Nota Informativa n. 9/2018

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1 MASSIMO MOSCATELLI SALVATORE CUCCA FRANCESCO NESCI MARIO MASTROMARINO MICHELE BOLOGNESI dott. FRANCESCO PIZZUTI dott. NICOLA LETTIERI ragionier VALTER PAVANI Premessa: Nota Informativa n. 9/2018 La presente nota informativa è dedicata all esame sintetico delle principali novità contenute nel Decreto Fiscale (DL 119/2018, (GU n.247 del ), in particolare in materia di pacificazione fiscale. INDICE Pacificazione Fiscale 1 Definizione agevolata dei PVC Pag. 1 2 Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento Pag. 2 3 Rottamazione Ter Pag. 2 4 Stralcio minicartelle Pag. 3 5 Definizione agevolata delle controversie tributarie Pag. 4 6 Regolarizzazione società / Associazioni sportive dilettantistiche Pag. 4 7 Integrativa speciale Pag. 5 Studio di Bologna via San Vitale 40/3/a Bologna tel tel fax codice fiscale studiomoscatelli@riparto.it sito: Studio di Rimini via Serpieri, n Rimini tel fax Definizione agevolata dei PVC Il Decreto Fiscale concede la possibilità di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione (di seguito PVC ) notificati entro il 24 ottobre La regolarizzazione riguarda le violazioni in materia di IRES, IRPEF, addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA. Per rientrare nell agevolazione, è necessario che non sia stato notificato l avviso di accertamento o ricevuto l invito al contraddittorio antecedentemente alla data di entrata in vigore della norma. Il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando un apposita dichiarazione entro il 31 maggio con le modalità che saranno stabilite con provvedimento dell Agenzia delle Entrate pagando soltanto gli importi dovuti a titolo di imposta, è quindi escluso il versamento delle sanzioni e degli interessi, ad eccezione degli interessi di mora per i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall art. 2, par. 1, lett. A) Decisione , n.2014/335/ue. Inoltre, nella dichiarazione, non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati le perdite dei precedenti esercizi, ed è esclusa la compensazione con i crediti disponibili. In caso di PVC consegnato a soggetti in regime di trasparenza, sia società di persone che di capitali, la dichiarazione può essere presentata dai soci al fine di regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili. 1

2 La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in un'unica soluzione o della prima rata entro il Infatti, le somme dovute possono essere versate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (in luogo di 8/16 rate se le somme dovute superano euro). In caso di mancato perfezionamento non si produce alcun beneficio e l Ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni contestate. Con riferimento ai periodi d imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei PVC, i termini di accertamento sono prorogati di due anni. 2. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento Gli atti di accertamento definibili attraverso il nuovo istituto, possono essere così classificati: - avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e atti di recupero; - importi contenuti negli inviti al contraddittorio. Gli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili a tale data, possono essere definiti con il pagamento a titolo di imposta senza sanzioni e interessi, entro 30 giorni da tale data, ovvero, se più ampio, entro il termine ordinariamente previsto per il ricorso, che residua dal 24 ottobre La definizione delle somme contenute negli inviti al contraddittorio, si determina con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni e interessi, entro 30 giorni dal 24 ottobre Sono altresì definibili gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre. Il procedimento di definizione agevolata si perfeziona con il pagamento delle somme dovute in un'unica soluzione o della prima rata. Infatti, è possibile la rateazione degli importi dovuti in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (in luogo di 8/16 rate se le somme dovute superano euro). Sono escluse dalla definizione agevolata gli atti emessi nell ambito della voluntary disclosure e non è ammessa la compensazione con eventuali crediti disponibili. Nel caso in cui l agevolazione sia perfezionata da un coobbligato, produce effetto in favore degli altri. 3. Rottamazione Ter I debiti affidati agli Agenti della riscossione nel periodo che possono essere oggetto della rottamazione ter sono i seguenti: - importi dovuti a titolo di capitale e di interessi; - importi a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive; - importi a titolo di interessi per violazioni del Codice della strada. Sono quindi esclusi dalla definizione agevolata le somme iscritte a ruolo riguardanti: - recupero di aiuti di Stato; - crediti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; - sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi a contributi/ premi dovuti dagli Enti previdenziali; - risorse proprie tradizionali (dall art. 2, par. 1, lett. A decisione ,n.2014/335/UE.) e di Iva riscossa all importazione per la 2

3 quale è prevista una specifica modalità di definizione all Art 5 del decreto. La determinazione dell importo dovuto riguarda esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale e di interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese. Sono altresì inclusi i carichi affidati all Agente di riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi del sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n.3/2012. Il contribuente interessato dovrà presentare domanda entro il 30 aprile L agente di riscossione entro il 30 giugno 2019 comunicherà l importo dovuto. Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione o in 10 rate consecutive di pari importo da pagare in cinque anni al 31 luglio e al 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2019, saranno inoltre dovuti gli interessi calcolati al tasso del 2% annuo. I pagamenti possono essere effettuati mediante domiciliazione sul conto corrente, utilizzando bollettini precompilati inviati dall agente della riscossione, direttamente presso gli sportelli dell agente della riscossione. In quest ultimo caso è ammessa la compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione. A seguito della presentazione della domanda di definizione sono sospesi i termini di prescrizione /decadenza fino alla prima/unica rata delle somme dovute. L agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni esecutive ed il debitore non è considerato inadempiente ai fini dell erogazione dei rimborsi d imposta e pagamenti di crediti nei confronti della P.A. Raccordo tra rottamazione Bis e Ter. La rottamazione bis (DL n. 148/2017) prevedeva la definizione agevolata dei carichi affidati all Agente della riscossione dall 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017, ed il pagamento delle somme dovute in un'unica soluzione entro il , o il pagamento rateale in un massimo di 5 rate (luglio/ settembre /ottobre /novembre 2018 e febbraio 2019) Coloro che hanno aderito alla rottamazione bis ma che non hanno adempiuto al pagamento delle rate previste, hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione pagando le rate scadute di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il prossimo 7 dicembre. Il contribuente che procede al pagamento entro il 7 dicembre rientra automaticamente nei benefici della cosiddetta rottamazione ter. In questo caso l Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente entro il 30 giugno 2019 una comunicazione con il differimento dell importo residuo da pagare,relativo alla cosiddetta rottamazione bis, ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal Al debitore è consentito di effettuare il versamento delle rate differite in unica soluzione entro il Stralcio minicartelle I debiti di importo residuo di 1000 euro alla data del 24 ottobre 2018, risultanti da carichi affidati all Agente di riscossione tra il 01 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati. Le somme versate dal 24 ottobre sono imputate alle rate da corrispondere per altri debiti inclusi nella definizione agevolata. Le disposizioni di cui sopra non si applicano a: - recupero di aiuti di Stato; 3

4 - crediti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; - sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi a contributi/ premi dovuti dagli Enti previdenziali; - risorse proprie tradizionali (dall art. 2, par. 1, lett. A decisione ,n.2014/335/UE.) e di Iva riscossa all importazione per la quale è prevista una specifica modalità di definizione all Art 5 del decreto. 5. Definizione agevolata delle controversie tributarie Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l Agenzia delle Entrate pendenti in ogni grado e stato di giudizio, possono, a domanda del soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, essere definite attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia al netto degli interessi e delle sanzioni. In caso di soccombenza dell Agenzia delle Entrate nell ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data di entrata in vigore del Decreto fiscale, si può procedere alla definizione con il pagamento del: - 50% del valore della lite, in caso di soccombenza dell Agenzia delle Entrate nella pronuncia di 1 grado. - 20% del valore della lite, in caso di soccombenza dell Agenzia dell Entrate nella pronuncia di 2 grado. Le controversie che riguardano solo le sanzioni non collegate ai tributi possono essere definite con il pagamento del: - 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell Agenzia delle Entrate nell ultima/unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre % negli altri casi. Nella procedura in esame per le controversie relative a sanzioni collegate ai tributi, non sono dovute le sanzioni se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione. La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 maggio Se gli importi dovuti superano i 1000 euro è ammesso il pagamento in massimo 20 rate trimestrali. E esclusa la compensazione. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente non presenti un apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in esame. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno Se entro tale data il contribuente deposita presso l organo giurisdizionale copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o la prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre L eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio Il diniego può essere impugnato dal contribuente entro 60 giorni, dinanzi all organo giurisdizionale presso cui pende la controversia. Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio Regolarizzazione società / Associazioni sportive dilettantistiche Le società' e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi: 4

5 - della dichiarazione integrativa speciale per ciascun anno d imposta, nel limite di euro di imponibile annuo; - della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, attraverso il versamento di del 50% delle maggiori imposte accertate (IVA esclusa) e del 5% delle sanzioni e degli interessi; - della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie. Nel caso di liti pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie il decreto prevede: - per le liti in primo grado di giudizio il versamento del 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati; - in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018, il pagamento del 10% del valore della lite e del 5 % delle sanzioni e degli interessi; - in caso di soccombenza in giudizio dell Associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018, il pagamento del 50% del valore della lite e il 10% delle sanzioni e degli interessi accertati. La definizione agevolata è preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. 7. Integrativa speciale Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali, presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini IRES/IRPEF e addizionali, imposte sostitutive, ritenute e contributi previdenziali, IRAP e IVA. L'integrazione è ammessa, nel limite di euro di imponibile annuo e comunque non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a euro. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, è possibile procedere con il pagamento: - di un imposta sostitutiva pari al 20% del maggior imponibile IRPEF o IRES ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e IRAP; - di un imposta sostitutiva pari al 20% delle maggiori ritenute; - dell aliquota media per l IVA, e nei casi in cui non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria. La dichiarazione integrativa deve essere inviata all Agenzia delle Entrate per uno o più periodi di imposta, per i quali al 24 ottobre 2018 non siano scaduti i termini per l accertamento. Le somme dovute possono essere versate in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019, è esclusa la compensazione, o pagate in 10 rate semestrali, versando la prima entro il 30 settembre La dichiarazione integrativa speciale costituisce titolo per la riscossione in base agli imponibili indicati. La procedura in questione non può essere esperita: - se il contribuente non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016; 5

6 - se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della suddetta procedura; - per far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all estero. * * * In ogni caso lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti, Bologna, Rimini 08 novembre 2018 Studio Moscatelli Commercialisti 6

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