ASSONIDI Associazione Nazionale Asili Nido privati e Scuole dell Infanzia



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ASSONIDI Associazione Nazionale Asili Nido privati e Scuole dell Infanzia STATUTO ART.1 DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA 1. L Associazione Nazionale Asili Nido privati e Scuole dell Infanzia - Assonidi, rappresenta e tutela sul piano nazionale gli interessi sociali morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore degli Asili Nido privati e delle Scuole dell infanzia. L Associazione ha sede a Milano presso l Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano. 2. L Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad enti ed organizzazioni di carattere, nazionale ed internazionale, in armonia con i propri scopi sociali. 3. La sua durata è illimitata. ART.2 FINALITA L Associazione, nell interesse generale delle imprese rappresentate: a) promuove e tutela gli interessi etici, professionali ed economici nei confronti di soggetti terzi, pubblici e privati; b) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse; c) assiste e rappresenta gli associati, a livello nazionale, partecipando con propri rappresentanti alle trattative sindacali di interesse ed intervenendo su ogni altra questione possa interessare il settore rappresentato; d) valorizza in ogni sede istituzionale e non, l immagine e la professionalità degli Asili nido privati e delle Scuole dell infanzia; e) designa e nomina propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale presenza sia richiesta o ammessa; f) promuove e favorisce servizi e attività di assistenza, consulenza e formazione alle imprese associate sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente; g) informa le imprese aderenti, anche a mezzo di propri organi di stampa, su ogni notizia o dato possa essere di interesse per il comparto; h) espleta ogni altro compito che dalle leggi o dai deliberati dell Assemblea sia ad essa direttamente affidato.

ART. 3 SOCI 1. Sono soci effettivi i Gruppi/Associazioni provinciali costituiti nell ambito delle Organizzazioni territoriali aderenti alla Confcommercio. 2. Sono soci aggregati con diritto di voto consultivo, gli imprenditori del settore di cui all'art. 1 comma 1 che svolgono l attività in una provincia ove non sia ancora costituito il Gruppo/Associazione provinciale. 3. Possono aderire altresì, in qualità di soci aderenti senza diritto di voto, secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio, Organizzazioni, Enti ed Istituzioni che si prefiggano fini similari e, comunque, in armonia con quelli dell Associazione. 4. Il rapporto associativo si costituisce per effetto e dal momento della delibera del Consiglio Nazionale di accettazione della domanda di adesione. Avverso rigetto di tale domanda è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente. L adesione impegna il socio, a tutti gli effetti di legge e statutari, per un biennio e si intende tacitamente rinnovata, di biennio in biennio, salvo comunicazione scritta del socio da presentare entro tre mesi dalla chiusura dell esercizio sociale. 5. L adesione attribuisce la qualifica di socio dell Associazione Nazionale e comporta l accettazione del presente Statuto. 6. I Gruppi/Associazioni provinciali, i soci aderenti e aggregati sono tenuti a corrispondere all Associazione Nazionale i contributi deliberati di anno in anno dagli Organi competenti. 7. Solo se in regola con i contributi associativi è possibile esercitare i diritti negli Organi di cui al successivo articolo 8, ovvero rappresentare l Associazione in enti o commissioni. ART. 4 DIRITTI E DOVERI 1. I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto, a fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e di ogni altro servizio erogato dall Associazione. 2. I soci effettivi possono proporsi per le cariche sociali, hanno diritto di parola e di voto in assemblea. 3. Il socio ha il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di corrispondere i contributi sociali, di partecipare alla vita associativa. 4. I soci che ricoprono cariche associative hanno dovere di adempiere i compiti ad esse inerenti con lealtà, probità e diligenza. 5. Solo se in regola con i contributi sociali, è possibile esercitare i diritti negli Organi di cui al successivo art. 7.

ART. 5 CESSAZIONE La qualità di socio si perde: a) per scioglimento dell Associazione; b) per recesso nei modi e termini di cui all articolo 3 del presente Statuto; c) per esclusione in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale o per violazione delle norme del presente Statuto; d) per decadenza, ossia perdita dei requisiti di ammissibilità; e) per morosità nel versamento delle quote associative. Il venir meno della qualifica di socio comporta la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale. Tuttavia permane l obbligo del pagamento dei contributi associativi eventualmente maturati e non corrisposti. ART. 6 SANZIONI Le sanzioni applicabili dal Consiglio su proposta del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria, sono: a) la deplorazione b) la sospensione c) l esclusione La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione temporanea alle attività degli Organi. ART. 7 ORGANI Sono Organi dell associazione: a) l Assemblea b) il Consiglio c) il Presidente d) il Collegio dei Revisori dei Conti e) il Collegio dei Probiviri ART. 8 CARICHE SOCIALI Gli Organi sono eletti a scrutinio segreto salvo diverso metodo stabilito dall Assemblea. Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono dalla carica automaticamente in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. Le cariche elettive hanno durata di quattro anni.

ART. 9 - ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE L Assemblea dell Associazione è composta da tutti i soci effettivi, Presidenti, rappresentanti dei Gruppi/Associazioni provinciali in regola con i pagamenti dei contributi associativi annualmente deliberati. Ciascun Presidente può farsi rappresentare mediante delega sottoscritta da un altro Socio effettivo. Ciascun Presidente non può essere portatore di più di due deleghe. ART. 10 ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO Le riunioni dell Assemblea possono essere ordinarie o straordinarie e sono convocate dal Presidente dell Associazione o da chi ne fa le veci. In seduta ordinaria l Assemblea è convocata, almeno una volta all anno, mediante avviso da spedire almeno quindici giorni prima della data fissata per l adunanza. La convocazione può essere inviata anche tramite posta elettronica o fax L avviso di convocazione deve contenere l ordine del giorno, l indicazione del luogo, giorno, mese e anno dell adunanza nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione. L Assemblea può essere convocata in via straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Nazionale lo ritengano opportuno o su domanda del Collegio dei Revisori dei Conti oppure su richiesta di almeno il 40 % degli associati. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Nazionale o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dai Soci, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In alternativa, la convocazione avverrà ad opera del Collegio dei Revisori dei Conti entro i dieci giorni successivi. In caso di urgenza l Assemblea può essere convocata con preavviso di cinque giorni. L assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre scrutatori ed il Segretario dell Assemblea che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell Assemblea medesima. La partecipazione del Notaio è necessaria per lo scioglimento dell Associazione ovvero quando sia richiesta da almeno il 75% degli associati. ART. 11 - ASSEMBLEA: VALIDITA Le riunioni dell Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente almeno il 50% più uno dei componenti, in persona o per delega. Sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti personalmente o per delega. Il Presidente dell Assemblea stabilisce, di volta in volta, le modalità di votazione salvo che l Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto. A ciascun componente spetta un voto per ogni impresa associata e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi Per le modifiche statutarie è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza della maggioranza assoluta di tutte le Associazioni/Gruppi e dei voti assembleari. In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiara eletto il candidato avente maggiore anzianità associativa.

ART. 12 ASSEMBLEA: COMPETENZE L Assemblea, in seduta ordinaria: a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale vincolanti per tutti i soci; b) elegge ogni quattro anni il Consiglio; c) elegge i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti; d) elegge i componenti il Collegio dei Probiviri; e) approva il bilancio consuntivo e la relazione sull attività svolta dall Associazione; f) approva il bilancio preventivo e la misura dei contributi associativi nonché le modalità di corresponsione; g) delibera su ogni altro argomento posto all ordine del giorno. L Assemblea, in seduta straordinaria: a) delibera sulle modifiche al presente Statuto; b) delibera sullo scioglimento dell Associazione; c) delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa. ART. 13 - CONSIGLIO NAZIONALE Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente, che lo presiede e da un numero di Consiglieri, variabile da 7 a 20, eletti dall Assemblea. Su proposta del Presidente possono essere cooptati imprenditori associati (soci aggregati) che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo, fino ad un massimo di tre. I soci aggregati cooptati in seno al Consiglio hanno voto consultivo. ART. 14 - CONVOCAZIONI Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni 90 giorni, a mezzo di lettera, fax o strumento informatico. L avviso di convocazione deve contenere l indicazione del luogo, del giorno, dell ora e l ordine del giorno della riunione. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno otto giorni. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni. Le riunioni sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei componenti. Non sono ammesse deleghe. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la mozione si intenderà respinta. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall Assemblea: 1. detta i criteri di azione dell Associazione Nazionale; 2. elegge al proprio interno il Presidente e due Vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie;

3. predispone annualmente la relazione politica e finanziaria nonché i bilanci consuntivo e preventivo; 4. determina le quote associative; 5. approva e modifica i regolamenti interni; 6. delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione; 7. dichiara la decadenza dalle cariche sociali; 8. applica su proposta del Collegio dei Probiviri le sanzioni di cui all art. 6. ART. 15 - PRESIDENTE Il Presidente rappresenta l Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma che può delegare ed è rieleggibile. Il Presidente inoltre: a) dà esecuzione alle deliberazioni dell Assemblea, del Consiglio Nazionale, adottando i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali; b) vigila sull ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi; c) redige la relazione politica da presentare al consiglio e all Assemblea; d) ha facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti; e) può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi e che si rendano necessari nell interesse delle finalità dell Associazione. In casi di particolare necessità o urgenza può sostituirsi al Consiglio riferendo per la ratifica del proprio operato all organo competente alla prima riunione successiva. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente Vicario. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vicepresidente Vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca l Assemblea che provvede all elezione del nuovo Presidente entro 60 giorni dalla vacanza. ART. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall Assemblea anche fra i non soci; i membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all Assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio Nazionale In occasione della sua prima riunione, il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente che deve essere iscritto all Albo dei Revisori dei Conti. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare in Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni carica all interno dell Associazione. ART. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall Assemblea anche fra i non soci; i membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni In particolare il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente La carica di Proboviro è incompatibile con ogni carica all interno dell Associazione nazionale. ART. 18 SEGRETARIO Il Segretario è responsabile dell attività organizzativa e del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale. Egli coadiuva il Presidente e gli organi collegiali nell espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi organi a titolo consultivo assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio. ART. 19 PROVENTI E PATRIMONIO I proventi dell Associazione sono rappresentati da: - contributi sindacali ordinari - contributi sindacali integrativi - contributi sindacali straordinari - contributi sindacali suppletivi - oblazioni volontarie - proventi vari Il patrimonio è costituito da beni mobili, immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso dell Associazione.

ART. 20 SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE 1. Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall Assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti che detengono almeno il 75% dei voti attribuibili e delibererà con il voto favorevole di almeno il 75% dei votanti. 2. La stessa assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e seguendo le norme giuridiche in materia. ART. 21 DOPPIO INQUADRAMENTO L Associazione Nazionale cura l attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l adesione all Organizzazione di categoria comporta l automatica e contestuale adesione a quella territoriale e viceversa. 1. Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad un collegio arbitrale presieduto da un delegato confederale e composto da un rappresentante dell Associazione Nazionale nominato dal Presidente e da un delegato dell Associazione territorialmente interessata. ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al presente Statuto, sono considerati soci fondatori coloro i quali risultano tali dall atto costitutivo dell Associazione e dagli atti conseguenti che costituiscono parte integrante del presente Statuto. Le norme di cui al presente Statuto riferite all Associazione nazionale sono applicabili alle Associazioni /Gruppi provinciali ove costituiti. Norme transitorie In sede di prima applicazione, il Presidente e il Consiglio Nazionale sono individuati e nominati nell atto costitutivo dell Associazione. Gli organi così individuati restano in carica fino all Assemblea elettiva. Entro 24 mesi dalla data dell atto costitutivo, il Presidente convoca l Assemblea per l elezione delle cariche sociali ai sensi dell art. 12 del presente Statuto. Il presente Statuto entra in vigore alla data dell atto costitutivo.