NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ISTRUTTORE E DI GUIUDA SUBACQUEA, NONCHÉ DEI CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO

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RELAZIONE AL P.D.L. NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ISTRUTTORE E DI GUIUDA SUBACQUEA, NONCHÉ DEI CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO

RELAZIONE al P.D.L : NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ISTRUTTORE E DI GUIUDA SUBACQUEA, NONCHÉ DEI CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO La presente proposta di legge intende disciplinare - stabilendo le norme per l'accertamento dei relativi requisiti nonché per l'esercizio delle professioni di istruttore e di guida subacquei, e dell'attività dei centri di subacquee e di addestramento subacqueo a scopo ricreativo e turistico - figure nuove nel panorama delle professioni in campo turistico e non previste in modo esplicito dalla normativa vigente. Come è noto a tutti, la Regione Puglia trae notevoli vantaggi economici dalle attività turistiche e, a questo proposito, c'è da rilevare che una quota consistente dei flussi turistici verso la nostra Regione è rappresentata da circuiti internazionali e da visitatori stranieri e che a livello internazionale esiste un consolidato mercato del turismo subacqueo basato su un'offerta con caratteristiche e con figure professionali ormai standardizzate. L'importanza del turismo per la nostra Regione, in altre parole, impone di adeguare e di diversificare costantemente la qualità dell'offerta e dei servizi erogati ma anche di favorire lo sviluppo di nuove figure professionali sempre più specializzate. Per fronteggiare l'agguerrita concorrenza, infatti, è necessario - e unanimemente auspicato - che l'offerta turistica raggiunga i più alti livelli di qualificazione e di diversificazione. Il richiamo della nostra Regione è fondato in larga parte sulla ricchezza e sulla varietà delle risorse naturalistiche che, tuttavia, non sono ancora sufficientemente considerate in tutta la loro potenzialità. L'ambiente marino, in particolare, nonostante rappresenti uno dei maggiori motivi di attrazione, continua ad essere considerato prevalentemente in funzione della balneazione. Il crescente interesse a livello nazionale e internazionale per le immersioni e per le osservazioni subacquee non agonistiche, inevitabilmente, ha determinato anche nella nostra Regione una vertiginosa crescita della domanda di servizi specifici in questo settore vista la istituzione di aree

marine protette. Di conseguenza, negli ultimi anni, nonostante la generale e grave stagnazione dei livelli occupazionali, si è registrata una consistente crescita del numero di operatori professionali e dei centri di immersione subacquea lungo le nostre coste. La presenza di operatori qualificati in questo particolare settore, oltre che produrre direttamente effetti positivi sulla occupazione, contribuirebbe, più in generale, a potenziare e a qualificare l'offerta turistica nella nostra Regione anche oltre il periodo estivo. Del crescente interesse per il turismo subacqueo si sono fatte interpreti altre regioni che, hanno emanato delle leggi regionali rispondenti alle esigenze degli operatori subacquei facendoli uscire da anni di forzata illegalità. Una corretta politica di promozione turistica della nostra Regione, d'altra parte, non può certo ignorare le potenzialità offerte dal turismo subacqueo, che a livello nazionale e internazionale è in continua e crescente espansione. Esiste però un problema: gli operatori dei centri di immersione subacquea sono impossibilitati a regolarizzare la loro posizione per il conflitto o, meglio, l'assenza di norme in materia. Gli istruttori e le guide subacquei e i centri di immersione e di addestramento subacqueo a scopo ricreativo e turistico che, come già ricordato, rappresentano figure nuove nel panorama delle professioni in campo turistico, non previste in modo esplicito da alcuna legge nazionale e si trovano perciò in una paradossale situazione: hanno la necessaria professionalità, le attrezzature, i clienti e la capacità imprenditoriale ma incontrano insormontabili difficoltà nella mancanza di un'adeguata legge che consenta loro di esercitare l'attività. Un altro aspetto paradossale è rappresentato dal fatto che, fra tutte le professioni riferibili all'area del turismo nautico, le professioni di istruttore e di guida subacquei sono quelle che a livello internazionale hanno sviluppato più di altre i propri percorsi e requisiti formativi sostanzialmente omogenei ed equivalenti. I percorsi formativi più diffusi a livello internazionale, nella maggior parte dei casi, adottano per i livelli più elevati tecniche e contenuti finalizzati non agli aspetti puramente amatoriali ma proprio all'esercizio della professione. In sostanza, il conseguente protrarsi di tale situazione comporta oggettiva incertezza, notevoli difficoltà e gravissimi danni economici agli operatori del settore delle escursioni e delle immersioni subacquee.

Gli istruttori subacquei necessitano di strutture operative, spesso complesse, che configurano un'attività economica da inserire nella prestazione di servizi più che nella prestazione di lavoro autonomo. Essi forniscono la propria attività professionale e di servizi con mezzi propri o di altri. Un istruttore subacqueo, infatti, per svolgere la propria attività ha bisogno di un'aula, di compressori per la ricarica delle bombole di ossigeno, di attrezzature per se stesso e per i clienti e di imbarcazioni attrezzate. I centri di immersione subacquea, che hanno dovuto fare consistenti investimenti per organizzare la loro attività con adeguate strutture e attrezzature, venendosi a trovare in condizioni di forzata e involontaria illegalità, sono costantemente esposti al rischio di gravi sanzioni e al sequestro di imbarcazioni e di attrezzature. Il fenomeno è talmente esteso che attualmente la quasi totalità degli operatori del settore si trova in condizioni di involontaria illegalità e non può lavorare serenamente. Gli istruttori subacquei svolgono la loro attività sulla base di precise modalità di addestramento per l'immersione ricreativa e rilasciano, su tale base, dichiarazioni nelle quali si attesta il livello di addestramento raggiunto dai clienti. Quello dell'istruttore subacqueo è, quindi, un ruolo fondamentale non solo nella fase di formazione dei propri clienti ma anche nell'ambito dell'intera industria subacquea. Impedire che questo prezioso lavoro educativo venga svolto con le adeguate garanzie che il legislatore deve fornire attraverso normative chiare e non più rinviabili significa, di fatto, bloccare un ingranaggio peculiare sul quale si basa l'intera industria subacquea. Appare altrettanto chiaro che ciò significherebbe, inoltre, una diminuzione dell'offerta dei servizi resi dalle strutture che, nella nostra Regione, operano in ambito turistico. Giova sicuramente menzionare il significativo apporto fornito dai citati operatori del settore alla tutela e al monitoraggio dell'ambiente marino. Da questa opera di mantenimento e di salvaguardia dell'ambiente marino arrivano due segnali inequivocabili: il positivo approccio, in termini di protezione ambientale, derivante dall'educazione fornita dagli operatori e l'instancabile opera di tutela di un patrimonio che può rappresentare una fonte occupazionale con potenzialità ancora inesplorate. Il riconoscimento di tali figure professionali si inserisce, inoltre, nel più

ampio contesto della tutela e della valorizzazione dell'immenso patrimonio archeologico marino della nostra Regione. In riferimento alla tutela del patrimonio culturale sommerso, il 2 gennaio 2009, è entrata in vigore la Convenzione dell'unesco sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, che veicola il concetto che i reperti che si trovano in mare sono patrimonio comune. A questo importante strumento normativo è auspicabile, dunque, associare una tutela concreta, basata su attività di ricerca fondate su criteri scientifici, al fine di portare a conoscenza l'esistenza di siti subacquei di interesse archeologico e di impedire l'eventuale pericolo di depredamenti di tali siti. La presente Proposta di Legge non comporta spese ed oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale. Bari Firma

PROPOSTA DI LEGGE Norme per la disciplina delle attività di istruttore e di guida subacquea, nonché dei centri di immersione e di addestramento subacqueo.

Proposta di Legge Norme per la disciplina delle attività di istruttore e di guida subacquea, nonché dei centri di immersione e di addestramento subacqueo. ARTICOLO 1 (Finalità e ambito di applicazione) 1. La presente legge disciplina l attività degli operatori del turismo subacqueo e detta le norme per l accertamento dei requisiti per l esercizio delle attività di istruttore e di guida subacquea, dei centri di immersione e di addestramento subacquei e delle associazioni senza scopo di lucro. 2. Restano ferme le competenze e le integrazioni dell autorità marittima relative alle diverse aree territoriali di competenza sicurezza e degli usi marittimi.. ARTICOLO 2 (Definizioni) ai fini della regolamentazione, 1. Ai fini della presente legge per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l insieme delle attività volte all osservazione dell ambiente marino sommerso, nelle espressioni diurne e notturne. Tali attività, effettuate con autorespiratore, devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo ed eseguite secondo le procedure e gli standard operativi previsti dalla organizzazione/agenzia didattica e dal brevetto stesso. Le immersioni devono condursi a profondità non superiori a quaranta metri entro i limiti della curva di sicurezza senza prevedere soste di decompressione. 2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico pratico ed emesso da una organizzazione/agenzia didattica, riconosciuta a livello internazionale.

3. Per organizzazione e/o agenzia didattica delle attività subacquee, in campo ricreativo, si intende l impresa o l associazione a diffusione nazionale o internazionale, italiana o straniera, che preveda come oggetto sociale esclusivo o principale l esercizio di attività di formazione e addestramento, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo. 4. Per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto ed assicurazione professionale in corso di validità, insegna, a scopo turistico le tecniche di immersione subacquea, e tutte le sue specializzazioni seguendo gli standard e le linee guida della organizzazione/agenzia a cui appartiene. L istruttore subacqueo può svolgere anche l attività di guida subacquea. 5. Per guida subacquea si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto ed assicurazione professionale in corso di validità, accompagna, a scopo turistico, singoli o gruppi in possesso di brevetto durante le immersioni ricreative (art.2 comma 1). 6. Per centri di immersione e di addestramento subacquei si intendono quei soggetti che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo subacqueo, attraverso il supporto alla pratica e all apprendimento dell attività turistico ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme infortunistiche e di tutela dell ambiente. ARTICOLO 3 (Albo regionale degli operatori del turismo subacqueo) 1. E istituito presso la Regione Puglia l Albo regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni: a) guide subacquee; b) istruttori subacquei; c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;

d) associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività subacquee. 2. L Albo regionale degli operatori del turismo subacqueo comprende anche la sezione delle organizzazioni/agenzie didattiche, nazionali o internazionali per l attività subacquea. 3. L Albo è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ARTICOLO 4 (Esercizio delle attività di guida e istruttore subacqueo) 1. L esercizio dell attività di guida e istruttore subacqueo a scopo turistico nel territorio della Puglia è subordinato alla iscrizione nella specifica sezione dell Albo regionale di cui all articolo 3. Ai fini della iscrizione le guide e gli istruttori devono possedere i seguenti requisiti: a) maggiore età; b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ( testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni; c) non aver riportato condanne penali. d) diploma di scuola dell obbligo o diploma conseguito all estero per il quale sia valutata l equivalenza dalla competente autorità italiana; e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea ( in corso di validità) rilasciato, previo esame teorico pratico da una organizzazione /agenzia didattica iscritta all Albo di cui all articolo 3; f) copertura assicurativa (in corso di validità) mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte; g) idoneità psicofisica allo svolgimento dell attività.

h) Brevetto attestante le competenze in materia di primo soccorso (BLS) e somministrazione di ossigeno d emergenza. ARTICOLO 5 (Esercizio delle attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo) 1. L apertura e l esercizio delle attività dei centri di immersione e addestramento subacqueo in Puglia sono subordinati all iscrizione nella specifica sezione dell Albo regionale di cui all art. 3. Ai fini dell iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti: a) partita IVA o codice fiscale nel caso di associazioni senza fini di lucro; b) iscrizione presso la Camera di Commercio o in altro registro previsto dalla vigente normativa; c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche; d) disponibilità di attrezzature per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia di antinfortunistica e in buono stato di funzionamento; e) idonee dotazioni di pronto soccorso e la presenza durante le attività istituzionali, sia a terra che a bordo di natanti, almeno di un soggetto abilitato al pronto soccorso e alla somministrazione di ossigeno di emergenza; f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte. g) stesura di un piano di emergenza (esposto e ben visibile) sia a terra che a bordo di natanti 2. I centri di immersione e addestramento nell esercizio della propria attività devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell Albo di cui all articolo 3. ARTICOLO 6 (Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono l attività subacquea in modo continuativo per i propri associati, per esercitare l attività nel territorio della Puglia devono essere iscritte nell Albo regionale di cui all articolo 3 e possedere i requisiti di cui all articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f), g). 2. Le associazioni di cui al comma 1, nell esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell Albo di cui all articolo 3. ARTICOLO 7 (Domanda di iscrizione) 1. La domanda di iscrizione nell Albo regionale di cui all articolo 3 è rivolta al Dirigente della struttura regionale competente. 2. Il Dirigente con proprio decreto definisce per ciascuna sezione dell Albo lo schema tipo delle domande di ammissione e la documentazione da allegare. 3. L iscrizione nell Albo è disposta dal Dirigente della struttura competente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con l inutile decorso del termine, la domanda si considera accolta ed il responsabile del procedimento, nei dieci giorni successivi, comunica al destinatario del provvedimento l avvenuto assenso. 4. Il Dirigente della struttura competente dispone la cancellazione o la sospensione dall Albo in conseguenza della perdita dei requisiti o dell applicazione delle sanzioni amministrative previste dall articolo 11. ARTICOLO 8 (Rinnovo dell iscrizione) L iscrizione si intende rinnovata a seguito di presentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di dichiarazione istitutiva di permanenza dei requisiti per l iscrizione nell Albo stesso, unitamente, per i soggetti di cui all articolo 4.

ARTICOLO 9 (Uso della denominazione) 1. La Regione rilascia alle guide ed agli istruttori subacquei iscritti nell Albo di cui all articolo 3 apposito tesserino identificativo su cui sono riportati la sezione di appartenenza all Albo con il numero progressivo attribuito. 2. La denominazione di «centro di immersione e/o di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese o alle associazioni iscritte nell Albo regionale. 3. Nei centri di immersione e di addestramento subacquei deve essere esposta in modo visibile, copia attestante l iscrizione nell Albo regionale, con l indicazione della denominazione e delle attività autorizzate. Analoga documentazione deve essere esposta nelle sedi delle associazioni di cui all articolo 6. ARTICOLO 10 (Osservatorio regionale per il turismo subacqueo) 1. E istituito l Osservatorio Regionale per il turismo subacqueo con la finalità di monitorare l applicazione della presente legge. 2. L Osservatorio ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge. 3. L Osservatorio è composto da: a) un Dirigente regionale delegato dall Assessorato regionale al turismo; b) un Dirigente regionale delegato dall Assessorato regionale all ambiente; c) 3 rappresentanti, con almeno dieci anni di attività continuativa e certificata, designati dalle Associazioni iscritte all Albo regionale di cui all art.3, comma 1, lettera d), della presente legge; Funge da segretario un funzionario dell Assessorato al Turismo.

4. L Osservatorio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell Assessorato al turismo. 5. I componenti l Osservatorio ne fanno parte a titolo onorifico. ARTICOLO 11 (Tariffe) Le associazioni di categoria comunicano, ai soli fini di informazione turistica, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Regione ed alle Province le tariffe che intendono praticare l anno successivo. ARTICOLO 12 (Sanzioni) 1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) per gli iscritti nell Albo regionale che nell esercizio della loro attività violino quanto previsto dall articolo 2 comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 2.000,00; b) per i centri e le associazioni che si avvalgono di guide ed istruttori non autorizzati all esercizio dell attività, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00; c) per coloro che esercitano l attività di operatore del turismo subacqueo, senza essere iscritti nell apposita sezione dell Albo regionale di cui all articolo 3, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00; d) per chi ricorre all uso della denominazione «centro d immersione o addestramento subacqueo», senza essere iscritto nella specifica sezione dell Albo di cui all articolo 3, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00. 2. Gli iscritti nell Albo regionale che nell esercizio della loro attività violino quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 o dalle ordinanze delle locali

Capitanerie di porto sull attività subacquea o dalle ordinanze di tutela ambientale, sono sospesi dall Albo, di cui all articolo 3 per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno; nel caso di ripetuta violazione, può essere disposta la cancellazione con divieto di iscrizione per un periodo non inferiore a tre anni. 3. Le sanzioni previste dalla presente legge si cumulano con le eventuali sanzioni penali o amministrative statali vigenti in materia. ARTICOLO 13 (Norme finali e transitorie) 1. I soggetti che all entrata in vigore della presente legge siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere e), f) e g) dell articolo 4, che abbiano conseguito i brevetti di guida o istruttore rilasciati dalle organizzazioni didattiche nazionali e/o internazionali e che abbiano esercitato la loro attività negli ultimi 24 mesi, sono iscritti nella sezione guide e istruttori dell Albo di cui all articolo 3 su domanda da presentare entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge. 2. La sezione dell Albo di cui al comma 2 dell articolo 3 comprende le principali organizzazioni didattiche, nazionali e/o internazionali per l attività subacquea ed è aggiornata periodicamente con deliberazione della Giunta regionale. 3. I centri di immersione e di addestramento subacquei, che dimostrino di aver esercitato detta attività per almeno due anni negli ultimi cinque e che siano in possesso dei requisiti di cui all articolo 5, sono iscritti nell Albo di cui all articolo 3 su domanda da presentare entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge. 4. Le associazioni senza scopo di lucro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3 e che siano in possesso dei requisiti di cui all articolo 6 sono iscritte all Albo di cui all articolo 3 nella rispettiva sezione su domanda da presentare entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge.

5. In sede di prima applicazione, nei casi di cui ai commi 3 e 4, il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 dell articolo 5 è dimostrato con la dichiarazione sostitutiva di conformità alle normative vigenti. ARTICOLO 14 (Abrogazione di norme) Con l entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le precedenti norme che contrastano con le presenti disposizioni. ARTICOLO 15 (Pubblicazione) 1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Sala Ventricelli Cervellera Iurlaro Gatta Disabato