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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24577 Anno 2015 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE Data pubblicazione: 02/12/2015 ORDINANZA sul ricorso 11956-2013 proposto da: PACE NICOLA PCANCL59H29F132G, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI ACERBO giusta mandato a margine del ricorso; - ricorrente - contro COMUNE DI CAPACCIO - UFFICIO TRIBUTI; - intimato - avverso la sentenza n. 605/4/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 5/11/2012, depositata il 21/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO; udito l'avvocato Luigi Acerbo difensore del ricorrente che si riporta agli scritti. Ric. 2013 n. 11956 sez. MT - ud. 07-10-2015-2-

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva: La CTR di Napoli ha respinto l'appello di Pace Nicola -appello proposto contro la sentenza n.384/04/2011 della CTP di Salerno che aveva respinto il ricorso del contribuente- ed ha così confermato le cartelle di pagamento (notificate il 4.11.2010) con cui l'amministrazione comunale di Capaccio aveva dichiarato di voler esigere il pagamento di quanto dovuto per TARSU relativa agli anni 2004-2005 in relazione ad un immobile destinato ad attività d'impresa del quale la parte contribuente assumeva di non avere più avuto la disponibilità a decorrere dal 5.4.2002 allorquando aveva trasferito l'azienda a tale "Paceni srl". La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo di dover fare applicazione dell'art.70 del D.Lgs. n.507/1993, da cui si desume che la parte contribuente avrebbe dovuto denunciare le variazioni intervenute in ordine all'obbligato al pagamento, dalla cui omissione deriva il diritto dell'amministrazione a pretendere il pagamento della tassa dovuta. La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Amministrazione comunale non ha svolto attività difensiva. Il ricorso ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc. Con il primo motivo di impugnazione (incentrato sulla violazione degli art.23 e 53 Cost e degli art. 64, 70 e 76 del D.Lgs. n.507/1993, nonché su omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia omesso di considerare che all'amministrazione era stato comunicato con l'istanza 21.1.2010 volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento relativo 3

alla TARSU per l'anno 2008- l'avvenuta variazione della situazione, tanto che quella aveva annullato il provvedimento relativo alla anzidetta annualità, rivolgendo la pretesa nei confronti dell'effettivo obbligato. Alla luce di questo fatto pacifico, il giudice di appello aveva violato sia le norme costituzionali che vietano le prestazioni patrimoniali in difetto del presupposto previsto dalla legge, sia la previsione dell'art.64 citato che consente al contribuente pur in ipotesi di "mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione"- di dimostrare di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, senza che a ciò osti l'art.70 del medesimo D.Lgs. che, nell'imporre la presentazione di tempestiva denuncia delle variazioni intercorse, ciò prevede esclusivamente al fine di consentire il calcolo del tributo. Il motivo appare fondato e da accogliersi. Ed invero, con recente pronuncia (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13296 del 29/05/2013) codesta Corte ha fornito convincente e condivisibile interpretazione del combinato disposto degli art.64, 70 e 75 del D.Lgs. n.507/1993 (sia pure riferibile al periodo antecedente alla poi sopravvenuta abrogazione del predetto art.75 per effetto dell'art.1 della legge 296/2006), provvedendo in fattispecie del tutto analoga alla presente, e cioè: "In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 64, quarto comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, deve interpretarsi nel senso che, pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell'immobile nell'anno in cui tale cessazione è avvenuta, la tassa non è comunque dovuta, per gli anni successivi a quello della cessazione così dichiarata, qualora: a) l'utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, secondo comma, del d.lgs. cit.) e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l'occupazione o la detenzione del bene; b) oppure, anche a prescindere dalla presentazione della denuncia tardiva, risulti che la medesima tassa è stata assolta dal soggetto effettivo nuovo occupante o detentore, subentrato a seguito di denuncia od iscrizione a ruolo d'ufficio a suo carico". 4

Motivando la decisione, la Corte ha chiarito che "nel rispetto del presupposto impositivo della tassa, è consentito al soggetto che ha omesso di presentare la denuncia di cessazione tempestivamente (cioè nell'anno stesso in cui essa si è verificata) di ottenere lo sgravio o il rimborso del tributo qualora presenti la denuncia entro sei mesi dalla notifica dell'iscrizione a ruolo e dia la prova della cessazione, ovvero il tributo stesso sia stato pagato dall'effettivo nuovo occupante o detentore. In un caso e nell'altro, come già detto e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, l'esonero dal tributo, come si evince chiaramente dalla lettera e dalla ratio della disciplina, ha effetto dall'anno successivo a quello nel corso del quale si è verificata la cessazione (e non già dall'anno successivo a quello di presentazione della denuncia tardiva), ferma rimanendo la debenza della tassa per l'intero anno in cui è avvenuta la cessazione, restando ovviamente esclusa l'applicabilità del sopra citato art. 64, comma 3, che prevede, ma solo in caso di denuncia tempestiva, l'<abbuono> del tributo a decorrere dal bimestre successivo alla presentazione della stessa". Dovendosi fare applicazione del predetto principio anche nella specie di causa (essendo applicabile, ratione temporis, la predetta disposizione dell'art.75 poi abrogato), basta qui constare che la notifica del ruolo è avvenuto come si è detto- a mezzo della notifica della cartella, in data 4.11.2010, mentre il contribuente aveva notiziato l'amministrazione dell'avvenuto mutamento della situazione di detenzionepossesso a mezzo dell'istanza di autotutela (che può considerarsi fungibile della denuncia prevista dall'art.70) in data 21.1.2010 e perciò con anticipo maggiore dei sei mesi previsti nella predetta norma. Da qui la conclusione per cui la pronuncia di merito che non ha fatto applicazione dei predetti principi- merita cassazione, con conseguente facoltà per la Corte di provvedere anche nel merito, annullando i provvedimenti di esazione del tributo, alla luce del fatto che non sembra necessario acquisire al processo ulteriori dati di fatto. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza. Roma, 30 luglio 2014 5

ritenuto inoltre: che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto, sebbene con rimessione della lite al giudice del rinvio, cui spetterà di acclarare la sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del richiamato principio di diritto, in specie con riguardo al presupposto di effettivo abbandono dei locali; che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2015 Il nte