Il ricorrente, senza aspettare la notifica di un provvedimento d'irrogazione di sanzioni amministrative da parte dal prefetto competente, ha proposto opposizione contro un verbale d'accertamento della violazione dell'art. 193, comma 2 e 4bis. Il Giudice di Pace con la sentenza che segue ha ritenuto che il verbale d'accertamento delle violazioni per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa non è, di per sé, lesivo di situazioni giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di un atto di natura procedimentale cui fa seguito un'attività istruttoria destinata a concludersi, ove l'autorità competente ravvisi la sussistenza dell'infrazione contestata, con l'emanazione del provvedimento irrogativo della sanzione, la cui impugnabilità, in sede giurisdizionale, è espressamente riconosciuta dal legislatore (Giu dice di Pace di Nola - Sentenza del 28.03.2014). REPUBBLICA ITALIANA 1 / 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA Il Giudice di Pace di Nola Avv. Rosa Turco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 366/2014 avente ad oggetto opposizione al verbale n. < > emesso il 27.12.13 dai Carabinieri di < >, discussa in data 28.03.14 con lettura dl dispositivo in udienza TRA 2 / 6
NNN FRANCESCO, C.F.: < >, rappresentato e difeso dall'avv.to Ggg Rrr presso il medesimo elettivamente domiciliato in < > alla via < > n. 19, giusta procura a margine del ricorso, FAX 081< > OPPONENTE CONTRO PREFETTURA DI NAPOLI OPPOSTA NON COMPARSA RAGIONI DI FATTO E Dl DIRITTO 3 / 6
Con ricorso depositato il 21.01.14 il NNN, proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione n. < > emesso il 27.12.13 dai Carabinieri di < > e notifcato in pari data, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art, 193, comma 2 e 4bis, in quanto alla guida del veicolo Lancia Y tg XX 0X0 XX, a lui intestato, circolava sprovvisto di copertura assicurativa, "..con documenti assicurativi falsi che sono stati ritirati e allegati al presente verbale. Il veicolo, di cui viene ritirato il documento di circolazione, è sottoposto a sequestro amministrativo, è affidato al proprietario. La patente è ritirata e sarà inviata alla Prefettura UTG dì Napoli. A sostegno dei ricorso adduceva: - illegittimità della sospensione e del sequestro perché il suo veicolo era coperto da polizza BTA Ensurance Company Versicherungs BTA stipulata tramite Brooker Sefim di Ppp CCC con sede Napoli; - che egli era l'unico sostentamento per la sua famiglia e la sospensione della patente determinava un danno economico oltre che l impossibilità di raggiungere la sede Iavortiva; - illogicità dell impugnato atto e sua carente motivazione. Chiedeva previa sospensione dell impugnato verbale l annullamento dello stesso; il tutto con vittoria delle spese di lite. All udienza di comparizione, fissata per la chiesta sospensione nell assenza dell' opposta autorità cui regolarmente risultava trasmesso il ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza, il ricorrente si riportava al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento. il Giudice sulla documentazione di causa, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'impugnato verbale per mancanza dei presupposti di legge, assegnava la causa a sentenza e, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, ne leggeva il dispositivo in aula di udienza. Il ricorso è inammissibile Invero, neil'atto impugnuto non viene inflitta al ricorrente alcuna sanzione pecuniaria e, come precisato dalla Suprema Corte ( cfr. sent. n. 11797/2005): Il riconoscimento della possibilità di 4 / 6
proporre opposizione avverso lo stesso verbale d'accertamento delle violazioni, le quali comportino l applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie trova il suo presupposto nella circostanza che esso soltanto (a differenza di quanto stabilito dalla disciplina generale delle sanzioni amministrative) è idoneo ad assumere valore ed efficacia di titolo esecutivo, e perciò ad incidere sulla posizione della persona alla quale la violazione sia addebitata. Ma al di fuori di tale ambito, e quando perciò non si tratti di sanzioni amministrative pecuniarie, il verbale di accertamento é privo di una siffatta particolare efficacia giuridica e la tutela delle posizioni lese non può dunque che esplicarsi nei confronti del provvedimento conclusivo con il quale la sanzione è comminata (nel medesimo senso, con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie estranee al C.d.S, si veda Cass. 02.09.04, n. 17674). La sospensione della patente di guida, di cui si tratta nel presente processo, non è una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale sia consentita l'opposizione contro il verbale". L'odierno ricorrente, infatti ha proposto opposizione al verbale, per violazione dell'art. 193 C.d.S., c. 2^ e 4^ senza aspettare la notifica di un provvedimento d'irrogazione di sanzioni amministrative da parte dal prefetto competente, relativamente alla sospensione della patente e al sequestro del veicolo ai fini della confisca. Avuti riguardo alla mancata comparizione dell'opposta Autorità nulla viene disposto per le spese del giudizio P.Q.M. Il Giudice definitivamente pronunciando, così provvede: 5 / 6
Dichiara l inammissibilità dell'opposizione proposta da NNN Francesco; Nulla per le spese di giudizio. Così deciso in Nola li 28.03.2014 Il Giudice di Pace Avv. Rosa Turco 6 / 6