Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 8/6/2001. Allegato 1 I reati previsti dal D. Lgs. n.



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Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 8/6/2001 Allegato 1 I reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 Edizione settembre 2015

INDICE 1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE... 4 1.1 REATI PRESUPPOSTO... 4 2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI... 7 2.1 REATI PRESUPPOSTO... 7 3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA... 9 3.1 REATI PRESUPPOSTO... 9 4. REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO... 10 4.1 REATI PRESUPPOSTO... 10 5. DELITTI CONTRO L INDUSTRIA E IL COMMERCIO... 12 5.1 REATI PRESUPPOSTO... 12 6. REATI SOCIETARI... 14 6.1 REATI PRESUPPOSTO... 14 7. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL ORDINE DEMOCRATICO... 17 7.1 REATI PRESUPPOSTO... 17 8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI 19 8.1 REATI PRESUPPOSTO... 19 9. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE... 20 9.1 REATI PRESUPPOSTO... 20 10. REATI DI ABUSO DI MERCATO... 23 10.1 REATI PRESUPPOSTO... 23 11. REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO... 25 11.1 REATI PRESUPPOSTO... 25 12. REATI DI RICICLAGGIO... 26 12.1 REATI PRESUPPOSTO... 26 13. DELITTI COMMESSI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D AUTORE... 27 13.1 REATI PRESUPPOSTO... 27 14. DELITTI CONTRO L AUTORITÀ GIUDIZIARIA... 30 14.1 REATI PRESUPPOSTO... 30 15. REATI TRANSNAZIONALI... 31 15.1 REATI PRESUPPOSTO... 31 Pagina 2 di 35

16. DELITTI CONTRO L AMBIENTE... 32 16.1 REATI PRESUPPOSTO... 32 17. DELITTI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE... 35 17.1 REATI PRESUPPOSTO... 35 Pagina 3 di 35

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 Allegato 1 I reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 1. Reati contro la Pubblica Amministrazione I reati presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dagli artt. 24 e 25 del Decreto. Per una maggiore chiarezza espositiva di seguito si richiamano gli articoli del codice penale che definiscono rispettivamente la figura di Pubblico Ufficiale e di persona incaricata di Pubblico Servizio. Art. 357 c.p. Nozione di Pubblico Ufficiale Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi. Art. 358 c.p. Nozione di persona incaricata di Pubblico Servizio Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. 1.1 Reati Presupposto L Art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale: Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato Presupposto del reato in esame è l avvenuta erogazione da parte di un Ente Pubblico in favore di un soggetto attivo di una somma per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Ai sensi dell art. 316 bis c.p. risponde a tale reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da un altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a dette attività; Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Presupposto del reato è che l erogazione pubblica sia conseguita a mezzo dell esibizione di documentazione falsa ovvero per l omissione di informazioni dovute. La Banca sarà chiamata a rispondere in sede penale ove la condotta illecita sia stata posta in essere dai suoi funzionari, in tal modo assicurando all istituto un finanziamento al quale non avrebbe diritto; Pagina 4 di 35

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 Art. 640 c.p. Truffa Si verificano gli estremi di tale reato quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procuri a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. La truffa è aggravata quando è commessa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico. La casistica collegata a tale ipotesi di reato può essere ampia: i dipendenti e i funzionari della Banca possono integrare in vari modi la fattispecie in esame; Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Presupposto del reato è che la truffa riguardi l erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Si rinvia a quanto osservato nei casi previsti agli artt. 316-ter e 640 del c.p.. Si pensi, ad esempio, a truffe perpetuate ai danni di enti previdenziali, ovvero amministrazioni locali o ripartizioni di queste, attraverso dichiarazioni mendaci o altre condotte fraudolente; Art. 640-ter c.p. Frode informatica La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui un interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato o un ingiusto profitto con l altrui danno. Quanto alla condotta essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o a esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è aggravato se commesso ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico. L Art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale: Art. 317 c.p. Concussione Commette tale reato il Pubblico Ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare a o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; Art. 318 c.p. Corruzione per l esercizio della funzione Commette tale reato il Pubblico Ufficiale che, per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Di tale illecito rispondono sia il corruttore sia il Pubblico Ufficiale corrotto; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d ufficio Il reato si configura nel momento in cui il Pubblico Ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa; Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti Aumento della pena se il reato ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene; Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari Si caratterizza rispetto a quelli precedenti sotto il profilo del dolo specifico. Risponderà del reato in esame, la Banca che coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato favorevole; Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Commette tale reato il Pubblico Ufficiale o l incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere Pagina 5 di 35

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità; Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un Pubblico Servizio Le disposizioni relative alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano anche all incaricato di un Pubblico Servizio, così come quelle inerenti alla corruzione per un atto d ufficio (in tal caso solo se il soggetto riveste la qualifica di Pubblico Impiegato); Art. 321 c.p. Pene per il corruttore - Estende anche al corruttore le pene stabilite nel primo comma dell art. 318, nell art. 319, nell art. 319-bis, nell art. 319- ter e nell art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione Tale reato può riguardare un atto d ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute a un Pubblico Ufficiale o a un incaricato di un Pubblico Servizio che riveste la qualifica di Pubblico Impiegato, per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, sempre che l offerta o la promessa non sia accettata. Il reato, inoltre, può riguardare un atto contrario ai doveri d ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta a un Pubblico Ufficiale o a un incaricato di un Pubblico Servizio che riveste la qualifica di Pubblico Impiegato, per indurlo a omettere o a ritardare un atto d ufficio o del servizio, sempre che l offerta o la promessa non sia accettata; Art. 322-bis c.p. Peculato 1, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri Tale articolo estende i menzionati reati anche a tutti i membri di organi della Comunità Europea, nonché ai funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri. Per la Banca sono previste sanzioni pecuniarie da 1 a 800 quote (da 10.300 Euro a 1.239.000 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni. 1 Ai sensi dell art. 314 c.p. il reato di peculato si configura ove il Pubblico Ufficiale o l incaricato di Pubblico Servizio, avendo il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altre cose mobili altrui per ragioni legate al proprio ufficio o servizio, se ne appropri. Pagina 6 di 35

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati I delitti presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai delitti informatici sono disciplinati dall articolo 24 bis del Decreto. 2.1 Reati Presupposto Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati L art. 7 della L. n. 48/2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell ordinamento interno", ha introdotto l art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001: Delitti informatici e trattamento illecito di dati, che richiama i seguenti articoli del codice penale: Art. 491-bis c.p. - Falsità in documenti informatici Reato di contraffazione ovvero di alterazione di documenti informatici pubblici o privati; Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema automatico o telematico Il reato si configura quando un soggetto non autorizzato si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo; Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo; Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati, o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l interruzione, totale o parziale, o l alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici; Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Il reato si configura quando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico od intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe; Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Il reato si configura qualora un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazione relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi; Pagina 7 di 35

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui; Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità; Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Il reato si configura se un soggetto, mediante le condotte di cui all art. 635 bis, ovvero attraverso l introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento; Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Il reato si configura se il fatto di cui all art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento; Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica Il reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. La persona fisica che commette un delitto informatico è punita con la reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di otto anni e con una multa da 51 Euro fino a 10.329 Euro. Per la Banca sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25,8 mila Euro a 774,5 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni. Pagina 8 di 35

3. Delitti di criminalità organizzata I reati presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai Delitti di Criminalità organizzata sono disciplinati dall art. 24-ter del Decreto. 3.1 Reati Presupposto L art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale: Art. 416 c.p. Associazione per delinquere Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti; Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali; Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso Ottenimento della promessa di voti per sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali in cambio dell erogazione di denaro; Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione Sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione; Art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope Associazione realizzata da tre o più persone al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope; Art. 407 c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo. Per la Banca sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 1000 quote (da 77 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da uno a due anni. Pagina 9 di 35

4. Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento I reati presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono disciplinati dall art. 25 bis del Decreto. 4.1 Reati Presupposto L art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale: Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate Reati di contraffazione e introduzione nel territorio dello Stato di monete nazionali o straniere o di detenzione di monete falsificate; Art. 454 c.p. Alterazione di monete Il reato si configura attraverso la diminuzione del valore della moneta, come attraverso la raschiatura della parte metallica; Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Il reato si configura quando il soggetto possiede conoscenza del fatto che le monete siano false al momento della ricezione; Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - Il reato si configura quando il soggetto non possiede conoscenza del fatto che le monete siano false al momento della ricezione; Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati Reati di contraffazione o alterazione di bollo e di introduzione nello Stato, acquisto o detenzione di bolli falsificati; Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati Il reato si configura nel caso di uso di valori bollati contraffatti o alterati, senza avere contribuito alla contraffazione o all alterazione. La pena è ridotta nel caso di buona fede; Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo Reato di contraffazione che hanno ad oggetto la carta filigranata necessaria per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata Reati di fabbricazione, acquisto, detenzione, alienazione di filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata; Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni Il reato contempla le ipotesi di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi. Il reato è comune poiché può essere imputato a chiunque abbia realizzato le condotte descritte; Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Il reato si configura nell introduzione nello Stato di prodotti con marchi contraffatti, nella detenzione, e nella messa in vendita o in circolazione degli Pagina 10 di 35

stessi prodotti recanti marchi o segni distintivi riprodotti in modo tale da determinare inganno in un numero indefinito di consumatori. Pagina 11 di 35

5. Delitti contro l industria e il commercio I reati presupposto contro l industria e il commercio sono disciplinati dall art. 25 bis.1 del Decreto. Essi, dall analisi effettuata, non hanno trovato applicazione alla realtà bancaria. 5.1 Reati Presupposto L art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale: Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032; Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni; Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni; Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065; Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032; Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro; Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale Salva l applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Pagina 12 di 35

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale; Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Pagina 13 di 35

6. Reati societari I reati presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai reati societari sono disciplinati dall art. 25-ter del Decreto. 6.1 Reati Presupposto L Art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice civile: Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Art. 2621-bis. c.c. - Fatti di lieve entità - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Art. 2621-ter c.c. - Non punibilità per particolare tenuità - Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis. Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea; Pagina 14 di 35

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi- Art. 2625 c.c. Impedito controllo Il reato viene commesso dagli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci od a altri organi sociali; Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti La fattispecie in esame sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Banca, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci; Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell utile sociale e di garanzia dei creditori; Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali Si mira a tutelare l integrità e l effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di buy back, la normativa vigente lascia trasparire la diffidenza del legislatore in merito a tali pratiche; Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori Il reato si configura qualora i creditori societari subiscano un danno risultante dalla riduzione del capitale societario, dalla fusione con altri Enti o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge (reato di evento) e cagionando danno ai creditori; Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi Il reato si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di un Ente con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante viola gli obblighi previsti dall articolo 2391 c.c. ossia quando uno dei soggetti di cui prima ha in una determinata operazione, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell Ente, non ne dà debita comunicazione agli altri amministratori e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l operazione stessa, arrecando danno all Ente o a terzi; Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della Banca mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Banca nel caso di trasformazione; Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori Il reato può essere commesso dai liquidatori della Banca che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionino danno ai creditori; Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati Viene punito chi dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori o ai soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza inducendoli a compiere o a omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento al proprio Ente; Pagina 15 di 35

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull assemblea Il reato si attua qualora con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea alla scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque ( reato comune ), e quindi anche da soggetti esterni alla Banca; Art. 2637 c.c. Aggiotaggio Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni o artifizi che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati; Art. 2638 c.c. Ostacolo all esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza Tale reato può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di Enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare. Per la Banca sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 quote (da 52 mila Euro a 1.549 mila Euro). Pagina 16 di 35

7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico I reati presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico sono disciplinati dall art. 25-quater del Decreto. 7.1 Reati Presupposto L art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, riguardante la Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e la relativa normativa internazionale, ha introdotto all interno della normativa sulla responsabilità amministrativa anche i reati di terrorismo e di eversione dell ordine democratico già previsti dal codice penale e da altre leggi speciali. Secondo l art. 25-quater, introdotto con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, la Banca verrà punita: in relazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico, previsti dal c.p. o da leggi speciali (comma 1); in relazione alla commissione di delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall art. 2, comma 4, della Convenzione sulla lotta al finanziamento del terrorismo. L art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale: Art. 270-bis c.p. Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell ordine democratico Il reato si configura qualora un soggetto promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati Il reato si configura qualora un soggetto adotti condotte di favoreggiamento in senso lato (offerta di rifugio, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione) perpetrate nei confronti di taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis c.p.; Art. 270-quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale La fattispecie in esame sanziona l arruolamento di una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale; Art. 270-quinquies c.p. Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale La fattispecie in esame l intera attività preparatoria rispetto alla commissione di delitti legati all uso di armi con finalità terroristiche; Art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo - Il reato si configura qualora un soggetto adotti condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'italia; Pagina 17 di 35

Art. 280 c.p. Attentato con finalità terroristiche o di eversione Il reato si configura qualora un soggetto attenti alla vita o alla incolumità di una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; Art. 280-bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi - Il reato si configura qualora un soggetto compia atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali al fine di perseguire una finalità terroristica; Art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - Il reato in esame consiste nella privazione della libertà altrui se commessa per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo Il reato in esame è posto a tutela della personalità internazionale e interna dello Stato e finalizzata a punire più gravemente l istigazione alla commissione di tutti i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione previsti nei Capi I e II Titolo I, Libro II del codice penale. La Banca verrà punita con una sanzione sia amministrativa sia interdittiva. Pagina 18 di 35

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili I reati presupposto inerenti pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili sono disciplinati dall art. 25 quater.1 del Decreto. Essi, dall analisi effettuata, non hanno trovato applicazione alla realtà bancaria. 8.1 Reati Presupposto L art. 25-quater.1 del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale: Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l escissione e l infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia. Pagina 19 di 35

9. Delitti contro la personalità individuale I reati presupposto contro la personalità individuale sono disciplinati dall art. 25- quinquies del Decreto. Essi, dall analisi effettuata, non hanno trovato applicazione alla realtà bancaria. 9.1 Reati Presupposto L art. 25-quinquies del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale: Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493,00 a 154.937,00. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 5.164,00. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi. Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822,00 a 258.228,00. Pagina 20 di 35

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento e allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582,00 a 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 1.549,00 a 5.164,00. Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Art. 600-quater.1 c.p. - Pornografia virtuale Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresentano immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni no reali. Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione d attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. Art. 601 c.p. - Tratta di persone Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi Chiunque, fuori dei casi indicati nell articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. Pagina 21 di 35

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi Pagina 22 di 35

10. Reati di Abuso di mercato I reati presupposto contenuti nella Parte Speciale dedicata ai reati di abuso di mercato sono disciplinati dall art. 25-sexies del Decreto. 10.1 Reati Presupposto L art. 9 della L. 62/2005 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee ha introdotto l art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 che prevede le seguenti fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza): Art. 184 Abuso di informazioni privilegiate E punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 20 mila a Euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell emittente, della partecipazione al capitale dell emittente, ovvero dell esercizio di un attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio nonché chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compia taluna delle azioni espressamente elencate: acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell ufficio; raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a); Art. 185 Manipolazione del mercato Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20 mila a Euro 5 milioni; Art. 187-bis Abuso di informazioni privilegiate Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 mila a Euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell emittente, ovvero dell esercizio di un attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; Art. 187-ter Manipolazione del mercato Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 mila a euro 5 milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; Art 187-quinquies Responsabilità dell Ente L Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell Ente o di una sua unità organizzativa dotata di Pagina 23 di 35