O.S.A.Solo il provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa è impugnabile (R.Turco)

Documenti analoghi
Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

-

Omessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia)

Il Giudice di Pace di Ottaviano avvocato Anna Esposito ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA. Dopo la notificazione della cartella esattoriale il termine di prescrizione del credito diventa decennale (M.

Decurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI. Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

Cartella esattoriale - Vizi di forma: opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (M.Cuomo).

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima

O.S.A. Circolazione con targa prova: requisiti (A. Napoletano) Scritto da Antonio Napoletano Lunedì 20 Luglio :00

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti

Infrazioni al CdS: lo stato di necessità esclude la responsabilità ex art. 4 Legge 689/81

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A.

Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria. Massima:

Omnibus Italia Servizi Assicurativi Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 204 BIS DEL CODICE DELLA STRADA PER

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. R.G. n. CONTRORICORSO PER., in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA Dott. ANTONIO TOMA

La sentenza in commento conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato circa

Giurisprudenza. Corte di Cassazione Sezione II Civile - sentenza 20 maggio 2019, n Pres Felice

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura ordinaria

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

Sottrazione dei punti della patente e giurisdizione

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

Articolo tratto dalla rivista elettronica PL.com- Editore EDK

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

Giurisprudenza. Corte di Cassazione V Sezione Penale - n del 11 maggio 2016

Cass /2011: il preavviso di fermo è impugnabile davanti al Giudice di Pace

Questo il principio promosso dal Giudice di Pace di Ginosa nel giudizio di opposizione avverso il verbale per infrazione rilevata a mezzo Autovelox.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

Revoca della patente: da quando decorre il triennio per il conseguimento della nuova?

GIURISPRUDENZA. Giudice di Pace di Bitonto, sentenza del 19/12/2007

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

E' illegittimo il verbale elevato per mezzo del tutor non consentendo tale apparecchio l' applicazione della tolleranza del 5% prevista dal CdS

MODULO PER RICORRERE DINANZI AL PREFETTO

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

ha pronunciato la presente

POLIZIA MUNICIPALE. Polizia. Argomento

REPUBBLICA ITALIANA GIUDICE DI PACE DI LIVORNO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE SENTENZA. PARADISO ASSUNTA, elettivamente domciliata in. contro

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N.

Cass /2010. Violazione art. 126 bis del CdS: competenza per territorio

Giudice di Pace. Taranto. Sentenza 12 dicembre ha emesso la seguente SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

CORTE DI CASSAZIONE II SEZIONE CIVILE SENTENZA N DEL Cass /2011. Ausiliari del traffico: limite accertamento violazioni

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. 2262/2013. Sanzioni Amministrative. Notifica a mezzo posta privata: nullità

Viceversa, il GdP adito ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente alla luce della normativa vigente in materia.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA Dott. ANTONIO TOMA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Autovelox e Tutor: quale tolleranza applicare? (A. Napoletano) Scritto da Antonio Napoletano Lunedì 23 Marzo :17

Giurisprudenza. Corte di Cassazione II Sezione Civile Ordinanza n del 16 aprile 2018 Pres. Giusti, Rel. Scalisi.

Comunicazione dei dati conducente: non obbligatoria in caso di ricorso (F.Bravaccio)

(Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 08 novembre 2013).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. L.D. IMMOBILIARE S.R.L.

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO - SEZ 1^ nella persona del dott. Martino Giacovelli, ha

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2796 del 23 novembre 2007 emessa dal Tar Campania, Salerno

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Giudice di Pace: annullamento verbale sanzione per passaggio con il rosso

ha pronunciato la presente

PATENTE A PUNTI I Punti dalla Patente si possono decurtare senza l obbligo della preventiva comunicazione.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cass /2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione

Sanzione amministrativa: mancata indicazione del luogo della infrazione (M.Cuomo)

Transcript:

Il ricorrente, senza aspettare la notifica di un provvedimento d'irrogazione di sanzioni amministrative da parte dal prefetto competente, ha proposto opposizione contro un verbale d'accertamento della violazione dell'art. 193, comma 2 e 4bis. Il Giudice di Pace con la sentenza che segue ha ritenuto che il verbale d'accertamento delle violazioni per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa non è, di per sé, lesivo di situazioni giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di un atto di natura procedimentale cui fa seguito un'attività istruttoria destinata a concludersi, ove l'autorità competente ravvisi la sussistenza dell'infrazione contestata, con l'emanazione del provvedimento irrogativo della sanzione, la cui impugnabilità, in sede giurisdizionale, è espressamente riconosciuta dal legislatore (Giu dice di Pace di Nola - Sentenza del 28.03.2014). REPUBBLICA ITALIANA 1 / 6

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA Il Giudice di Pace di Nola Avv. Rosa Turco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 366/2014 avente ad oggetto opposizione al verbale n. < > emesso il 27.12.13 dai Carabinieri di < >, discussa in data 28.03.14 con lettura dl dispositivo in udienza TRA 2 / 6

NNN FRANCESCO, C.F.: < >, rappresentato e difeso dall'avv.to Ggg Rrr presso il medesimo elettivamente domiciliato in < > alla via < > n. 19, giusta procura a margine del ricorso, FAX 081< > OPPONENTE CONTRO PREFETTURA DI NAPOLI OPPOSTA NON COMPARSA RAGIONI DI FATTO E Dl DIRITTO 3 / 6

Con ricorso depositato il 21.01.14 il NNN, proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione n. < > emesso il 27.12.13 dai Carabinieri di < > e notifcato in pari data, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art, 193, comma 2 e 4bis, in quanto alla guida del veicolo Lancia Y tg XX 0X0 XX, a lui intestato, circolava sprovvisto di copertura assicurativa, "..con documenti assicurativi falsi che sono stati ritirati e allegati al presente verbale. Il veicolo, di cui viene ritirato il documento di circolazione, è sottoposto a sequestro amministrativo, è affidato al proprietario. La patente è ritirata e sarà inviata alla Prefettura UTG dì Napoli. A sostegno dei ricorso adduceva: - illegittimità della sospensione e del sequestro perché il suo veicolo era coperto da polizza BTA Ensurance Company Versicherungs BTA stipulata tramite Brooker Sefim di Ppp CCC con sede Napoli; - che egli era l'unico sostentamento per la sua famiglia e la sospensione della patente determinava un danno economico oltre che l impossibilità di raggiungere la sede Iavortiva; - illogicità dell impugnato atto e sua carente motivazione. Chiedeva previa sospensione dell impugnato verbale l annullamento dello stesso; il tutto con vittoria delle spese di lite. All udienza di comparizione, fissata per la chiesta sospensione nell assenza dell' opposta autorità cui regolarmente risultava trasmesso il ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza, il ricorrente si riportava al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento. il Giudice sulla documentazione di causa, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'impugnato verbale per mancanza dei presupposti di legge, assegnava la causa a sentenza e, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, ne leggeva il dispositivo in aula di udienza. Il ricorso è inammissibile Invero, neil'atto impugnuto non viene inflitta al ricorrente alcuna sanzione pecuniaria e, come precisato dalla Suprema Corte ( cfr. sent. n. 11797/2005): Il riconoscimento della possibilità di 4 / 6

proporre opposizione avverso lo stesso verbale d'accertamento delle violazioni, le quali comportino l applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie trova il suo presupposto nella circostanza che esso soltanto (a differenza di quanto stabilito dalla disciplina generale delle sanzioni amministrative) è idoneo ad assumere valore ed efficacia di titolo esecutivo, e perciò ad incidere sulla posizione della persona alla quale la violazione sia addebitata. Ma al di fuori di tale ambito, e quando perciò non si tratti di sanzioni amministrative pecuniarie, il verbale di accertamento é privo di una siffatta particolare efficacia giuridica e la tutela delle posizioni lese non può dunque che esplicarsi nei confronti del provvedimento conclusivo con il quale la sanzione è comminata (nel medesimo senso, con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie estranee al C.d.S, si veda Cass. 02.09.04, n. 17674). La sospensione della patente di guida, di cui si tratta nel presente processo, non è una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale sia consentita l'opposizione contro il verbale". L'odierno ricorrente, infatti ha proposto opposizione al verbale, per violazione dell'art. 193 C.d.S., c. 2^ e 4^ senza aspettare la notifica di un provvedimento d'irrogazione di sanzioni amministrative da parte dal prefetto competente, relativamente alla sospensione della patente e al sequestro del veicolo ai fini della confisca. Avuti riguardo alla mancata comparizione dell'opposta Autorità nulla viene disposto per le spese del giudizio P.Q.M. Il Giudice definitivamente pronunciando, così provvede: 5 / 6

Dichiara l inammissibilità dell'opposizione proposta da NNN Francesco; Nulla per le spese di giudizio. Così deciso in Nola li 28.03.2014 Il Giudice di Pace Avv. Rosa Turco 6 / 6