L Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

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Transcript:

Il contenuto del documento che segue coincide esattamente con le direttive che ha fornito nelle ultime assemblee, oltre che riportate nelle nostre circolari e informative. Tuttavia è documento di interesse per i tanti responsabili delle attività sportive. REGIONE DEL VENETO Bur n. 48 del 15 maggio 2015 Materia: Sport e tempo libero DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 645 del 28 aprile 2015 Disciplina delle certificazioni di idoneità all attività sportiva: disposizioni. Note per la trasparenza con il presente provvedimento si forniscono chiarimenti in merito alla certificazione medica per l attività sportiva, in attesa di approfondimenti e precisazioni a livello nazionale. L Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue: La disciplina delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva, agonistica, non agonistica e amatoriale, ha subito recentemente una rapida evoluzione. In particolare, il Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013, in applicazione dell art. 7 comma 11 della Legge 8 novembre 2012 n. 189, entrato in vigore il 5 agosto 2013, ha riorganizzato la disciplina relativa alla certificazione medico sportiva, stabilendo i criteri e i parametri su cui basare l idoneità della certificazione per l esercizio dell attività sportiva non agonistica ed introducendo il concetto di attività ludico motoria amatoriale, prevedendone l obbligatorietà di certificazione per alcune tipologie di tale attività. Il 20 agosto 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n. 69/2013 che, all art. 42 bis, sopprime l obbligo appena introdotto di certificazione per l attività ludico-motoria e amatoriale, al fine dichiarato di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, ed elimina altresì l obbligo dell elettrocardiogramma a riposo per la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, demandandone l eventuale richiesta alla valutazione clinica del medico o pediatra di base che effettua la visita. 1

La Legge n. 135 del 30 ottobre 2013 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. aggiorna le modalità di certificazione della attività sportiva non agonistica. Nel dettaglio, la legge de qua prevede che le suddette certificazioni siano rilasciate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Inoltre, essa prevede che i predetti medici si avvalgano dell esame clinico e degli accertamenti, incluso l elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Nell applicazione delle norme sopraccitate sono emerse delle criticità, tanto che in considerazione della complessità e delicatezza della materia, nel giugno 2014 il Ministero della Salute ha istituito un gruppo di lavoro, composto da esperti segnalati dalle Regioni, che ha avuto il compito di approfondire i molteplici aspetti in materia di medicina sportiva. Anche grazie al contributo del suddetto gruppo di lavoro relativamente alle criticità sollevate, è stato adottato il Decreto del Ministero della Salute dell 8 agosto 2014 Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l attività sportiva non agonistica, in attuazione a quanto previsto dall art. 42-bis del D.L. n. 69/2013, che prevedeva la predisposizione di linee-guida da parte della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurgici e degli odontoiatri, sentito il Consiglio Superiore della Sanità. Tale provvedimento non è risultato, tuttavia, sufficientemente esaustivo, infatti, lo stesso Ministero ha incaricato il suddetto gruppo di lavoro ad elaborare una nota esplicativa. La bozza di tale nota è stata presentata alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in data 24 marzo 2015. La Commissione non ha condiviso parte dei contenuti, tanto da segnalare al Ministero l opportunità di una rivisitazione della definizione di attività sportiva non agonistica che dovrà tenere conto, non solo del tesseramento presso federazioni sportive nazionali o enti riconosciuti dal CONI, ma anche di altri criteri legati alla tipologia di attività, al suo impegno cardiovascolare, osteo -muscolo- articolare ed età dei praticanti. Inoltre, nella medesima seduta, la Commissione Salute, rispetto agli esami clinici previsti del Decreto dell 8 agosto 2014, ha espresso una forte perplessità nell aver inserito l elettrocardiogramma basale per tutti in quanto ritenuto non sempre idoneo e necessario ai fini della certificazione medica. Gli esiti della Commissione Salute sono stati trasmessi dalla Regione Veneto, in qualità di regione coordinatrice, al competente ufficio ministeriale in data 31 marzo 2015, prot. n. 136370, e si rimane in attesa di ulteriori disposizioni a livello nazionale. Sulla base di quanto sopra esposto, emerge un quadro normativo alquanto complesso che necessita di ulteriori approfondimenti. Pertanto, nelle more dell adozione di provvedimenti esplicativi nazionali, risulta 2

necessario, al fine di evitare comportamenti disomogenei in ambito regionale, precisare tempestivamente alcuni punti in materia di certificazione medica. In via preliminare, dalla lettura delle norme vigenti in materia stratificatesi nel tempo, possono essere individuate quattro tipologie di attività fisica e sportiva, precisamente: 1) attività sportiva agonistica, per la quale è richiesta la certificazione di idoneità alla pratica agonistica della specifica disciplina sportiva da parte di un Medico dello sport, secondo protocolli e procedure definite; 2) attività sportiva non agonistica, per la quale è richiesta una generica certificazione preventiva di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, secondo quanto previsto dall art. 3 del Decreto ministeriale del 24 aprile 2013 e dalle successive modifiche introdotte dall art. 42 bis della L. n. 98/2013, con obbligatorietà dell elettrocardiogramma; 3) attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, di cui all art. 4 del Decreto ministeriale 24 aprile 2013, che richiede certificazione preventiva come normato dallo stesso art. 4; 4) attività ludico-motoria o amatoriale, che non necessita di certificazione, salvo il caso in cui si ricada nell ipotesi di cui al punto precedente. Si evidenzia che l obbligatorietà, prevista per legge, di una certificazione sanitaria per accedere a determinate attività è una misura impegnativa e onerosa, che limita la libertà individuale in relazione alla tutela di un bene sovraordinato, la quale deve essere utilizzata in modo rigoroso e non può essere estesa in modo indiscriminato a qualsiasi situazione collegata all attività fisico-motoria. Tanto più se si considera che evidenze scientifiche consolidate dimostrano l efficacia dell attività fisica e motoria nel promuovere la salute della popolazione e nel prevenire molte patologie croniche, per cui bisogna evitare di frapporre inutili ostacoli a chi intende adottare stili di vita più attivi e dedicarsi a forme di attività fisica che non si configurino come attività sportiva in senso stretto. Ciò premesso, si rende necessario, nelle more di chiarimenti a livello nazionale e alla luce delle considerazioni di ordine generale sopra esposte, fornire indicazioni puntuali e applicabili in modo omogeneo. La certificazione di idoneità si rende necessaria solo in presenza di attività fisico-motorie che si caratterizzano come sportive. A tal riguardo, come precisato altresì da altre Regioni, in particolare l Emilia-Romagna, l attività motoria può essere definita sportiva se viene praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all interno di Federazioni sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti. Non basta dunque a definire il concetto di attività sportiva il criterio relativo al soggetto che cura l organizzazione dell attività (organi scolastici, CONI, società affiliate alle Federazioni sportive, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva), né il criterio riguardante la persona che partecipa 3

all attività (l essere o meno tesserato alle Federazioni sportive, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva), come già sottolineato dalla Commissione Salute nella seduta del 25 marzo 2015. Ne consegue che tutte le attività che non rientrano nel concetto di attività sportiva, come sopra definita, sono da considerare ludico-motorie o amatoriali e, come tali, non assoggettate all obbligo di certificazione medica, indipendentemente da chi le organizzi o le pratichi. Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale. Il Relatore conclude la propria relazione e propone all approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale; Visto l art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s.m.i.; Vista la Legge n. 135 del 30 ottobre 2013; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, «Norme per la tutela sanitaria dell attività sportiva agonistica»; Visto il decreto interministeriale 24 aprile 2013, «Disciplina della certificazione dell attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita»; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2014, Approvazione delle linee-guida in materia di certificati medici per l attività sportiva non agonistica ; Viste le DGR n. 489/2004 e n.1937/2013; Visti gli esiti della Commissione Salute trasmessi dalla Regione Veneto, in qualità di regione coordinatrice, al competente ufficio ministeriale in data 31 marzo 2015, prot. n. 136370; Visto l art.2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012; delibera 1. di approvare, per le motivazioni e secondo le modalità in premessa riportate, le disposizioni in ordine alla disciplina delle certificazioni di idoneità all attività sportiva; 4

2. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo; 3. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell esecuzione del presente atto; 4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione. 5