi amministrati dall Agenzia delle entrate e ad atti aventi comunque natura impositiva. Sono invece definibili le liti relative ad atti dotati di natura impositiva che vedono come parte in giudizio, assieme alla stessa Agenzia, anche l agente della riscossione. Atti suscettibili di definizione La lite deve riguardare atti impositivi : secondo l interpretazione dell Agenzia delle Entrate fornita nelle istruzioni al modello di domanda approvato con il Agenzia delle Entrate 18.2.2019 n. 39209, devono ritenersi esclusi i ricorsi aventi ad oggetto unicamente atti di mera liquidazione e riscossione (ad esempio, avvisi di liquidazione, ruoli e cartelle di pagamento). Il comma 1 dell articolo 6 prescrive infatti, che la definizione agevolata attiene alle controversie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi, vale a dire avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata. Siamo comunque ad evidenziare le seguenti situazioni particolari: o o Cartelle di pagamento. Se la cartella di pagamento si limita solo a riscuotere importi derivanti da pregressi avvisi di accertamento o da sentenze del giudice tributario, di norma non appare definibile. Inoltre se la cartella deriva da semplici imposte dichiarate ma non versate, non rientra nella definizione essendo un mero atto liquidatorio; mentre se viene invece rettificata la dichiarazione, ad esempio disconoscendo deduzioni o detrazioni d imposta, è possibile definire. Avvisi di liquidazione. Nella circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2019 n. 6 è stato specificato che sono definibili le liti nella misura in cui l avviso di liquidazione non sia espressione di una semplice riscossione di tributi dichiarati, o derivanti da atti presentati per la registrazione. 2

Notifica del ricorso entro il 24.10.2018 La definizione è subordinata al fatto che la notifica del ricorso in Commissione tributaria provinciale sia avvenuta entro il 24.10.2018. Oltre a ciò, la lite deve ancora essere pendente, anche presso la Corte di Cassazione o in sede di rinvio, alla data di presentazione della domanda di definizione, il cui termine scade il 31.5.2019. Rimangono pertanto esclusi dall ambito della definizione agevolata: - i rapporti esauriti alla data del 24 ottobre 2018, in quanto già regolati da pronunce divenute definitive per mancata impugnazione ovvero già regolati da sentenze emesse dalla Corte di cassazione, che non abbiano disposto il rinvio al giudice di merito. In particolare, la pubblicazione della sentenza di cassazione, attraverso il deposito in cancelleria, individua la fase terminale del processo; - i rapporti anche se pendenti alla data del 24 ottobre 2018 esauriti alla data di presentazione della domanda di definizione, a seguito di deposito di sentenza emessa dalla Corte di cassazione, che non abbia disposto il rinvio al giudice di merito. Sono, inoltre, da considerarsi esauriti e, come tali, esclusi dalla definizione in esame, i rapporti per i quali, alla data del 24 ottobre 2018 e a quella di presentazione della domanda, si sia già perfezionata la mediazione tributaria, di cui all art. 17 bis del D.lgs. 546/1992 ovvero la conciliazione giudiziale. Benefici derivanti dalla definizione Gli effetti della definizione della lite possono concretizzarsi, a seconda dell andamento del processo, in uno stralcio più o meno consistente delle imposte, oppure nel solo stralcio di sanzioni amministrative e interessi. Piu precisamente: o se l Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi; o se l Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado (a prescindere dal fatto che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi; o se c è stata soccombenza del contribuente, occorre pagare tutte le imposte (il beneficio consiste nel solo stralcio di sanzioni e interessi); o se il processo è pendente nel primo grado di giudizio, si paga il 90% delle imposte (in base al provv. Agenzia delle Entrate 18.2.2019 n. 39209, la costituzione in giudizio deve essere avvenuta entro il 24.10.2018); o se, al 24.10.2018, il processo pendeva in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione oppure erano pendenti i termini per la riassunzione, si paga il 90% delle imposte (provv. Agenzia delle Entrate 18.2.2019 n. 39209); o se il contribuente è stato vincitore in tutti i gradi di merito e, al 19.12.2018, il processo pende in Cassazione, si ha lo stralcio del 95% delle imposte (per la circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2019 n. 6, è necessaria una totale vittoria del contribuente in ogni grado, con esclusione della soccombenza reciproca). 3

Nella soccombenza ripartita (si pensi ad un ricorso contro un avviso di accertamento la cui pretesa sia stata ridotta dal giudice), occorre distinguere la quota di atto annullata da quella confermata. Liti su atti relativi solo a sanzioni fiscali Se la lite riguarda esclusivamente sanzioni non collegate al tributo si paga: o il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado); o il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, e non si è formato il giudicato). Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo, si ha il totale stralcio della sanzione. Sanzioni da omesso versamento La circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2019 n. 6 specifica che le liti inerenti solo a sanzioni derivanti dall omesso o ritardato pagamento di tributi dichiarati non sono definibili, in quanto si è in presenza di atti non impositivi ma derivanti da attività solo liquidatorie. Processi pendenti in Cassazione Se il processo, al 19.12.2018, pende in Cassazione e, nei pregressi gradi di merito, l Agenzia delle Entrate è stata sempre soccombente in modo integrale, la lite si definisce pagando solo il 5% dell imposta. Per la circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2019 n. 6, la definizione al 5%, essendo di stretta interpretazione, non trova applicazione per le liti concernenti esclusivamente le sanzioni. Compilazione del modello Per definire la lite occorre presentare domanda entro il 31.5.2019, tramite il modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 18.2.2019 n. 39209. L invio può avvenire solo tramite trasmissione telematica. Per ogni controversia (quindi per ogni atto impugnato, a prescindere dal fatto che i ricorsi avverso distinti atti siano stati riuniti, o dal fatto che il contribuente, con unico ricorso, abbia impugnato più atti) va presentata una domanda autonoma. Versamenti Il pagamento, di tutte le somme dovute o della prima rata, deve avvenire entro il 31.5.2019, utilizzando l ordinario modello F24. La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro) può avvenire in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Si applicano gli interessi legali calcolati dall 1.6.2019. L ultima eventuale rata scade il 28 febbraio 2024. 4

È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, ai sensi dell art. 17 del D.lgs. 241/97. Associazioni e società sportive dilettantistiche L art. 7 del D. L 119/2018 prevede, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI al 31.12.2017, una definizione delle liti più vantaggiosa. Atti definibili Sono definibili i seguenti atti: - gli inviti al contradditorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi notificati fino al 24 ottobre 2018 e per i quali alla stessa data, non sia stato notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l accertamento con adesione; - gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento; - gli avvisi di accertamento notificati fino al 24 ottobre 2018 non impugnati e non ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell ambito di applicazione dell articolo 15 del D.lgs 19 giugno 1997, n. 218 che disciplina l acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento. Le società e le associazioni sportive non possono avvalersi della definizione agevolata qualora l ammontare delle maggiori imposte indicate nell atto da definire, relativamente a ciascun periodo d imposta, è superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00), per ciascuna delle imposte IRES od IRAP. La maggiore IVA non rientra nel calcolo in quanto deve essere versata per intero. Benefici Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche la definizione delle liti comporta i seguenti benefici. È infatti necessario pagare: o il 40% delle imposte e il 5% di sanzioni e interessi se la lite, al 24.10.2018, pende in primo grado senza che ancora ci sia stata la sentenza; o il 10% delle imposte e il 5% di sanzioni e interessi in caso di vittoria in giudizio del contribuente al 24.10.2018; o il 50% delle imposte e il 10% di sanzioni e interessi in caso di soccombenza in giudizio del contribuente al 24.10.2018. 5

Si fa riferimento all ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24.10.2018. Presentazione della domanda La domanda deve essere presentata con il modello approvato mediante il provv. Agenzia delle Entrate 18.2.2019 n. 39209, che contiene un apposita sezione per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI L art. 9 del DL 119/2018 prevede la possibilità di sanare le violazioni formali commesse sino al 24.10.2018. Le violazioni formali oggetto della sanatoria sono (i) le irregolarità che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione o sul versamento del tributo e (ii) quelle il cui accertamento è di competenza degli uffici dell Agenzia delle Entrate Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d imposta regolarizzare. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di 200 euro per ciascuna annualità cui si riferiscono le violazioni formali, tramite modello F24 in un'unica soluzione (entro il 31 maggio 2019) ovvero in due rate (la prima entro il 31 maggio 2019, la seconda entro il 2 marzo 2020). Il codice tributo da utilizzare è PF99. La somma di Euro 200 non è compensabile con eventuali crediti d imposta disponibili ex. art 17 del D.lgs 241/1997. Oltre al pagamento è necessario, al fine del perfezionamento della procedura, rimuovere le irregolarità od omissioni, entro il 2 marzo 2020. La mancata rimozione per giustificato motivo di tutte le violazioni formali commesse non pregiudica gli effetti della regolarizzazione, qualora la rimozione sia effettuata entro il termine fissato dall Ufficio dell Agenzia delle Entrate (non inferiore a 30 giorni). Non rileva il numero di violazioni, bensì il periodo d imposta. Se diverse violazioni sono state in un unica annualità, pertanto, l importo da versare sarà soltanto di 200 euro. Sussiste alternatività tra la definizione della lite e la definizione delle violazioni formali (risposta interpello Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 101). Ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni sono state fornite dalla circolare dell Agenzia delle Entrate n.11 del 15 maggio 2019. Ambito oggettivo La regolarizzazione di tale sanatoria riguarda le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell imposta e sul versamento del tributo ma 6

idonee ad arrecare pregiudizio all esercizio delle azioni di controllo e che quindi non possono essere considerate violazioni meramente formali, queste ultime non punibili ai sensi dell art. 6, comma 5-bis, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. L ambito applicativo della disposizione è piuttosto ampio, ricomprendo anche le violazioni commesse dal sostituto d imposta e dagli intermediari e includendo non solo gli adempimenti dichiarativi ma anche le comunicazioni di dati, sempreché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile e dell imposta. Da ciò ne consegue che possono essere sanate, tra le altre, anche le seguenti violazioni: irregolarità formali relative al contenuto delle dichiarazioni; presentazione omessa o tardiva dei modelli INTRASTAT, delle comunicazioni periodiche IVA e delle comunicazioni obbligatorie a carico degli operatori finanziari; tardiva annotazione delle operazioni nei registri IVA; invio tardivo delle dichiarazioni di inizio, variazione e fine attività (ex art. 35 del D.P.R. n. 633/1972); le violazioni afferenti all omessa o irregolare applicazione dell inversione contabile ex. art. 6, comma 9 bis e bis1, 9-bis2 e 9-bis3 del D.lgs 471/1997; effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità senza aver verificato l avvenuta trasmissione della dichiarazione d intento da parte degli esportatori abituali. L omessa presentazione del modello F24 a zero. Per quanto concerne le violazioni dichiarative possono essere regolarizzate soltanto le omissioni che non incidono sulla determinazione dell imponibile o dell imposta come nel caso di eventuali inesattezze nella compilazione dei quadri RS (prospetti vari) e RV (riconciliazione dei dati contabili e fiscali). Parimenti possono beneficiare della sanatoria le violazioni riguardanti i soppressi obblighi di indicazione separata in dichiarazione dei costi black list o di comunicazione delle minusvalenze. Alla data odierna non è chiaro se la regolarizzazione in esame possa riguardare anche le violazioni formali per le quali il contribuente avrebbe potuto usufruire della c.d remissione in bonis. Trattandosi di violazioni connesse ad adempimenti cui è subordinato l accesso a regimi fiscali opzionali, le stesse potrebbero, infatti restare escluse in quanto incidenti sulla determinazione della base imponibile/imposta. Esclusioni Il provvedimento dell Agenzia delle Entrate, specifica che neon rientrano nel campo di applicazione della regolarizzazione: 7

- L omessa presentazione delle dichiarazioni dei Redditi/Irap/Iva (in quanto l omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile, anche qualora non dovesse risultare alcuna imposta dovuta); - La violazione connessa con la deduzione dei costi oggetto di operazioni non realmente effettuate ex. art. 8 del D.L. 16/2012; - Le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, ossia con procedimento concluso al 19 dicembre 2018; - le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018, ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva (ovvero altre forme di definizione agevolata anteriormente al versamento); - le violazioni afferenti agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all art. 4 comma 1 del D.L. n. 167/1990 (compilazione del quadro RW). In particolare l art. 9 del D.L. n. 119/2018 esclude espressamente dalla sanatoria le violazioni sul quadro RW e inerenti alla voluntary disclosure. Al riguardo il provvedimento dell Agenzia delle Entrate precisa che la regolarizzazione non si applica agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater del D.L. n. 167/1990), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura. - La sanatoria non può, inoltre, essere esperita dai contribuenti per l emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) sia con riferimento alle violazioni inerenti all IVIE e IVAFE. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Legnano, 20 Maggio 2019 Studio Giuliano 8