PIANO COMMERCIALE COMUNALE



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COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE Provincia di Genova Approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 27/9/2007 PIANO COMMERCIALE COMUNALE 1

ARTICOLO 1 - CENTRO STORICO COMMERCIALE Il Centro Storico è individuato e perimetrato nella allegata planimetria. Le vie e le piazze di delimitazione si intendono incluse per intero e cioè per ogni lato e relativamente ai locali con ingresso direttamente prospiciente con la linea di perimetrazione. All'interno dello stesso: 1. non può essere esercitato - fatto salvo il caso di attività già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento - il commercio al dettaglio, da parte di esercizi esistenti o di nuova apertura, dei seguenti generi merceologici: - elettrodomestici ingombranti; - rottami e materiali di recupero; - articoli per imballaggio industriale; - autoveicoli e simili; - imbarcazioni; - motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi; - pneumatici e relativi accessori e ricambi; - combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili; - macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'industria; - materiali e componenti meccanici e simili; - materiali antincendio e accessori; - macchine e attrezzature per l'agricoltura e simili, compresi ricambi e accessori; - prodotti chimici; - oli lubrificanti; - impianti di gas liquido; - articoli da sexy shop; 2. non possono insediarsi nuove medie strutture di vendita (MSV) alimentari o non alimentari; 3. non possono insediarsi nuove grandi strutture di vendita (GSV) alimentari o non alimentari; 4. non possono insediarsi aggregazioni di esercizi singoli, centri commerciali e parchi commerciali; 5. non possono essere effettuate operazioni di concentrazione ed accorpamento. ARTICOLO 2 - ESERCIZI DI VICINATO La dimensione massima degli esercizi di vicinato è fissata come segue: ZONA SETTORE MERCEOLOGICO SUPERFICIE MASSIMA Centro storico alimentare/non alimentare 100 Ambiti diversi alimentare/non alimentare 150 ARTICOLO 3 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA La dimensione massima delle medie strutture di vendita (MSV) è fissata come segue: 2

ZONA SETTORE MERCEOLOGICO SUPERFICIE MASSIMA Centro storico alimentare /non alimentare 150 Ambiti diversi alimentare/non alimentare 180 L'incremento della superficie di vendita fissato, per le MSV alimentari, con deliberazione del C.R. n. 18/2007 - pari a Mq. 180 - è utilizzabile, come segue: - Mq. 180 per ampliamenti di strutture esistenti; - Mq. == per apertura nuove MSV alimentari. Alle MSV esistenti nel centro storico commerciale è consentito: - ampliamento ai sensi del paragrafo 7 della deliberazione C.R. n. 18/2007 ( pari al 20% della superficie autorizzata); - trasferimento nell'ambito del centro storico commerciale o nel restante territorio comunale, con obbligo di dotazione di parcheggi pertinenziali nella misura stabilita dalla delibera C.R. n. 18/2007 (Paragrafo 9); pertinenziali nella misura stabilita dalla delibera C.R. n. 18/2007 (Paragrafo 9). Alle MSV esistenti al di fuori del centro storico commerciale è consentito: - ampliamento ai sensi del paragrafo 7 della deliberazione C.R. n. 18/2007 ( pari al 20% della superficie autorizzata); - trasferimento al di fuori del centro storico commerciale, con obbligo di dotazione di parcheggi pertinenziali nella misura stabiliti dalla delibera C.R. n. 18/2007 (Paragrafo 9); E' fissato un incremento della superficie di vendita utilizzabile per apertura di MSV non alimentari, pari a mq. 180, fermo restando il dimensionamento massimo per singola struttura sopra indicato. I parcheggi pertinenziali devono essere collocati ad una distanza non superiore a metri 50 dalla sede del relativo esercizio di vendita; la distanza è calcolata tenendo conto del percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade è calcolato non tenendo conto dell'attraversamento pedonale segnalato. ARTICOLO 4 - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA La dimensione massima delle GSV è fissata come segue: 3

ZONA SETTORE MERCEOLOGICO SUPERFICIE MASSIMA Centro storico alimentare/non alimentare 250 Ambiti diversi alimentare/non alimentare 450 Nel territorio comunale non è consentita l'apertura di nuove grandi strutture di vendita (GSV), anche per trasferimento da altro Comune dell'area Territoriale "Tigullio". Alle GSV esistenti nel centro storico commerciale è consentito: - ampliamento ai sensi del paragrafo 7 della deliberazione C.R. n. 18/2007 (aumento 20% della superficie autorizzata); - trasferimento nell'ambito del centro storico commerciale o nel restante territorio comunale, con obbligo di dotazione di parcheggi pertinenziali nella misura stabiliti dalla delibera C.R. n. 18/2007 (Paragrafo 9); Alle GSV esistenti al di fuori del centro storico commerciale è consentito: - ampliamento ai sensi del paragrafo 7 della deliberazione C.R. n. 18/2007 (aumento 20% della superficie autorizzata); - trasferimento al di fuori del centro storico commerciale, con obbligo di dotazione di parcheggi pertinenziali nella misura stabiliti dalla delibera C.R. n. 18/2007 (Paragrafo 9); I parcheggi pertinenziali devono essere collocati ad una distanza non superiore a metri 50 dalla sede del relativo esercizio di vendita; la distanza è calcolata tenendo conto del percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade è calcolato non tenendo conto dell'attraversamento pedonale segnalato. ARTICOLO 5 - INCENTIVI L'Amministrazione Comunale, con separati e specifici provvedimenti, può prevedere forme di incentivazione, inerenti la sfera della fiscalità locale (Cosap, Tarsu, Ici), per il mantenimento e l'insediamento di esercizi per la vendita di particolari tipologie merceologiche ritenute particolarmente significative. 4

ARTICOLO 6 - ORARI ESERCIZI COMMERCIALI Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti dalle ore 7 alle ore 24; le panetterie e pasticcerie possono restare aperte dalle ore 6 alle ore 24. E' facoltà dell'esercente effettuare la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. (13.9) 5