REGOLAMENTO PER L ACCESSO E LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO COMUNALE DI CENTRO DIURNO.



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C O M U N E d i C A D E L B O S C O d i S O P R A REGOLAMENTO PER L ACCESSO E LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO COMUNALE DI CENTRO DIURNO. Approvato con Deliberazione C.C. n. 43 del 30/09/1999 CONTROLLATO nella seduta n. 6 del 13/10/99 dal CO.RE.CO.: Non riscontrati vizi legittimità. RIPUBBLICATO per 15 gg. consecutivi dal 20/10/99 al 04/11/99. MODIFICATO con Deliberazione C.C. n. 50 del 28/07/2000 - limitatamente agli artt. 11 e 17. CONTROLLATO nella seduta n.32 del 02/08/00 dal CO.RE.CO.: Non riscontrati vizi legittim.. RIPUBBLICATO per 15 gg. consecutivi dal 06/09/00 al 21/09/00. 1

ART. 1 Il Centro Diurno comunale per anziani è inserito all interno dei punti previsti dalla L.R. 5/94 e si rivolge ad anziani autosufficienti e non, nonchè adulti in condizioni di totale o parziale non autosufficienza a causa di forme morbose a forte prevalenza nell età senile o affetti da patologie riconducibili all età senile. ART. 2 Il Centro Diurno è una struttura assistenziale a carattere semi-residenziale destinata ai cittadini anziani residenti sul territorio comunale (i domiciliati verranno presi in esame solo dopo aver soddisfatto i residenti) con finalità di tutela socio/sanitaria, mobilizzazione e/o mantenimento delle capacità residue dell anziano, socializzazione e reintegrazione nel tessuto sociale, amicale, familiare, oltre che di sostegno alla famiglia. ART. 3 Il Centro Diurno garantisce le seguenti prestazioni: assistenza tutelare diurna; attività ricreativo-culturali, occupazionali; prestazioni igieniche ad integrazione dell intervento dei familiari; qualora sussistano i presupposti e faccia parte del programma personalizzato: bagno settimanale; assistenza infermieristica e riabilitativa tramite servizi dell A-USL distretto di Reggio Emilia (con la quale si stipulerà apposita convenzione). In particolare, al fine di stimolare le residue capacità degli anziani e sulla base di piani assistenziali opportunamente predisposti, vengono curate attività di mobilizzazione, usufruendo dello spazio di palestra opportunamente attrezzato, sia singola che di gruppo; attività manuali, organizzate tenendo anche conto delle preferenze e dei suggerimenti degli utenti, quali piccoli lavori creativi, di manipolazione, di sollecitazione tattile e visiva, nonché di attività intellettuali, legate all utilizzo ed alla ricezione dei mezzi di comunicazione di massa, alla ricerca e riscoperta di concetti tradizionali della cultura popolare, allo scambio di esperienze con l esterno tramite l organizzazione di gite, incontri con altri gruppi, partecipazione alle iniziative del territorio. Nelle attività di contatto con l esterno, verranno privilegiati gli scambi con le scuole, di ogni ordine e grado, private e pubbliche; con centri sociali autogestiti dagli anziani del territorio comunale, con gli anziani del servizio di assistenza domiciliare, le famiglie, la cerchia amicale ecc..., al fine di mantenere il più possibile i rapporti tra gli utenti e le altre fasce di popolazione del territorio. ART. 4 La richiesta di intervento può avvenire su segnalazione dell interessato, dei suoi familiari, dei servizi socio/sanitari territoriali ed istituzionali o di cittadini che rappresentino un reale punto di riferimento per l anziano da inserire. L ammissione in ogni caso verrà concordata con l anziano e la sua famiglia. ART. 5 2

La capienza del centro diurno è stabilita dalla commissione preposta all autorizzazione al funzionamento così come disposto dalla direttiva regionale 560/91. ART. 6 Le domande di accesso vanno presentate all ufficio servizi sociali del comune e successivamente verrà attivata L Unità di Valutazione Geriatrica territoriale, così come disposto dalla L.R. 5/94, per la certificazione di non autosufficienza e la predisposizione del programma personalizzato. Successivamente verrà stipulato formale accordo con la famiglia e/o con l anziano per l inserimento effettivo. ART. 7 Al richiedente ed ai suoi familiari è fatto obbligo di presentare (e/o certificare) tutta la documentazione richiesta, al fine di permettere una corretta valutazione del programma assistenziale personalizzato e la dovuta compartecipazione economica. Si precisa che concorrerà a determinare la situazione economica ogni beneficio reddituale dell anziano, del coniuge, figli/e, generi/nuore, indipendentemente dal regime di convivenza fra gli stessi, ogni altra persona che a qualsiasi titolo conviva con l anziano. ART. 8 L'accesso al centro diurno sarà prioritariamente concesso tenendo presenti i seguenti criteri, in ordine di rilevanza: 1. anziani soli o con coniuge, con difficoltà fisiche; 2. anziani inseriti in famiglie, che sia comunque in difficoltà, temporanea o permanente, nella gestione del congiunto; 3. anziani con problemi relazionali e/o di integrazione sociale. In caso di indisponibilità di posti, la richiesta d accesso verrà posta in lista d attesa. ART. 9 L inserimento s intende sempre in prova per i primi 30 giorni, periodo durante il quale si valuterà la pertinenza del centro diurno in relazione ai reali bisogni dell anziano e l andamento del suo ambientamento in relazione alla struttura (tempi, modi, risorse) e al gruppo degli utenti precostituito. ART. 10 Nella stesura del programma assistenziale personalizzato dell anziano e nei momenti di relativa verifica, verranno specificate le modalità di fruizione del centro diurno. La famiglia, qualora sussista, è tenuta a collaborare attivamente con il servizio rispettando gli orari di apertura e chiusura del centro e quanto concordato nel piano assistenziale. E altresì tenuta, per quanto possibile, a curare l aspetto e l igiene dell anziano in modo che sia adeguato alla vita di comunità. 3

ART. 11 I familiari sono tenuti a comunicare, l eventuale assenza dell anziano entro le ore 8.00 dello stesso giorno e a quantificarne indicativamente la durata. La mancata comunicazione nei termini suddetti comporterà l addebito del costo del pasto e dell eventuale trasporto. Al momento della riammissione al centro diurno, dopo assenze dovute a problemi di salute, i familiari sono tenuti a presentare un certificato medico attestante l idoneità alla vita di comunità e la risoluzione della malattia. ART. 12 Il personale operante al centro diurno non potrà somministrare di propria iniziativa farmaci. Nel caso l anziano abbia un piano farmacologico da rispettare, il familiare è tenuto a presentare la certificazione medica della terapia farmacologica con indicazione del farmaco, della posologia e dell ora di assunzione. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente segnalata per iscritto dal medico curante. ART. 13 Le uscite ricreative-socializzanti dal centro diurno sono a carico degli anziani. Qualora si preveda la consumazione dei pasti all esterno non verrà richiesta la retta per il consumo pasto presso il centro. ART. 14 L amministrazione ed il personale non rispondono per il denaro ed oggetti di valore che gli anziani portano con sè al centro diurno. ART. 15 L utente viene dimesso nel momento in cui vengano a mancare i presupposti che hanno motivato l inserimento, sia in relazione alle condizioni dell anziano, che a quelle del suo ambiente familiare. L anziano o la famiglia possono comunque decidere di rinunciare alla frequenza in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta. La rinuncia avrà effetto dalla data in cui è pervenuta al protocollo del Comune e da tale momento cesserà l obbligo di contribuzione della quota di frequenza e dal mese successivo anche di quella fissa. ART. 16 4

Gli utenti del Centro Diurno sono tenuti a contribuire al costo del servizio nella misura che verrà stabilita dalla Giunta Comunale la quale determinerà la quota percentuale di contribuzione dell anziano con il proprio reddito e la quota percentuale di contribuzione dei familiari tenuti, sulla base dei redditi percepiti suddivisi in fasce. Concorrono a determinare la retta i seguenti elementi: quota fissa mensile; frequenza giornaliera; consumazioni pasto; trasporto. ART. 17 La quota fissa mensile è sempre dovuta indipendentemente dal numero di giornate di frequenza. Non è dovuta in caso di decesso dell anziano ove l evento si verifichi nei primi 10 giorni del mese. La retta di frequenza è comunque dovuta nei primi 3 giorni di assenza, sarà proporzionalmente ridotta dal 4 giorno in poi. Il costo del pasto e del trasporto sono dovuti solo se usufruiti ad eccezione dell ipotesi di cui all articolo 11 comma 2. ART. 18 Per coloro che frequentano il centro diurno, solo il mattino o solo il pomeriggio, conformemente alla programmazione assistenziale, i costi della quota fissa mensile e della frequenza giornaliera sono ridotti al 50%. Se si usufruisce del pasto e/o del trasporto, i relativi costi saranno addebitati per intero. La retta di frequenza del sabato è ridotta al 50%. ART. 19 Il mancato pagamento delle rette previste dal presente regolamento, comporterà la sospensione del servizio. Il responsabile del servizio socio-assistenziale può autorizzare dilazioni o rateazioni della retta a fronte di situazioni problematiche non prevedibili ed indifferibili. ART. 20 E ammesso, previa autorizzazione comunale a cura del servizio sociale, l apporto del volontariato singolo e/o associato, e il contributo di eventuali obbiettori di coscienza. 5