De Poi & Associati STUDIO DI DIRITTO COMMERCIALE & TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE. Ai Signori Clienti Loro Sedi D.L.
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- Maddalena Clemente
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1 Treviso, lì Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 13/2018 D.L. 119 / 2018 Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, il D.L. 119/2018 contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Il D.L. 119/2018 è entrato in vigore il , giorno successivo alla sua pubblicazione, tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Il decreto è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono, quindi, suscettibili di modifiche ed integrazioni. Di seguito, una sintetica analisi delle novità contenute nel D.L. 119/2018 in materia di: - IVA: regime sanzionatorio per la fatturazione elettronica; nuovi termini di emissione e registrazione delle fatture; modalità di imputazione dell IVA detraibile nell ambito delle liquidazioni periodiche; invio telematico dei corrispettivi; - definizione pendenze tributarie e dichiarazione integrativa speciale; - rottamazione dei ruoli. Circolare n. 13 del Riproduzione vietata. pag. 1
2 INDICE 1) Novità IVA pag ) Esclusione / riduzione sanzioni per la fatturazione elettronica pag ) Modifica termini di emissione delle fatture pag ) Modifica termini di registrazione delle fatture emesse pag ) Modifica modalità di registrazione delle fatture ricevute pag ) Termini per l esercizio al diritto alla detrazione IVA pag ) Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi pag. 05 2) Definizione delle pendenze tributarie e dichiarazione integrativa speciale pag ) Definizione agevolata dei PVC pag ) Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento pag ) Definizione liti pendenti pag ) Dichiarazione integrativa speciale pag. 08 3) Rottamazione dei ruoli pag ) Rottamazione ter pag ) Stralcio mini cartelle pag. 09 Circolare n. 13 del Riproduzione vietata. pag. 2
3 1. Novità IVA Il D.L. 119/2018, in vigore dal 24 ottobre 2018, ha introdotto alcune misure volte a semplificare il processo di fatturazione elettronica. In primo luogo, è stata inserita una moratoria sulle sanzioni per il primo semestre 2019, nel senso che l Agenzia delle Entrate non potrà irrogare le sanzioni previste in caso di omessa fatturazione (dal 90% al 180% dell IVA), se la fattura sarà emessa entro il termine della liquidazione IVA del periodo di riferimento (mese o trimestre). Le sanzioni sono ridotte dell 80% se le fatture saranno emesse entro il termine della liquidazione del periodo successivo a quello di riferimento. Inoltre, con decorrenza dal 1 luglio 2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall effettuazione dell operazione. Se la data di effettuazione dell operazione (consegna del bene o pagamento del servizio) non coincidono con la data di emissione deve essere indicata in fattura anche la data di effettuazione dell operazione. 1.1 Esclusione / riduzione sanzioni per la fatturazione elettronica (art. 10) In relazione all obbligo di fatturazione elettronica, decorrente dal , al fine di limitare i possibili effetti negativi conseguenti a ritardi nell adeguamento dei sistemi informatici, viene previsto che per il primo semestre del 2019: - sia esclusa l applicazione della sanzione dal 90% al 180% dell IVA 1 se la fattura in formato elettronico viene emessa in ritardo, ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale); Esempio: sarà esclusa l applicazione della sanzione se la fattura relativa ad una operazione effettuata nel mese di gennaio 2019 (o nel primo trimestre 2019) verrà emessa entro il 16 del mese di febbraio (per i mensili) o entro il 16 del mese di maggio (per i trimestrali). - sia applicata la riduzione dell 80% della predetta sanzione se la fattura viene emessa in ritardo ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo. 1 Prevista dall art. 6 del D. Lgs. 471/97. Circolare n. 13 del Riproduzione vietata. pag. 3
4 1.2 Modifica termini di emissione delle fatture (art. 11) A decorrere dall , la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall effettuazione dell operazione. Si precisa che il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell imposta, né i termini per la conseguente liquidazione che rimane ancorato a quello dell effettuazione dell operazione. In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all effettuazione dell operazione, nel documento occorre indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi, o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione. Alcune problematiche operative Nel campo data della e-fattura, dovrà essere indicata la data di trasmissione nel presupposto che la fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa utilizzando il Sistema di Interscambio. 2. Al riguardo si evidenzia che nella generalità dei casi i sistemi contabili attuali sono impostati per determinare il periodo di liquidazione dell IVA in base alla data fattura ed inoltre i termini contrattuali di pagamento sono spesso ancorati alla data fattura, indicata nel relativo campo; ciò potrebbe comportare la necessità di adeguamento del sistema gestionale, così come possibili riflessi finanziari nei termini di incasso dei crediti. 1.3 Modifica termini di registrazione delle fatture emesse (art. 12) Viene disposto che tutte le fatture emesse siano annotate, nell ordine della loro numerazione, non più entro 15 giorni dall emissione, bensì entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione e con riferimento al medesimo mese. La nuova disciplina è entrata in vigore il Modifica modalità di registrazione delle fatture ricevute (art. 13) Viene abolito l obbligo di numerazione progressiva delle fatture d acquisto e delle bollette doganali ricevute (l adempimento risulta peraltro assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio). La nuova disciplina è entrata in vigore il Come riportato dalla Relazione al Decreto 119/18 e come previsto dall art. 21 del DPR 633/72 in base al quale la fattura si considera emessa al momento della sua trasmissione. Circolare n. 13 del Riproduzione vietata. pag. 4
5 1.5 Termini per l esercizio al diritto alla detrazione IVA (art. 14) Viene previsto che l imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione può essere computata in detrazione nella liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell operazione. In altre parole, è possibile detrarre entro il 16 di ciascun mese l'iva a credito risultante dalle fatture ricevute e registrate nei primi 15 giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. La nuova disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell anno precedente. Pertanto, non sembrerebbe possibile, per esempio, computare nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2018 (da effettuarsi entro il ) l'iva a credito derivante da fatture relative ad operazioni la cui esigibilità dell'imposta si è verificata nel corso del 2018, se i documenti sono stati ricevuti dal cessionario o committente nei primi 15 giorni di gennaio La nuova disciplina è entrata in vigore il Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 17) Viene introdotto l obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto. A tal fine, viene modificato l art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015. Tali adempimenti sostituiscono l obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all art. 24 del DPR 633/72. L obbligo è introdotto con decorrenza: - dall , per i commercianti al minuto con volume d affari superiore a ,00 euro. - dall , per la generalità dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto di cui all art. 22 del DPR 633/72; Negli anni 2019 e 2020 è prevista la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta (per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento), per ogni strumento mediante il quale effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è rimborsato mediante credito d imposta. Circolare n. 13 del Riproduzione vietata. pag. 5
6 2. Definizione delle pendenze tributarie e Dichiarazione integrativa speciale Con gli artt. 1, 2, 6 e 8 del D.L n. 119, sono state introdotte diverse definizioni delle pendenze tributarie, che, con alcune eccezioni, si caratterizzano per non comportare alcuno stralcio del debito d imposta, ma solo di sanzioni e interessi. Gli importi, di norma, vanno pagati mediante modello F24, esclusa, però, la compensazione con crediti disponibili. Non sono previste coperture penali, quindi, se la violazione commessa dal contribuente oggetto di sanatoria integra anche un reato, non si può escludere che questo venga perseguito. L art. 9 ha, invece, introdotto disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale. 2.1 Definizione agevolata dei PVC (art. 1) I PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018, per i quali non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio, possono essere definiti pagando soltanto gli importi dovuti a titolo d imposta, con stralcio delle sanzioni e degli interessi. La definizione si perfeziona con la presentazione di una apposita dichiarazione ed il versamento degli importi dovuti (in un unica soluzione o la prima rata) entro il 31 maggio Il mancato perfezionamento comporta la notifica, da parte degli uffici, degli atti relativi alle violazioni contestate. 2.2 Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento La definizione riguarda: - gli avvisi di accertamento; (art. 2) - gli avvisi di liquidazione (provvedimenti che, sovente, sono utilizzati per l imposta di registro, sulle successioni/donazioni, e per le imposte ipotecarie e catastali); - gli avvisi di recupero dei crediti d imposta indebitamente compensati. Per rientrare nella definizione si deve trattare di atti notificati entro il La definizione determina lo stralcio intero di sanzioni, interessi e accessori. Occorre, quindi, pagare per intero le imposte, accettando di conseguenza qualsiasi rilievo. Circolare n. 13 del Riproduzione vietata. pag. 6
7 La definizione si perfeziona con il versamento degli importi dovuti entro il 23 novembre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso che residua dopo l entrata in vigore del decreto. E ammesso il pagamento rateale, ma è esclusa la compensazione. Sono definibili con tale procedura solo gli atti emessi dall Agenzia delle Entrate; sono quindi esclusi gli accertamenti che riguardano ad esempio i tributi locali quali Imu, Tasi e Tari. Sono previste anche le definizioni degli inviti al contradditorio e degli accertamenti con adesione, con caratteristiche analoghe a quelle degli avvisi di accertamento. 2.3 Definizione liti pendenti (art. 6) Le controversie aventi ad oggetto tributi per cui è parte l Agenzia delle Entrate, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ovvero delle imposte, con stralcio, degli importi dovuti a titolo di interessi e delle sanzioni irrogate con l atto impugnato. In caso di soccombenza dell Agenzia delle entrate in primo grado è richiesto il pagamento della metà (1/2) del valore della controversia; in caso di soccombenza in secondo grado, l importo è ulteriormente ridotto ed è pari ad un quinto (1/5) del valore della controversia. Per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo in caso di soccombenza dell Agenzia delle entrate nell ultima o unica pronuncia giurisdizionale è richiesto il pagamento della 15% delle stesse, in caso contrario il 40%. La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 maggio Se gli importi dovuti superano euro è ammesso il pagamento in massimo 20 rate trimestrali. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza del giudizio. È tuttavia esclusa la compensazione. Possono essere definite con la richiamata procedura le controversie con riferimento alle quali il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre Ai fini dell individuazione degli importi dovuti rilevano le sentenze depositate al 24 ottobre Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio Circolare n. 13 del Riproduzione vietata. pag. 7
8 2.4 Dichiarazione integrativa speciale (art. 9) I contribuenti possono correggere errori o omissioni e integrare le dichiarazioni presentate negli anni precedenti pagando sul maggior imponibile: - un imposta sostitutiva del 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell Irap; - un imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un aliquota del 20%; - l aliquota media per l Iva. L integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di euro annuo, e comunque non oltre il 30% di quanto dichiarato; è comunque ammessa l integrazione fino a euro in caso di dichiarazione con imponibile minore a euro. È inoltre necessario che il contribuente: - abbia presentato la dichiarazione fiscale in tutti gli anni di imposta dal 2013 al 2016 (se obbligato); - non abbia avuto formale conoscenza di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La dichiarazione speciale integrativa non può essere presentata per l emersione di attività detenute all estero. Possono essere corrette le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre La dichiarazione integrativa speciale può essere presentata fino al 31 maggio Il pagamento dei maggiori importi deve essere effettuato entro il 31 luglio È possibile il pagamento rateale in 10 rate semestrali: in tal caso la prima rata deve essere pagata entro il 30 settembre E esclusa la compensazione. 3. Rottamazione dei ruoli Gli articoli 3, 4 e 5 del D.L. 119/18 introducono una nuova rottamazioni dei ruoli e l annullamento delle mini cartelle. 3.1 Rottamazione ter (artt 3 e 5) I debiti affidati agli agenti della riscossione possono essere estinti con il solo pagamento degli importi dovuti a titolo di capitale, interessi, aggi e rimborsi delle spese esecutive, senza sanzioni ed interessi di mora. Circolare n. 13 del Riproduzione vietata. pag. 8
9 Possono essere oggetto di rottamazione i carichi affidati all agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre Le domande devono essere presentate dai contribuenti entro il 30 aprile Entro il 30 giugno 2019 l agente della riscossione comunica l ammontare delle somme dovute e le scadenze delle rate richieste. Gli importi devono essere versati entro il 31 luglio 2019 o in 10 rate semestrali, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del 2%. 3.2 Stralcio mini-cartelle (art. 4) I debiti di importo residuo fino a euro, risultanti da carichi affidati all agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati. Le somme versate in passato restano definitivamente acquisite; quelle versate, invece, dal 24 ottobre 2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti inclusi nella definizione agevolata. *** *** Per eventuali necessità, si prega di contattare il professionista di riferimento. Con l occasione si porgono cordiali saluti. Studio Circolare n. 13 del Riproduzione vietata. pag. 9
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