Ordinanza del DFI. Capitolo 1: Disposizioni generali

Documenti analoghi
del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi. del 21 ottobre 2004

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici.

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. della OPMed e quelle dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici.

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame in veterinaria

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza del DFI

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici dentisti.

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Programmi di studio. del 20 settembre 2002

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di veterinaria dell Università di Berna

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame alla facoltà di medicina di Basilea

del 25 agosto 1995 (Stato 26 novembre 2002)

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Berna

primi due anni (studio di base) del corso quinquennale di scienze farmaceutiche e del diploma federale di farmacista.

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011

Ordinanza concernente gli esami federali per le professioni mediche

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre sulle derrate alimentari ; 2 ordina:

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

del 17 marzo Progetto 27 agosto La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

Ordinanza concernente gli esami federali per le professioni mediche

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche

Regolamento della maturità professionale (del 1 luglio 2015)

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

(Ordinanza sugli studi IUFFP) 1. Sezione 1: Offerta di formazione. del 22 giugno 2010 (Stato 1 agosto 2019)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza del DFI

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza del DFI

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Laboratorista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012)

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza del DFI concernente l esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore tecnica di Bellinzona del 29 luglio 2016

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC)

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI) ordina:

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Grafica/Grafico con attestato federale di capacità (AFC)

Manifesto di Dipartimento Anno Accademico 2015/2016

Ordinanza dell Ufficio federale della protezione civile sull istruzione del personale insegnante

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2018)

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

del 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015)

Ordinanza del PF di Zurigo sulle unità d insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza sull esame svizzero di maturità

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di farmacia con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Regolamento della Scuola Specializzata Superiore di Economia Aziendale (SSEA) (del 16 dicembre 2008)

Ordinanza della SEFRI sull esame federale di maturità professionale

Ordinanza generale relativa al sistema d esami presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole universitarie professionali d economia domestica

Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 13 dicembre sulla formazione professionale, ordina:

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione

Transcript:

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il corso di studi in scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell Università di Ginevra e per il diploma federale di farmacista del 3 settembre 2003 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 46a dell ordinanza generale del 19 novembre 1980 1 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il modulo speciale d insegnamento e d esame (modulo speciale) applicato al corso di studi in scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell Università di Ginevra (Università di Ginevra) per l ottenimento del diploma in scienze farmaceutiche (corso di studi in farmacia) e del diploma federale di farmacista. Art. 2 Campo d applicazione 1 La presente ordinanza si applica a tutti gli studenti di farmacia dell Università di Ginevra per l intera durata dello studio quinquennale. 2 Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell OPMed. Capitolo 2: Diploma in scienze farmaceutiche (primo e secondo ciclo) Sezione 1: Composizione degli studi e programmi d insegnamento Art. 3 Studio di base e studio complementare 1 Il corso di studi in farmacia consiste in uno studio di base e in uno studio complementare. 2 Lo studio di base comprende il programma d insegnamento obbligatorio per tutti gli studenti. RS 811.112.55 1 RS 811.112.1 2003-1234 3403

3 Lo studio complementare comprende i corsi di formazione che gli studenti possono scegliere individualmente nell ambito degli studi. Art. 4 Composizione degli studi 1 Il corso di studi in farmacia consiste in uno studio di base biennale (primo ciclo) e in uno studio professionale biennale (secondo ciclo). 2 Il corso di studi prevede due esami propedeutici durante lo studio di base e un esame di diploma durante lo studio professionale. Art. 5 Programmi d insegnamento 1 Il primo ciclo verte sull acquisizione delle basi di scienze naturali (in particolare matematica, informatica, fisica, biologia, chimica analitica, inorganica, organica e fisica), di farmacia e di medicina (in particolare introduzione alle scienze farmaceutiche, anatomia/fisiologia). 2 Il secondo ciclo si fonda sulle conoscenze, le capacità e le tecniche acquisite nel corso del primo ciclo e verte sull acquisizione delle conoscenze, capacità e tecniche relative alle scienze farmaceutiche e a tutti gli aspetti farmacologici, dalla sintesi delle sostanze al loro impiego da parte del paziente. Sezione 2: Primo e secondo esame propedeutico Art. 6 Periodo, composizione, ammissione e voti 1 Il primo e il secondo esame propedeutico si tengono durante e/o alla fine del corrispondente anno di studio. 2 Il primo e il secondo esame propedeutico comprendono ciascuno quattro singole prove d esame, che possono consistere in uno o più esami parziali. 3 Sono ammessi al secondo esame propedeutico gli studenti che: a. hanno frequentato un corso di samaritano conforme al programma di formazione della Federazione svizzera dei samaritani; b. hanno svolto una pratica ospedaliera della durata di almeno sei settimane. 4 Per ogni singola prova d esame viene assegnato un voto principale calcolato sulla Gli esami parziali possono essere valutati al decimo di punto. Art. 7 Risultato e ripetizione 1 Il primo e il secondo esame propedeutico sono considerati non superati se più di due voti principali sono inferiori al 4 o se un voto principale è inferiore al 3. 2 Ogni esame propedeutico può essere ripetuto una sola volta. 3404

Sezione 3: Esame di diploma Art. 8 Periodo, composizione e ammissione 1 L esame di diploma si tiene al più presto dopo il sesto semestre. 2 L esame consiste in un lavoro di diploma e in un esame professionale teorico. 3 L ammissione a una parte dell esame è indipendente dal risultato ottenuto nell altra parte. Art. 9 Lavoro di diploma 1 Il lavoro di diploma può essere iniziato al più presto dopo il settimo semestre e dura almeno sedici settimane. 2 Il lavoro di diploma è svolto in una disciplina farmaceutica scelta dal candidato, nei limiti dei posti disponibili nei diversi laboratori. Il lavoro si svolge sotto la responsabilità di un professore o di un «maître d enseignement et de recherche» dell Università di Ginevra. 3 Il lavoro di diploma consiste in un lavoro sperimentale pluridisciplinare nel settore delle scienze farmaceutiche. Comprende uno studio bibliografico, una parte pratica, un rapporto finale e la presentazione orale. 4 Il lavoro di diploma è considerato superato se lo studente ottiene almeno il voto 4. Art. 10 Esame professionale teorico 1 L esame professionale teorico può cominciare al più presto dopo il sesto semestre. 2 L esame consiste in cinque singole prove d esame pluridisciplinari composte al massimo di dieci esami parziali. 3 Per ogni singola prova d esame è assegnato un voto principale calcolato sulla 4 L esame professionale teorico è considerato non superato se più di due voti principali sono inferiori al 4 o se un voto principale è inferiore al 3. Art. 11 Risultato complessivo e ripetizione 1 L esame di diploma è superato se il lavoro di diploma e l esame professionale teorico sono stati superati con successo. 2 Per il calcolo del voto complessivo dell esame di diploma, l esame professionale teorico conta come voto semplice, mentre il lavoro di diploma conta come voto doppio. Il voto complessivo si arrotonda al mezzo punto. 3 Il lavoro di diploma e l esame professionale teorico possono essere ripetuti singolarmente una sola volta. 3405

4 In caso di ripetizione dell esame professionale teorico, non è ammesso cambiare la ripartizione delle materie né le materie scelte dello studio complementare. Capitolo 3: Diploma federale di farmacista (terzo ciclo) Sezione 1: Composizione degli studi e programmi d insegnamento Art. 12 Composizione degli studi Il terzo ciclo di studi finalizzato al conseguimento del diploma federale di farmacista comprende, al quinto anno, un anno di assistenza che prevede programmi d insegnamento specifici. Art. 13 Programmi d insegnamento Il periodo d assistenza dura dodici mesi e si svolge in una farmacia pubblica, in una farmacia d ospedale o nell industria farmaceutica. Permette agli studenti di acquisire, oltre alle conoscenze, capacità e tecniche acquisite nel corso del primo e del secondo ciclo, le basi per poter assumere la responsabilità farmaceutica in tutti i settori della farmacia in qualità di professionisti sanitari. Sezione 2: Esame finale di diploma federale di farmacista Art. 14 Periodo, composizione e voti 1 L esame finale per l ottenimento del diploma federale di farmacista si tiene al termine del quinto anno di studi. 2 L esame finale consiste in cinque singole prove d esame pluridisciplinari composte al massimo di dieci esami parziali. 3 Per ogni singola prova d esame è assegnato un voto principale, calcolato sulla media dei voti dei relativi esami parziali e arrotondato al mezzo punto. Art. 15 Risultato e ripetizione 1 L esame finale è considerato non superato se più di due voti principali sono inferiori al 4 o se un voto principale è inferiore al 3. 2 L esame finale può essere ripetuto due volte. 3406

Capitolo 4: Disposizioni generali relative agli esami dei tre cicli di studio Art. 16 Informazione agli studenti All inizio di ogni anno accademico, l Università di Ginevra comunica per scritto agli studenti: a. i programmi d insegnamento determinanti per gli esami; b. la materia di ogni singola prova d esame; c. le modalità seguite per ogni singola prova d esame; d. nel caso di singole prove d esame che comportano diversi esami parziali: i criteri di ponderazione dei singoli esami parziali per il calcolo dei voti principali; e. le condizioni per il rilascio di attestati di studio; f. i corsi e le esercitazioni pratiche a scelta, nell ambito dello studio complementare; g. le caratteristiche della pratica ospedaliera nel secondo anno di studio; h. le caratteristiche dell assistenza nel quinto anno di studio. Art. 17 Ammissione agli esami 1 Sono ammessi agli esami gli studenti che hanno seguito lo studio di base e lo studio complementare prescritti dall Università di Ginevra e hanno superato i test di verifica intermedi. 2 L Università di Ginevra rilascia gli attestati di studio e segnala alla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche (Giunta direttiva) i nominativi degli studenti che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1. 3 La Giunta direttiva decide in merito all ammissione agli esami di un candidato o alla revoca di un ammissione già concessa. Art. 18 Esaminatori, valutazione 1 Gli esaminatori sono scelti tra le persone che hanno partecipato ai programmi d insegnamento del modulo speciale. Sono nominati dalla Giunta direttiva su proposta dell Università di Ginevra. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami orali e pratici sono condotti e valutati da due esaminatori. 3 Agli esami orali è inoltre presente il presidente locale o un suo supplente. Nel limite del possibile, gli esami pratici sono sorvegliati dal presidente locale o da un suo supplente. 3407

Art. 19 Comunicazione dei risultati 1 L Università di Ginevra comunica i risultati degli esami al presidente locale. 2 Il presidente locale comunica agli studenti il risultato finale dell esame mediante decisione formale. Art. 20 Promozione Sono ammessi all anno di studio successivo gli studenti che hanno superato la totalità degli esami dell anno o del ciclo di studi frequentato. Art. 21 Esclusione definitiva L esclusione definitiva dal modulo speciale comporta l esclusione definitiva da ogni ulteriore esame comparabile nelle professioni mediche (modulo speciale o corso di studi convenzionale in altre facoltà). Capitolo 5: Tasse e indennità Art. 22 Tasse 1 Sono prelevate le seguenti tasse: franchi a. primo e secondo esame propedeutico, ciascuno 200. b. esame di diploma 700. c. esame finale 520. 2 Per la ripetizione del lavoro di diploma viene riscossa una tassa di 190 franchi, mentre per la ripetizione dell esame professionale teorico viene riscossa una tassa di 560 franchi. Art. 23 Indennità per liberi professionisti I farmacisti liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento sulle indennità disciplinate dagli articoli 7 e 11 dell ordinanza del 12 novembre 1984 2 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche. 2 RS 811.112.11 3408

Capitolo 6: Verifiche e modifiche del modulo speciale Art. 24 Verifiche Le esperienze acquisite con il modulo speciale sono sottoposte a continue verifiche. Art. 25 Comunicazione di modifiche Le modifiche della presente ordinanza sono comunicate per scritto agli studenti entro l inizio del pertinente anno accademico. Capitolo 7: Disposizioni finali Art. 26 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 4 ottobre 2001 3 concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame del corso di studio di scienze farmaceutiche presso l Istituto farmaceutico dell Università di Ginevra è abrogata. Art. 27 Modifica del diritto vigente Le modifiche del diritto vigente figurano nell allegato. Art. 28 Disposizioni transitorie 1 Il presente modulo speciale si applica a tutti gli studenti del corso di studi in farmacia dell Università di Ginevra a partire dall anno accademico 2003/2004, ad eccezione degli studenti che hanno svolto l anno di assistente-farmacista secondo il diritto anteriore prima dell entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Le disposizioni relative al lavoro di diploma sono applicabili immediatamente anche agli studenti che seguono il corso di studi secondo il diritto anteriore. Le pertinenti disposizioni della presente ordinanza sono applicabili per analogia. 3 Per gli studenti che hanno iniziato gli studi prima dell entrata in vigore della presente ordinanza, l esame di scienze naturali e quello delle materie farmaceutiche fondamentali si tengono secondo il diritto anteriore. Per detti studenti si applica il modulo speciale a partire dal secondo ciclo di studi. Essi devono svolgere il periodo di pratica ospedaliera, della durata ridotta di 4 settimane, prima dell inizio del secondo ciclo di studio. 4 Agli studenti che non hanno superato l esame di scienze naturali prima dell entrata in vigore della presente ordinanza si applica il presente modulo speciale. 3 RU 2001 2567 3409

5 Gli esami secondo il diritto anteriore si tengono per l ultima volta come segue: a. esame delle materie farmaceutiche fondamentali 2005 b. esame di assistente-farmacista 2004 c. esame finale 2007 6 La Giunta direttiva decide in merito alla continuazione degli studi secondo il presente modulo speciale, su proposta dell Università di Ginevra. Art. 29 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre 2003. 3 settembre 2003 Il Dipartimento federale dell interno: Pascal Couchepin 3410

Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: Allegato 1. Ordinanza del 31 ottobre 2000 4 concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi in Scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell Università di Basilea e per il diploma federale per farmacisti Art. 7 cpv. 3 3 La Giunta direttiva decide in merito all ammissione agli esami di un candidato o alla revoca di un ammissione già concessa. Art. 13 cpv. 1 e 4 1 Il primo e il secondo esame propedeutico si tengono durante e/o alla fine del corrispondente anno di studio. 4 Per ogni singola prova d esame viene assegnato un voto principale calcolato sulla Gli esami parziali possono essere valutati al decimo di punto. 2. Ordinanza del 4 ottobre 2001 5 concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi parziale in scienze farmaceutiche all Università di Berna Art. 12 cpv. 1 1 Il primo e il secondo esame propedeutico si tengono durante e/o alla fine del corrispondente anno di studio. Art. 13 cpv. 1 1 Per ogni singola prova d esame viene assegnato un voto principale calcolato sulla Gli esami parziali possono essere valutati al decimo di punto. 4 RS 811.112.53 5 RS 811.112.56 3411

3. Ordinanza del 4 ottobre 2001 6 concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi parziale in scienze farmaceutiche all Università di Friburgo Art. 12 cpv. 1 1 Il primo e il secondo esame propedeutico si tengono durante e/o alla fine del corrispondente anno di studio. Art. 13 cpv. 1 1 Per ogni singola prova d esame viene assegnato un voto principale calcolato sulla Gli esami parziali possono essere valutati al decimo di punto. 4. Ordinanza del 31 ottobre 2000 7 concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi in Scienze farmaceutiche del Politecnico federale di Zurigo e per il diploma federale per farmacisti Art. 7 cpv. 3 3 La Giunta direttiva decide in merito all ammissione agli esami di un candidato o alla revoca di un ammissione già concessa. Art. 13 cpv. 1 e 4 1 Il primo e il secondo esame propedeutico si tengono durante e/o alla fine del corrispondente anno di studio. 4 Per ogni singola prova d esame viene assegnato un voto principale calcolato sulla Gli esami parziali possono essere valutati al decimo di punto. 6 RS 811.112.57 7 RS 811.112.52 3412