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5(*2/$0(172 3(5&2175,%87,&2081$/,),1$/,==$7,$/ 5(&83(52'(/&(17526725,&2', 021'2/)2 - Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 01.06.1998 esaminato dal CO.RE.CO. di Ancona nella seduta del 16.06.1998 al prot. n. 3510/98 limitatamente alla parte relativa all approvazione del regolamento; - Pubblicato all Albo Pretorio Comunale dal 06.06.1998 al 21.06.1998; - Ripubblicato all Albo Pretorio Comunale dal 01.07.1998 al 16.07.1998; - Aggiornato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 28.11.2006; - Pubblicato all Albo Pretorio Comunale dal 16.12.2006 al 31.12.2006; - Ripubblicato all Albo Pretorio Comunale dal 02.01.2007 al 17.01.2007.

1^ - Il Comune di Mondolfo negli ambiti compresi entro le perimetrazioni territoriali di cui al successivo Articolo, mediante la concessione di contributi decennali costanti in conto interessi sul costo dei mutui a carico dei mutuatari, promuove il recupero, il risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente ed, in alcuni casi, anche l incentivazione per la realizzazione di nuove edificazioni e l acquisto di unità abitative. 2^ - L iniziativa prevede altresì, con differenziazione rispetto agli ambiti di intervento come successivamente meglio specificato, la riduzione della quota parte degli Oneri di Urbanizzazione, del Contributo afferente il Costo di Costruzione, della Tassa di Occupazione di Suolo Pubblico. 1^ - Gli interventi interessati dall iniziativa comunale debbono ricadere entro le perimetrazioni definite dal Piano Regolatore Generale, relative al Piano Particolareggiato del Centro Storico di Mondolfo ed al Piano Particolareggiato Ristrutturazione Viaria ed Edilizia, Viale Giosuè Carducci in Frazione Marotta. 1^ - I beneficiari dei contributi previsti dal presente Regolamento sono coloro che, rispetto agli immobili, in forma singola od associata, risultano avere titolo in quanto proprietari, usufruttuari o conduttori autorizzati dai proprietari nelle forme di legge. 2^ - Tra i beneficiari risultano inclusi altresì Imprese di Costruzione e Cooperative Edilizie. 1^ - Nella totalità degli ambiti definiti nel precedente Art. 2 le opere edilizie ammesse ai contributi riguardano le categorie di lavori previste da: A) Lettere a), b), c), d), dell Art.31 della Legge n. 457 del 05.08.1978, (manutenzione ordinaria straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia). B) Art.8 del Regolamento Edilizio Comunale. 2^ - Nel Centro Storico di Mondolfo i contributi vengono erogati anche per: A) Acquisto di immobili con destinazioni d uso a maggior prevalenza residenziale, B) Nuova edificazione, prevista dal Piano Attuativo, con destinazione d uso a maggior prevalenza residenziale. 3^ - I lavori edilizi interessati dai contributi debbono riguardare, interventi sugli immobili aventi destinazione d uso a maggior prevalenza residenziale. 4^ - Limitatamente per il Centro Storico di Mondolfo, gli interventi di cui alle lettere A)

e B) del 1^ del presente articolo possono riguardare anche immobili aventi destinazioni d uso quali Uffici, Esercizi commerciali e Laboratori per attività artigianali compatibili con la zona. 5^ - Limitatamente all ambito di Viale Carducci in Marotta, intendendosi incentivare il recupero abitativo di tipo residenziale ed escludere le residenze abitative turistiche stagionali, per l individuazione delle tipologie residenziali fanno fede le disposizioni di cui all Art.22, comma 4^, delle N.T.A. del vigente P.R.G.. 6^ - Sono esclusi dai finanziamenti gli interventi relativi alle Strutture Ricettive a rotazione (Pensioni, Alberghi, ecc.) ed a fabbricati con tipologia turistiche o similari. 7^ - Ai contributi comunali di cui al presente articolo sono ammesse anche situazioni già in essere purché le fattispecie degli interventi abbiano le caratteristiche individuate dal presente Regolamento e risultino formalizzate entro la data indicata dal Bando di Concorso. 8^ - Per le situazioni già essere, di cui al precedente comma, ove siano già stati accesi i mutui con Istituti di Credito, i contributi comunali non potranno essere erogati per le rate già pagate e non potranno essere superiori al mutuo contratto facendo salvi inoltre, i limiti dei contributi erogabili previsti dal presente Regolamento. 1^ - L importo massimo della quota capitale di mutuo sul quale viene concesso il contributo, è fissato in L.60.000.000 per ogni unità immobiliare di mq. 80 circa di superficie netta abitativa equivalente interessata dallo intervento. 2^ - Detto importo, comunque, è sempre rapportato al tipo di intervento ed all entità dei lavori da eseguire ed è pertanto riducibile in base alla loro effettiva consistenza. 3^ - In ipotesi che l intervento interessi più appartamenti o unità immobiliari il sopra citato importo, ricorrendo le condizioni previste e fatto salvo quanto specificato dal capoverso precedente, è rapportato al numero degli stessi. Risultano altresì cumulabili i contributi inerenti le categorie di cui alle lettere A) B) del 2^ comma del precedente Art.4. 4^ - In relazione agli ambiti descritti all Art. 2 i contributi che il Comune di Mondolfo intende attivare risultano essere: A) CENTRO STORICO DI MONDOLFO 1) Contributo decennale costante in conto interessi, pari a punti 4,00 (quattro virgola zero), sul costo dei mutui a carico dei mutuatari, per gli interventi di cui all Art.4, lettere A), B) del 1^ comma. 2) Contributo decennale costante in conto interessi, pari a punti 4,50 (quattro virgola cinquanta), sul costo dei mutui a carico dei mutuatari, per gli interventi di cui all Art.4, lettere A) B) del 2^ comma. 3) Riduzione del 50% (cinquanta per cento) della quota parte degli Oneri di Urbanizzazione e della quota parte del Contributo afferente il Costo di Costruzione 4) Riduzione del 80% (ottanta per cento) della Tassa sull Occupazione del Suolo Pubblico 1^ - La concessione dei contributi comporta da parte del richiedente, l obbligo di iniziare i lavori oggetto della relativa Concessione/Autorizzazione Edilizia, fatte salve le ipotesi di cui al comma 7^ dell Art.4, entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio della medesima e ad ultimarli entro tre (3) anni dalla data di inizio degli

stessi, dandone in entrambi i momenti preventiva comunicazione al Comune di Mondolfo. 2^ - Per gli interventi nel Centro Storico inerenti l acquisto di immobili e la costruzione di nuovi fabbricati, lettere A) e B) del 2^ comma dell Art.4, la concessione dei contributi è subordinata alla stipula della convenzione per atto pubblico nella quale sia previsto per il concessionario l obbligo di: A) Iniziare i lavori oggetto della Concessione Edilizia, entro dodici (12) mesi dalla data del rilascio della medesima ed a ultimarli entro tre (3) anni dalla data della medesima, dandone in entrambi i momenti preventiva comunicazione a questo Comune. B) Trasferire la propria residenza nell immobile oggetto di contributi entro sei (6) mesi dalla data di rogito di acquisto o dalla data di ultimazione lavori interessanti lo stesso. C) Praticare, in luogo del trasferimento della residenza di cui alla precedente lettera B), con decorrenza dalle date sopra specificate, per tutta la durata della concessione del contributo comunale e per ulteriori anni cinque (5), sull unità immobiliare non occupata ed anche sulle eventuali altre oggetto di contributi, prezzi di vendita concordati con il Comune di Mondolfo sulla base della convenzione-tipo, approvata dalla Regione Marche con D.P.G.R. n^14/r del 13.4.1983 e prezzi di locazione sulla base della legge sull equo canone. D) Concedere la prelazione di locazione, ai canoni sopra definiti, a favore degli attuali conduttori delle unità immobiliari; a favore degli stessi è concesso altresì, per tutta la durata della concessione del contributo comunale, ai prezzi sopra definiti, il diritto di prelazione per la vendita delle singole unità immobiliari; i citati diritti di prelazione dovranno essere esercitati entro trenta (30) giorni dalla data di comunicazione da parte del proprietario. E) Concedere al Comune di Mondolfo, in ipotesi di attuazione di quanto previsto dal precedente punto B) per tutto il periodo indicato nel medesimo e fatto salvo quanto disposto dal precedente punto D), il diritto di prelazione, da esercitarsi entro 60 (sessanta) giorni, per la locazione delle unità abitative oggetto di contributi, a favore di soggetti indicati dallo stesso. 3^ - Fatti salvi gli interventi relativi alla propria prima abitazione o abitazioni da destinare a congiunti prossimi, nel qual caso da parte del proprietario dell immobile è sufficiente, previa autocertificazione redatta nelle forme di legge, la sottoscrizione di un atto unilaterale d obbligo contenente i medesimi vincoli, patti e condizioni di cui alla convenzione prevista dal precedente 2^ comma, l obbligo della stipula della convenzione viene esteso anche agli interventi di: A) Ristrutturazioni di cui al 1^ comma, lettera A) del precedente Art.4, che determinino incremento delle unità immobiliari e/o modifica della destinazione d uso. B) Manutenzioni straordinarie, Restauri e Risanamenti conservativi, Ristrutturazioni Edilizie, di cui al 1^ comma, Lett.A) del precedente Art. 4 interessanti più di una unità abitativa. 1^ - A garanzia della qualità e quantità dei lavori da eseguire e della loro avvenuta ultimazione, dovrà essere presentato un preventivo di spesa sottoscritto da un tecnico libero professionista che provvederà a sottoscrivere anche la dichiarazione di ultimazione degli stessi.

2^ - Per quanto attinente i contributi relativi allo acquisto di immobili dovrà essere prodotto il relativo atto pubblico. 1^ - Nell eventualità che non venisse rispettato anche uno solo degli impegni di cui ai precedenti Art. 6, 1^ comma, 2^ comma, lettere A), B), C) ed Art.7, la concessione dei contributi comunali verrà revocata ed il beneficiario dovrà rimborsare al Comune di Mondolfo la parte di contributo in conto interessi eventualmente già versato dal Comune, maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto. 1^ - I contributi del Comune verranno a cessare, con la applicazione delle sanzioni di cui al precedente Articolo, anche nei seguenti casi: A) Estinzione anticipata del mutuo da parte del mutuatario. B) Risoluzione del contratto di mutuo da parte dell Istituto di Credito, per morosità del mutuatario o per altra causa. C) Realizzazione dell intervento edilizio in difformità alla relativa Concessione Autorizzazione. 1^ - L importo che il Comune si impegna a versare, quale contributo in conto interessi, verrà periodicamente riconosciuto, con frequenza semestrale, in concomitanza delle scadenze delle singole rate, mediante accredito a favore dell Istituto mutuante, il quale potrà metterlo a disposizione del beneficiario solamente dopo aver verificato l avvenuto regolare pagamento della corrispondente rata di mutuo da parte del medesimo. 1^ - L esame istruttorio di partecipazione al Concorso, la loro ammissione e classificazione nonché le determinazioni delle quote capitali ammesse a contributo e delle altre forme di agevolazione previste dal presente Regolamento, verrà effettuato dal Servizio Edilizia Privata che provvederà successivamente a formulare ed inviare la proposta di deliberazione alla Giunta Municipale. 1^ - Le domande di partecipazione al Bando di Concorso inerenti l iniziativa comunale di cui al presente Regolamento, dovranno essere redatte sui moduli predisposti dal Comune e che potranno essere ritirati presso gli Uffici Comunali Servizio Urbanistica, Piazza Mario Del Monaco n^1 Mondolfo, e Delegazione Stato Civile e Anagrafe Via Litoranea n^152 Marotta. 2^ - L invio della domanda dovrà avvenire a pena di nullità, per mezzo di raccomandata postale, tassativamente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del Bando sopraccitato.