Il responsabile della prevenzione della corruzione. Ai collaboratori del Consorzio Ai rappresentanti degli organi di indirizzo politico del Consorzio

Documenti analoghi
PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING)

Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite da parte del dipendente dell Asl di Bergamo e relative forme di tutela

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ

WHISTLEBLOWING POLICY

IL SEGRETARIO GENERALE. OGGETTO: procedura di segnalazione degli illeciti da parte del dipendente (cd. Whistleblower)

WHISTLEBLOWING POLICY DI STP BARI Procedura per le segnalazioni d illeciti e irregolarità

WHISTLEBLOWING POLICY Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità

Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITA. DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (C.D.

WHISTLEBLOWING > domande e risposte

SEGNALAZIONI ILLECITI

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING POLICY)

U.O. Gestione del Personale Pag. 1

WHISTLEBLOWING POLICY Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

COMUNE DI LENTIAI PROVINCIA DI BELLUNO

PROTOCOLLO. Revisione settembre Pagine 1 di 6. REVISIONE REDAZIONE VERIFICA e CONTROLLO APPROVAZIONE. Data della revisione

Copia informatica ad uso consultazione

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell Università degli Studi di Milano e della relativa tutela

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA WHISTLEBLOWING POLICY

PROCEDURA TUTELA DEL DIPENDENTE Che denuncia illeciti WHISTLEBLOWER- l informatore (NOVEMBRE 2014)

SOC AFFARI GENERALI PROCEDURA GESTIONALE

WHISTLEBLOWING. procedura per la gestione delle segnalazioni

Azienda Ospedaliera S. Maria - Terni

Oggetto: Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower).

WHISTLEBLOWING POLICY Ai sensi della Determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28 aprile 2015

Procedura per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

Whistleblower Policy

Allegato alla Delib.G.R. n. 30/15 del

Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, art. 13;

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO DEL PERSONALE

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' WHISTLEBLOWING POLICY

Regolamento per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) Indice

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite da parte del dipendente dell Azienda USL di Bologna e relative forme di

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

1. Premessa e definizioni

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1.

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI

GESTIIONE RECLAMII,, RIICORSII E CONTENZIIOSII

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

PROCEDURA GESTIONALE PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA ( WHISTLEBLOWING )

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

2014 Fiat Group Procedura gestione denunce

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Policy segnalazioni anomalie (Whistleblowing)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

A V V I S O. - Policy di Whistleblowing. Procedura per le segnalazioni di presunti illeciti e irregolarità FASE INFORMATIVA/FORMATIVA

Disciplinare sulla gestione dei reclami, suggerimenti e segnalazioni dei cittadini nei confronti dell Amministrazione Comunale di Ancona

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BREVINI POWER TRANSMISSION S.p.A

ICT SECURITY N. 49 NOVEMBRE 2006 MISURE IDONEE E MISURE MINIME: QUALE SICUREZZA, QUALI RESPONSABILITA. Autore: Daniela Rocca

Agenzia Spaziale Italiana

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

fra questi in particolare sono da ricordare

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

COMUNE DI MALALBERGO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Allegato n. 6. Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE

Regolamento interno per la gestione di informazioni riservate e per la gestione e comunicazione all esterno di informazioni privilegiate

Circolare n. 10/2010 del 22 novembre 2010 * LE NOVITA DEL COLLEGATO LAVORO

Autorità Nazionale Anticorruzione

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Fiscal News N Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL IPAB ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO (LEGGE N. 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012).

EVOLUZIONE DEL MERCATO AUDIOSIVISIVO E MODELLI REGOLAMENTARI

ASL di Brescia Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, Brescia

APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI COMAG S.r.L.

COMUNE DI VENTOTENE PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente

REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA E TRASPARENZA RELATIVI ALL ORGANIZZAZIONE DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA SRL

Regolamento Disciplina dell analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell impatto della regolamentazione (VIR)

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

Regolamento reclami presso il C.S.A.

Associazione Comunità IL GABBIANO ONLUS

Atto organizzativo interno per la regolamentazione e il trattamento delle segnalazioni effettuate ai sensi dell art. 54bis del d.lgs. n.

LUCIDI II. Il procedimento di accertamento. Consta di: Dichiarazione tributaria; Istruttoria; Avviso di accertamento

PROFESSIONALITÀ PER L INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRESSO L AZIENDA SPECIALE UFFICIO D AMBITO DELLA PROVINCIA DI CREMONA.

PROVA PRESELETTIVA SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA 3 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

SCHEDA DI SEGNALAZIONE

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

Comune di Bracciano. Regolamento per la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul sito Internet Istituzionale

Il Modello è costituito da: Parte Generale; Parte Speciale; Codice Etico; Procedure sanzionatorie; Il Modello si propone come finalità quelle di:

Roma, 28 luglio Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, art. 13;

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BASSANO DEL GRAPPA

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Transcript:

Ai collaboratori del Consorzio Ai rappresentanti degli organi di indirizzo politico del Consorzio Circolare n.1 DEFINIZIONE LINEE PROCEDURALI PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE/COLLABORATORE CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER). PREMESSA Con la presente procedura si intende adottare il sistema di precauzioni idonee a tutelare il dipendente o il collaboratore legato al consorzio ReLUIS da rapporti professionali (c.d. whistleblower), garantendone l anonimato e contrastando ogni possibile discriminazione nei suoi confronti, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire o rallentare il ricorso all istituto della denuncia di illeciti nel pubblico interesse. Il consorzio ReLUIS adotta la presente disciplina al fine di favorire la presentazione di segnalazioni, da parte dei propri dipendenti/collaboratori, che possono portare all emersione di fenomeni interni di corruzione, nella ampia accezione data a quest ultimo termine dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 (PPC), approvato dalla Giunta amministrativa in data 11.11.2014 con delibera 02. La Circolare n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25.01.2013, ad oggetto legge n. 190 del 2012- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione, precisa, al punto 1: per quanto riguarda il campo di azione della legge e delle iniziative di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, la legge non contiene una definizione della "corruzione", che viene quindi data per presupposta. In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Con la presente procedura si intende adottare il sistema di precauzioni idonee a tutelare il dipendente/collaboratore legato al Consorzio da rapporti professionali (c.d. whistleblower), garantendone l anonimato e contrastando ogni possibile discriminazione nei suoi confronti, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire o rallentare il ricorso all istituto della denuncia di illeciti nel pubblico interesse. 0

DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWER Il whistleblower è il lavoratore che intende denunciare fatti di corruzione, altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l invio della segnalazione non lo esonera dall obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE La segnalazione può avere ad oggetto fatti rilevanti sotto il profilo penale, amministrativo o contabile. La segnalazione non può riguardare rimostranze di carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per i quali occorre fare riferimento alle forme di tutela previste dall ordinamento giuridico. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE La segnalazione deve contenere tutte le informazioni necessarie al fine di procedere ai conseguenti accertamenti e, in particolare, una chiara descrizione dei fatti, dei luoghi, dei tempi e dei modi con cui si è realizzata la presunta condotta illecita. PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE La segnalazione è effettuata utilizzando il modello allegato alla presente Circolare, conforme a quello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. La segnalazione può essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione a mezzo e mail mediante invio all indirizzo di posta elettronica borrelli@reluis.it. 1

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, all atto del ricevimento della segnalazione, provvede ad avviare la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà contattare direttamente il segnalante e riceverlo per acquisire ogni ulteriore tipo di informazione utile circa l episodio che denuncia. La segnalazione potrà essere trasmessa, a cura del Responsabile, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere: le risultanze dell istruttoria dovranno essere comunicate al Responsabile non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni. Qualora, all esito delle opportune verifiche la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il Responsabile, in relazione alla natura della violazione, provvederà: 1) A comunicare l esito dell accertamento al Presidente del Consorzio che ove necessario riunirà al Giunta amministrativa in seduta straordinaria, affinché si provveda all adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l esercizio dell azione disciplinare; 2) Ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità. Resta impregiudicato e autonomo dalla procedura in discorso, l'obbligo di presentare denuncia all Autorità Giudiziaria competente relativamente alle fattispecie penalmente rilevanti. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, a conclusione degli accertamenti, informa dell esito o dello stato degli stessi il segnalante, secondo la modalità dallo stesso prescelta e con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela, se necessario. LA TUTELA DEL SEGNALANTE L identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell invio della segnalazione. Pertanto, l identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. 2

La violazione dell obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall ordinamento. L identità del whistleblower può essere rivelata solo nel caso in cui: - Vi sia il consenso del segnalante; - La contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. (Si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l apertura del procedimento disciplinare nei confronti del denunciato); - La contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Questa circostanza può emergere solo a seguito dell audizione dell incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. In caso di omissione e di mancata protezione del segnalante, il dirigente risponde disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di responsabilità previste dall ordinamento. La comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione non integra gli estremi della violazione dell obbligo di protezione, da parte del dirigente, dell identità del segnalante. SEGNALAZIONE DI DISCRIMINAZIONI I segnalanti che denunciano all Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, al superiore gerarchico o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione. Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione deve dare notizia circostanziata dell avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione medesimo, per metterlo in condizioni di valutarne la fondatezza e i possibili interventi di azione, per ripristinare la situazione o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e per perseguire, disciplinarmente, l autore della discriminazione. L'adozione di misure discriminatorie a seguito di whistleblowing, che abbia avuto anche come destinatario il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, può essere altresì segnalata direttamente, all Ispettorato per la funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. Il responsabile della prevenzione della corruzione F.to Annarita Borrelli 3

APPENDICE Allegato 1 4