STATUTO SOCIETA ORISTANO SERVIZI COMUNALI S.r.l.



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COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis STATUTO SOCIETA ORISTANO SERVIZI COMUNALI S.r.l. (APPROVATO CON DELIBERA C.C. NR. 042 DEL 18/04/2013)

I N D I C E Art. 1 Denominazione...... pag. 2 Art. 2 Oggetto..... pag. 2 Art. 3 Sede..... pag. 2 Art. 4 Durata... pag. 3 Art. 5 Capitale.... pag. 3 Art. 6 Circolazione delle quote di partecipazione... pag. 3 Art. 7 Decisione del socio unico... pag. 3 Art. 8 Organo amministrativo... pag. 3 Art. 9 Consiglio di Amministrazione... pag. 4 Art. 10 Direzione operativa... pag. 6 Art. 11 Competenze dell Organo Amministrativo... pag. 6 Art. 12 Rappresentanza... pag. 6 Art. 13 Assemblea.. pag. 7 Art. 14 Bilancio... pag. 7 Art. 15 Domiciliazione. pag. 8 Art. 16 Soggezione all attività di direzione e controllo analogo.. pag. 8 Art. 17 Organo di Controllo pag. 9 Art. 18 Scioglimento della Società... pag. 9 Art. 19 Disposizioni integrative pag. 10 1

Art. 1 Denominazione 1) E costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2463 e seguenti del codice civile e 113 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 267/2000, modificato dalla legge 24.11.2003 n.326 e dalla legge 6 agosto 2008 n.133, una società unipersonale a responsabilità limitata denominata: "Oristano Servizi Comunali S.r.l.". 2) La società è costituita dal Comune di Oristano con atto unilaterale e pertanto il Comune di Oristano è socio unico sin dal momento della sua costituzione. Art. 2 Oggetto 1) La società ha per oggetto le seguenti attività da esercitarsi esclusivamente nei confronti del Comune di Oristano sulla base di specifici contratti di servizio appositamente stipulati: a) manutenzione e gestione del verde pubblico; b) servizi di pulizia degli arenili; c) sfalcio stradale e pulizie antincendio; d) pulizia di edifici e stabili comunali; e) servizi di segreteria; f) servizi di supporto per manifestazioni culturali, sportive, di spettacolo; g) servizi manutentivi vari (strade, edifici, impianti sportivi, ecc). 2) La società può compiere qualsiasi attività industriale, commerciale, finanziaria (non nei confronti del pubblico), mobiliare ed immobiliare, può rilasciare garanzie personali e reali anche a favore di terzi, purché tutte le predette attività siano finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale. Art. 3 Sede 1) La società ha sede presso la stessa sede legale del Comune di Oristano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese. 2) La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune è di competenza dell'organo amministrativo. 2

Art. 4 Durata 1) La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta). Art. 5 Capitale 1) Il capitale sociale è di euro 160.000,00 (centosessantamila virgola zero zero). 2) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. 3) Nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti si applica il terzo e quarto comma dell'art. 2343 C.C. 4) Nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, secondo comma, del codice civile. 5) La società potrà ricevere dal socio versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente. I versamenti effettuati dal socio a favore della società, devono considerarsi infruttiferi, salvo diversa decisione assembleare. Art. 6 Circolazione delle quote di partecipazione 1) La partecipazione è trasferibile con le forme e procedure di evidenza pubblica. 2) Nell'ipotesi di trasferimento, l'acquirente o gli acquirenti, avranno diritto di essere iscritti nel libro dei soci. Art. 7 Decisioni del socio unico 1) Sono riservate alla competenza del socio unico le decisioni sulle materie previste dagli articoli 2479 e 2487 C.C., salvo quanto in appresso previsto con riguardo alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione. Il socio approva inoltre il bilancio di previsione predisposto ai sensi dell articolo 11 (undici) del presente statuto. Art. 8 Organo amministrativo 3

1) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione del socio unico, in sede di nomina da un amministratore unico, o da un consiglio di amministrazione composto da tre persone fisiche, di cui: due consiglieri nominati, tra i dirigenti del Comune di Oristano, dal socio unico ai sensi dell art.2479 comma 2^ n.2) c.c., come previsto nel precedente Articolo 7; un presidente designato anche tra persone estranee all amministrazione comunale, dal Sindaco del Comune di Oristano, nel rispetto delle norme di legge. Il presidente svolge le funzioni di amministratore delegato ai sensi dell articolo 4 comma 4^ della legge 135/2012. 2) Le decisioni dell organo amministrativo devono essere trascritte sull apposito libro dei verbali. 3) L organo amministrativo dura in carica per tre esercizi, è rieleggibile ed è revocabile dal socio unico in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Per l'iscrizione nel registro delle imprese si applica il 4 comma dell'art.2383 c.c.. Art. 9 Consiglio di Amministrazione 1) Al presidente del consiglio di amministrazione spetta un compenso la cui entità sarà stabilita nell'atto di nomina. 2) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. 3) Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa, addebitandone l'intero costo a carico del bilancio della società. 4) La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. 5) Per la cessazione degli amministratori si applica l articolo 2385 c.c. dettato per le società per azioni. 4

6) Per la sostituzione, qualora venga a mancare uno dei due consiglieri nominati tra i dirigenti del Comune di Oristano, quello rimasto in carica deve convocare l assemblea perché provveda alla sostituzione. Per contro, qualora vengano a mancare entrambi i detti consiglieri, il presidente del consiglio di amministrazione deve convocare l assemblea perché provveda alla sostituzione. 7) Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove ma in Sardegna, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi a cura del presidente almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno. 8) Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate mediante deliberazione collegiale. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti. 9) In deroga al metodo collegiale è consentito, nei casi previsti dalla legge, che i membri del consiglio di amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso. 10) Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa. 5

11) La decisione deve essere adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori in carica. 12) Il voto non può essere dato per rappresentanza. Art. 10 Direzione operativa 1) La direzione operativa potrà essere svolta anche attraverso appositi incarichi a dirigenti e/o funzionari del Comune di Oristano. Art. 11 Competenze dell Organo Amministrativo 1) L'organo amministrativo ha solamente i poteri di ordinaria amministrazione, mentre i poteri di straordinaria amministrazione vengono attribuiti al socio Comune di Oristano. 2) L esercizio dei poteri conferiti resta comunque subordinato alle direttive impartite attraverso i contratti di servizio e attraverso l attività del Comitato per il Controllo Analogo di cui all articolo 16 del presente statuto. 3) Possono essere nominati institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. 4) L organo amministrativo, per consentire il controllo analogo, è tenuto a: a) predisporre il bilancio annuale di previsione, sulla base dei contratti di servizio sottoscritti, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno precedente; b) predisporre il piano di gestione annuale; c) predisporre con periodicità trimestrale, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla chiusura del trimestre, un rapporto tecnico-economico sullo svolgimento dei suddetti servizi. 5) Tutti i documenti dovranno essere inviati al Comitato per il Controllo Analogo. Art. 12 Rappresentanza 1) L amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della società. 6

2) La rappresentanza della società spetta anche agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. Art. 13 Assemblea 1) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del socio devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. 2) L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo che può convocarla anche fuori dalla sede sociale. 3) In caso di impossibilità o inattività dell organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata anche dal socio unico. 4) L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. 5) Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 6) L'assemblea è presieduta dall amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dall unico socio intervenuto. 7) L'assemblea delibera con il voto favorevole dell unico socio. Art. 14 Bilancio 1) Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. 2) L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata dall'organo amministrativo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centoottanta) giorni nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. 7

Art. 15 Domiciliazione 1) Il domicilio del socio, dell'organo amministrativo, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. Art. 16 Soggezione all attività di direzione e controllo analogo 1) La società "Oristano Servizi Comunali S.r.l." è soggetta ai fini propri del controllo analogo ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comune di Oristano che, a tale scopo, ha costituito un apposito organo interno denominato: Comitato per il Controllo Analogo. 2) Tale comitato viene nominato dall unico socio Comune di Oristano, resta in carica per l intera durata della consiliatura comunale, e fino a revoca è composto da: il sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento da un suo delegato; un dirigente; un consigliere comunale di maggioranza; un consigliere comunale di minoranza. 3) Il socio unico Comune di Oristano potrà modificare la composizione del Comitato per il Controllo Analogo. 4) Il comitato: a) si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi su convocazione del sindaco, che lo presiede; b) indirizza e verifica la programmazione delle attività della società; c) emana direttive vincolanti per l organo amministrativo in relazione all interpretazione e gestione dei contratti di servizio, nonché alle azioni da intraprendere in presenza di fatti ed accadimenti non previsti o straordinari; d) verifica la regolarità dei comportamenti della società rispetto alla programmazione approvata e, in caso di inadempienza, commina richiami e sanzioni; e) approva l organigramma e tutti i provvedimenti relativi ad assunzioni di personale; f) verifica il report economico-tecnico trimestrale; g) verifica il bilancio di previsione ed il piano di gestione; 8

h) predispone gli indicatori di monitoraggio della qualità dei servizi affidati e ne cura il riscontro e la verifica. 5) Il comitato effettua il monitoraggio costante dell andamento della società attraverso la possibilità di accedere agli atti di gestione in qualsiasi momento con preavviso di 48 (quarantotto) ore. 6) Ulteriori funzioni e attività saranno determinate dall'assemblea dei soci, con atto separato, su proposta della giunta comunale. 7) La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione a cura dell organo amministrativo presso la sezione del registro delle imprese di cui all articolo 2497 bis comma 2 del codice civile, di essere a capitale interamente pubblico ai sensi dell articolo 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000. Art. 17 Organo di Controllo 1) La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore. 2) L'organo di controllo può essere costituito da uno o più membri effettivi. 3) La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi stabiliti dalla legge. 4) Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. 5) Il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico, se non designati direttamente ai sensi dell art. 2449 del codice civile, sono nominati dall'assemblea. 6) L'organo di controllo può, previa comunicazione all organo amministrativo, convocare l assemblea. Qualora vi sia un collegio sindacale tale potere di convocazione può altresì essere esercitato da almeno due membri del collegio. 7) L assemblea determina il compenso annuale spettante all'organo di controllo. Art. 18 Scioglimento della Società 9

1) In caso di scioglimento della società l assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissandone le modalità per la liquidazione. Art. 19 Disposizioni integrative 1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, valgono le norme dettate dal codice civile e dalle leggi in materia. REGOLAMENTO REDATTO A CURA DELL UFFICIO PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA EDITING, IMPAGINAZIONE, COORDINAMENTO GRAFICO ED IMPLEMENTAZIONE DIGITALE DEI TESTI, A CURA DELL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE (TF) 10