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Università degli Studi di Ferrara RIPARTIZIONE RICERCA Ufficio Ricerca Nazionale Rep. n. 759-2006 Prot. n. 11083 del 15/05/2006 Titolo VI Classe 5 Fasc. 10 IL RETTORE VISTO lo Statuto dell Università degli Studi di Ferrara, emanato con D.R. n. 553 del 4 marzo 1995 e successive modificazioni, ed in particolare l art. 37; VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità, emanato con D.R. n. 85 del 15 novembre 1996; VISTO il Regolamento dei Centri di Ateneo emanato con D.R. n. 61 del 12 novembre 1998; VISTA la proposta di istituzione del Centro di Ateneo per la Cooperazione allo sviluppo internazionale, formulata dai seguenti Consigli di Facoltà di: Economia nella seduta del 7 febbraio 2005; Architettura nella seduta del 7 febbraio 2005; Giurisprudenza nella seduta dell 8 febbraio 2006; Farmacia nella seduta del 2 marzo 2006; Scienze, matematiche, fisiche e naturali nella seduta dell 8 marzo 2006; Lettere e filosofia nella seduta dell 8 marzo 2006; Medicina e chirurgia nella seduta dell 8 marzo 2006; Ingegneria nella seduta dell 8 marzo 2006; VISTO il parere favorevole all istituzione del Centro in parola espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19 aprile 2006; VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2006 in cui si approva l istituzione del Centro suddetto ed il relativo testo di Statuto; DECRETA dalla data del presente decreto è istituito il Centro di Ateneo per la Cooperazione allo sviluppo internazionale, regolato dal seguente:

STATUTO DEL CENTRO DI ATENEO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO INTERNAZIONALE Art. 1 Istituzione Presso l Università degli Studi di Ferrara è istituito il Centro di Ricerca e Servizi denominato Centro di Ateneo per la Cooperazione allo Sviluppo Internazionale. Il Centro si configura come Centro universitario. Esso rappresenta un autonoma articolazione scientifica rispetto alle Facoltà e si giustifica per la reale necessità di gestire e coordinare iniziative comuni riguardanti attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento e fornitura di servizi inerenti ai temi della cooperazione allo sviluppo internazionale, da attuarsi attraverso l apporto congiunto offerto da tutte le discipline presenti in Ateneo. Ha sede presso il Servizio Igiene, Sicurezza e Tutela ambientale dell Università degli Studi di Ferrara. Art. 2 Finalità Il Centro assume i principi fondamentali enunciati nella Carta dei Principi, posta in allegato a questo Statuto e che ne costituisce parte integrante, e si propone di: a) Promuovere, coordinare ed eseguire progetti di cooperazione allo sviluppo, attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento e fornitura di servizi inerenti a temi rilevanti per i PVS (Paesi in Via di Sviluppo). Tali attività saranno condotte da singoli ricercatori, gruppi di ricerca, Centri e Dipartimenti dell Università di Ferrara in collaborazione con altre Università, Enti, Organismi Internazionali, Organizzazioni non Governative, Centri di Ricerca e di Studi, in particolare quelli situati nei PVS. Tali attività potranno essere formalmente riconosciute. b) Favorire lo scambio di informazioni e metodologie tra l Ateneo e centri di ricerca di Enti Pubblici locali, nazionali e internazionali. c) Promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alla comunità locale e non, sostenendo l organizzazione di convegni e seminari e la pubblicazione dei risultati dei lavori di ricerca afferenti al Centro. d) Promuovere l inserimento nei curricula di tutte le facoltà dell Ateneo di temi di interesse generale e specialistico riguardanti le tematiche dello sviluppo umano e sostenibile, con particolare riguardo ai PVS, e della cooperazione internazionale. e) Aprire spazi di riflessione critica sulle politiche e le pratiche di cooperazione internazionale allo sviluppo, affinare e sperimentare metodologie innovative di progettazione e valutazione, sviluppare competenze e tecnologie appropriate. Gli organi del Centro sono: il Consiglio direttivo; il Direttore; il Coordinatore tecnico. Art. 3 Organi

Art. 4 Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo è composto da 12 membri: un rappresentate per ciascuna facoltà, denominato Referente di Facoltà per la Cooperazione allo Sviluppo, designato dal Consiglio di Facoltà; il Coordinatore tecnico; un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli studenti; un rappresentante degli Enti Locali, designato di comune accordo dal Comune di Ferrara e dalla Provincia di Ferrara; un rappresentante delle associazioni locali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo, designato dal Tavolo di lavoro Agenda 21 Locale e Cooperazione Decentrata. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Direttore del Centro. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici rinnovabili. Se i componenti del Consiglio direttivo non partecipano ingiustificatamente alle riunioni del Consiglio stesso per tre volte consecutive decadono dall incarico e non sono più immediatamente rieleggibili. Nel caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio direttivo si applica l art. 65 dello Statuto dell Università degli Studi di Ferrara. Art. 5 Funzioni del Consiglio direttivo Compiti del Consiglio direttivo sono: svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell attività del Centro oltre che di verifica dell attività svolta; eleggere il Direttore; deliberare sulle richieste di finanziamento; deliberare in merito alla relazione annuale sull attività del Centro, predisposta dal Direttore del Centro stesso; deliberare sulla relazione tecnica annuale, predisposta dal Coordinatore; predisporre i piani di sviluppo da sottoporre all esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; autorizzare le spese che devono essere sottoposte all approvazione del Consiglio di Amministrazione; proporre al Consiglio di Amministrazione la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati; svolgere azione di coordinamento tra le attività del Centro e quelle presenti sul territorio. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo si applica l art. 58 dello Statuto dell Università degli Studi di Ferrara. Il Consiglio direttivo può istituire gruppi di lavoro e commissioni di studio con la partecipazione anche di dipendenti di altre strutture dell Ateneo. Art. 6 Direttore Il Direttore, eletto dal Consiglio direttivo fra i propri membri, è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici, rinnovabili. E possibile nominare un Direttore di Centro esterno all Università, qualora esista la copertura finanziaria della spesa. Tale nomina, proposta dal Consiglio direttivo stesso, deve essere autorizzata dal Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza.

Art. 7 Funzioni del Direttore Sono compiti del Direttore: convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo almeno due volte all anno e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno, oppure quando almeno un terzo dei suoi membri ne facciano motivata richiesta scritta; designare il membro del Consiglio direttivo incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento; rappresentare il Centro nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di governo dell Università e con le istituzioni esterne; compiere tutte le attività relative alla gestione amministrativo contabile del Centro, della quale è responsabile; dare attuazione alle delibere del Consiglio direttivo; redigere annualmente la relazione sull attività del Centro da sottoporre all approvazione del Consiglio direttivo e da trasmettere al Rettore. Art. 8 Coordinatore tecnico Il Coordinatore tecnico è il funzionario tecnico più alto in grado che opera all interno del Centro. Sono compiti del Coordinatore tecnico: progettare e proporre le soluzioni organizzative più adeguate per il miglior funzionamento dei servizi; partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, con compiti consultivi e svolgere la funzione di segretario; coadiuvare il Direttore nell attuazione delle delibere del Consiglio direttivo per quanto riguarda il funzionamento dei servizi; sovrintendere alle attività del Centro svolgendo funzioni organizzative, ivi comprese quelle relative alle attività dei tecnici che operano nel Centro; collaborare con il Direttore alla stesura della relazione sull attività del Centro e redigere annualmente una relazione tecnica sul funzionamento dei servizi e sullo stato delle apparecchiature installate, da sottoporre all approvazione del Consiglio direttivo e da trasmettere al Rettore. Art. 9 Gestione amministrativo contabile La gestione amministrativo-contabile del Centro avviene a norma del titolo III ("Istituti scientifici") del Regolamento di amministrazione e contabilità dell Università degli Studi di Ferrara. I fondi a disposizione del Centro, contabilizzati nel bilancio dell Università, sono gestiti dall Amministrazione universitaria in apposita partita contabile intestata al Centro. Art. 10 Gestione patrimoniale Il Direttore del Centro è consegnatario dei beni mobili del Centro stesso, a norma del titolo VI ("gestione patrimoniale") del Regolamento di amministrazione e contabilità dell Università degli Studi di Ferrara.

Art. 11 Risorse finanziarie Il Centro può disporre dei seguenti fondi: dotazione ordinaria di funzionamento; assegnazioni per attrezzature scientifiche; assegnazioni per la ricerca; contributi di enti e di privati versati per convenzione o a titolo di liberalità; finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca o consulenza; quote provenienti da prestazioni a pagamento; ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all attività del Centro. Il Centro si impegna a ricercare forme di finanziamento esterne all Università per la realizzazione dei suoi scopi, in particolare per quanto riguarda la ricerca e la partecipazione a progetti di cooperazione. Art. 12 Personale Il Centro può avvalersi di personale proprio, espressione delle macro-aree disciplinari, quali quella umanistica, quella tecnologica, quella biomedica. Art. 13 Scioglimento del Centro Nel caso in cui il Consiglio direttivo deliberi l esaurimento delle finalità istitutive del Centro, la proposta di scioglimento del Centro stesso deve essere sottoposta all approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico. Art. 14 Entrata in vigore Il presente Statuto entra in vigore dalla data del decreto rettorale di approvazione dello Statuto medesimo. Ferrara, 15 maggio 2006 IL RETTORE f.to Patrizio Bianchi AP/GC/CD/cg