DISPOSIZIONI OPERATIVE



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DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'ATTRIBUZIONE E L'APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

Indice Art. 1 - Disposizioni normative e regolamentari di riferimento...3 Art. 2 - Competenza...3 Art. 3 Definizioni...3 Art. 4 - Richiesta della esterna...4 Art. 5 - Caratteristiche degli indicatori dei numeri civici esterni...4 Art. 6 - Criteri per l assegnazione e per l apposizione della numerazione esterna...5 Art. 7 - Definizioni e caratteristiche della interna...5 Art. 8 - Caratteristiche degli indicatori dei numeri interni...6 Art. 9 - Apposizione della numerazione interna...6 Art. 10 - Sanzioni e vigilanza...7

Art. 1 - Disposizioni normative e regolamentari di riferimento 1. Ai sensi delle seguenti disposizioni normative: o Art. 10 legge 24.12.1954 n. 1228; o Artt. 42 e 43 D.P.R. 30.05.1989 n. 223 (Regolamento di attuazione); o Art. 73 comma 3 bis del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507; o Art. 6.10 ed 11.5 del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Argelato le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente. Art. 2 - Competenza 2. Parimenti, per individuare le unità ecografiche semplici, cui non si acceda direttamente dall esterno, (accessi dall interno alle singole unità) è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria numerazione. 1. Su domanda del proprietario in apposito modulo ISTAT, competente ad assegnare la è esclusivamente il Settore Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Argelato. 2. La interna viene individuata con i criteri di cui ai successivi articoli e posta in essere a cura e spese dei proprietari degli immobili. 3. La assegnata ai sensi del comma precedente viene consolidata come dato definitivo nella banca dati dell Ente e quindi ufficializzato agli altri uffici comunali, che dovranno a loro volta adeguare le relative procedure interne (residenza, autorizzazioni sanitarie, gestione tributi. ecc.) alla gestione del nuovo dato avviando i dovuti controlli qualora vi siano incongruenze con la normativa in vigore. Art. 3 Definizioni Definizione di accesso 1. Si definisce accesso su area di circolazione pubblica, ogni conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private alle aree di circolazione pubblica. 2. Sono pertanto da considerare accessi su strada: - gli smussi sui marciapiedi con retrostante rampa di accesso verso terreni agricoli; - la parziale canalizzazione delle cunette da utilizzare per l accesso alle aree retrostanti; - le interruzioni di recinzioni con o senza cancello verso le aree di viabilità pubblica;

- porte, portoni, cancelli che si immettono sul marciapiede o direttamente all area di viabilità. 3. Ai sensi degli Artt. 41 e 42 del D.P.R. 223/1989, è obbligo del Comune assegnare la agli accessi che conducono ad abitazioni, esercizi di attività e sedi di associazioni e simili. 4. Ad ogni accesso può essere attribuito un solo indirizzo (toponimo e numero civico). 5. Gli accessi su area di circolazione pubblica possono essere diretti o indiretti: - sono diretti quando dall apertura su strada si accede direttamente all immobile o immobili interessati; - sono indiretti quando dall area di circolazione si accede ad una corte privata, sulla quale si affacciano gli immobili interessati. Art. 4 - Richiesta della esterna 1. E fatto obbligo ai proprietari degli immobili o ai titolari di titolo abilitativo, ad avvenuta ultimazione dei lavori e contestualmente alla presentazione della richiesta di agibilità (artt. 42 e 43 D.P.R. n. 223/89 artt. 24 e 25 D.P.R. n. 380/2001), di richiedere l attribuzione della esterna. 2. L obbligo di richiedere la numerazione compete anche agli amministratori degli stabili e ai proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe relative alla numerazione esterna. 3. E altresì obbligatorio comunicare le variazioni di accessi su aree di viabilità che comporti la soppressione di numeri civici esterni. 4. La richiesta di attribuzione e di variazione della va effettuata utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Settore Programmazione e Gestione del Territorio. 5. Alla stessa dovrà essere allegata la prescritta documentazione di norma in formato digitale per quanto concerne gli elaborati grafici e catastali. Art. 5 - Caratteristiche degli indicatori dei numeri civici esterni 1. La deve essere riportata su supporti di materiale resistente e rigido, nel rispetto delle norme vigenti che prevedono la predisposizione di un numero scuro su fondo chiaro con cornice blu. 2. Il Comune fornisce indicazioni puntuali in merito alle targhette della esterna, la posa in opera è a carico del proprietario o dell amministratore dello stabile. 3. Nel caso di edifici storici o di particolare pregio, in fase di ristrutturazione edilizia, di un nuovo intervento o di nuova attribuzione su edifici esistenti, il proprietario o l amministratore deve concordare con il comune la tipologia della targhetta sempre con numero scuro su fondo chiaro e con cornice blu. 4. La posa in opera è a carico del proprietario o dell'amministratore dello stabile.

Art. 6 - Criteri per l assegnazione e per l apposizione della numerazione esterna 1. La esterna, secondo i principi sotto esposti, va apposta agli gli accessi esterni, cioè a quelli che dall area di circolazione immettono alle unità ecografiche (abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali, uffici, ecc.), direttamente quando l accesso all unità ecografica semplice si apre sull area di circolazione, indirettamente quando si apre, invece, su corti, cortili o aree di viabilità privata, ecc; 2. Il Comune, secondo le Direttive ISTAT in materia, assegna ad ogni accesso principale che dall'area di circolazione immette all'interno dei fabbricati un univoco numero civico. La targa riportante il numero civico sarà esposta in corrispondenza dei detto ingresso. 3. Qualora al fabbricato si acceda indirettamente dall area di circolazione pubblica, cioè attraverso un area scoperta privata (quale un giardino o un piazzale), la targa riportante il numero civico del fabbricato sarà esposta anche sull accesso principale all area scoperta privata. 4. Qualora gli accessi di diverse unità ecografiche insistano su una medesima area scoperta privata, in corrispondenza dell accesso principale che dall'area di circolazione immette a detta area privata saranno esposte le targhe relative a tutti i numeri civici dei fabbricati distribuiti. 5. ad autorimesse o locali di servizio, con accesso autonomo diretto o indiretto, che siano di pertinenza di una unità ecografica semplice, non è assegnato alcun numero civico, e in corrispondenza del loro accesso non è apposta la targa. 6. Qualora ad una unità ecografica semplice si acceda da più accessi dall area di circolazione pubblica (direttamente), o da un area scoperta privata (indirettamente), il numero civico sarà assegnato all accesso principale. La targa sarà esposta esclusivamente su detto accesso. 7. Il numero civico deve essere applicato a un altezza variabile da 2 a 3 metri, in posizione ben visibile dall area di circolazione, generalmente a destra dell accesso o a fianco della porta d ingresso ed in modo che sia chiaramente riferita al giusto accesso, dovrà essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari o dei possessori dell immobile e in ogni caso nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dal Settore Programmazione e Gestione del Territorio. 8. I civici sulle recinzioni devono essere apposti ad una altezza da terra tale da permetterne la visibilità, a fianco dell accesso pedonale o dove siano stati situati campanelli e cassette postali (accesso principale). Art. 7 - Definizioni e caratteristiche della interna 1. Per unità ecografica semplice si intende l abitazione, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o l esercizio, cioè uno o più vani funzionalmente destinati all esercizio dell attività economica (ufficio e simili).

2. Per interna si intende quella che permette di individuare le unità ecografiche semplici componenti una singola unità ecografica complessa o più unità ecografiche complesse facenti capo ad uno stesso indirizzo. 3. I criteri per l assegnazione della interna sono definiti dal Settore Programmazione e gestione del Territorio, con le modalità di cui ai successivi articoli. Art. 8 - Caratteristiche degli indicatori dei numeri interni 1. Le targhette di numerazione interna dovranno essere acquistate autonomamente dall amministratore del condominio o dai proprietari, seguendo le indicazioni per l apposizione fornite dal Settore Programmazione e Gestione del Territorio e comunque nel rispetto delle presenti Disposizioni. 2. Le targhette che riportano i numeri d interno saranno costituite di materiale resistente all usura e alle manomissioni. 3. Le targhette dovranno essere affissa a fianco della porta di ciascun accesso. Art. 9 - Apposizione della numerazione interna 1. La numerazione interna riguarda le scale e tutte le unità ecografiche semplici situate all interno di un numero civico. 2. Le modalità tecnico operative per l attribuzione della numerazione interna tengono conto delle Direttive ISTAT, salvaguardando, ove possibile, la situazione esistente. 3. La numerazione interna di un fabbricato deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto e da sinistra verso destra (in senso orario) rispetto all entrata principale e ad ogni pianerottolo di arrivo delle scale. 4. L identificazione delle scale avviene mediante lettere maiuscole; quella degli interni mediante numeri arabi. 5. La numerazione degli interni è unica e progressiva per ogni numero civico. Va effettuata partendo dal piano corrispondente alla porta d ingresso principale dell edificio (generalmente piano terra o rialzato) verso i piani superiori; terminati i piani superiori, qualora esistessero, si procede alla numerazione dei piani sotterranei o seminterrati dal primo piano sotterraneo al secondo eccetera. Si considerano facenti parte tutti dello stesso piano quegli interni per raggiungere i quali, da un determinato piano dell edificio, occorre salire o scendere non più di 6 scalini. Dal piano corrispondente alla porta d ingresso principale si numerano con numeri arabi tutte le unità che hanno accesso diretto all androne (corridoio, cortile, ecc.) percorrendo lo spazio da sinistra verso destra rispetto la provenienza dalla porta d ingresso principale; alle eventuali scale che si dovessero incontrare durante il percorso si assegna, nell ordine da sinistra a destra, una lettera dell alfabeto. 6. Non va apposta alcuna lettera nel caso di scala unica.

7. In caso di Unità abitative in un complesso industriale, all azienda sarà attribuito un unico numero identificativo mentre dovranno avere autonoma numerazione gli eventuali locali uso abitativo (di custodia o di rappresentanza...).l alloggio di custodia deve essere numerato autonomamente. Art. 10 - Sanzioni e vigilanza 1. E' vietato a chiunque di utilizzare numerazioni esterne ed interne difformi dalle indicazioni previste dal presente Regolamento. 2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all onomastica stradale e le targhe della esterna ed interna. 3. Il Settore Programmazione e Gestione del Territorio, in caso di violazione al presente Regolamento, provvede ad ordinare il ripristino, con spese a carico del trasgressore, fatte salve le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, salve ed impregiudicate le sanzioni di legge quando il fatto costituisca più grave illecito. 4. L inosservanza delle presenti disposizioni operative è sanzionata ai sensi dell art 15 del Regolamento del Polizia Urbana e Rurale e della relativa Tabella delle Sanzioni (ultima fattispecie ivi riportata) da Euro 25,00 a Euro 150,00. L accertamento delle violazioni alle disposizioni è effettuato dalla Polizia Locale ai sensi della Legge 689/81.