Allegato 8 - REGOLAMENTO PER STIPULA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE. Premessa



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SAVIGNANO sul RUBICONE (FC) Via Togliatti n.5 C.A.P. 47039 Tel. 0541 944602 Fax 0541 941481 C.F. 90038920402 Mail: info@mcurie.com _ fois001002@istruzione.it P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it Web site: www.mcurie.com Allegato 8 - REGOLAMENTO PER STIPULA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE Premessa L avvento dell autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle Istituzioni scolastiche, comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali. La legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione si rinviene nella L. 27 dicembre 1997, n.449 la quale, all art. 43 dispone che al fine di favorire l innovazione dell organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ( ) con soggetti privati ed associazioni. Il Regolamento amministrativo-contabile D.I. n.44/2001 prevede inoltre che si accordi la preferenza a quei soggetti che abbiano concretamente dimostrato particolare attenzione ai problemi dell infanzia e dell adolescenza, e sancisce, opportunamente, il divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità istituzionali siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della Scuola. Vista la L. n. 449/1997, art. 43; Visto il D. Lgs n.267/2000 art. 119; Visto il D.I. N.44/2001 artt. 33, 41; il Consiglio di Istituto formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all interno dei questa Istituzione Scolastica. ART. 1 DEFINIZIONE Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra la Scuola e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre alla Scuola beni o servizi in cambio di pubblicità. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: a) il diritto dello sponsor all utilizzazione dello spazio pubblicitario; b) la durata del contratto di sponsorizzazione; c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor; d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. Il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell Istituto, è legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, secondo lo schema di contratto-tipo allegato che fa parte integrante del presente Regolamento. E prevista la facoltà dell Istituzione Scolastica di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor. E, inoltre, prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all immagine della Scuola, fermo restando l eventuale risarcimento del danno. Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto, o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti, sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l eventuale risarcimento del danno. I criteri per l individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti, nonché i limiti entro i quali il Dirigente scolastico o i suoi delegati possono operare per conseguire gli accordi di sponsorizzazione, sono deliberati dal Consiglio d Istituto.

ART. 2 - OGGETTO L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare: - attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista); - interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.); - interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, etc.; - iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi); - iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili ecc.); - ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, possa essere oggetto di La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme: - contributi economici; - cessione gratuita di beni e/o servizi; - compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall Istituzione Scolastica. ART. 3 - CONTIBUTI ECONOMICI Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente all Istituto Marie Curie. Il contributo può essere richiesto dalla Scuola a uno o più sponsor per la stessa iniziativa. ART. 4 - CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI Le Società, le Associazioni ed i privati in genere, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita. L Istituzione Scolastica, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate come opportune. ART. 5 - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DIRETTA ALLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLE VARIE ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA SCUOLA Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dall Istituzione Scolastica, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta tra quelle definite. ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELL ISTITUZIONE SCOLASTICA La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito: - riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc.); - pubblicazione nel sito WEB della Scuola, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione; - posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione; - distribuzione in loco di materiale pubblicitario. Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto. L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura di Legge. ART. 7 - VINCOLI DI SPONSORIZZAZIONE Il Consiglio d istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che la scuola, nella figura del suo legale

rappresentante, possa vedere lesa la propria immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere ad eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte. In particolare, esso non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi: - probabile conflitto di interesse tra l'attività pubblica dell Istituzione Scolastica e quella privata dello sponsor; - tutte le componenti scolastiche si asterranno dal proporre sponsorizzazioni se direttamente interessate quali soggetti beneficiari di eventuali introiti. - possibilità di pregiudizio per l Istituzione Scolastica derivante dalle qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor; - messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine dell Istituzione Scolastica o alle proprie iniziative; - pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, ecc.; - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, discriminazione, razzismo, odio o minaccia; - in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici, oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale. L'accertamento della sussistenza di una delle cause sopraindicate è di esclusiva competenza del Consiglio d istituto. ART. 8 - SCELTA DELLO SPONSOR L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure: - recepimento di proposte spontanee da parte di soggetti individuati; - pubblicità, da parte dell Istituzione Scolastica, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse; - gara pubblica o trattativa privata, da parte dell Istituzione Scolastica, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte più convenienti. ART. 9 STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La sponsorizzazione, in qualsiasi forma venga effettuata, dovrà essere regolata mediante apposito contratto scritto, secondo lo schema di contratto-tipo allegato che fa parte integrante del presente Regolamento. Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte dell Istituto, in qualsiasi momento in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor. La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura. La risoluzione avviene, in tal caso, per fatti e colpa dello sponsor. ART. 10 - NORME DI RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia. Il Presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 29/10/2014 con Delibera n. 22 Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento d Istituto dalla data di approvazione da parte del Consiglio d istituto. Copia del presente regolamento è pubblicata all Albo della scuola e sul sito Internet dell Istituto www.mcurie.gov.it nella sezione Regolamenti.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE (modello tipo) TRA SAVIGNANO sul RUBICONE (FC) Via Togliatti n.5 C.A.P. 47039 Tel. 0541 944602 Fax 0541 941481 C.F. 90038920402 Mail: info@mcurie.com _ fois001002@istruzione.it P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it Web site: www.mcurie.com l Istituto Statale di Istruzione Superiore Marie Curie Liceo Scientifico, Tecnico Tecnolgico e Professionale Moda e Abbigliamento orientato al calzaturiero di Savignano sul Rubicone (FC) rappresentato legalmente dal Prof. Carmelo Sergi, Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Presicce (LE) l 08/12/1949, residente a Savignano sul Rubicone, via L. B. Alberti, n. 26 - codice fiscale SRG CML 49T08 H047Z e domiciliato per la sua carica presso l Istituto Statale di Istruzione Superiore Marie Curie di Savignano sul Rubicone, via Togliatti n.5 - codice fiscale 90038920402, di seguito denominato per brevità Istituto, E la società rappresentato legalmente da nato a il, con sede in via Partita IVA/codice fiscale, di seguito denominata per brevità Sponsor, P R E M E S S O che l'istituzione scolastica di cui sopra ha predisposto, nell ambito del P.O.F., un progetto per ; che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'attività di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti, azienda, ecc.; che all Istituto sono note le finalità dell attività svolta dallo sponsor e che esse non contrastano con le attività educative e culturali svolte dall Istituto stesso; che sono stati fissati dal Consiglio d Istituto nella seduta del i criteri per procedere ad accordi di sponsorizzazione ai sensi di quanto disposto dall art. 33 e 43 del D.I.n.44/2001; Le premesse sono parte sostanziale del presente contratto. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Obblighi dell Istituzione scolastica L'Istituzione scolastica si obbliga: - a realizzare nel periodo la seguente iniziativa/attività come previsto nel P.O.F. e nel Programma Annuale; - ad inserire sulle brochure di pubblicizzazione del progetto, sui volantini ed a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello sponsor, il nome dello sponsor e le seguenti diciture secondo modi e misure di cui all'allegata specifica tecnica. Art. 2 - Obblighi dello sponsor Lo Sponsor concederà per tali prestazioni all'istituto un corrispettivo/finanziamento globale di (in lettere ) con le seguenti modalità:. Art. 3 - Facoltà di recesso A norma dell art. 1373 cod.civ. l Amministrazione scolastica ha diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo. Art. 4 - Risoluzione del contratto L Istituto ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all art. 2, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r., con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dell'istituto ed a spese dello Sponsor. In caso di risoluzione del contratto lo sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato all Amministrazione scolastica.

Art. 5 - Opzione per il rinnovo Lo Sponsor ha diritto, per una sola volta, all'opzione per il rinnovo del contratto per il periodo dal al. L'opzione va comunicata all'istituto per iscritto entro il. E fatta comunque salva la facoltà dell Istituto di valutare la convenienza di un eventuale rinnovo, anche in virtù del divieto di rinnovo tacito dei contratti previsto dalla normativa vigente. Le condizioni normative della proroga saranno identiche al presente contratto, ad eccezione di quelle economiche che saranno aumentate del % (in lettere per cento), salvi gli aumenti, per intero, di imposte e tasse. Art. 6 - Diritto d'uso dell'immagine Lo Sponsor non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale le immagini dell Istituto, ancorché si tratti di immagini collettive e non individuali dei soggetti dell Istituto stesso. Art. 7 - Pubblicità Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell'evento, previa comunicazione all Istituto, e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella Lo sponsor si impegna a non divulgare in pubblicità l'importo degli oneri finanziari sostenuti per la Art. 8 - Limiti di responsabilità. La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento/attività suindicato/a ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra Istituto e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro. Art. 9 - Esclusiva. Lo Sponsor avrà il diritto esclusivo di sponsorizzare l'evento/attività e l Istituto non potrà né direttamente né indirettamente, neppur parzialmente, anche senza scopo di lucro, attribuire tale diritto ad altro soggetto. (Oppure: co-sponsor. L Istituto potrà scegliere altri co-sponsor purché essi non siano dello stesso settore in cui opera lo Sponsor e purché l'associazione fra i vari co-sponsor non possa nuocere agli interessi e all'immagine dello Sponsor.) Art. 10 - Foro competente Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è il tribunale di Forlì e/o sue articolazioni istituzionali. Art. 11- Spese ed oneri fiscali Sono a carico dello sponsor tutte le spese eventuali di stipulazioni del contratto, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla normativa vigente. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d uso e le relative spese sono a carico della parte richiedente. Art. 12 Norme applicabili Per tutto quanto non previsto dalle suddette condizioni d'uso si fa espresso rinvio al Regolamento di Istituto, alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché alle norme del C.C. che possono trovare applicazione nella fattispecie. Ogni parte dichiara di aver ricevuto un originale. Letto, approvato e sottoscritto. Savignano sul Rubicone, Per l Istituto IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Carmelo Sergi Per lo Sponsor IL SOCIETA