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Il giorno 12 maggio 2004, in Bergamo Verbale di accordo Tra le seguenti Aziende di Credito, d ora in poi denominate insieme Banche : BANCHE POPOLARI UNITE SCRL, d ora in poi per brevità denominata BPU Banca, o anche Capogruppo ; BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, d ora in poi per brevita denominata solo BPB spa ; BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA, d ora in poi per brevita denominata solo BPCI spa ; BANCA CARIME SPA, d ora in poi per brevita denominata solo Carime ; BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA, d ora in poi per denominata solo BPA ; CARIFANO CASSA DI RISPARMIO DI FANO SPA, d ora in poi per brevità denominata solo Carifano ; BANCA POPOLARE DI TODI SPA, d ora in poi per brevità denominata solo BPT, e la Delegazioni Sindacali di Gruppo, costituite secondo le previsioni dell art.4 del Protocollo di Intesa Sindacale di Gruppo del 12 agosto 2003, delle Organizzazioni Sindacali di seguito indicate: - FALCRI, Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani, - FIBA/CISL, Federazione Italiana Bancari e Assicurativi, - FISAC/CGIL, Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni e Credito, - UIL C.A., UIL Credito Esattorie e Assicurazioni d ora in poi denominate complessivamente OO.SS. Premesso che a) Il Piano di Aggregazione (d ora in poi solo Piano ) del nuovo Gruppo Bancario BPU - oggetto della procedura sindacale che ha condotto alla stipula del Protocollo di Intesa Sindacale di Gruppo del 12/8/2003 (d ora in poi solo Protocollo ) ha richiesto il distacco presso Bpu Banca di gruppi di Dipendenti Carime, al fine di espletare attivita proprie della Capogruppo presso il Polo di Cosenza-Bari, così come le Parti si sono date atto all art.15 del Protocollo; b) in forza di quanto convenuto, tale distacco è stato disposto con caratteristiche di sperimentalità e con scadenza 30/6/2004, e con l impegno delle Parti all esperimento preventivo di un confronto in ordine alla decisione che Carime e Bpu Banca dovranno prendere sulle modalità di prosecuzione dopo la scadenza appena citata, privilegiando la formula del service da parte di Carime, e tenendo comunque fermo il mantenimento delle attività e del lavoratori sul Poli territoriali Carime, per un numero minimo di 250 Lavoratori; c) nel corso del confronto preventivo, conclusosi nella giornata odierna, Carime e Bpu Banca hanno rappresentato la necessità, fondata esclusivamente su esigenze di natura organizzativa, di proseguire dopo la scadenza del 30/6/2004 con una proroga del distacco della durata di un anno, tenendo ferme le caratteristiche di sperimentalità, in considerazione delle necessarie verifiche esperibili dopo l entrata a regime dei Poli BPU a seguito sia dell imminente passaggio di tale Banca al sistema informativo target del Gruppo, sia dell analoga manovra che successivamente riguarderà BPCI; d) con il presente atto le Parti intendono accordarsi per fissare le modalità e le garanzie per il Personale interessato alla proroga del distacco, al fine di regolamentarle e fornire un adeguato sistema di tutele e certezze ai Dipendenti di ogni ordine e grado, fermo restando le norme del CCNL applicabili; 1

quanto sopra premesso, e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene: Art.1 Proroga del distacco La proroga del distacco dei Lavoratori Carime presso il Polo BPU Banca al termine di quello attualmente in corso sino al 30/6/2004 viene disposto, con caratteristiche di sperimentalità, con decorrenza 1 luglio 2004 e scadenza al 30 giugno 2005, salvo che anche prima di tale data si verifichino, a giudizio delle Banche, le condizioni per una scadenza anticipata. Entro il 31/3/2005 le Parti si incontreranno al fine di confrontarsi in merito alla decisione che Carime e BPU Banca assumeranno in ordine alle modalita di prosecuzione, privilegiando l ipotesi della formula del service per quei processi lavorativi che hanno il centro di responsabilità residente sul Polo Carime e il ciclo lavorativo prevalentemente allocato sullo stesso. Art.2 Impegno al mantenimento delle attività e dei Lavoratori Resta confermato l impegno della Capogruppo al mantenimento delle attività e dei Lavoratori sul Polo Carime per un numero minimo di 250 Lavoratori indipendentemente dalla formula operativa utilizzata per lo svolgimento delle lavorazioni - così come formalizzato nel Protocollo ed integrato nell Accordo di Gruppo del 10/1/2004 - tenuto conto di quanto previsto all art.17, 4^ capoverso del Protocollo. Art.3 Normative contrattuali La situazione normativa complessiva del Dipendente non subirà pregiudizio di sorta per effetto del suo passaggio in distacco, nè differenziazione alcuna rispetto a quella degli altri Dipendenti in servizio presso Banca Carime, in ragione di qualsiasi titolo o causa diversi dal CCNL. Il rapporto di lavoro dei Dipendenti distaccati continuerà ad essere regolato dalla normativa nazionale ed aziendale tempo per tempo vigente presso Carime (esempio: Premio Aziendale, mobilità e altra normativa di radice aziendale anche contrattualizzata nel futuro tra Banca Carime e le OOSS di tale Azienda) per le rispettive categorie di appartenenza. Art.4 Linee di riporto per l espletamento della prestazione lavorativa In relazione agli obblighi di subordinazione per l espletamento della prestazione di lavoro dipendente, il Lavoratore distaccato si riporterà alle linee direttive e gestionali dell Azienda distaccataria, cui compete la responsabilità di impulso e di indirizzo organizzativo con gli altri poteri/doveri connessi alla titolarità della struttura produttiva; ad essa il Collaboratore in distacco fornirà la propria collaborazione secondo le istruzioni fornite dalla stessa, ed osservando il segreto d ufficio. L Azienda distaccataria porrà il Dipendente distaccato nelle condizioni di conoscere le procedure di lavoro da lei predisposte con riferimento specifico alle mansioni che il Lavoratore medesimo è chiamato ad espletare; qualora si renda necessario illustrare dette procedure, ciò avverrà durante l orario di lavoro mediante apposite riunioni nell ambito delle unità organizzative interessate alla procedure stesse. Art.5 Garanzie per i Dipendenti distaccati Dopo essersi confrontate in merito alla peculiare situazione del Lavoratore in distacco chiamato ad espletare la sua prestazione di lavoro dipendente nei confronti di un soggetto diverso da quello titolare del suo contratto di lavoro Le Parti hanno concordato sulla necessità di istituire a favore dei Dipendenti distaccati un adeguato supporto di garanzie e di certezze, senza che ciò interferisca con le linee di riporto delineate al precedente art.3 per l espletamento della prestazione lavorativa. A tal fine esse convengono: 2

A) Sviluppo professionale il distacco del Dipendente dovrà essere attuato senza che la separazione giuridica tra aziende, ne quella gestionale e pratica tra le rispettive strutture organizzative, possa in qualunque modo trasformarsi in una barriera alle opportunità di sviluppo professionale del Collaboratore; le attivita prestate, le competenze acquisite e l esperienza accumulata dai Dipendenti Carime distaccati presso il polo BPU Banca dovranno venir valutate ed essere prese in considerazione a tutti gli effetti, ai fini delle opportunità di sviluppo e delle occasioni professionali che si apriranno in futuro in Banca Carime, come patrimonio della Banca distaccante; la Direzione Risorse Umane di Carime sarà resa partecipe delle ipotesi di sviluppo professionale del Dipendente in distacco in stretto coordinamento con le competenti strutture della Capogruppo; B) Valutazione professionale Per la valutazione professionale sarà utilizzata la stessa metodologia e gli stessi strumenti previsti per tutto il Personale di Banca Carime, e le relative risultanze verranno acquisite agli atti del dossier personale del Dipendente esistente presso Carime stessa; le attivita prestate, le competenze acquisite e l esperienza accumulata dai Dipendenti Carime distaccati presso il polo BPU Banca dovranno venir valutate, sia in costanza del periodo di distacco previsto dal presente accordo, sia nell ipotesi di rientro nella Banca distaccante ed essere prese in considerazione a tutti gli effetti, ai fine delle opportunità di sviluppo e delle occasioni professionali che si apriranno in futuro in Banca Carime, come patrimonio della Banca distaccante; C) Istanze ed esigenze personali del Dipendente in distacco Le esigenze personali e professionali dei Dipendenti distaccati potranno essere rappresentate direttamente alla Direzione Risorse Umane di Banca Carime, che si coordinerà con l omologa funzione di Capogruppo al fine di ricercare idonee soluzioni e garantire così continuità e senso di appartenenza all alveo aziendale da cui gli stessi provengono, e nel quale permangono le loro radici insieme alla titolarità del contratto di lavoro; in coerenza con quanto sopra, BPU Banca quale azienda distaccataria e Carime quale distaccante si impegnano a porre e mantenere in essere accurate formule di collaborazione nella gestione del rapporto di lavoro del Dipendente in distacco, al fine di procurare che questi possa continuare con effettività ad essere destinatario delle stesse opportunità di relazione, dei medesimi canali di conoscenza reciproca e di ascolto, delle stesse possibilità di accesso alle occasioni aziendali, nonché del medesimo grado di considerazione per le necessità personali e di sviluppo, di cui sono beneficiari i Dipendenti Carime in servizio presso questa Banca; ove sussistessero significative e comprovate esigenze personali o professionali del Dipendente distaccato, BPU Banca e Carime valuteranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, eventuali richieste di rientro presso unità organizzative di Banca Carime, che, ove possibile, verranno accolte nei sei mesi successivi; D) Libertà e diritti sindacali Viene confermata in capo ai Dirigenti Sindacali dell Azienda distaccante, anche per i Dipendenti distaccati, la piena titolarita delle funzioni di rappresentanza e negoziazione così come la competenza degli stessi in merito a tutte le problematiche attinenti alle attivita di lavoro oggetto del distacco in BPU; E) Garanzia del rientro In tutti i casi in cui dovesse venir meno l interesse al mantenimento del distacco da parte di Banca Carime, al Dipendente è garantito il rientro nella Banca stessa; allo stesso saranno conferiti nuovi compiti e mansioni consoni e congruenti con le specifiche qualifiche, esperienze, potenzialità ed attitudini dell interessato, tenendo anche conto delle relative aspirazioni, con obiettivo di valorizzarne il patrimonio umano e professionale. Carime, contestualmente alla disposizione del nuovo periodo di distacco, informerà per iscritto il Lavoratore interessato, mentre alle OO.SS. aziendali sarà fornito preventivamente l elenco del Personale interessato. 3

Le Parti firmatarie si incontreranno entro il 31/10/2004 per verificare l andamento del distacco in corso. Art.6 In caso di modifica alla normativa vigente in materia di distacchi, le Parti si incontreranno per definire eventuali nuove intese che mantengano inalterate le garanzie del presente accordo. Letto, approvato, sottoscritto. BANCHE POPOLARI UNITE SCRL BANCA CARIME SPA BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA CARIFANO CASSA DI RISPARMIO DI FANO SPA BANCA POPOLARE DI TODI SPA FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL C.A. 4

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